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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13150/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13150 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4
Controparte_1
-minorenne-
5 Controparte_2
6 Controparte_3
[...]
7 Controparte_4
8 Controparte_5
[...]
9 Controparte_6
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 20.09.2023
1. , nata a [...]/SP (Brasile), il 05.10.1969, Parte_1 cittadina brasiliana;
2. nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_2
16.01.2001, cittadina brasiliana;
3. , nato a [...]/SP (Brasile) il 07.10.1983, cittadino Parte_3 brasiliano, in nome proprio ed insieme alla IG.ra , nata Controparte_8 a Sao Paulo/SP (Brasile) il 21.11.1990, cittadina brasiliana - anche in nome e per conto del figlio minore
4. , nato a [...]/SP (Brasile) il 20.12.2022; Controparte_9
5. nato a [...]/SP (Brasile) il 25.12.1971, Controparte_2 cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla IG.ra Controparte_10
nata a [...]/SP (Brasile) in data 01.02.1971, cittadina brasiliana - in qualità
[...] di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore
6. nato a [...] /P (Brasile) il Controparte_3
25.04.2006 (attualmente maggiorenne) ;
7. , nata a [...]/SP (Brasile) il 30.12.1980, Controparte_4 cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al IG. nato a Controparte_11 São Paulo/SP (Brasile) in data 07.10.1976, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
8. nato a [...]/SP (Brasile) il 07.10.2018 Controparte_5
9. ato a São Paulo/SP (Brasile) il 25.06.2020; Controparte_6
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di:
a) , nata a [...]/SP (Brasile), il 05 ottobre 1969; Parte_1
b) nato a [...]/SP (Brasile) il 25 dicembre 1971, Controparte_2 unitamente al figlio minore Controparte_3
c) nata a [...]/SP (Brasile) il 16 gennaio Parte_2
2001;
d) , nata a [...]/SP (Brasile) il 30 dicembre 1980, Controparte_4 unitamente ai figli minori nato a [...]/SP Controparte_5
(Brasile) il 07 ottobre 2018 e nato a [...]/SP Controparte_6
(Brasile) il 25 giugno 2020;
e-) , nato a [...]/SP (Brasile) il 07/10/1983 unitamente al Parte_3 proprio figlio minore , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_9
20 dicembre 2022;
Dott. Giovanni Calasso 2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_7 Controparte_12 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE:
In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., ed al Controparte_7 Controparte_12 in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane
[...] territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dai ricorrenti e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta dei ricorrenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di Persona_1
e di , nato in data [...], in [...] nel Comune di Persona_2 Parte_4
Fontanelle (Treviso), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 7 ottobre 1899 a Campinas/SP (Brasile) il sig. contraeva Persona_1 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione coniugale nasceva: Persona_3
• a RT EI (Brasile), il giorno 1 dicembre 1917 il sig.
[...]
il quale, in data 18 gennaio 1941 São Paulo/SP (Brasile) contraeva Parte_5 matrimonio con la sig.ra . Dalla loro unione coniugale Persona_4 nascevano tre figli:
➢ 1) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 9 dicembre 1941 la sig.ra
[...] che, in data 13 luglio 1968 a São Paulo/SP (Brasile) Parte_6 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_5 coniugale nasceva:
✓ a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 7 ottobre 1969 la sig.ra
[...]
Parte_1
➢ 2) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 15 giugno 1944 la sig.ra
[...] che, in data 4 febbraio 1970 a São Paulo/SP (Brasile) Parte_7 contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nasceva:
✓ a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 25 dicembre 1971 il sig.
[...]
il quale, in data 19 agosto 2000 Controparte_2 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8 Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
❖ a) a São Paulo/SP il 16 gennaio 2001 la sig.ra
[...]
3 Parte_9
Parte_10
❖ b) a São Paulo/SP il 25 aprile 2006 il sig.
[...] [...]
Parte_11
[...]
➢ 3) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 13 gennaio 1949 il sig.
[...] [...]
il quale, in data 4 settembre 1976 a São Paulo/SP Parte_12 (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_7
. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
✓ A) a São Paulo/SP (Brasile) il 28 ottobre 1980 la sig.ra
[...]
che, in data 20 agosto 2011 a São Controparte_4
Paulo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. Controparte_11
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il 10 luglio 2018
[...]
Controparte_5
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il 25 giugno 2020
[...]
Controparte_6
✓ B) a São Paulo/SP (Brasile) il 7 ottobre 1983 il IG.
[...]
il quale, in data 9 ottobre 2017 a São Parte_3
Paulo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva Controparte_8 un figlio:
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il giorno 20 dicembre 2022
Parte_13
[...] [..
ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 4
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_1 figlio di e di , nato in data [...], in [...] nel Persona_2 Parte_4
Comune di Fontanelle (Treviso)
Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 5
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13150 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Parte_3
4
Controparte_1
-minorenne-
5 Controparte_2
6 Controparte_3
[...]
7 Controparte_4
8 Controparte_5
[...]
9 Controparte_6
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 20.09.2023
1. , nata a [...]/SP (Brasile), il 05.10.1969, Parte_1 cittadina brasiliana;
2. nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_2
16.01.2001, cittadina brasiliana;
3. , nato a [...]/SP (Brasile) il 07.10.1983, cittadino Parte_3 brasiliano, in nome proprio ed insieme alla IG.ra , nata Controparte_8 a Sao Paulo/SP (Brasile) il 21.11.1990, cittadina brasiliana - anche in nome e per conto del figlio minore
4. , nato a [...]/SP (Brasile) il 20.12.2022; Controparte_9
5. nato a [...]/SP (Brasile) il 25.12.1971, Controparte_2 cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla IG.ra Controparte_10
nata a [...]/SP (Brasile) in data 01.02.1971, cittadina brasiliana - in qualità
[...] di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore
6. nato a [...] /P (Brasile) il Controparte_3
25.04.2006 (attualmente maggiorenne) ;
7. , nata a [...]/SP (Brasile) il 30.12.1980, Controparte_4 cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al IG. nato a Controparte_11 São Paulo/SP (Brasile) in data 07.10.1976, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
8. nato a [...]/SP (Brasile) il 07.10.2018 Controparte_5
9. ato a São Paulo/SP (Brasile) il 25.06.2020; Controparte_6
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di:
a) , nata a [...]/SP (Brasile), il 05 ottobre 1969; Parte_1
b) nato a [...]/SP (Brasile) il 25 dicembre 1971, Controparte_2 unitamente al figlio minore Controparte_3
c) nata a [...]/SP (Brasile) il 16 gennaio Parte_2
2001;
d) , nata a [...]/SP (Brasile) il 30 dicembre 1980, Controparte_4 unitamente ai figli minori nato a [...]/SP Controparte_5
(Brasile) il 07 ottobre 2018 e nato a [...]/SP Controparte_6
(Brasile) il 25 giugno 2020;
e-) , nato a [...]/SP (Brasile) il 07/10/1983 unitamente al Parte_3 proprio figlio minore , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_9
20 dicembre 2022;
Dott. Giovanni Calasso 2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_7 Controparte_12 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE:
In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero Interno K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., ed al Controparte_7 Controparte_12 in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane
[...] territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dai ricorrenti e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta dei ricorrenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di Persona_1
e di , nato in data [...], in [...] nel Comune di Persona_2 Parte_4
Fontanelle (Treviso), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 7 ottobre 1899 a Campinas/SP (Brasile) il sig. contraeva Persona_1 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione coniugale nasceva: Persona_3
• a RT EI (Brasile), il giorno 1 dicembre 1917 il sig.
[...]
il quale, in data 18 gennaio 1941 São Paulo/SP (Brasile) contraeva Parte_5 matrimonio con la sig.ra . Dalla loro unione coniugale Persona_4 nascevano tre figli:
➢ 1) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 9 dicembre 1941 la sig.ra
[...] che, in data 13 luglio 1968 a São Paulo/SP (Brasile) Parte_6 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_5 coniugale nasceva:
✓ a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 7 ottobre 1969 la sig.ra
[...]
Parte_1
➢ 2) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 15 giugno 1944 la sig.ra
[...] che, in data 4 febbraio 1970 a São Paulo/SP (Brasile) Parte_7 contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nasceva:
✓ a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 25 dicembre 1971 il sig.
[...]
il quale, in data 19 agosto 2000 Controparte_2 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8 Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
❖ a) a São Paulo/SP il 16 gennaio 2001 la sig.ra
[...]
3 Parte_9
Parte_10
❖ b) a São Paulo/SP il 25 aprile 2006 il sig.
[...] [...]
Parte_11
[...]
➢ 3) a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 13 gennaio 1949 il sig.
[...] [...]
il quale, in data 4 settembre 1976 a São Paulo/SP Parte_12 (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_7
. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
✓ A) a São Paulo/SP (Brasile) il 28 ottobre 1980 la sig.ra
[...]
che, in data 20 agosto 2011 a São Controparte_4
Paulo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. Controparte_11
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
[...]
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il 10 luglio 2018
[...]
Controparte_5
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il 25 giugno 2020
[...]
Controparte_6
✓ B) a São Paulo/SP (Brasile) il 7 ottobre 1983 il IG.
[...]
il quale, in data 9 ottobre 2017 a São Parte_3
Paulo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva Controparte_8 un figlio:
❖ a São Paulo/SP (Brasile) il giorno 20 dicembre 2022
Parte_13
[...] [..
ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 4
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_1 figlio di e di , nato in data [...], in [...] nel Persona_2 Parte_4
Comune di Fontanelle (Treviso)
Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 5
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6