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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2024, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. 1557/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/09/2022 al n. 1557/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 proprio studio e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. FUSETTI GIANMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché già Controparte_2 Controparte_3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
avverso la sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di e pubblicata in data 14/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 24.11.2023 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere: in Via preliminare ed urgente: “pronunciare sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, in quanto la società è sicuramente insolvente, e il difensore antistatario, CP_1 aveva l'obbligo di rinunciare al mandato, in relazione alla condotta tenuto dallo stesso,
e della autenticità, dei documenti contestati (vedasi par.8); statuisce su pagamenti già effetti e dalla sua esecuzione ne deriverebbero gravi danni alle ragioni del convenuto/appellante”; In rito: 1) Caducare la sentenza appellata, rilevando e confermando la nullità della sentenza n. 216/22 del 14/04/2022, per violazione degli articoli 4 e 14 D.lgs. 150/2011, e per essere stata emessa la sentenza da giudice non competente art. 50 ter c.p.c. Rilevare la inammissibilità della domanda promossa dalla
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo Controparte_1
n. 464/2016 del 17/03/2016 R.G. 2125/2015 rep. N. 615/2016 del 17/03/2016 - per il pagamento di prestazioni professionali eseguite dall'avvocato , e Parte_1 condannare la società al pagamento delle spese di giudizio del Controparte_1 primo e secondo grado. In denegata ipotesi, Voglia il Collegio, rilevare le decadenze della e statuire nel merito e per le ragioni tutte rappresentate nei paragrafi, CP_2 ovvero, Condannare la al pagamento delle spese processuali, a favore di CP_2
e , per la decadenza e la tardività della costituzione in giudizio, e CP_1 Pt_1 rigettare per l'effetto la insussistenza della obbligazione solidale, in quanto decaduta e non provata. Rigettare la domanda promossa dalla , poiché il vincolo solidale CP_1 era stato provato sia dal documento 23, che dal documento n. 24 poiché non disconosciuto, e quindi valido ed efficace, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese processuali, sia da parte del terzo, che dalla , in modo proporzionale alle reciproche soccombenze. Ovvero di CP_1 riformare integralmente la sentenza ed accogliere le seguenti domande. Nel merito:
Riconsiderare i fatti di causa, e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in ordine al contegno processuale, CP_1
e a non avere informato il giudicante, circa l'esito della perizia, e di avere coltivato una inammissibile querela di falso orale, con l'unico scopo dilatorio, e di avere così tratto in inganno il giudicante. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria eccezione deduzione, respinta qualsivoglia istanza formulata, anche in via istruttoria, da parte appellante respinta così pronunciare NEL MERITO Respingere l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata Con vittoria di spese di primo e secondo grado e distrazione in favore del legale in quanto antistatario”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avvocato conveniva Parte_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze e Controparte_1 Controparte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 216/2022 del 14.04.2022 con la quale il
Tribunale di Prato aveva accolto l'opposizione proposta da (per Controparte_1
l'innanzi anche ) avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale CP_1 in favore dell'avv. . Pt_1
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n° 464/2016 in data 16.03.2016, con il quale, il Tribunale di Prato, su istanza dell'avv. , ingiungeva a Pt_1 Controparte_3
e di pagare immediatamente, in solito
[...] Controparte_1 Parte_2 tra loro, la somma di euro 348.809,01 oltre interessi e spese. La suddetta ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali dell'avv. , era Pt_1 fondata su varie notule professionali per attività giudiziali e stragiudiziali di cui una relativa ad attività svolta su mandato di due su mandato di e tutte CP_3 CP_1 le altre svolte su mandato conferitole dalla società Controparte_4
La domanda di pagamento proposta nei confronti di tutte le società anche per le attività svolte su mandato di una sola di esse, era sostanzialmente basata nella scrittura privata datata 15.04.2014 con la quale le tre società ingiunte convenivano '
1. di agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare
i soci e gli amministratori delle società Controparte_3 Controparte_1
e 2. di affidare incarico congiunto a studio legale, che sarà nominato
[...] CP_4 di seguito” (all. 4 parte opposta). Secondo la prospettazione della ricorrente con tale scrittura le parti avevano costituito una obbligazione solidale ex art. 1292 c.c.
Con atto di citazione notificata il 9.05.2016, proponeva Controparte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo deducendo: 1) l'insussistenza della solidarietà passiva tra le tre società rispetto agli incarichi conferiti all'avv. in Pt_1 considerazione del fatto che la scrittura del 15.04.2015 non risultava essere stata preceduta da alcuna delibera favorevole del consiglio di amministrazione della società
, né era stata sottoscritta dai suoi membri;
2) il previsto obbligo di solidarietà CP_1 era privo di indicazione delle attività cui sarebbe stato applicabile;
3) nella scrittura del
15.04.2015 mancava la menzione dell'avv. , che non risultava neppure essere Pt_1 parte sottoscrittrice dell'accordo; 3) l'unico incarico svolto dall'avv. nei Pt_1 confronti di , consisteva in una vertenza azionata davanti al Tribunale di Modena CP_1 contro l'ex amministratore , ed era stato pagato. CP_5
Si era costituita in primo grado l'avv. chiedendo la reiezione dell'opposizione e Pt_1 la conferma del decreto ingiuntivo, ribadendo che, con la scrittura del 15.04.2014 le tre società avevano tra loro costituito un vincolo di solidarietà passiva, da cui era derivato l'obbligo anche della e di di rispondere dei debiti contratti da CP_1 CP_3 CP_4
– nel frattempo fallita – per gli incarichi professionali conferiti dalla medesima
[...] CP_4 all'avv. . Veniva quindi prodotta altra scrittura sempre in data 15.04.2014
[...] Pt_1 tra e - che l'avvocato precisava essere venuta a sua CP_1 CP_3 Pt_1 conoscenza mediante spedizione in lettera anonima - in cui “
1.le parti dichiarano di affidare congiuntamente il mandato difensivo allo studio legale, che ha già ricevuto il mandato difensivo dalla ratificando l'operato precedentemente svolto;
Controparte_4
2. Le Parti con la presente ratificano e approvano l'operato svolto dalla Controparte_4 in relazione alle azioni legali intraprese”.
A fronte di ciò, la società opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare CP_1 in causa – nel frattempo divenuta , per essere dalla stessa CP_3 CP_2 manlevata per il caso di condanna al pagamento delle spettanze dell'avv. . Pt_1
Autorizzata la suddetta chiamata in causa, si costituiva (per l'innanzi CP_2 anche che contestava la fondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi CP_2 confronti.
Tali essendo in estrema sintesi le posizioni assunte dalle parti in primo grado con la sentenza impugnata – che saranno sviluppate in parte motiva in corrispondenza degli aspetti oggetto dei motivi di appello - il Tribunale di Prato respingeva preliminarmente l'eccezione, sollevata da parte opponente ed opposta, di tardività della costituzione della terza chiamata per non aver quest'ultima sollevato domande riconvenzionali né CP_2 eccezioni non rilevabili di ufficio. Respingeva altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rilevata in considerazione della cancellazione di CP_2 [...] dal registro delle imprese di Modena, con sua nuova iscrizione in Gibilterra con CP_3 il nome di , evidenziando come trattandosi di trasferimento Controparte_6 all'estero della società, questa non era venuta meno e, dunque, continuava a sussistere la sua legittimazione processuale ad agire e resistere in giudizio. Nel merito, il Tribunale deduceva che la parte opposta si era limitata a produrre una serie di notule e relative tassazioni, senza tuttavia provare le attività effettivamente svolte come sarebbe stato suo onere. Aggiungeva che le scritture private prodotte in atti non provavano la sussistenza di alcun vincolo di solidarietà passiva di con riferimento alle CP_1 obbligazioni assunte da per i corrispettivi degli incarichi da questa conferiti CP_4 all'avv. ed escludeva altresì che un tale obbligo potesse essere tratto dai Pt_1 rapporti di partecipazione e controllo sussistenti tra le società, tra loro autonome e distinte. Con riferimento alla notula intestata a il primo giudice osservava che CP_3 la parte opposta non aveva in alcun modo provato che si fosse obbligata a CP_1 pagare i compensi per l'attività svolta dall'avv. nei confronti di Pt_1 CP_3
Quanto infine alla notula intestata alla ed avente ad oggetto il contratto di CP_1
Orga cessione delle quote societarie di deduceva che la professionista, a fronte della contestazione circa le attività svolte, nulla aveva provato relativamente alle prestazioni effettivamente eseguite. Ne faceva quindi conseguire l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, assorbimento della domanda di manleva e rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opposta, che, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, era condannata a rifondere le spese sia a favore dell'opponente, sia della terza chiamata.
L'appellante, premettendo che il credito vantato alla data di redazione del gravame ammontava a complessive euro 202.937,35, considerato che il fallimento aveva CP_4 corrisposto all'avv. l'importo di euro 145.871,76, lamentava che la sentenza Pt_1 impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 4, 14 D.L.vo 150/2011 per non avere il primo giudice disposto il previsto mutamento del rito e non aver provveduto alla decisione collegiale;
errore nel non aver considerato che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con la forma dell'art. 702bis c.p.c. ed iscritta a ruolo entro il 40° giorno dalla notifica, ovvero entro l'11.05.2016, mentre al contrario l'iscrizione a ruolo era del 12.05.2016, con inammissibilità e tardività rilevabile anche d'ufficio; nullità insanabile della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. per non essere stato disposto il mutamento del rito continuando il processo con il rito ordinario e per non essere stata assunta la decisione collegiale come previsto;
2)mancata riunione della presente causa alla parallela opposizione proposta da CP_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
3)errore nel non aver ritenuto la tardiva costituzione della terza chiamata e non CP_2 averne fatto conseguire l'inammissibilità, avendo ritenuto la circostanza irrilevante stante la mancata proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio, senza in tal senso considerare la proposizione dell'istanza di riunione e di insussistenza della solidarietà;
4)violazione del principio di terzietà del giudice dott. Lazzeri stante il rapporto di conoscenza con l'avv. Cerisoli;
5) errata prospettazione dei fatti e degli atti nella parte della sentenza dedicata allo
'svolgimento del processo', con riferimento al quale si lamenta una esposizione poco chiara e connotata da errori di grammatica e ortografia;
6)errata prospettazione giuridica del giudizio di opposizione;
in particolare errore nell'aver ritenuto applicabile il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo anziché il rito sommario ex art. 702bis c.p.c.; mancata considerazione del fatto che tutte le notule sono state emesse in conformità al vigente DM 55/14 e non sono mai state contestate dalla opponente;
7) a. errore nel non aver ritenuto sussistente tra le società il vincolo di controllo di cui all'art. 2359 c.c., dovendosi ritenere che controllasse e che , a CP_3 CP_4 CP_1 sua volta, controllasse attraverso FTCPE a partire dal 25.03.2013, sulla base dei CP_4 seguenti rapporti societari: nel maggio 2012, le quote sociali della FTCPE, erano detenute al 60,1% dalla , e il 100% delle quote di questa società erano CP_7 detenute dalla società ; il legale rappresentante delle tre società era CP_8 [...]
A sua volta la deteneva il 100% delle quote della CP_9 Pt_3 Organizzazione_2 poi . Il 25/03/2013 la acquistava le quote sociali dalla , di cui legale CP_4 CP_1 Pt_3 rappresentante era che rappresentava la sino al 31/12/2014, Controparte_9 Pt_3 poi sostituito da b. errore nella distinzione tra conferimento Persona_1 dell'incarico professionale e mandato;
mancata considerazione del mandato svolto in favore del terzo, ovvero anche della società per tutelare i soci che detenevano CP_1 le quote della mancata considerazione del disposto di cui all'art. 13 co 6 per cui CP_4 vi è solidarietà delle parti per il pagamento dei compensi degli avvocati costituiti;
c. errore nell'aver escluso il vincolo di solidarietà passiva tra le società in relazione al contenuto della scrittura prodotta come documento 23; d. mancata considerazione dei documento allegati da parte opposta come doc da 20 a 24bis; e. errore nella ricostruzione dei passaggi relativi al disconoscimento del documento prodotto da parte opposta come allegato 24;
8) mancata valutazione dei documenti allegati, compresa la querela presentata da parte appellata da cui sarebbe invece emersa la prova del mandato ricevuto dall'avv. Pt_1 anche da e e poi da queste occultato;
violazione da parte dell'avv. CP_3 CP_1
Fusetti dell'art. 88 c.p.c., per aver proposto querela di falso avverso la scrittura privata prodotta come all 24 nonostante fosse a conoscenza dell'esito della perizia espletata in sede penale che aveva confermato la autografie delle sottoscrizioni;
9) errore nell'aver ritenuto che non fossero state provate le prestazioni professionali di cui era chiesto il pagamento ed in particolare nel non aver tenuto conto del parere del
COA che pure era stato richiesto dal giudice;
10) violazione del principio di soccombenza in punto di spese di lite;
in particolare mancata considerazione del fatto che la chiamata in causa del terzo già CP_2 [...]
era stata chiesta da che non aveva provato i presupposti della sua CP_3 CP_1 domanda, con conseguente soccombenza parziale di cui non si era tenuto conto, anche in ragione della tardività e della inammissibilità della costituzione del terzo;
11) impugnazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 3.08.2022 in ordine all'inserimento della distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, non avendo il giudice accertato la veridicità della dichiarazione anche con riferimento al dedotto mancato pagamento da parte del cliente.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per la parte appellata di cui era dichiarata la contumacia. CP_2
Con provvedimento in data 17.03.2023 il collegio, confermando il provvedimento presidenziale emesso inaudita altera parte in data 13.01.2023, respingeva la richiesta di inibitoria della sentenza. La suddetta decisione, di cui era successivamente invocata la revisione, era confermata con ordinanza del 12.07.2023, previa contestuale correzione dell'errore materiale contenuto nel precedente provvedimento, laddove in luogo di 'società convenuta' si doveva intendere 'difensore antistatario della società convenuta'.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 24.11.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello: la forma ed il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo – Con il primo articolato motivo di appello si lamenta in primo luogo che l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei compensi al difensore avrebbe dovuto essere promossa da nella forma prevista dall'art. CP_1 702bis c.p.c. Se ne traeva come conseguenza che, anche a voler ritenere l'utile esperimento dell'opposizione con citazione, l'iscrizione a ruolo nel caso specifico doveva essere ritenuta tardiva non essendo stata effettuata nel termine previsto di 40 giorni.
In seno al medesimo motivo si rilevava altresì la nullità della sentenza di primo grado per essere la stessa stata emessa, all'esito del rito errato, in forma monocratica, anziché collegiale.
Ciò posto, risulta dagli atti che a fronte di decreto ingiuntivo n° 464/2016 emesso dal
Tribunale di Prato il 17.03.2016 e notificato l'1.04.2016, Controparte_1 proponeva opposizione mediante atto di citazione notificato all'avv. in data Pt_1
9.05.2016, seguito dal deposito e dall'iscrizione a ruolo della causa del 12.05.2016.
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che l'ingiunzione di pagamento di cui si disserta riguardava, pacificamente il pagamento del compenso dell'avv. sia per Pt_1 prestazioni giudiziali, sia per prestazioni stragiudiziali non correlate alle prime.
Va quindi rilevato che l'art. 14 D.L.vo 150/2011, intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede espressamente che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.”
La Cassazione ha peraltro da sempre interpretato la norma come riferita ai compensi per prestazioni giudiziali civili e non anche per prestazioni giudiziali penali, né tanto meno per prestazioni stragiudiziali (cfr. Cass. n. 34501/2022).
Dunque per tutta la parte della domanda - introdotta mediante decreto ingiuntivo - inerente il pagamento delle prestazioni relative ad attività stragiudiziali non correlate all'instaurazione di alcun giudizio, siamo al di fuori del campo di applicazione dell'invocato rito semplificato.
Per quanto concerne l'altra parte della domanda, relativa ai compensi per le prestazioni giudiziali in cause civili, si osserva invece quanto segue.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4885 del 23 febbraio 2018 ha chiarito che, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il quale fa, invero, esplicito riferimento all'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c.), la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta anche con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e, la relativa opposizione, da proporre con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., è disciplinata dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs. n. 150
(oltre che dagli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.L.vo 150/2011 – nella versione vigente ratione temporis – l'ordinanza di mutamento del rito – nell'ambito delle controversie soggette ai riti semplificati soggetti al richiamato D.L.vo, è pronunciata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma quinto d.lgs. n. 150/2011 gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Sicchè, nei procedimenti disciplinati dal D.L.vo cit., tra cui rientrano quelli di cui all'art. 14 vigente ratione temporis e riferito alle controversie in materia di liquidazione di diritti e onorari degli avvocati, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (cfr. in tal senso
Cass. ord n° 24069/2023). Va in proposito altresì rimarcato che la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2011 chiariva che la regola posta dal quinto comma dell'art. 4 è diretta proprio "al fine di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]", il che è stato inteso in dottrina come esplicitazione, appunto, della volontà legislativa di abbandonare quella sorta di
'conversione del rito con effetti retroattivi' implicita nella valutazione di intempestività dell'atto di opposizione proposto secondo un modello formale erroneo.
Ciò significa che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, tale sanatoria piena (“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”), si realizza indipendentemente dall'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 comma secondo
D.L.vo cit., la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito dell'eventuale conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avuto riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data del deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (cfr. Cass.
SSUU n° 758/2022). Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima dell'eventuale mutamento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione).
Con riferimento, in particolare, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione del compenso dell'avvocato, regolato dall'art. 14 D.L.vo 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale l'atto introduttivo deve avere la forma del ricorso, qualora, al contrario – come nel caso di specie – esso sia introdotto con atto avente la forma della citazione, il giudizio deve ritenersi correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri (cfr.
Cass. 24069/2023).
Ciò detto, nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, avente forma diversa da quella prevista dal modello regolato dal D.L.vo 150/2011, appare comunque tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 641 c.p.c. (di 40 giorni), da computarsi, come suggerisce la giurisprudenza di legittimità, dalla notifica del decreto ingiuntivo
(1.04.2016) fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'opposizione (del
9.05.16).
In proposito da ultimo, la Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. II, sent. n.24481 del
9/08/2022) ha infatti osservato: 'Quanto, infine, alla circostanza che l'opposizione sia stata promossa con citazione anziché con ricorso, va ricordato come già in precedenza questa Corte, rimeditando la precedente giurisprudenza, ha ritenuto di dover valorizzare la portata del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 affermando per l'effetto che
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art.
702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, (Cass. n. 24069/2019)”. La questione interpretativa che è emersa in giurisprudenza (cfr. Cass. n° 12233/2021)
è se, ai fini della suddetta salvezza degli effetti della domanda proposta con atto diverso da quello previsto - e di cui si è detto sopra – sia necessario o meno che il giudice disponga il mutamento del rito. Si è in tal senso discusso se il riferimento alle norme di rito 'seguito prima del mutamento' dovesse intendersi come indicazione del parametro normativo mediante cui valutare la tempestività della domanda oppure come dipendenza della salvezza degli effetti del fatto che il mutamento sia stato disposto stante la menzione nella disposizione proprio del fatto processuale del mutamento.
Gli arresti della Cassazione sul piano del principio di diritto sono nel senso dell'indipendenza della salvezza degli effetti del fatto che il mutamento del rito sia stato disposto. (in tal senso Cass n° 24069/2019, Cass n° 9847/2020). E' stato in proposito affermato che dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue appunto che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato per la notificazione, anziché a quella del suo deposito.
Per quanto detto, la prima parte del motivo di appello deve essere ritenuta infondata.
Passando quindi ad esaminare il secondo aspetto di cui ci si duole nel medesimo motivo di appello, lo stesso riguarda la nullità insanabile della sentenza per non essere stato disposto il mutamento del rito, essendo continuato il processo di opposizione con il rito ordinario, non essendo quindi stata assunta la decisione collegiale.
Le questioni da esaminare sono sostanzialmente due: le conseguenza dell'adozione del rito errato sulla validità della sentenza e le conseguenze, in termini di vizi di nullità, dall'essere la sentenza stata emessa da un organo decidente diverso da quello previsto nel rito corretto e specificamente collegiale invece che monocratico.
Riguardo al primo profilo si osserva come, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, l'omesso cambiamento del rito così come la prosecuzione del giudizio secondo il rito erroneo precedentemente utilizzato, non comporta di per sé solo l'invalidità della sentenza e non può costituire oggetto di impugnazione, fatto salvo il caso in cui ciò determini un difetto di competenza.
In proposito soccorre innanzi tutto il principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'errore sul rito determina una mera irregolarità e come tale non incide sulla validità del processo. Dunque, l'omesso mutamento del rito, ove prescritto, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non
è né inesistente, né nulla e la relativa doglianza è stata ritenuta dalla Suprema Corte inammissibile per difetto di interesse qualora non venga indicato uno specifico pregiudizio processuale che sia derivato concretamente dalla mancata adozione del diverso, corretto rito. E ciò è stato affermato in primo luogo quanto l'esattezza del rito non può e non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza dell'erroneo rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (cfr. ex multis Cass. n°
1448/2015; Cass. 19942/2008). Come ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le norme processuali hanno infatti natura servente, sicchè la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i c.d. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma ad eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà il cui si esprime il diritto di difesa (cfr. Cass. SSUU
n° 36596/2021; Cass. SSUU n° 3758/2009).
Ora, nel caso di specie, l'essere il processo di opposizione proseguito con il rito ordinario, anziché con quello sommario (ove la sommarietà è riferita al solo rito e non già anche alla cognizione, sempre piena), non risulta aver comportato alcun concreto pregiudizio per la parte che lo invoca, né a livello di completezza e pienezza del contraddittorio e neppure in termini di dilatazione dei tempi processuali. Infatti, dalla stessa ricostruzione della causa di primo grado fatta dall'appellante, risulta chiaramente come la durata del processo appaia correlata sia al succedersi di molteplici giudici, sia ai rinvii derivati dai carichi del ruolo, non già anche da specifiche caratteristiche del rito ordinario, non essendo in tal senso di alcun rilievo i circa due mesi per la concessione delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. ed i circa tre mesi per le memorie ex art. 190 c.p.c., unici aspetti di effettiva distinzione con il procedimento ex art. 702bis c.p.c. che di tali termini è privo. Nel senso di escludere il vizio della sentenza pronunciata all'esito di processo condotto con rito difforme da quello previsto si è posta anche la Cassazione a Sezioni
Unite (cfr. Cass SSUU n° 758/2022) esponendo che 'non possono sorgere dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto. Ed infatti, le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto [di] difesa: è significativo che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 12567 del 2021; Sez. III, n. 1448 del 2015;
Sez. lav., n. 8422 del 2018; Sez. II, n. 22075 del 2014)'. Nel caso in esame, tuttavia, la nullità della sentenza è stata invocata non soltanto come conseguenza dell'adozione di un rito erroneo, ma anche per essere la stessa stata, per ciò stesso, emessa dal giudice monocratico, anziché dal collegio.
Se, per quanto appena detto, l'errore sul rito applicato non comporta di per sé la nullità della sentenza di primo grado, il fatto che la causa sia stata decisa da un giudice monocratico, anziché collegiale, come avrebbe dovuto essere applicando il rito corretto, riverbera invece i suoi effetti in termini di nullità della sentenza. Si tratta infatti di due profili distinti, essendo la composizione errata dell'organo decidente solo uno dei riflessi del rito applicato che mantiene, rispetto ad esso, la sua autonoma rilevanza. In proposito la Cassazione ha avuto modo di precisare come 'l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art.
50 quater c.p.c. al successivo art. 161 co I c.p.c., un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime della sanatoria implicita), con la conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, ma senza che la stessa produca
l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell'impugnazione sia anche il giudice di merito' (cfr. Cass. 22235/2022 del 14.07.2022; conforme a Cass.
Cass SSUU n° 24080/2008)
Tale parte del motivo di appello deve dunque essere accolta.
La conseguenza, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è che la sentenza di primo grado va dichiarata nulla, ma non essendo in tale caso ammissibile la rimessione in primo grado, il giudice di appello deve rinnovare la decisione nel merito.
Siccome i molteplici motivi di appello vanno a toccare nella sostanza anche tutti gli aspetti della decisione di merito si procederà alla rinnovazione della decisione di merito seguendo l'esame dei suddetti motivi.
2.Il secondo motivo di appello: la mancata riunione delle cause – Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata riunione da parte del giudice di primo grado della presente causa con altra avente (proc. 1365/2016 RG) ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dell'altra società (poi divenuta CP_3
intimata in solido per il medesimo credito nei confronti dell'avv. . CP_2 Pt_1
La doglianza è inammissibile. E ciò perché tale critica non aggredisce uno specifico esito della decisione impugnata, cosicchè non ricorre alcun legame tra la deduzione svolta nel motivo e la decisione del Tribunale. Senonchè la proposizione mediante appello di censure prive di specifica attinenza al decisum del provvedimento impugnato ne comporta l'inammissibilità, risolvendosi in un 'non motivo' (cfr. Cass. n° 15517/2020;
Cass. n° 4036/2011; Cass. n° 17125/2007).
L'appellante ha dedotto che 'Mancando dunque, la riunione delle due cause, sono stati violati ulteriori principi: non è stato favorito il cosiddetto simultaneus processus;
la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse;
l'attuazione della deroga alle regole sulla competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107
c.p.c.)'. Tuttavia non ha evidenziato nessuna parte della decisione di primo grado in cui tali violazioni di principi abbiano in concreto riverberato i loro effetti in termini negativi per la parte opposta.
3. Terzo motivo di appello: la tardiva costituzione della terza chiamata – Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della decisione del primo giudice laddove ha omesso di dichiarare la tardività della costituzione di già - - CP_2 CP_3 chiamata in causa dalla parte convenuta opponente - facendone conseguire CP_1
l'inammissibilità di tutte le eccezioni in senso stretto proposte.
Il primo giudice ha in proposito motivato: 'L'eccezione deve essere rigettata in quanto il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione è, alla stregua del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., individuato a pena di decadenza esclusivamente per la formulazione delle domande riconvenzionali, della chiamata in causa del terzo nonché delle eccezioni non rilevabili
d'ufficio: domande ed eccezioni, queste, che nel caso di specie la non ha CP_2 formulato'.
In proposito l'appellante ha lamentato che, al contrario la terza chiamata avrebbe richiesto la riunione con altro processo (la stessa di cui l'appellante lamenta l'omissione nel motivo che precede), così spiegando una 'eccezione processuale che andava esperita nel termine decadenziale, nonché rilevabile d'ufficio'; aggiungeva che la terza chiamata aveva altresì eccepito la mancanza di solidarietà passiva, da ritenere eccezione in senso stretto e dunque soggetta anch' essa al termine decadenziale.
Se è vero che la terza chiamata non si è – pacificamente – costituita nei venti giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c., non possono essere condivise le conseguenze che l'appellante vorrebbe trarne in punto di inammissibilità dell'istanza di riunione – che è la stessa appellante a indicare come rilevabile d'ufficio - nonché della contestazione della solidarietà passiva sostenuta dalla parte opposta. A tale ultimo proposito l'eccezione va inquadrata nel contesto processuale in cui è stata inserita, ovvero: la società , che nella presente causa è l'unica società a rivestire il ruolo di CP_1 opponente, chiedeva di chiamare in causa per essere dalla stessa manlevata per CP_2 il caso di sua soccombenza. La terza chiamata dopo aver dedotto l'estrema genericità della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, evidenziava come nell'opposizione dalla stessa promossa in separato giudizio la stessa esponeva di aver disconosciuto il documento prodotto dalla opposta come all 24 (la seconda scrittura datata 15.04.2014 di cui si dirà meglio nel proseguo), cui era seguito il rigetto dell'istanza di verificazione e l'esclusione di tale documento da quelli su cui la decisione poteva basarsi. Continuava esponendo che anche nel giudizio in cui era stata chiamata in causa il documento avrebbe dovuto avere la stessa sorte, reiterandone il disconoscimento. A questo punto ribadiva le difese spiegate nella separata causa CP_2 in cui rivestiva la veste di opponente, deducendo che quasi tutte le notule di cui l'avv.
chiedeva il pagamento erano intestate ad altre società, con la sola eccezione Pt_1 di due. Aggiungeva che il documento prodotto dalla parte opposta a sostegno della dedotta solidarietà passiva tra le società ingiunte era in realtà una mera lettera di intenti tra soci che avevano concordato di voler agire in maniera coordinata al fine di porre rimedio ai comportamenti dannosi dell'ex amministratore di CP_4
Ciò detto appaiono di tutta evidenza due cose: la prima è che la contestazione fatta da circa la solidarietà passiva per i debiti di altre società non è che una mera difesa, CP_2 atteggiandosi nella sostanza come la contestazione dell'interpretazione dei documenti posti dall'avv. a sostegno della richiesta di pagamento dei propri compensi a Pt_1 tutte e tre le società ingiunte;
la seconda è che si tratta di deduzione del tutto inconferente con riferimento alla specifica posizione assunta nella presente causa da quale chiamata in causa da per tenerla indenne per il caso di condanna. CP_2 CP_1
Sicuramente la posizione assunta da nella presente causa è del tutto irrilevante CP_2 per l'opposta, considerato che la stessa era stata citata solo in garanzia di , non CP_1 già come debitrice del legale convenuto.
Ne consegue l'infondatezza del motivo con la motivazione di cui sopra.
4.Il quarto motivo di appello: l'imparzialità del giudice – Con il quarto motivo di appello si lamenta la violazione del giudice imparziale. Il riferimento è al giudice onorario dott. Lazzeri, che ha celebrato alcune udienze, ma non redatto la sentenza impugnata.
L'avv. ha lamentato che il suddetto giudice avesse un rapporto di amicizia con Pt_1 uno degli avvocati delle controparti ed ha spiegato nei suoi confronti azione di ricusazione che è stata respinta.
Il motivo è all'evidenza superato dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva come, anche in questo caso, analogamente a quanto già detto con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si tratta di critica del tutto scollegata dal decisum e relativa alla persona del giudice che, non solo non coincide con l'estensore della pronuncia impugnata, ma avverso il quale è già stata esperta la procedura di ricusazione conclusasi in termini di sua reiezione. La doglianza deve dunque essere ritenuta inammissibile come motivo di appello.
5.Il quinto motivo di appello: l'errata prospettazione dei fatti e gli errori nello svolgimento del processo – Con il quinto motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe violato l'art. 118 co 2 disp att. c.p.c. secondo il quale 'debbono essere esposte concisamente e in ordine alle questioni discusse e decise e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati'. In particolare l'appellante deduceva in proposito:
'Seppur la non osservanza del dettato normativo, non rende nulla la sentenza, è censurabile la sentenza in questione, in quanto nelle pagine da 2 a 9 (che qui si intendono integralmente riportate) si ha difficoltà a comprendere, lo svolgimento processuale, e i fatti narrati, le eccezioni e tutto quanto occorrer possa, a comprendere il filo conduttore seguito dal giudicante'. Seguiva una serrata critica delle modalità espositive, della poca chiarezza, degli errori grammaticali e di ortografia che a suo avviso caratterizzavano la parte espositiva della sentenza denominata 'svolgimento del processo' a fronte della quale la parte impugnante ripercorreva nel dettaglio tutti i passaggi processuali che il primo giudice non avrebbe correttamente esposto.
Anche tale motivo deve essere ritenuto superato dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva come comunque il motivo sarebbe inammissibile, in quanto dalla dedotta violazione della disposizione che regola le modalità di redazione della sentenza, l'appellante non trae alcuna specifica conseguenza in termini di specifiche censure del decisum, risolvendosi, anche in questo caso, sostanzialmente in un 'non motivo' rispetto a quanto previsto dall'art 342 c.p.c.
6.Il sesto motivo di appello: l'errata prospettazione giuridica del procedimento di opposizione – Con il sesto motivo di appello si censura la parte della sentenza in cui il primo giudice descrive l'atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevandosi che il corretto procedimento sarebbe stato quello di cui all'art. 702bis c.p.c. Aggiungeva quindi che tutti i progetti di notula depositati, intestati sia a sia a erano stati emessi in base al DM CP_4 CP_3
55/2014 e non erano mai stati contestati dalla società opponente che li aveva ricevuti.
Aggiungeva che la parte opponente si era limitata a mere difese senza fornire le prove di cui era gravata. In particolare rilevava: 'Se è vero che al convenuto opposto, spetta l'onere di provare (nel giudizio ordinario in quanto attore sostanziale, il titolo e
l'esistenza del credito), nel giudizio di opposizione di cui all'art. 702 bis, spetta all'attore, provare e dimostrare i fatti impeditivi, modificati ed estintivi, al pari del giudizio a cognizione piena'.
Anche in questo caso il motivo deve ritenersi assorbito dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Ciò posto per completezza si osserva che il motivo non coglie nel segno, non solo per quanto già esposto al punto 1 relativamente al consolidamento del rito erroneamente introdotto, in difetto di mutamento disposto dal primo giudice entro la prima udienza, ma anche con riferimento alla differente struttura del giudizio di opposizione introdotto con citazione o con ricorso. Se come visto sostanziali sono le differenze che discendono dal diverso atto introduttivo che caratterizza il procedimento disciplinato dall'art. 14
D.L.vo 150/2011 e succ modif., rispetto al rito ordinario di cognizione, così come vi sono differenze con riferimento alla sommarietà dell'istruzione (non già della cognizione), identica è la struttura dell'opposizione rispetto al decreto ingiuntivo. Sia che l'opposizione sia introdotta con citazione, sia con ricorso, si tratterà sempre dell'atto con il quale viene chiesta la revoca del decreto ingiuntivo che contiene la iniziale domanda di pagamento, di talchè il convenuto nel giudizio di opposizione sarà sempre l'attore in senso sostanziale, rispetto alla domanda spiegata con l'ingiunzione, nei confronti dell'opponente, quest'ultimo sostanziale convenuto rispetto alla spiegata domanda contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo non è pertanto fondato.
7. Il settimo motivo di appello: la solidarietà passiva – Con il settimo composito motivo di appello si lamentano una serie di errori tutti inerenti il mancato riconoscimento della solidarietà passiva con riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole società ingiunte in relazione alle prestazioni dell'avv. . Pt_1
Coerentemente a quanto statuito in punto di nullità della sentenza, si andrà ad analizzare tale motivo in funzione della richiesta rinnovazione del giudizio di merito.
Risulta documentalmente e non è oggetto di contestazione la circostanza che le prestazioni professionali di cui l'appellante ha chiesto il pagamento sono riferite, per la quasi totalità, a incarichi conferitegli dalla società con la sola eccezione CP_4 dell'incarico relativo alla notula 46 del 13.06.2014 relativa alla 'cessione di quote societarie iferita a;
alla notula 47/2014 relativa alla attività stragiudiziale Org_1 CP_1 contratto di cessione del credito di e;
alla notula 13 del 2.05.2015 CP_4 CP_1 intestata a e riferita all'attività svolta nel giudizio 8681/2014 celebrato CP_3 davanti al Tribunale di Modena.
In particolare, le attività di cui l'odierna appellante ha chiesto il pagamento sono così descritte sulla base della documentazione allegata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo: notula proforma del 14/02/2014 di € 2.497,60, acconto causa pendente
Tribunale di Bolzano R.G. 6240/13 (doc 13); notula proforma n. 17/2014 del
28/05/2014 di € 54.735,47 per fase studio e introduttiva del giudizio R.G. 6240/13
Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla
(doc 14); notula proforma n.14/15 del 08/05/2015 Parte_4 di € 21.172,36 relativamente alla fase istruttoria del giudizio 6240/2013 (doc 15); notula proforma n. 13/2014 del 09/04/2014 di € 20.346,66 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla R.G. 3139/2014 Tribunale di Verona, (doc Pt_4 Parte_4
16); notula proforma n. 15/2015 del 08/05/2014 di € 16.243,36 relativamente alla fase istruttoria del giudizio di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla banca R.G. 3139/2014 Tribunale di Verona;
notula Parte_4 proforma n. 36/2014 del 31/12/2014 di € 38.546,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
[...]
, contro e del valore di € Organizzazione_3 Org_4 CP_4
3.800.000,00 pendente presso il Tribunale di Bolzano, R.G. 3887/2014 (doc 18); notula proforma n. 37/2014 del 31/12/2014 di € 38.121,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
[...]
Cont
, contro del valore di € Organizzazione_3 Org_5 Controparte_11
3.900.000,00 pendente presso il di Bolzano, R.G. 3888/2014 (doc 19); Org_6 notula proforma n. 38/2014 del 31/12/2014 di € 38.121,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
, contro del valore di € Organizzazione_3 CP_4 CP_12
3.900.000,00 pendente presso il , R.G. 4241/14 (doc 20); notula Organizzazione_7 proforma n. 39/2014 del 31/12/2014 di € 13.513,46 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: pignoramento presso terzi promosso dalla
, contro e del valore di € Organizzazione_3 CP_4 Org_8
1.078.028,23 pendente presso il di R.G. 3997/13, (doc 21); notula Org_6 Org_9 proforma n. 40/2014 del 31/12/2014 di € 10.111,40 relativamente alla fase studio e introduttiva, azione sospensiva ex art. 624 c.p.c. e reclamo 669 terdecies c.p.c. fase studio e istruttoria reclamo, del giudizio avente ad oggetto: pignoramento presso terzi, promosso dalla , contro e del valore Organizzazione_3 CP_4 Org_8 di € 1.078.028,23 pendente presso il di , R.G. 3997/13 sub. 01 e sub Org_6 Org_9
02 (doc 22); notula proforma n. 41/2014 del 31/12/2014 di € 10.672,84 relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: pignoramento presso terzi, promossa dalla , contro e il terzo pignorato B15, del valore Organizzazione_10 CP_4 di € 1.402.896,44 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 2405/13 (doc 23); notula proforma n. 42/2014 del 31/12/2014 di € 71.939,27 relativamente alla fase studio, introduttiva e decisionale del ricorso ex art. 700 c.p.c. e fase studio, introduttiva e decisionale del reclamo ex art. 669 terdecies, avente ad oggetto: procedimento promosso dalla , contro del valore di € 17.411.149,39 pendente Org_11 CP_4 presso Tribunale di Brescia R.G. 7012/2014 e reclamo RG 13816/2014 (doc 24); notula proforma n. 43/2014 del 31/12/2014 di € 11.030,79, relativamente alla attività stragiudiziale, secondo il compenso pattuito per accordo alla fase studio/istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, promosso dalla verso la , valore della causa di CP_4 Pt_4 Parte_4
10.000.000,00 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 3815/2014 (doc 25); notula proforma n. 13/2015 del 02/05/2015 di € 6.158,79 relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: R.G: 8681/2014 Tribunale di Modena valore
€ 1.900.000,00 promossa dalla verso , del valore di € 1.900.000,00 Pt_3 CP_5 emessa in ossequio all'accordo tra le parti;
notula proforma n. 44/2014 del 31/12/2014 di € 6.890,34 relativamente alla fase studio e introduttiva, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, promosso dalla nei confronti della CP_4 Parte_4
. Terzo pignorato del valore di € 500.000,00 pendente
[...] CP_12 presso Tribunale di Bolzano, R.G. 605/14 (doc 27); notula proforma n. 45/2014 del
31/12/2014 di € 18.055,41 relativamente al contratto stragiudiziale avente durata dal
01/01/2014 al 31/12/2014 di € 20.000,00 (doc 28); notula proforma n. 21/2014 del
13/06/2014 di € 1.000,00 a titolo di acconto sulla opposizione all'atto di precetto
Tribunale di Bolzano. (all. 29); notula proforma n. 47/2014 del 31/12/2014 di €
12.430,87 relativamente alla attività stragiudiziale contratto di cessione del credito e (doc. 30); notula proforma n. 46/2014 del 31/12/2014 di € 1.843,68 CP_4 CP_1 relativamente al compenso stragiudiziale per la cessione delle quote
(doc 31); notula proforma n. 16/2015 del 08/05/2015 di € Org_12
16.327,09 relativamente alla fase studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: Accertamento dell'obbligo del terzo promossa dalla Parte_4 , del valore di € 450.000,00 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 605/14
[...]
(doc 32).
Il motivo di appello in esame è inteso ad affermare la sussistenza dell'obbligazione di anche per gli incarichi conferiti all'avv. da e da in CP_1 Pt_1 CP_4 CP_3 forza di un vincolo di solidarietà passiva sussistente tra le società o in conseguenza dei rapporti di partecipazione tra le stesse, o in forza di accordo contrattuale.
La varietà delle argomentazioni che si sviluppano nell'unico motivo di appello rendono opportuna una trattazione separata dei vari punti.
7.1 – Il vincolo di controllo ex art. 2359 c.c. – In primo luogo si censura il mancato riconoscimento della solidarietà passiva tra le società come conseguenza del vincolo di controllo tra le stesse sussistente. Espone l'appellante: 'E' di tutta evidenza, che la
controllava la , e che la a sua volta sin dal 25/03/2013, controllava Pt_3 CP_4 CP_1 la pervenendo dunque alla ricostruzione dei rapporti societari in termini di CP_4 holding e deducendo che 'E' di tutta evidenza, che il capo della holding, era il signor
come emerge nelle visure camerali allegate sia al monitorio, che alla Controparte_9 comparsa di costituzione e risposta'.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: 'Quanto, poi, al dedotto vincolo ex art. 2359, Co c. 1, nn. 1), 2) e 3) c.c. tra , , , e , premesso che lo Pt_3 CP_1 CP_4 CP_13 stesso non comporta di per sé la responsabilità solidale della società controllante per i debiti della controllata, il fatto che la fosse titolare esclusivamente del 20% CP_1 delle quote societarie della porta ad escludere la sussistenza dello stesso. Le CP_4
Co correlazioni societarie tra , e non permettono, Pt_3 CP_13 Controparte_1 poi, di affermare l'assunzione da parte dell'ultima di un obbligo solidale al pagamento dei debiti della , stante la diversità giuridica dei vari soggetti menzionati'. CP_4
La parte impugnante ha rilevato l'erroneità delle quote di partecipazione del 20% prese a riferimento dal primo giudice relativamente al 2015, anziché al momento del sorgere delle obbligazioni in esame ed ha altresì rilevato l'errore giuridico nell'aver escluso che le correlazioni sociali permettano di affermare l'assunzione dell'obbligo solidale, così argomentando: 'E' di tutta evidenza che il giudice di prime cure, non avendo esperienza in diritto societario, ignora anche che con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha individuato nell'art. 2497 cod.civ. il fulcro normativo della responsabilità
a cui è sottoposta la società che esercita l'attività di direzione e di coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società sottoposta a tale attività, ovvero della società controllante, poiché le norme vanno lette all'interno del complesso organico della disciplina delle società. Sin dal progetto legislativo e nella relazione al D.lgs. n. 6/2003 il tema della responsabilità della controllante nei confronti dei soci e dei creditori della controllata è stato segnalato come il problema centrale del fenomeno dei gruppi di società. Così con la novella dell'art. 2497 cod.civ. secondo la giurisprudenza di legittimità (dalla Cass. pen. 18.11.2004, n. 10688 ) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel nostro sistema giuridico, in quanto scardinava il principio, prima di allora inviolabile, dell'autonomia patrimoniale delle singole società controllate. La tematica della responsabilità della società controllante per gli atti formalmente compiuti dalla società controllata è stata altresì affrontata in termini positivi dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, punto 37, della Sentenza del 20.1.2011) sul presupposto che la società controllata, anziché avere una propria autonomia, si limiti a seguire le direttive impartite dalla società controllante.
Afferma la norma in parola 2497 cod.civ “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio
o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente(1) responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società (2). Quando si afferma di direzione e coordinamento, si fa riferimento al soggetto (persona fisica o società) che esercita attività di direzione e coordinamento ha una responsabilità diretta di natura extracontrattuale. I soci e i creditori sociali della controllata posso esperire un'azione diretta nei confronti della controllante, per questa ragione il signor che esercitava il controllo, Controparte_9 si è sempre opposto fermamente al pagamento, poiché egli aveva preorganizzato di fare ulteriormente indebitare la , e poi sottrarsi al pagamento dei creditori, poiché CP_4 egli era a conoscenza dello stato di decozione della già dal 2012, e come da CP_4 accordi con amministratore della sostituito nel 2013 Controparte_14 CP_5 dal faceva parte di un piano preorganizzato, per attribuire poi la Parte_5 responsabilità della mala gestio, non al vero responsabile, ma al povero e malcapitato
CP_15
Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta, per quanto di interesse, che in data 25.03.2013 era diventata socio unico di In data 26.09.2013 CP_1 CP_4 CP_1
, dando atto di possedere a tale data il 100% del capitale sociale di
[...] CP_4 vendeva a l'80% delle sue partecipazioni sociali di Quindi, in Parte_6 CP_4 mancanza di elementi per potere, in questa sede, affermare la assenza di effettività (in termini di nullità e/o simulazione) del suddetto contratto di cessione di quote, deve ritenersi che né prima del 25.03.2013, né successivamente al 26.09.2013 la CP_1 era titolare della maggioranza e/o della totalità delle azioni di;
quindi il controllo CP_4 di su eventualmente c'è stato solo in questo periodo intermedio tra il CP_1 CP_4
25.3.13 e il 26.9.13.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Per quanto detto sopra, deve affermarsi che, sia al momento in cui e CP_4 CP_16 conferivano gli incarichi di cui è causa all'avv. , sia al momento del deposito del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo (16.03.2016), non sussistevano elementi per poter ritenere che avesse una posizione di controllo nei confronti di CP_1 CP_4
Già solo per questo deve ritenersi infondata la parte del motivo di appello con cui si ritiene di desumere la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva di dal CP_1 rapporto di controllo esercitato su al momento della nascita delle obbligazioni, CP_4 ovvero dei conferimenti degli incarichi professionali.
Per completezza si osserva come, in ogni caso, non potrebbe comunque ritenersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra società come conseguenza del rapporto di controllo tra le stesse.
Gli artt. 2497 – 2497-septies c.c. disciplinano il gruppo di società dettando una serie di regole in materia di responsabilità, di pubblicità e di motivazione delle decisioni. Dalla normativa codicistica si ricava che il gruppo è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti, ma assoggettate a una direzione unitaria, in quanto sotto l'influenza dominante di una società (o di una persona), denominata capogruppo o holding (societario o personale). Il gruppo è caratterizzato da una sostanziale antinomia tra realtà economica e posizione giuridica delle singole società: sotto il profilo economico si ha un'unica impresa, sotto il profilo giuridico soggetti distinti e autonomi.
La distinta soggettività giuridica delle società operanti sotto il controllo della holding fa dunque sì che queste rimangano terze rispetto ai rapporti giuridici che le società controllate abbiano posto in essere;
sicché i creditori della controllata non hanno titolo per invocare la responsabilità patrimoniale della capogruppo, né tantomeno delle altre società facenti parte del medesimo gruppo. Quando si parla dunque dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo nei confronti delle altre società del gruppo, ciò deve essere inteso come potere di gestione, programmazione delle attività delle singole società, a livello di indirizzo economico delle stesse, non già anche come modifica dell'autonomina patrimoniale e contrattuale di cui ciascuna società appartenente al gruppo continua a godere. Ai rapporti di indirizzo e coordinamento dal punto di vista economico della capogruppo nei confronti delle controllate fa da contrappeso la previsione di una serie di azioni di responsabilità diretta della capogruppo e dei suoi amministratori per gli eventuali danni arrecati alle controllate da attività illecite perpetrate nell'ambito della gestione comune. Gli amministratori della società eterodiretta, pregiudicata dalle operazioni della holding senza alcun vantaggio compensativo, rispondono, invece, in solido con gli amministratori della capogruppo, se abbiano effettivamente preso parte al fatto lesivo, ossia se risultano co-artefici, anche per omissione, o consapevoli esecutori delle operazioni scorrette sotto il profilo imprenditoriale e societario. Tale aspetto di concorso o cooperazione degli amministratori delle società del gruppo all'eventuale fatto illecito in danno dei soci nulla ha all'evidenza a che vedere con il diverso fenomeno dell'autonomia contrattuale di ciascuna società per le obbligazioni dalla stessa contratte. In tal senso, nessuna norma prevede alcuna forma di 'confusione' dei patrimoni delle singole società (neppure qualora si decida di accedere alla redazione comune dei bilanci che pur se redatti contestualmente conservano la loro individuale struttura per ciascuna società), né tantomeno alcuna traslazione dei rapporti obbligatori assunti dalle società controllate in capo alla controllante.
Anche la circostanza che il controllo e la direzione unitaria della capogruppo si attuino anche attraverso la nomina dei medesimi soggetti quali amministratori – condizione valorizzata dall'appellante nel senso di ritenere estese alla controllante le obbligazioni contratte da ciascuna controllata – non comporta in realtà nessuna conseguenza in punto di commistione dei rapporti giuridici di controllante e controllate, che rimangono giuridicamente connotate da autonomia, ancorchè unitario sia l'indirizzo dal punto di vista economico imprenditoriale.
La responsabilità delle società che esercitano il controllo su altre società di cui parla l'art. 2497 c.c. si verifica soltanto nell'ipotesi – della cui sussistenza nel caso di specie l'appellante non ha fornito alcuna prova – che gli amministratori della controllata, nominati dalla controllante, su input di questi ultimi abbiano condotto la controllata al dissesto economico, ossia abbiano generato perdite di bilancio tali per cui il capitale sociale è stato eroso con conseguente diminuzione del valore della partecipazione sociale in danno dei soci, o addirittura è divenuto insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società, che è così diventata insolvente (cfr. art. 2476 cc); nella specie, pur essendo fallita, manca qualsiasi elemento di prova a supporto del fatto che la CP_4 mala gestio dei suoi amministratori, evidentemente sussistente, sia addebitabile a
, cioè sia stata l'effetto di una deliberata e consapevole operazione di CP_1 depauperamento di pianificata dagli amministratori di in concorso con CP_4 CP_1 quelli di (giacchè altrimenti è verosimile ritenere che la Curatela di avrebbe CP_4 CP_4 agito ex art. 2497 c.c. verso ); in ogni caso, il terzo comma della norma prevede CP_1 che il socio o il creditore della società controllata che in siffatta ipotesi sono stati danneggiati, possono agire contro la controllante solo se non sono stati soddisfatti dalla società controllata e nella presente vicenda invece l'avv.to ha già ricevuto, Pt_1 almeno in parte, il pagamento dei suoi compensi dalla Curatela del fallimento CP_4
Per quanto detto, la parte del motivo di appello in esame deve essere ritenuta infondata.
7.2. La solidarietà passiva nascente da vincolo contrattuale – Va quindi esaminata la seconda parte del motivo di appello, laddove si pretende di far discendere il vincolo di solidarietà passiva tra le società, dalla stipulazione di un apposito accordo contrattuale.
La prima di tali convenzioni, datata 15.04.2014, prodotta anche a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo è quella allegata come documento 23, che si intitola
'accordo tra le parti' e risulta stipulata tra e , le CP_3 Controparte_1 CP_4 quali società, dopo aver premesso che 'a) a partire dal 20 luglio 2012 la società
[...]
e sono state socie della società Controparte_3 Controparte_1 [...]
già denominata b) in merito all'operato dell'ex CP_4 Organizzazione_2 amministratore sono stati rilevati comportamenti dannosi a carico Controparte_17 della società da lui amministrata già c) dette Controparte_4 Organizzazione_2 imperizie e mala gestio hanno pregiudicato gravi danni alle società sopra menzionate', hanno convenuto '
1.di agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare i soci e gli amministratori delle società Controparte_3
e 2.di affidare incarico congiunto a studio
[...] Controparte_1 Controparte_4 legale che sarà nominato di seguito'.
Con una seconda scrittura privata, recante la medesima data del 15.04.2014 e prodotta in primo grado dall'avv. deducendo di averne ricevuto copia in forma anonima Pt_1
(allegato 24), e dopo aver Controparte_1 Controparte_3 premesso che 'le parti hanno sottoscritto in data odierna un 'accordo tra le parti ai fini di tutelare i soci e gli amministratori della società Controparte_3 [...]
e convenivano quanto segue: '
1.Le parti dichiarano di CP_1 Controparte_4 affidare congiuntamente il mandato difensivo allo studio legale che ha già ricevuto il mandato difensivo dalla ratificando l'operato precedentemente svolto. Controparte_4
2. Le parti con la presente ratificano ed approvano l'operato svolto dalla Controparte_4 in relazione alle azioni legali intraprese'.
Con riferimento a tale ultima scrittura privata (la seconda prodotta come datata
15.04.2014), all'udienza dell'11.04.2019 , non essendo stato ritenuto CP_1 tempestivo il disconoscimento, proponeva avverso la stessa querela di falso, che veniva dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. essendo stata proposta verbalmente in udienza.
Essendo dunque entrambe le sopracitate scritture valide ed utilizzabili nel giudizio, il primo giudice ha osservato in proposito, quanto al primo dei due accordi citati che 'lo stesso non reca l'indicazione del nome dell'avv. , riservando ad un successivo Pt_1 momento il conferimento dell'incarico ad un legale individuato congiuntamente;
inoltre nel predetto documento le parti esplicitano l'intenzione di agire in futuro a tutela dei propri soci e ed amministratori, ma non fanno alcun riferimento a procedimenti pregiudiziali precedentemente instaurati, quali paiono essere molta parte del giudizi cui le notule versate in atti si riferiscono (v. doc. 9 fascicolo monitorio)'.
Con riferimento al secondo accordo datato 15.04.2014 il Tribunale escludeva che lo stesso potesse fornire adeguata prova dell'intervenuta conclusione tra la parte opponente e quella opposta di un contratto di patrocinio avente ad oggetto i procedimenti di cui alle notule prodotte nel fascicolo del monitorio. A tale proposito il primo giudice rimarcava che il contratto di patrocinio presupponeva l'accordo tra il cliente ed il suo difensore, che in questo caso non risultava in alcun modo parte delle scritture, di cui la seconda dichiaratamente ricevuta anonimamente dopo che i rapporti con le società si erano interrotti. Escludeva altresì che tale documento potesse essere interpretato come accordo avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di solidarietà passiva tra le società.
L'appellante ha censurato le suddette statuizioni sotto molteplici profili: il primo giudice avrebbe confuso il contratto ex art. 13 L. 247/2012 con il mandato;
il documento 23 integrava un atto di costituzione tra le società di un'obbligazione solidale;
non sarebbe vero che l'avv. non ha fornito prova di aver ricevuto un mandato da , Pt_1 CP_1 sia perché per le attività stragiudiziali esso può essere conferito anche in forma orale, sia perché comunque le attività svolte dal legale erano anche in favore dei soci della per cui, trattandosi di mandato svolto in favore di terzo sorgerebbe comunque CP_1
l'obbligazione solidale di cui all'art. 13 co 8 legge professionale. Tanto premesso, anche tale parte del motivo di appello deve essere ritenuta infondata.
Con la prima delle due scritture prodotte con data 15.04.2014 le tre società si sono genericamente impegnate ad 'agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare i soci e gli amministratori…' nonché ad
'affidare incarico congiunto a studio legale che sarà nominato di seguito'. Impegnarsi ad agire congiuntamente per una tutela comune è all'evidenza cosa ben diversa dal ritenere che l'iniziativa presa da ciascuna delle società singolarmente possa riverberare automaticamente i suoi effetti nella sfera giuridica delle altre società, tanto più che la suddetta pattuizione appare riferirsi ad azioni ancora non determinate e non incardinate, tanto che l'accordo è nel senso di affidare un incarico congiunto ad uno studio legale ancora da individuare. Il tenore della scrittura rimarca piuttosto che l'intento era quello di nominare un legale con un mandato congiunto, escludendosi quindi che dal tenore della scrittura possa ricavarsi, come vorrebbe l'appellante, una estensione a tutte le società del mandato singolarmente conferito da ciascuna ad un difensore, peraltro non meglio determinato e circa incarichi individuati unicamente in relazione alla generica finalità di 'tutelare i soci e gli amministratori'.
Con la seconda scrittura privata datata 15.04.2014 e dichiarano di CP_3 CP_1 conferire mandato congiunto ad un avvocato mai nominato nel documento e individuato unicamente per essere quello che avrebbe già ricevuto mandato difensivo da CP_4 per incarichi anch'essi non individuati, ma che comunque si ratificano ed approvano integralmente.
Nella suddetta scrittura si fa espresso riferimento al conferimento di un mandato congiunto al difensore già nominato da Ora, il mandato difensivo altro non è CP_4 che la procura ad litem che costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio.
Qui chiaramente siamo al di fuori di tale schema giuridico, atteso che l'avvocato, neppure nominativamente individuato, non è parte della scrittura in esame.
Anche a voler ritenere che con il termine di mandato le parti intendessero riferirsi alla stipula di un contratto di patrocinio, mancherebbe la partecipazione del difensore a cui si intende conferire l'incarico. Questo è definito come un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Soltanto se le parti avessero conferito congiuntamente la procura alle liti all'avv. ovvero se avessero sempre congiuntamente stipulato con il Pt_1 medesimo avvocato un contratto di patrocinio per una serie di incarichi, si sarebbe potuto parlare di incarichi che davano luogo ad una obbligazione solidale passiva dei vari clienti. Neppure dalla ulteriore documentazione allegata dall'appellante è possibile ricostruire la sussistenza di un contratto di patrocinio tra e l'avv che CP_1 Pt_1 giustifichi la richiesta di pagamento a quest'ultima delle competenze relative a tutte le cause instaurate su mandato di . In particolare, il documento 20 è costituito da CP_4 una lettera datata 10.04.2014 con cui , in qualità di amministratore Parte_7 di e di , scrivendo a evidenziava come da un controllo CP_4 CP_1 CP_3 fossero emersi debiti non dichiarati nel bilancio di esercizio 2012 richiedendo 'in virtù della clausola di manleva' di 'muovere nei confronti del sig. le Controparte_17 dovute azioni, fermo restando le azioni che la scrivente azionerà anche in mancanza di un'azione congiunta'. Con la raccomandata allegata come doc 22 il medesimo
[...]
in data 15.04.2014, scrivendo a chiede di 'annullare la Parte_8 CP_3 raccomandata del 10.04.2014 da voi ricevuta in data 15.04.2014 riportata in allegato a tutti gli effetti di legge sulle parti'.
In tale documento si ritrovano conferme della intenzione del nuovo amministratore di di agire nei confronti della precedente amministrazione per una serie di CP_4 irregolarità rilevate, sollecitando l'azione congiunta delle società che nel corso del tempo avevano esercitato il controllo su . L'agire congiuntamente ed il conferire CP_4 mandato congiunto ad un avvocato per svolgere azioni di responsabilità da esercitare in futuro, è all'evidenza concetto ben diverso dal pretendere di estendere le obbligazioni nei confronti del difensore incaricato da una società alle altre rimaste estranee non solo al rapporto professionale con il legale, ma anche al giudizio.
Escluso che la scrittura in parola (la seconda redatta con data 15.04.2014) possa ricalcare i suddetti due schemi (procura ad litem e contratto di patrocinio) rimane la terza ipotesi, quella adombrata nella ricostruzione dell'appellante, secondo la quale due parti, rimaste estranee alle cause intentate da una terza parte, si accordino tra loro per far proprio l'incarico e ratificarne il contenuto.
Anche a voler interpretare il documento nei suddetti termini non si ritiene che ne possa scaturire l'estensione a degli effetti delle obbligazioni assunte da nei CP_1 CP_4 confronti dell'avv. . La modifica soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione Pt_1 dovrebbe in tal senso passare attraverso l'istituto dell'accollo che, così come descritto dall'art. 1273 c.c., configura infatti un contratto a favore del terzo nel quale l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. Nel caso in esame manca l'accordo con il debitore (ovvero ) rimasto estraneo alla scrittura, non è neppure individuato il CP_4 debito oggetto dell'accollo, essendo rimasto indeterminato sia il nominativo del difensore di cui si intende far propria l'attività svolta, sia le specifiche controversia giudiziali o stragiudiziali in cui tale attività si sarebbe svolta.
L'appellante ha infine invocato l'applicazione dell'art. 13 comma 8 della legge professionale applicabile ratione temporis (L. 247/2012), che così recita: 'le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni
e che risultano ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà'.
La norma si riferisce infatti al caso del tutto diverso rispetto a quello in esame in cui le parti che sottoscrivano un accordo con cui definiscono una lite sono tutte solidalmente tenute al pagamento di tutti i difensori indistintamente, qualora questi non rinuncino al vincolo della solidarietà. Si tratta di una particolare forma di solidarietà che opera all'evidenza solo nei confronti delle parti processuali di un giudizio bonariamente definito senza liquidazione delle spese degli avvocati di ciascuna parte.
Per quanto detto anche il settimo motivo di appello non merita accoglimento.
8.L'ottavo motivo di appello: la condotta dell'avvocato di controparte – Con
l'ottavo motivo di appello si censura la condotta del difensore di controparte avv.
Fusetti, che avrebbe proposto querela di falso avverso il documento prodotto come allegato 24 pur essendo a conoscenza delle risultanze del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo documento, che evidenziavano invece la genuinità del documento, confermando l'estensione degli incarichi all'avvocato da parte di Pt_1 tutte le società.
In particolare l'avv.to sostiene che la condotta dell'avv.to Fusetti, consistente Pt_1 nel proporre querela di falso avverso il doc. 24 che era stato giudicato genuino nel procedimento penale, violerebbe l'art. 50 del codice deontologico che impone all'avvocato di non rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
Il motivo appare privo di pregio, in quanto non solo tale violazione deontologica all'evidenza non sussiste, ma è pacifico che la condotta dell'avv.to Fusetti censurata dall'appellante non abbia in alcun modo condizionato la decisione del magistrato, atteso che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile nonchè utilizzabile processualmente il documento in oggetto, che tuttavia, come detto sopra, nulla dimostra a favore dell'appellante.
9.Il nono motivo di appello: la prova dell'attività svolta dal legale – Il primo giudice, deducendo che la tassazione delle notule non costituisce prova del credito, ha affermato che l'avv. non ha provato, come era suo onere, lo svolgimento di Pt_1 tutte le attività di cui ha chiesto il pagamento con le notule prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il suddetto motivo va ritenuto assorbito con riferimento a tutte le attività poste in essere dal difensore su incarico di e di con riferimento alle quali, per CP_4 CP_16 quanto detto, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del legale nei confronti della società che gli ha dato mandato, non può essere considerata estensibile dal lato passivo anche a , rimasta estranea sia alle cause, sia CP_1 all'incarico al professionista.
Rimane quindi da affrontare la questione della prova della prestazione del difensore limitatamente alle prestazioni che l'avv. assume di aver effettuato per conto Pt_1 di , con riferimento alla notula 46 del 13.06.2014 relativa alla 'cessione di quote CP_1 societarie e alla notula 47/2014 relativa alla attività stragiudiziale inerente il Org_1 contratto di cessione del credito di e . CP_4 CP_1
Si tratta in entrambi i casi di notule per attività stragiudiziali che, a fronte della generale contestazione di , era onere dell'appellante provare di aver concretamente CP_1 espletato, allegando i contratti, le scritture redatte su incarico della cliente CP_1 nell'ambito dell'attività stragiudiziale di cui viene chiesto il compenso.
ha infatti dedotto in primo grado che l'avv. avrebbe per suo conto CP_1 Pt_1 svolto un'unica attività consistente in una vertenza davanti al Tribunale di Modena contro l'ex amministratore di (che non appare tra quelle per le quali è stato CP_4 richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, che riferisce a due notule CP_1 recanti come oggetti attività stragiudiziali) e che sarebbe stata comunque già pagata.
Per il resto, dunque, a fronte della contestazione della società appellata circa l'effettivo svolgimento degli incarichi nel suo interesse, la sola produzione delle notule e della relativa tassazione non integrano sufficiente prova del credito.
In particolare, con riferimento alla c.d. tassazione della notula da parte del competente ordine, la stessa, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche successivamente alla riforma di cui alla L. 27 del 2012, costituisce valido presupposto per l'ottenimento del decreto ingiuntivo (cfr. Cass SSUU n° 19427/2021), ma nel giudizio di merito non integra prova dell'espletamento delle attività di cui è richiesto il pagamento, essendo la sua funzione unicamente quello di esprimere un giudizio critico sulla parcella proposta dal professionista. Anche questo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
10. Il decimo motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Con il decimo motivo di appello si lamenta la statuizione in punto di spese di lite nella parte in cui il primo giudice ha condannato la parte opposta a rifondere le spese di lite non solo alla parte opponente, ma anche alla terza chiamata in manleva. A tale proposito la parte impugnante ha argomentato: 'Come si è avuto modo nella lunga disquisizione, si deve evidenziare, che la chiamata in causa del terzo, è stata richiesta dalla società , CP_1 in ragione della manleva, che tuttavia non è stata provata dalla , e pertanto, CP_1 incombendo sulla stessa, l'onere probatorio, vi è stata una soccombenza parziale di cui si deve tenere conto, ai fini delle spese, anche in ragione della tardività della costituzione
e della inammissibilità della domanda'.
Il suddetto motivo deve essere ritenuto assorbito dall'accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello, laddove la dichiarata nullità della sentenza di primo grado e la relativa rinnovazione del giudizio di merito importano necessariamente anche la nuova liquidazione delle spese del primo grado, come di seguito (par 13).
11.L'undicesimo motivo di appello: l'ordinanza di correzione errore materiale sulla distrazione delle spese di lite – Con l'undicesimomotivo di appello si censura l'accoglimento della richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata avanzata da parte attrice opponente NT che aveva segnalato l'omissione della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con ordinanza in data 3.08.2022 il primo giudice, premettendo che nel foglio di precisazione delle conclusioni l'avv. Fusetti si era dichiarato antistatario, chiedendo la distrazione delle spese in suo favore, aveva aggiunto al dispositivo la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A tale proposito il Tribunale aveva respinto l'eccezione sollevata dall'avv , che aveva Pt_1 chiesto l'esibizione delle scritture contabili depositate dall'avv. Fusetti al fine di verificare se lo stesso avesse o meno riscosso i compensi, rilevando che 'come chiarito dalla Corte di Cassazione, la dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite da parte del difensore è di per sé sufficiente a fondare il diritto di quest'ultimo ad ottenere la distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c.'
L'appellante ha in questa sede reiterato l'argomentazione già esposta in primo grado, esponendo che al momento dell'introduzione del giudizio l'avv. Fusetti le aveva detto di aver ricevuto 'lauti compensi' del Parte_9
nel caso in esame . Parte_10 Parte_11
Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il difensore munito di procura speciale, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo.
Per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente (cfr. Cass., 18 ottobre 2003, n. 15639).
Il difensore cosiddetto antistatario può dunque ottenere il relativo provvedimento di distrazione delle spese sulla base della sua semplice dichiarazione, che non può essere sindacata dal giudice (cfr. Cass. n° 8436/2019). Posto che il credito sorge direttamente a favore del difensore non si configura una ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore, il che esclude a sua volta la possibilità che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa
(cfr. Cass. n. 3037/1972; n. 2870/1984).
Proprio per l'automaticità della disposizione per il caso di dichiarazione del difensore, in caso di omissione della relativa pronuncia da parte del giudice il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il suddetto principio è stato affermato dalla Cassazione a Sezioni
Unite n° 16037/2010 che ha affermato come in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, spiegando in proposito che ' il distrattario non è gravato dall'onere della prova relativa alle dichiarazioni operate
e la sua dichiarazione di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun margine di sindacato su di essa); nè può dar luogo, in sede di condanna alle spese, ad alcuna contestazione sul punto, sia da parte del cliente, che dell'avversario, trattandosi di un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela vengono rinvenute dall'ordinamento nella funzione alla quale il difensore assolve. E, d'altra parte, il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso: comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest'ultima'.
Per quanto sopra, dunque anche tale motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
12. L'esito della rinnovazione del giudizio di primo grado – Essendo stata dichiarata, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata dal giudice monocratico, anziché dal collegio e trattandosi di fattispecie ai di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., il presente giudizio va inteso anche quale rinnovazione di quello di primo grado. Come anticipato, l'esame delle questioni trattate in primo grado è stata fatta mediante l'analisi dei motivi di appello che nel loro complesso toccano tutti gli aspetti sollevati nel corso del primo giudizio.
La conclusione è, per quanto sopra detto, in termini di accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, sulla base delle CP_1 argomentazioni sopra esposte che così possono essere riassunte come di seguito.
Per quanto concerne il compenso richiesto per le attività che l'avvocato ha Pt_1 riferito direttamente a incarichi posti in essere nell'interesse della , a fronte della CP_1 contestazione circa l'effettiva attività svolta, è mancata la prova, in cui onere gravava sulla parte convenuta opposta, circa gli incarichi in concreto espletati dal legale per conto della società.
Per quanto concerne invece la richiesta di pagamento delle attività svolte dall'avv.
per conto di altre società diverse dalla , non è risultato sussistente Pt_1 CP_1 alcun vincolo di solidarietà passiva di quest'ultima, né sulla base dei rapporti di controllo tra società, né sulla base di accordi tra le parti (per come nel dettaglio già sopra specificato).
Stante la revoca del decreto ingiuntivo (che oltre che dall'accoglimento dell'opposizione sarebbe comunque dovuta seguire al pagamento che l'avv. ha dato atto di aver Pt_1 ricevuto dalla curatela del fallimento ), la domanda di manleva proposta da CP_4
nei confronti di deve quindi essere ritenuta assorbita. CP_1 CP_4 13.Le spese di lite – L'annullamento della sentenza di primo grado e la rinnovazione del giudizio di merito in grado di appello comporta la necessaria liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (a maggior ragione nel caso in cui l'annulli), deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Dunque, tenendo conto che, nonostante l'accoglimento della parte di appello che ha determinato l'annullamento della sentenza di primo grado, l'esito della rinnovazione del primo giudizio è stato comunque in termini di accoglimento dell'opposizione e, dunque di piena soccombenza nel merito da parte dell'opposta avv. . Pt_1
Dunque in applicazione del principio di soccombenza la stessa deve essere condannata a rifondere a le spese di lite sia del primo sia del secondo grado di giudizio. CP_1
Le spese sono da liquidarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario CP_1 ex art. 93 c.p.c.
Quanto al primo grado di giudizio l'avv deve essere condannata a rifondere Pt_1 anche le spese della parte terza chiamata in applicazione del principio di CP_3 causalità, che da sempre ha affiancato quello di soccombenza come criterio per individuare chi deve rifondere le spese. Seguendo il più recente orientamento della
Cassazione sul punto, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Andando dunque a calare i suddetti principi nel caso in esame, la parte attrice opponente
(convenuta in senso sostanziale), che inizialmente aveva proposto un atto di citazione in cui chiedeva unicamente la revoca del decreto ingiuntivo, alla prima udienza del
27.08.2016, in relazione alla avvenuta produzione da parte della convenuta opposta della scrittura privata di cui all'allegato 24, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Il giudice autorizzava e chiamava in causa per CP_3 CP_1 CP_3 essere dalla stessa manlevata per il caso di condanna. La spiegata domanda di manleva
è stata messa in relazione alla produzione del documento su cui la parte convenuta opposta ha fondato la sua ricostruzione della vicenda in termini di sussistenza di un accordo tra e per conferire mandati congiunti all'avvocato già CP_1 CP_3 nominato da , costituendosi pertanto una forma di solidarietà passiva con CP_18 riferimento all'obbligazione di pagamento del professionista. ha quindi dedotto CP_1 che qualora il giudice avesse ritenuto di interpretare la suddetta scrittura in tali termini, come suggerito dalla parte convenuta opposta, avrebbe a sua volta esercitato la manleva nei confronti di CP_3
Ora, per come sopra evidenziato, la scrittura prodotta come allegato 24 è stata ritenuta inidonea a costituire tra le due società un accordo avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di solidarietà passiva con riferimento a tutte le obbligazioni contratte da CP_4 nei confronti dell'avv. . A fronte di Ciò la domanda di manleva – proposta
[...] Pt_1 da in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento della domanda della CP_1 convenuta opposta – è stata ritenuta assorbita.
Anche la suddetta domanda di manleva sarebbe in teoria risultata infondata, ma ciò non per l'eccentricità della domanda di garanzia rispetto alla domanda principale proposta nei confronti della parte chiamante, bensì come conseguenza della stessa infondatezza della domanda principale, basata su una interpretazione non corretta della scrittura del
15.04.2014, in relazione alla quale la manleva era stata proposta.
Dunque, in applicazione del principio di causalità, devono imputarsi a carico della parte convenuta opposta anche le spese di lite della parte la cui chiamata in causa da parte di è stata originata dalle difese e allegazioni dalla convenuta opposta, risultate CP_1 nel merito infondate.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese.
Con riferimento in particolare al primo grado di giudizio, ferma restando l'applicazione del DM 147/22, considerato che l'applicazione dei parametri medi porterebbe le spese processuali complessivamente alla somma di euro 22.457,00 (quindi superiore a quella di euro 21.387,00 liquidata dal primo giudice pur sempre sulla base dei parametri medi ma in applicazione del DM 55/14), le spese si determinano, in applicazione dell'art. 4
DM 55/2014 e succ. modif (che consente di adeguare il compenso alle caratteristiche dell'attività prestata, nonché alle ragioni della decisione), nella misura già liquidata dal primo giudice (che è pur sempre superiore ai minimi del DM vigente), perché le statuizioni di merito sono state ribadite in questa sede (rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo), ma l'appello è stato accolto con riferimento alla questione processuale della nullità della sentenza di primo grado (per essere stata pronunciata da giudice monocratico anzichè collegiale) e questo risultato non può tradursi in un danno per parte appellante in punto di liquidazione delle spese processuali del primo grado, non avendo la stessa dato causa alla rilevata nullità cui è seguita la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata di primo grado e, per l'effetto, rinnovando il giudizio di primo grado, accoglie l'opposizione proposta da e revoca nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando CP_1 assorbita la domanda di manleva proposta da parte opponente nei confronti di CP_1
CP_3
2) condanna parte appellante a rifondere a e a le spese di lite del CP_1 CP_3 primo grado che si liquidano, per ciascuna, in complessive euro 21.387,00 da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi, quanto alle spese della sola , in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del CP_1 grado di appello che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.03.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/09/2022 al n. 1557/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 proprio studio e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. FUSETTI GIANMARIA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché già Controparte_2 Controparte_3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
avverso la sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di e pubblicata in data 14/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza del 24.11.2023 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere: in Via preliminare ed urgente: “pronunciare sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, in quanto la società è sicuramente insolvente, e il difensore antistatario, CP_1 aveva l'obbligo di rinunciare al mandato, in relazione alla condotta tenuto dallo stesso,
e della autenticità, dei documenti contestati (vedasi par.8); statuisce su pagamenti già effetti e dalla sua esecuzione ne deriverebbero gravi danni alle ragioni del convenuto/appellante”; In rito: 1) Caducare la sentenza appellata, rilevando e confermando la nullità della sentenza n. 216/22 del 14/04/2022, per violazione degli articoli 4 e 14 D.lgs. 150/2011, e per essere stata emessa la sentenza da giudice non competente art. 50 ter c.p.c. Rilevare la inammissibilità della domanda promossa dalla
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo Controparte_1
n. 464/2016 del 17/03/2016 R.G. 2125/2015 rep. N. 615/2016 del 17/03/2016 - per il pagamento di prestazioni professionali eseguite dall'avvocato , e Parte_1 condannare la società al pagamento delle spese di giudizio del Controparte_1 primo e secondo grado. In denegata ipotesi, Voglia il Collegio, rilevare le decadenze della e statuire nel merito e per le ragioni tutte rappresentate nei paragrafi, CP_2 ovvero, Condannare la al pagamento delle spese processuali, a favore di CP_2
e , per la decadenza e la tardività della costituzione in giudizio, e CP_1 Pt_1 rigettare per l'effetto la insussistenza della obbligazione solidale, in quanto decaduta e non provata. Rigettare la domanda promossa dalla , poiché il vincolo solidale CP_1 era stato provato sia dal documento 23, che dal documento n. 24 poiché non disconosciuto, e quindi valido ed efficace, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese processuali, sia da parte del terzo, che dalla , in modo proporzionale alle reciproche soccombenze. Ovvero di CP_1 riformare integralmente la sentenza ed accogliere le seguenti domande. Nel merito:
Riconsiderare i fatti di causa, e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in ordine al contegno processuale, CP_1
e a non avere informato il giudicante, circa l'esito della perizia, e di avere coltivato una inammissibile querela di falso orale, con l'unico scopo dilatorio, e di avere così tratto in inganno il giudicante. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria eccezione deduzione, respinta qualsivoglia istanza formulata, anche in via istruttoria, da parte appellante respinta così pronunciare NEL MERITO Respingere l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata Con vittoria di spese di primo e secondo grado e distrazione in favore del legale in quanto antistatario”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avvocato conveniva Parte_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze e Controparte_1 Controparte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 216/2022 del 14.04.2022 con la quale il
Tribunale di Prato aveva accolto l'opposizione proposta da (per Controparte_1
l'innanzi anche ) avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale CP_1 in favore dell'avv. . Pt_1
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n° 464/2016 in data 16.03.2016, con il quale, il Tribunale di Prato, su istanza dell'avv. , ingiungeva a Pt_1 Controparte_3
e di pagare immediatamente, in solito
[...] Controparte_1 Parte_2 tra loro, la somma di euro 348.809,01 oltre interessi e spese. La suddetta ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali dell'avv. , era Pt_1 fondata su varie notule professionali per attività giudiziali e stragiudiziali di cui una relativa ad attività svolta su mandato di due su mandato di e tutte CP_3 CP_1 le altre svolte su mandato conferitole dalla società Controparte_4
La domanda di pagamento proposta nei confronti di tutte le società anche per le attività svolte su mandato di una sola di esse, era sostanzialmente basata nella scrittura privata datata 15.04.2014 con la quale le tre società ingiunte convenivano '
1. di agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare
i soci e gli amministratori delle società Controparte_3 Controparte_1
e 2. di affidare incarico congiunto a studio legale, che sarà nominato
[...] CP_4 di seguito” (all. 4 parte opposta). Secondo la prospettazione della ricorrente con tale scrittura le parti avevano costituito una obbligazione solidale ex art. 1292 c.c.
Con atto di citazione notificata il 9.05.2016, proponeva Controparte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo deducendo: 1) l'insussistenza della solidarietà passiva tra le tre società rispetto agli incarichi conferiti all'avv. in Pt_1 considerazione del fatto che la scrittura del 15.04.2015 non risultava essere stata preceduta da alcuna delibera favorevole del consiglio di amministrazione della società
, né era stata sottoscritta dai suoi membri;
2) il previsto obbligo di solidarietà CP_1 era privo di indicazione delle attività cui sarebbe stato applicabile;
3) nella scrittura del
15.04.2015 mancava la menzione dell'avv. , che non risultava neppure essere Pt_1 parte sottoscrittrice dell'accordo; 3) l'unico incarico svolto dall'avv. nei Pt_1 confronti di , consisteva in una vertenza azionata davanti al Tribunale di Modena CP_1 contro l'ex amministratore , ed era stato pagato. CP_5
Si era costituita in primo grado l'avv. chiedendo la reiezione dell'opposizione e Pt_1 la conferma del decreto ingiuntivo, ribadendo che, con la scrittura del 15.04.2014 le tre società avevano tra loro costituito un vincolo di solidarietà passiva, da cui era derivato l'obbligo anche della e di di rispondere dei debiti contratti da CP_1 CP_3 CP_4
– nel frattempo fallita – per gli incarichi professionali conferiti dalla medesima
[...] CP_4 all'avv. . Veniva quindi prodotta altra scrittura sempre in data 15.04.2014
[...] Pt_1 tra e - che l'avvocato precisava essere venuta a sua CP_1 CP_3 Pt_1 conoscenza mediante spedizione in lettera anonima - in cui “
1.le parti dichiarano di affidare congiuntamente il mandato difensivo allo studio legale, che ha già ricevuto il mandato difensivo dalla ratificando l'operato precedentemente svolto;
Controparte_4
2. Le Parti con la presente ratificano e approvano l'operato svolto dalla Controparte_4 in relazione alle azioni legali intraprese”.
A fronte di ciò, la società opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare CP_1 in causa – nel frattempo divenuta , per essere dalla stessa CP_3 CP_2 manlevata per il caso di condanna al pagamento delle spettanze dell'avv. . Pt_1
Autorizzata la suddetta chiamata in causa, si costituiva (per l'innanzi CP_2 anche che contestava la fondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi CP_2 confronti.
Tali essendo in estrema sintesi le posizioni assunte dalle parti in primo grado con la sentenza impugnata – che saranno sviluppate in parte motiva in corrispondenza degli aspetti oggetto dei motivi di appello - il Tribunale di Prato respingeva preliminarmente l'eccezione, sollevata da parte opponente ed opposta, di tardività della costituzione della terza chiamata per non aver quest'ultima sollevato domande riconvenzionali né CP_2 eccezioni non rilevabili di ufficio. Respingeva altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rilevata in considerazione della cancellazione di CP_2 [...] dal registro delle imprese di Modena, con sua nuova iscrizione in Gibilterra con CP_3 il nome di , evidenziando come trattandosi di trasferimento Controparte_6 all'estero della società, questa non era venuta meno e, dunque, continuava a sussistere la sua legittimazione processuale ad agire e resistere in giudizio. Nel merito, il Tribunale deduceva che la parte opposta si era limitata a produrre una serie di notule e relative tassazioni, senza tuttavia provare le attività effettivamente svolte come sarebbe stato suo onere. Aggiungeva che le scritture private prodotte in atti non provavano la sussistenza di alcun vincolo di solidarietà passiva di con riferimento alle CP_1 obbligazioni assunte da per i corrispettivi degli incarichi da questa conferiti CP_4 all'avv. ed escludeva altresì che un tale obbligo potesse essere tratto dai Pt_1 rapporti di partecipazione e controllo sussistenti tra le società, tra loro autonome e distinte. Con riferimento alla notula intestata a il primo giudice osservava che CP_3 la parte opposta non aveva in alcun modo provato che si fosse obbligata a CP_1 pagare i compensi per l'attività svolta dall'avv. nei confronti di Pt_1 CP_3
Quanto infine alla notula intestata alla ed avente ad oggetto il contratto di CP_1
Orga cessione delle quote societarie di deduceva che la professionista, a fronte della contestazione circa le attività svolte, nulla aveva provato relativamente alle prestazioni effettivamente eseguite. Ne faceva quindi conseguire l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, assorbimento della domanda di manleva e rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opposta, che, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, era condannata a rifondere le spese sia a favore dell'opponente, sia della terza chiamata.
L'appellante, premettendo che il credito vantato alla data di redazione del gravame ammontava a complessive euro 202.937,35, considerato che il fallimento aveva CP_4 corrisposto all'avv. l'importo di euro 145.871,76, lamentava che la sentenza Pt_1 impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 4, 14 D.L.vo 150/2011 per non avere il primo giudice disposto il previsto mutamento del rito e non aver provveduto alla decisione collegiale;
errore nel non aver considerato che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con la forma dell'art. 702bis c.p.c. ed iscritta a ruolo entro il 40° giorno dalla notifica, ovvero entro l'11.05.2016, mentre al contrario l'iscrizione a ruolo era del 12.05.2016, con inammissibilità e tardività rilevabile anche d'ufficio; nullità insanabile della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. per non essere stato disposto il mutamento del rito continuando il processo con il rito ordinario e per non essere stata assunta la decisione collegiale come previsto;
2)mancata riunione della presente causa alla parallela opposizione proposta da CP_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
3)errore nel non aver ritenuto la tardiva costituzione della terza chiamata e non CP_2 averne fatto conseguire l'inammissibilità, avendo ritenuto la circostanza irrilevante stante la mancata proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio, senza in tal senso considerare la proposizione dell'istanza di riunione e di insussistenza della solidarietà;
4)violazione del principio di terzietà del giudice dott. Lazzeri stante il rapporto di conoscenza con l'avv. Cerisoli;
5) errata prospettazione dei fatti e degli atti nella parte della sentenza dedicata allo
'svolgimento del processo', con riferimento al quale si lamenta una esposizione poco chiara e connotata da errori di grammatica e ortografia;
6)errata prospettazione giuridica del giudizio di opposizione;
in particolare errore nell'aver ritenuto applicabile il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo anziché il rito sommario ex art. 702bis c.p.c.; mancata considerazione del fatto che tutte le notule sono state emesse in conformità al vigente DM 55/14 e non sono mai state contestate dalla opponente;
7) a. errore nel non aver ritenuto sussistente tra le società il vincolo di controllo di cui all'art. 2359 c.c., dovendosi ritenere che controllasse e che , a CP_3 CP_4 CP_1 sua volta, controllasse attraverso FTCPE a partire dal 25.03.2013, sulla base dei CP_4 seguenti rapporti societari: nel maggio 2012, le quote sociali della FTCPE, erano detenute al 60,1% dalla , e il 100% delle quote di questa società erano CP_7 detenute dalla società ; il legale rappresentante delle tre società era CP_8 [...]
A sua volta la deteneva il 100% delle quote della CP_9 Pt_3 Organizzazione_2 poi . Il 25/03/2013 la acquistava le quote sociali dalla , di cui legale CP_4 CP_1 Pt_3 rappresentante era che rappresentava la sino al 31/12/2014, Controparte_9 Pt_3 poi sostituito da b. errore nella distinzione tra conferimento Persona_1 dell'incarico professionale e mandato;
mancata considerazione del mandato svolto in favore del terzo, ovvero anche della società per tutelare i soci che detenevano CP_1 le quote della mancata considerazione del disposto di cui all'art. 13 co 6 per cui CP_4 vi è solidarietà delle parti per il pagamento dei compensi degli avvocati costituiti;
c. errore nell'aver escluso il vincolo di solidarietà passiva tra le società in relazione al contenuto della scrittura prodotta come documento 23; d. mancata considerazione dei documento allegati da parte opposta come doc da 20 a 24bis; e. errore nella ricostruzione dei passaggi relativi al disconoscimento del documento prodotto da parte opposta come allegato 24;
8) mancata valutazione dei documenti allegati, compresa la querela presentata da parte appellata da cui sarebbe invece emersa la prova del mandato ricevuto dall'avv. Pt_1 anche da e e poi da queste occultato;
violazione da parte dell'avv. CP_3 CP_1
Fusetti dell'art. 88 c.p.c., per aver proposto querela di falso avverso la scrittura privata prodotta come all 24 nonostante fosse a conoscenza dell'esito della perizia espletata in sede penale che aveva confermato la autografie delle sottoscrizioni;
9) errore nell'aver ritenuto che non fossero state provate le prestazioni professionali di cui era chiesto il pagamento ed in particolare nel non aver tenuto conto del parere del
COA che pure era stato richiesto dal giudice;
10) violazione del principio di soccombenza in punto di spese di lite;
in particolare mancata considerazione del fatto che la chiamata in causa del terzo già CP_2 [...]
era stata chiesta da che non aveva provato i presupposti della sua CP_3 CP_1 domanda, con conseguente soccombenza parziale di cui non si era tenuto conto, anche in ragione della tardività e della inammissibilità della costituzione del terzo;
11) impugnazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 3.08.2022 in ordine all'inserimento della distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, non avendo il giudice accertato la veridicità della dichiarazione anche con riferimento al dedotto mancato pagamento da parte del cliente.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per la parte appellata di cui era dichiarata la contumacia. CP_2
Con provvedimento in data 17.03.2023 il collegio, confermando il provvedimento presidenziale emesso inaudita altera parte in data 13.01.2023, respingeva la richiesta di inibitoria della sentenza. La suddetta decisione, di cui era successivamente invocata la revisione, era confermata con ordinanza del 12.07.2023, previa contestuale correzione dell'errore materiale contenuto nel precedente provvedimento, laddove in luogo di 'società convenuta' si doveva intendere 'difensore antistatario della società convenuta'.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 24.11.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di appello: la forma ed il rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo – Con il primo articolato motivo di appello si lamenta in primo luogo che l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei compensi al difensore avrebbe dovuto essere promossa da nella forma prevista dall'art. CP_1 702bis c.p.c. Se ne traeva come conseguenza che, anche a voler ritenere l'utile esperimento dell'opposizione con citazione, l'iscrizione a ruolo nel caso specifico doveva essere ritenuta tardiva non essendo stata effettuata nel termine previsto di 40 giorni.
In seno al medesimo motivo si rilevava altresì la nullità della sentenza di primo grado per essere la stessa stata emessa, all'esito del rito errato, in forma monocratica, anziché collegiale.
Ciò posto, risulta dagli atti che a fronte di decreto ingiuntivo n° 464/2016 emesso dal
Tribunale di Prato il 17.03.2016 e notificato l'1.04.2016, Controparte_1 proponeva opposizione mediante atto di citazione notificato all'avv. in data Pt_1
9.05.2016, seguito dal deposito e dall'iscrizione a ruolo della causa del 12.05.2016.
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che l'ingiunzione di pagamento di cui si disserta riguardava, pacificamente il pagamento del compenso dell'avv. sia per Pt_1 prestazioni giudiziali, sia per prestazioni stragiudiziali non correlate alle prime.
Va quindi rilevato che l'art. 14 D.L.vo 150/2011, intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede espressamente che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.”
La Cassazione ha peraltro da sempre interpretato la norma come riferita ai compensi per prestazioni giudiziali civili e non anche per prestazioni giudiziali penali, né tanto meno per prestazioni stragiudiziali (cfr. Cass. n. 34501/2022).
Dunque per tutta la parte della domanda - introdotta mediante decreto ingiuntivo - inerente il pagamento delle prestazioni relative ad attività stragiudiziali non correlate all'instaurazione di alcun giudizio, siamo al di fuori del campo di applicazione dell'invocato rito semplificato.
Per quanto concerne l'altra parte della domanda, relativa ai compensi per le prestazioni giudiziali in cause civili, si osserva invece quanto segue.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4885 del 23 febbraio 2018 ha chiarito che, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il quale fa, invero, esplicito riferimento all'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c.), la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta anche con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e, la relativa opposizione, da proporre con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., è disciplinata dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs. n. 150
(oltre che dagli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.L.vo 150/2011 – nella versione vigente ratione temporis – l'ordinanza di mutamento del rito – nell'ambito delle controversie soggette ai riti semplificati soggetti al richiamato D.L.vo, è pronunciata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma quinto d.lgs. n. 150/2011 gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Sicchè, nei procedimenti disciplinati dal D.L.vo cit., tra cui rientrano quelli di cui all'art. 14 vigente ratione temporis e riferito alle controversie in materia di liquidazione di diritti e onorari degli avvocati, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (cfr. in tal senso
Cass. ord n° 24069/2023). Va in proposito altresì rimarcato che la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2011 chiariva che la regola posta dal quinto comma dell'art. 4 è diretta proprio "al fine di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]", il che è stato inteso in dottrina come esplicitazione, appunto, della volontà legislativa di abbandonare quella sorta di
'conversione del rito con effetti retroattivi' implicita nella valutazione di intempestività dell'atto di opposizione proposto secondo un modello formale erroneo.
Ciò significa che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, tale sanatoria piena (“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”), si realizza indipendentemente dall'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 comma secondo
D.L.vo cit., la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito dell'eventuale conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avuto riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data del deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (cfr. Cass.
SSUU n° 758/2022). Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima dell'eventuale mutamento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione).
Con riferimento, in particolare, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione del compenso dell'avvocato, regolato dall'art. 14 D.L.vo 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale l'atto introduttivo deve avere la forma del ricorso, qualora, al contrario – come nel caso di specie – esso sia introdotto con atto avente la forma della citazione, il giudizio deve ritenersi correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri (cfr.
Cass. 24069/2023).
Ciò detto, nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, avente forma diversa da quella prevista dal modello regolato dal D.L.vo 150/2011, appare comunque tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 641 c.p.c. (di 40 giorni), da computarsi, come suggerisce la giurisprudenza di legittimità, dalla notifica del decreto ingiuntivo
(1.04.2016) fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'opposizione (del
9.05.16).
In proposito da ultimo, la Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. II, sent. n.24481 del
9/08/2022) ha infatti osservato: 'Quanto, infine, alla circostanza che l'opposizione sia stata promossa con citazione anziché con ricorso, va ricordato come già in precedenza questa Corte, rimeditando la precedente giurisprudenza, ha ritenuto di dover valorizzare la portata del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 affermando per l'effetto che
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art.
702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, (Cass. n. 24069/2019)”. La questione interpretativa che è emersa in giurisprudenza (cfr. Cass. n° 12233/2021)
è se, ai fini della suddetta salvezza degli effetti della domanda proposta con atto diverso da quello previsto - e di cui si è detto sopra – sia necessario o meno che il giudice disponga il mutamento del rito. Si è in tal senso discusso se il riferimento alle norme di rito 'seguito prima del mutamento' dovesse intendersi come indicazione del parametro normativo mediante cui valutare la tempestività della domanda oppure come dipendenza della salvezza degli effetti del fatto che il mutamento sia stato disposto stante la menzione nella disposizione proprio del fatto processuale del mutamento.
Gli arresti della Cassazione sul piano del principio di diritto sono nel senso dell'indipendenza della salvezza degli effetti del fatto che il mutamento del rito sia stato disposto. (in tal senso Cass n° 24069/2019, Cass n° 9847/2020). E' stato in proposito affermato che dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue appunto che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato per la notificazione, anziché a quella del suo deposito.
Per quanto detto, la prima parte del motivo di appello deve essere ritenuta infondata.
Passando quindi ad esaminare il secondo aspetto di cui ci si duole nel medesimo motivo di appello, lo stesso riguarda la nullità insanabile della sentenza per non essere stato disposto il mutamento del rito, essendo continuato il processo di opposizione con il rito ordinario, non essendo quindi stata assunta la decisione collegiale.
Le questioni da esaminare sono sostanzialmente due: le conseguenza dell'adozione del rito errato sulla validità della sentenza e le conseguenze, in termini di vizi di nullità, dall'essere la sentenza stata emessa da un organo decidente diverso da quello previsto nel rito corretto e specificamente collegiale invece che monocratico.
Riguardo al primo profilo si osserva come, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, l'omesso cambiamento del rito così come la prosecuzione del giudizio secondo il rito erroneo precedentemente utilizzato, non comporta di per sé solo l'invalidità della sentenza e non può costituire oggetto di impugnazione, fatto salvo il caso in cui ciò determini un difetto di competenza.
In proposito soccorre innanzi tutto il principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'errore sul rito determina una mera irregolarità e come tale non incide sulla validità del processo. Dunque, l'omesso mutamento del rito, ove prescritto, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non
è né inesistente, né nulla e la relativa doglianza è stata ritenuta dalla Suprema Corte inammissibile per difetto di interesse qualora non venga indicato uno specifico pregiudizio processuale che sia derivato concretamente dalla mancata adozione del diverso, corretto rito. E ciò è stato affermato in primo luogo quanto l'esattezza del rito non può e non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza dell'erroneo rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (cfr. ex multis Cass. n°
1448/2015; Cass. 19942/2008). Come ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le norme processuali hanno infatti natura servente, sicchè la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i c.d. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma ad eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà il cui si esprime il diritto di difesa (cfr. Cass. SSUU
n° 36596/2021; Cass. SSUU n° 3758/2009).
Ora, nel caso di specie, l'essere il processo di opposizione proseguito con il rito ordinario, anziché con quello sommario (ove la sommarietà è riferita al solo rito e non già anche alla cognizione, sempre piena), non risulta aver comportato alcun concreto pregiudizio per la parte che lo invoca, né a livello di completezza e pienezza del contraddittorio e neppure in termini di dilatazione dei tempi processuali. Infatti, dalla stessa ricostruzione della causa di primo grado fatta dall'appellante, risulta chiaramente come la durata del processo appaia correlata sia al succedersi di molteplici giudici, sia ai rinvii derivati dai carichi del ruolo, non già anche da specifiche caratteristiche del rito ordinario, non essendo in tal senso di alcun rilievo i circa due mesi per la concessione delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. ed i circa tre mesi per le memorie ex art. 190 c.p.c., unici aspetti di effettiva distinzione con il procedimento ex art. 702bis c.p.c. che di tali termini è privo. Nel senso di escludere il vizio della sentenza pronunciata all'esito di processo condotto con rito difforme da quello previsto si è posta anche la Cassazione a Sezioni
Unite (cfr. Cass SSUU n° 758/2022) esponendo che 'non possono sorgere dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto. Ed infatti, le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto [di] difesa: è significativo che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 12567 del 2021; Sez. III, n. 1448 del 2015;
Sez. lav., n. 8422 del 2018; Sez. II, n. 22075 del 2014)'. Nel caso in esame, tuttavia, la nullità della sentenza è stata invocata non soltanto come conseguenza dell'adozione di un rito erroneo, ma anche per essere la stessa stata, per ciò stesso, emessa dal giudice monocratico, anziché dal collegio.
Se, per quanto appena detto, l'errore sul rito applicato non comporta di per sé la nullità della sentenza di primo grado, il fatto che la causa sia stata decisa da un giudice monocratico, anziché collegiale, come avrebbe dovuto essere applicando il rito corretto, riverbera invece i suoi effetti in termini di nullità della sentenza. Si tratta infatti di due profili distinti, essendo la composizione errata dell'organo decidente solo uno dei riflessi del rito applicato che mantiene, rispetto ad esso, la sua autonoma rilevanza. In proposito la Cassazione ha avuto modo di precisare come 'l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art.
50 quater c.p.c. al successivo art. 161 co I c.p.c., un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime della sanatoria implicita), con la conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, ma senza che la stessa produca
l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell'impugnazione sia anche il giudice di merito' (cfr. Cass. 22235/2022 del 14.07.2022; conforme a Cass.
Cass SSUU n° 24080/2008)
Tale parte del motivo di appello deve dunque essere accolta.
La conseguenza, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è che la sentenza di primo grado va dichiarata nulla, ma non essendo in tale caso ammissibile la rimessione in primo grado, il giudice di appello deve rinnovare la decisione nel merito.
Siccome i molteplici motivi di appello vanno a toccare nella sostanza anche tutti gli aspetti della decisione di merito si procederà alla rinnovazione della decisione di merito seguendo l'esame dei suddetti motivi.
2.Il secondo motivo di appello: la mancata riunione delle cause – Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata riunione da parte del giudice di primo grado della presente causa con altra avente (proc. 1365/2016 RG) ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo dell'altra società (poi divenuta CP_3
intimata in solido per il medesimo credito nei confronti dell'avv. . CP_2 Pt_1
La doglianza è inammissibile. E ciò perché tale critica non aggredisce uno specifico esito della decisione impugnata, cosicchè non ricorre alcun legame tra la deduzione svolta nel motivo e la decisione del Tribunale. Senonchè la proposizione mediante appello di censure prive di specifica attinenza al decisum del provvedimento impugnato ne comporta l'inammissibilità, risolvendosi in un 'non motivo' (cfr. Cass. n° 15517/2020;
Cass. n° 4036/2011; Cass. n° 17125/2007).
L'appellante ha dedotto che 'Mancando dunque, la riunione delle due cause, sono stati violati ulteriori principi: non è stato favorito il cosiddetto simultaneus processus;
la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse;
l'attuazione della deroga alle regole sulla competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107
c.p.c.)'. Tuttavia non ha evidenziato nessuna parte della decisione di primo grado in cui tali violazioni di principi abbiano in concreto riverberato i loro effetti in termini negativi per la parte opposta.
3. Terzo motivo di appello: la tardiva costituzione della terza chiamata – Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della decisione del primo giudice laddove ha omesso di dichiarare la tardività della costituzione di già - - CP_2 CP_3 chiamata in causa dalla parte convenuta opponente - facendone conseguire CP_1
l'inammissibilità di tutte le eccezioni in senso stretto proposte.
Il primo giudice ha in proposito motivato: 'L'eccezione deve essere rigettata in quanto il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione è, alla stregua del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., individuato a pena di decadenza esclusivamente per la formulazione delle domande riconvenzionali, della chiamata in causa del terzo nonché delle eccezioni non rilevabili
d'ufficio: domande ed eccezioni, queste, che nel caso di specie la non ha CP_2 formulato'.
In proposito l'appellante ha lamentato che, al contrario la terza chiamata avrebbe richiesto la riunione con altro processo (la stessa di cui l'appellante lamenta l'omissione nel motivo che precede), così spiegando una 'eccezione processuale che andava esperita nel termine decadenziale, nonché rilevabile d'ufficio'; aggiungeva che la terza chiamata aveva altresì eccepito la mancanza di solidarietà passiva, da ritenere eccezione in senso stretto e dunque soggetta anch' essa al termine decadenziale.
Se è vero che la terza chiamata non si è – pacificamente – costituita nei venti giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c., non possono essere condivise le conseguenze che l'appellante vorrebbe trarne in punto di inammissibilità dell'istanza di riunione – che è la stessa appellante a indicare come rilevabile d'ufficio - nonché della contestazione della solidarietà passiva sostenuta dalla parte opposta. A tale ultimo proposito l'eccezione va inquadrata nel contesto processuale in cui è stata inserita, ovvero: la società , che nella presente causa è l'unica società a rivestire il ruolo di CP_1 opponente, chiedeva di chiamare in causa per essere dalla stessa manlevata per CP_2 il caso di sua soccombenza. La terza chiamata dopo aver dedotto l'estrema genericità della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti, evidenziava come nell'opposizione dalla stessa promossa in separato giudizio la stessa esponeva di aver disconosciuto il documento prodotto dalla opposta come all 24 (la seconda scrittura datata 15.04.2014 di cui si dirà meglio nel proseguo), cui era seguito il rigetto dell'istanza di verificazione e l'esclusione di tale documento da quelli su cui la decisione poteva basarsi. Continuava esponendo che anche nel giudizio in cui era stata chiamata in causa il documento avrebbe dovuto avere la stessa sorte, reiterandone il disconoscimento. A questo punto ribadiva le difese spiegate nella separata causa CP_2 in cui rivestiva la veste di opponente, deducendo che quasi tutte le notule di cui l'avv.
chiedeva il pagamento erano intestate ad altre società, con la sola eccezione Pt_1 di due. Aggiungeva che il documento prodotto dalla parte opposta a sostegno della dedotta solidarietà passiva tra le società ingiunte era in realtà una mera lettera di intenti tra soci che avevano concordato di voler agire in maniera coordinata al fine di porre rimedio ai comportamenti dannosi dell'ex amministratore di CP_4
Ciò detto appaiono di tutta evidenza due cose: la prima è che la contestazione fatta da circa la solidarietà passiva per i debiti di altre società non è che una mera difesa, CP_2 atteggiandosi nella sostanza come la contestazione dell'interpretazione dei documenti posti dall'avv. a sostegno della richiesta di pagamento dei propri compensi a Pt_1 tutte e tre le società ingiunte;
la seconda è che si tratta di deduzione del tutto inconferente con riferimento alla specifica posizione assunta nella presente causa da quale chiamata in causa da per tenerla indenne per il caso di condanna. CP_2 CP_1
Sicuramente la posizione assunta da nella presente causa è del tutto irrilevante CP_2 per l'opposta, considerato che la stessa era stata citata solo in garanzia di , non CP_1 già come debitrice del legale convenuto.
Ne consegue l'infondatezza del motivo con la motivazione di cui sopra.
4.Il quarto motivo di appello: l'imparzialità del giudice – Con il quarto motivo di appello si lamenta la violazione del giudice imparziale. Il riferimento è al giudice onorario dott. Lazzeri, che ha celebrato alcune udienze, ma non redatto la sentenza impugnata.
L'avv. ha lamentato che il suddetto giudice avesse un rapporto di amicizia con Pt_1 uno degli avvocati delle controparti ed ha spiegato nei suoi confronti azione di ricusazione che è stata respinta.
Il motivo è all'evidenza superato dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva come, anche in questo caso, analogamente a quanto già detto con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si tratta di critica del tutto scollegata dal decisum e relativa alla persona del giudice che, non solo non coincide con l'estensore della pronuncia impugnata, ma avverso il quale è già stata esperta la procedura di ricusazione conclusasi in termini di sua reiezione. La doglianza deve dunque essere ritenuta inammissibile come motivo di appello.
5.Il quinto motivo di appello: l'errata prospettazione dei fatti e gli errori nello svolgimento del processo – Con il quinto motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe violato l'art. 118 co 2 disp att. c.p.c. secondo il quale 'debbono essere esposte concisamente e in ordine alle questioni discusse e decise e indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati'. In particolare l'appellante deduceva in proposito:
'Seppur la non osservanza del dettato normativo, non rende nulla la sentenza, è censurabile la sentenza in questione, in quanto nelle pagine da 2 a 9 (che qui si intendono integralmente riportate) si ha difficoltà a comprendere, lo svolgimento processuale, e i fatti narrati, le eccezioni e tutto quanto occorrer possa, a comprendere il filo conduttore seguito dal giudicante'. Seguiva una serrata critica delle modalità espositive, della poca chiarezza, degli errori grammaticali e di ortografia che a suo avviso caratterizzavano la parte espositiva della sentenza denominata 'svolgimento del processo' a fronte della quale la parte impugnante ripercorreva nel dettaglio tutti i passaggi processuali che il primo giudice non avrebbe correttamente esposto.
Anche tale motivo deve essere ritenuto superato dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva come comunque il motivo sarebbe inammissibile, in quanto dalla dedotta violazione della disposizione che regola le modalità di redazione della sentenza, l'appellante non trae alcuna specifica conseguenza in termini di specifiche censure del decisum, risolvendosi, anche in questo caso, sostanzialmente in un 'non motivo' rispetto a quanto previsto dall'art 342 c.p.c.
6.Il sesto motivo di appello: l'errata prospettazione giuridica del procedimento di opposizione – Con il sesto motivo di appello si censura la parte della sentenza in cui il primo giudice descrive l'atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevandosi che il corretto procedimento sarebbe stato quello di cui all'art. 702bis c.p.c. Aggiungeva quindi che tutti i progetti di notula depositati, intestati sia a sia a erano stati emessi in base al DM CP_4 CP_3
55/2014 e non erano mai stati contestati dalla società opponente che li aveva ricevuti.
Aggiungeva che la parte opponente si era limitata a mere difese senza fornire le prove di cui era gravata. In particolare rilevava: 'Se è vero che al convenuto opposto, spetta l'onere di provare (nel giudizio ordinario in quanto attore sostanziale, il titolo e
l'esistenza del credito), nel giudizio di opposizione di cui all'art. 702 bis, spetta all'attore, provare e dimostrare i fatti impeditivi, modificati ed estintivi, al pari del giudizio a cognizione piena'.
Anche in questo caso il motivo deve ritenersi assorbito dalla dichiarata nullità della sentenza di primo grado.
Ciò posto per completezza si osserva che il motivo non coglie nel segno, non solo per quanto già esposto al punto 1 relativamente al consolidamento del rito erroneamente introdotto, in difetto di mutamento disposto dal primo giudice entro la prima udienza, ma anche con riferimento alla differente struttura del giudizio di opposizione introdotto con citazione o con ricorso. Se come visto sostanziali sono le differenze che discendono dal diverso atto introduttivo che caratterizza il procedimento disciplinato dall'art. 14
D.L.vo 150/2011 e succ modif., rispetto al rito ordinario di cognizione, così come vi sono differenze con riferimento alla sommarietà dell'istruzione (non già della cognizione), identica è la struttura dell'opposizione rispetto al decreto ingiuntivo. Sia che l'opposizione sia introdotta con citazione, sia con ricorso, si tratterà sempre dell'atto con il quale viene chiesta la revoca del decreto ingiuntivo che contiene la iniziale domanda di pagamento, di talchè il convenuto nel giudizio di opposizione sarà sempre l'attore in senso sostanziale, rispetto alla domanda spiegata con l'ingiunzione, nei confronti dell'opponente, quest'ultimo sostanziale convenuto rispetto alla spiegata domanda contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo non è pertanto fondato.
7. Il settimo motivo di appello: la solidarietà passiva – Con il settimo composito motivo di appello si lamentano una serie di errori tutti inerenti il mancato riconoscimento della solidarietà passiva con riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole società ingiunte in relazione alle prestazioni dell'avv. . Pt_1
Coerentemente a quanto statuito in punto di nullità della sentenza, si andrà ad analizzare tale motivo in funzione della richiesta rinnovazione del giudizio di merito.
Risulta documentalmente e non è oggetto di contestazione la circostanza che le prestazioni professionali di cui l'appellante ha chiesto il pagamento sono riferite, per la quasi totalità, a incarichi conferitegli dalla società con la sola eccezione CP_4 dell'incarico relativo alla notula 46 del 13.06.2014 relativa alla 'cessione di quote societarie iferita a;
alla notula 47/2014 relativa alla attività stragiudiziale Org_1 CP_1 contratto di cessione del credito di e;
alla notula 13 del 2.05.2015 CP_4 CP_1 intestata a e riferita all'attività svolta nel giudizio 8681/2014 celebrato CP_3 davanti al Tribunale di Modena.
In particolare, le attività di cui l'odierna appellante ha chiesto il pagamento sono così descritte sulla base della documentazione allegata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo: notula proforma del 14/02/2014 di € 2.497,60, acconto causa pendente
Tribunale di Bolzano R.G. 6240/13 (doc 13); notula proforma n. 17/2014 del
28/05/2014 di € 54.735,47 per fase studio e introduttiva del giudizio R.G. 6240/13
Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla
(doc 14); notula proforma n.14/15 del 08/05/2015 Parte_4 di € 21.172,36 relativamente alla fase istruttoria del giudizio 6240/2013 (doc 15); notula proforma n. 13/2014 del 09/04/2014 di € 20.346,66 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla R.G. 3139/2014 Tribunale di Verona, (doc Pt_4 Parte_4
16); notula proforma n. 15/2015 del 08/05/2014 di € 16.243,36 relativamente alla fase istruttoria del giudizio di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla banca R.G. 3139/2014 Tribunale di Verona;
notula Parte_4 proforma n. 36/2014 del 31/12/2014 di € 38.546,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
[...]
, contro e del valore di € Organizzazione_3 Org_4 CP_4
3.800.000,00 pendente presso il Tribunale di Bolzano, R.G. 3887/2014 (doc 18); notula proforma n. 37/2014 del 31/12/2014 di € 38.121,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
[...]
Cont
, contro del valore di € Organizzazione_3 Org_5 Controparte_11
3.900.000,00 pendente presso il di Bolzano, R.G. 3888/2014 (doc 19); Org_6 notula proforma n. 38/2014 del 31/12/2014 di € 38.121,50 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: azione revocatoria promossa dalla
, contro del valore di € Organizzazione_3 CP_4 CP_12
3.900.000,00 pendente presso il , R.G. 4241/14 (doc 20); notula Organizzazione_7 proforma n. 39/2014 del 31/12/2014 di € 13.513,46 relativamente alla fase studio e introduttiva del giudizio avente ad oggetto: pignoramento presso terzi promosso dalla
, contro e del valore di € Organizzazione_3 CP_4 Org_8
1.078.028,23 pendente presso il di R.G. 3997/13, (doc 21); notula Org_6 Org_9 proforma n. 40/2014 del 31/12/2014 di € 10.111,40 relativamente alla fase studio e introduttiva, azione sospensiva ex art. 624 c.p.c. e reclamo 669 terdecies c.p.c. fase studio e istruttoria reclamo, del giudizio avente ad oggetto: pignoramento presso terzi, promosso dalla , contro e del valore Organizzazione_3 CP_4 Org_8 di € 1.078.028,23 pendente presso il di , R.G. 3997/13 sub. 01 e sub Org_6 Org_9
02 (doc 22); notula proforma n. 41/2014 del 31/12/2014 di € 10.672,84 relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: pignoramento presso terzi, promossa dalla , contro e il terzo pignorato B15, del valore Organizzazione_10 CP_4 di € 1.402.896,44 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 2405/13 (doc 23); notula proforma n. 42/2014 del 31/12/2014 di € 71.939,27 relativamente alla fase studio, introduttiva e decisionale del ricorso ex art. 700 c.p.c. e fase studio, introduttiva e decisionale del reclamo ex art. 669 terdecies, avente ad oggetto: procedimento promosso dalla , contro del valore di € 17.411.149,39 pendente Org_11 CP_4 presso Tribunale di Brescia R.G. 7012/2014 e reclamo RG 13816/2014 (doc 24); notula proforma n. 43/2014 del 31/12/2014 di € 11.030,79, relativamente alla attività stragiudiziale, secondo il compenso pattuito per accordo alla fase studio/istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, promosso dalla verso la , valore della causa di CP_4 Pt_4 Parte_4
10.000.000,00 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 3815/2014 (doc 25); notula proforma n. 13/2015 del 02/05/2015 di € 6.158,79 relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: R.G: 8681/2014 Tribunale di Modena valore
€ 1.900.000,00 promossa dalla verso , del valore di € 1.900.000,00 Pt_3 CP_5 emessa in ossequio all'accordo tra le parti;
notula proforma n. 44/2014 del 31/12/2014 di € 6.890,34 relativamente alla fase studio e introduttiva, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, promosso dalla nei confronti della CP_4 Parte_4
. Terzo pignorato del valore di € 500.000,00 pendente
[...] CP_12 presso Tribunale di Bolzano, R.G. 605/14 (doc 27); notula proforma n. 45/2014 del
31/12/2014 di € 18.055,41 relativamente al contratto stragiudiziale avente durata dal
01/01/2014 al 31/12/2014 di € 20.000,00 (doc 28); notula proforma n. 21/2014 del
13/06/2014 di € 1.000,00 a titolo di acconto sulla opposizione all'atto di precetto
Tribunale di Bolzano. (all. 29); notula proforma n. 47/2014 del 31/12/2014 di €
12.430,87 relativamente alla attività stragiudiziale contratto di cessione del credito e (doc. 30); notula proforma n. 46/2014 del 31/12/2014 di € 1.843,68 CP_4 CP_1 relativamente al compenso stragiudiziale per la cessione delle quote
(doc 31); notula proforma n. 16/2015 del 08/05/2015 di € Org_12
16.327,09 relativamente alla fase studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, avente ad oggetto: Accertamento dell'obbligo del terzo promossa dalla Parte_4 , del valore di € 450.000,00 pendente presso Tribunale di Bolzano, R.G. 605/14
[...]
(doc 32).
Il motivo di appello in esame è inteso ad affermare la sussistenza dell'obbligazione di anche per gli incarichi conferiti all'avv. da e da in CP_1 Pt_1 CP_4 CP_3 forza di un vincolo di solidarietà passiva sussistente tra le società o in conseguenza dei rapporti di partecipazione tra le stesse, o in forza di accordo contrattuale.
La varietà delle argomentazioni che si sviluppano nell'unico motivo di appello rendono opportuna una trattazione separata dei vari punti.
7.1 – Il vincolo di controllo ex art. 2359 c.c. – In primo luogo si censura il mancato riconoscimento della solidarietà passiva tra le società come conseguenza del vincolo di controllo tra le stesse sussistente. Espone l'appellante: 'E' di tutta evidenza, che la
controllava la , e che la a sua volta sin dal 25/03/2013, controllava Pt_3 CP_4 CP_1 la pervenendo dunque alla ricostruzione dei rapporti societari in termini di CP_4 holding e deducendo che 'E' di tutta evidenza, che il capo della holding, era il signor
come emerge nelle visure camerali allegate sia al monitorio, che alla Controparte_9 comparsa di costituzione e risposta'.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: 'Quanto, poi, al dedotto vincolo ex art. 2359, Co c. 1, nn. 1), 2) e 3) c.c. tra , , , e , premesso che lo Pt_3 CP_1 CP_4 CP_13 stesso non comporta di per sé la responsabilità solidale della società controllante per i debiti della controllata, il fatto che la fosse titolare esclusivamente del 20% CP_1 delle quote societarie della porta ad escludere la sussistenza dello stesso. Le CP_4
Co correlazioni societarie tra , e non permettono, Pt_3 CP_13 Controparte_1 poi, di affermare l'assunzione da parte dell'ultima di un obbligo solidale al pagamento dei debiti della , stante la diversità giuridica dei vari soggetti menzionati'. CP_4
La parte impugnante ha rilevato l'erroneità delle quote di partecipazione del 20% prese a riferimento dal primo giudice relativamente al 2015, anziché al momento del sorgere delle obbligazioni in esame ed ha altresì rilevato l'errore giuridico nell'aver escluso che le correlazioni sociali permettano di affermare l'assunzione dell'obbligo solidale, così argomentando: 'E' di tutta evidenza che il giudice di prime cure, non avendo esperienza in diritto societario, ignora anche che con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha individuato nell'art. 2497 cod.civ. il fulcro normativo della responsabilità
a cui è sottoposta la società che esercita l'attività di direzione e di coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società sottoposta a tale attività, ovvero della società controllante, poiché le norme vanno lette all'interno del complesso organico della disciplina delle società. Sin dal progetto legislativo e nella relazione al D.lgs. n. 6/2003 il tema della responsabilità della controllante nei confronti dei soci e dei creditori della controllata è stato segnalato come il problema centrale del fenomeno dei gruppi di società. Così con la novella dell'art. 2497 cod.civ. secondo la giurisprudenza di legittimità (dalla Cass. pen. 18.11.2004, n. 10688 ) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel nostro sistema giuridico, in quanto scardinava il principio, prima di allora inviolabile, dell'autonomia patrimoniale delle singole società controllate. La tematica della responsabilità della società controllante per gli atti formalmente compiuti dalla società controllata è stata altresì affrontata in termini positivi dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, punto 37, della Sentenza del 20.1.2011) sul presupposto che la società controllata, anziché avere una propria autonomia, si limiti a seguire le direttive impartite dalla società controllante.
Afferma la norma in parola 2497 cod.civ “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio
o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente(1) responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società (2). Quando si afferma di direzione e coordinamento, si fa riferimento al soggetto (persona fisica o società) che esercita attività di direzione e coordinamento ha una responsabilità diretta di natura extracontrattuale. I soci e i creditori sociali della controllata posso esperire un'azione diretta nei confronti della controllante, per questa ragione il signor che esercitava il controllo, Controparte_9 si è sempre opposto fermamente al pagamento, poiché egli aveva preorganizzato di fare ulteriormente indebitare la , e poi sottrarsi al pagamento dei creditori, poiché CP_4 egli era a conoscenza dello stato di decozione della già dal 2012, e come da CP_4 accordi con amministratore della sostituito nel 2013 Controparte_14 CP_5 dal faceva parte di un piano preorganizzato, per attribuire poi la Parte_5 responsabilità della mala gestio, non al vero responsabile, ma al povero e malcapitato
CP_15
Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta, per quanto di interesse, che in data 25.03.2013 era diventata socio unico di In data 26.09.2013 CP_1 CP_4 CP_1
, dando atto di possedere a tale data il 100% del capitale sociale di
[...] CP_4 vendeva a l'80% delle sue partecipazioni sociali di Quindi, in Parte_6 CP_4 mancanza di elementi per potere, in questa sede, affermare la assenza di effettività (in termini di nullità e/o simulazione) del suddetto contratto di cessione di quote, deve ritenersi che né prima del 25.03.2013, né successivamente al 26.09.2013 la CP_1 era titolare della maggioranza e/o della totalità delle azioni di;
quindi il controllo CP_4 di su eventualmente c'è stato solo in questo periodo intermedio tra il CP_1 CP_4
25.3.13 e il 26.9.13.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Per quanto detto sopra, deve affermarsi che, sia al momento in cui e CP_4 CP_16 conferivano gli incarichi di cui è causa all'avv. , sia al momento del deposito del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo (16.03.2016), non sussistevano elementi per poter ritenere che avesse una posizione di controllo nei confronti di CP_1 CP_4
Già solo per questo deve ritenersi infondata la parte del motivo di appello con cui si ritiene di desumere la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva di dal CP_1 rapporto di controllo esercitato su al momento della nascita delle obbligazioni, CP_4 ovvero dei conferimenti degli incarichi professionali.
Per completezza si osserva come, in ogni caso, non potrebbe comunque ritenersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra società come conseguenza del rapporto di controllo tra le stesse.
Gli artt. 2497 – 2497-septies c.c. disciplinano il gruppo di società dettando una serie di regole in materia di responsabilità, di pubblicità e di motivazione delle decisioni. Dalla normativa codicistica si ricava che il gruppo è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti, ma assoggettate a una direzione unitaria, in quanto sotto l'influenza dominante di una società (o di una persona), denominata capogruppo o holding (societario o personale). Il gruppo è caratterizzato da una sostanziale antinomia tra realtà economica e posizione giuridica delle singole società: sotto il profilo economico si ha un'unica impresa, sotto il profilo giuridico soggetti distinti e autonomi.
La distinta soggettività giuridica delle società operanti sotto il controllo della holding fa dunque sì che queste rimangano terze rispetto ai rapporti giuridici che le società controllate abbiano posto in essere;
sicché i creditori della controllata non hanno titolo per invocare la responsabilità patrimoniale della capogruppo, né tantomeno delle altre società facenti parte del medesimo gruppo. Quando si parla dunque dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo nei confronti delle altre società del gruppo, ciò deve essere inteso come potere di gestione, programmazione delle attività delle singole società, a livello di indirizzo economico delle stesse, non già anche come modifica dell'autonomina patrimoniale e contrattuale di cui ciascuna società appartenente al gruppo continua a godere. Ai rapporti di indirizzo e coordinamento dal punto di vista economico della capogruppo nei confronti delle controllate fa da contrappeso la previsione di una serie di azioni di responsabilità diretta della capogruppo e dei suoi amministratori per gli eventuali danni arrecati alle controllate da attività illecite perpetrate nell'ambito della gestione comune. Gli amministratori della società eterodiretta, pregiudicata dalle operazioni della holding senza alcun vantaggio compensativo, rispondono, invece, in solido con gli amministratori della capogruppo, se abbiano effettivamente preso parte al fatto lesivo, ossia se risultano co-artefici, anche per omissione, o consapevoli esecutori delle operazioni scorrette sotto il profilo imprenditoriale e societario. Tale aspetto di concorso o cooperazione degli amministratori delle società del gruppo all'eventuale fatto illecito in danno dei soci nulla ha all'evidenza a che vedere con il diverso fenomeno dell'autonomia contrattuale di ciascuna società per le obbligazioni dalla stessa contratte. In tal senso, nessuna norma prevede alcuna forma di 'confusione' dei patrimoni delle singole società (neppure qualora si decida di accedere alla redazione comune dei bilanci che pur se redatti contestualmente conservano la loro individuale struttura per ciascuna società), né tantomeno alcuna traslazione dei rapporti obbligatori assunti dalle società controllate in capo alla controllante.
Anche la circostanza che il controllo e la direzione unitaria della capogruppo si attuino anche attraverso la nomina dei medesimi soggetti quali amministratori – condizione valorizzata dall'appellante nel senso di ritenere estese alla controllante le obbligazioni contratte da ciascuna controllata – non comporta in realtà nessuna conseguenza in punto di commistione dei rapporti giuridici di controllante e controllate, che rimangono giuridicamente connotate da autonomia, ancorchè unitario sia l'indirizzo dal punto di vista economico imprenditoriale.
La responsabilità delle società che esercitano il controllo su altre società di cui parla l'art. 2497 c.c. si verifica soltanto nell'ipotesi – della cui sussistenza nel caso di specie l'appellante non ha fornito alcuna prova – che gli amministratori della controllata, nominati dalla controllante, su input di questi ultimi abbiano condotto la controllata al dissesto economico, ossia abbiano generato perdite di bilancio tali per cui il capitale sociale è stato eroso con conseguente diminuzione del valore della partecipazione sociale in danno dei soci, o addirittura è divenuto insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società, che è così diventata insolvente (cfr. art. 2476 cc); nella specie, pur essendo fallita, manca qualsiasi elemento di prova a supporto del fatto che la CP_4 mala gestio dei suoi amministratori, evidentemente sussistente, sia addebitabile a
, cioè sia stata l'effetto di una deliberata e consapevole operazione di CP_1 depauperamento di pianificata dagli amministratori di in concorso con CP_4 CP_1 quelli di (giacchè altrimenti è verosimile ritenere che la Curatela di avrebbe CP_4 CP_4 agito ex art. 2497 c.c. verso ); in ogni caso, il terzo comma della norma prevede CP_1 che il socio o il creditore della società controllata che in siffatta ipotesi sono stati danneggiati, possono agire contro la controllante solo se non sono stati soddisfatti dalla società controllata e nella presente vicenda invece l'avv.to ha già ricevuto, Pt_1 almeno in parte, il pagamento dei suoi compensi dalla Curatela del fallimento CP_4
Per quanto detto, la parte del motivo di appello in esame deve essere ritenuta infondata.
7.2. La solidarietà passiva nascente da vincolo contrattuale – Va quindi esaminata la seconda parte del motivo di appello, laddove si pretende di far discendere il vincolo di solidarietà passiva tra le società, dalla stipulazione di un apposito accordo contrattuale.
La prima di tali convenzioni, datata 15.04.2014, prodotta anche a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo è quella allegata come documento 23, che si intitola
'accordo tra le parti' e risulta stipulata tra e , le CP_3 Controparte_1 CP_4 quali società, dopo aver premesso che 'a) a partire dal 20 luglio 2012 la società
[...]
e sono state socie della società Controparte_3 Controparte_1 [...]
già denominata b) in merito all'operato dell'ex CP_4 Organizzazione_2 amministratore sono stati rilevati comportamenti dannosi a carico Controparte_17 della società da lui amministrata già c) dette Controparte_4 Organizzazione_2 imperizie e mala gestio hanno pregiudicato gravi danni alle società sopra menzionate', hanno convenuto '
1.di agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare i soci e gli amministratori delle società Controparte_3
e 2.di affidare incarico congiunto a studio
[...] Controparte_1 Controparte_4 legale che sarà nominato di seguito'.
Con una seconda scrittura privata, recante la medesima data del 15.04.2014 e prodotta in primo grado dall'avv. deducendo di averne ricevuto copia in forma anonima Pt_1
(allegato 24), e dopo aver Controparte_1 Controparte_3 premesso che 'le parti hanno sottoscritto in data odierna un 'accordo tra le parti ai fini di tutelare i soci e gli amministratori della società Controparte_3 [...]
e convenivano quanto segue: '
1.Le parti dichiarano di CP_1 Controparte_4 affidare congiuntamente il mandato difensivo allo studio legale che ha già ricevuto il mandato difensivo dalla ratificando l'operato precedentemente svolto. Controparte_4
2. Le parti con la presente ratificano ed approvano l'operato svolto dalla Controparte_4 in relazione alle azioni legali intraprese'.
Con riferimento a tale ultima scrittura privata (la seconda prodotta come datata
15.04.2014), all'udienza dell'11.04.2019 , non essendo stato ritenuto CP_1 tempestivo il disconoscimento, proponeva avverso la stessa querela di falso, che veniva dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. essendo stata proposta verbalmente in udienza.
Essendo dunque entrambe le sopracitate scritture valide ed utilizzabili nel giudizio, il primo giudice ha osservato in proposito, quanto al primo dei due accordi citati che 'lo stesso non reca l'indicazione del nome dell'avv. , riservando ad un successivo Pt_1 momento il conferimento dell'incarico ad un legale individuato congiuntamente;
inoltre nel predetto documento le parti esplicitano l'intenzione di agire in futuro a tutela dei propri soci e ed amministratori, ma non fanno alcun riferimento a procedimenti pregiudiziali precedentemente instaurati, quali paiono essere molta parte del giudizi cui le notule versate in atti si riferiscono (v. doc. 9 fascicolo monitorio)'.
Con riferimento al secondo accordo datato 15.04.2014 il Tribunale escludeva che lo stesso potesse fornire adeguata prova dell'intervenuta conclusione tra la parte opponente e quella opposta di un contratto di patrocinio avente ad oggetto i procedimenti di cui alle notule prodotte nel fascicolo del monitorio. A tale proposito il primo giudice rimarcava che il contratto di patrocinio presupponeva l'accordo tra il cliente ed il suo difensore, che in questo caso non risultava in alcun modo parte delle scritture, di cui la seconda dichiaratamente ricevuta anonimamente dopo che i rapporti con le società si erano interrotti. Escludeva altresì che tale documento potesse essere interpretato come accordo avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di solidarietà passiva tra le società.
L'appellante ha censurato le suddette statuizioni sotto molteplici profili: il primo giudice avrebbe confuso il contratto ex art. 13 L. 247/2012 con il mandato;
il documento 23 integrava un atto di costituzione tra le società di un'obbligazione solidale;
non sarebbe vero che l'avv. non ha fornito prova di aver ricevuto un mandato da , Pt_1 CP_1 sia perché per le attività stragiudiziali esso può essere conferito anche in forma orale, sia perché comunque le attività svolte dal legale erano anche in favore dei soci della per cui, trattandosi di mandato svolto in favore di terzo sorgerebbe comunque CP_1
l'obbligazione solidale di cui all'art. 13 co 8 legge professionale. Tanto premesso, anche tale parte del motivo di appello deve essere ritenuta infondata.
Con la prima delle due scritture prodotte con data 15.04.2014 le tre società si sono genericamente impegnate ad 'agire congiuntamente in tutte le sedi opportune giudiziarie e stragiudiziarie, ai fini di tutelare i soci e gli amministratori…' nonché ad
'affidare incarico congiunto a studio legale che sarà nominato di seguito'. Impegnarsi ad agire congiuntamente per una tutela comune è all'evidenza cosa ben diversa dal ritenere che l'iniziativa presa da ciascuna delle società singolarmente possa riverberare automaticamente i suoi effetti nella sfera giuridica delle altre società, tanto più che la suddetta pattuizione appare riferirsi ad azioni ancora non determinate e non incardinate, tanto che l'accordo è nel senso di affidare un incarico congiunto ad uno studio legale ancora da individuare. Il tenore della scrittura rimarca piuttosto che l'intento era quello di nominare un legale con un mandato congiunto, escludendosi quindi che dal tenore della scrittura possa ricavarsi, come vorrebbe l'appellante, una estensione a tutte le società del mandato singolarmente conferito da ciascuna ad un difensore, peraltro non meglio determinato e circa incarichi individuati unicamente in relazione alla generica finalità di 'tutelare i soci e gli amministratori'.
Con la seconda scrittura privata datata 15.04.2014 e dichiarano di CP_3 CP_1 conferire mandato congiunto ad un avvocato mai nominato nel documento e individuato unicamente per essere quello che avrebbe già ricevuto mandato difensivo da CP_4 per incarichi anch'essi non individuati, ma che comunque si ratificano ed approvano integralmente.
Nella suddetta scrittura si fa espresso riferimento al conferimento di un mandato congiunto al difensore già nominato da Ora, il mandato difensivo altro non è CP_4 che la procura ad litem che costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio.
Qui chiaramente siamo al di fuori di tale schema giuridico, atteso che l'avvocato, neppure nominativamente individuato, non è parte della scrittura in esame.
Anche a voler ritenere che con il termine di mandato le parti intendessero riferirsi alla stipula di un contratto di patrocinio, mancherebbe la partecipazione del difensore a cui si intende conferire l'incarico. Questo è definito come un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Soltanto se le parti avessero conferito congiuntamente la procura alle liti all'avv. ovvero se avessero sempre congiuntamente stipulato con il Pt_1 medesimo avvocato un contratto di patrocinio per una serie di incarichi, si sarebbe potuto parlare di incarichi che davano luogo ad una obbligazione solidale passiva dei vari clienti. Neppure dalla ulteriore documentazione allegata dall'appellante è possibile ricostruire la sussistenza di un contratto di patrocinio tra e l'avv che CP_1 Pt_1 giustifichi la richiesta di pagamento a quest'ultima delle competenze relative a tutte le cause instaurate su mandato di . In particolare, il documento 20 è costituito da CP_4 una lettera datata 10.04.2014 con cui , in qualità di amministratore Parte_7 di e di , scrivendo a evidenziava come da un controllo CP_4 CP_1 CP_3 fossero emersi debiti non dichiarati nel bilancio di esercizio 2012 richiedendo 'in virtù della clausola di manleva' di 'muovere nei confronti del sig. le Controparte_17 dovute azioni, fermo restando le azioni che la scrivente azionerà anche in mancanza di un'azione congiunta'. Con la raccomandata allegata come doc 22 il medesimo
[...]
in data 15.04.2014, scrivendo a chiede di 'annullare la Parte_8 CP_3 raccomandata del 10.04.2014 da voi ricevuta in data 15.04.2014 riportata in allegato a tutti gli effetti di legge sulle parti'.
In tale documento si ritrovano conferme della intenzione del nuovo amministratore di di agire nei confronti della precedente amministrazione per una serie di CP_4 irregolarità rilevate, sollecitando l'azione congiunta delle società che nel corso del tempo avevano esercitato il controllo su . L'agire congiuntamente ed il conferire CP_4 mandato congiunto ad un avvocato per svolgere azioni di responsabilità da esercitare in futuro, è all'evidenza concetto ben diverso dal pretendere di estendere le obbligazioni nei confronti del difensore incaricato da una società alle altre rimaste estranee non solo al rapporto professionale con il legale, ma anche al giudizio.
Escluso che la scrittura in parola (la seconda redatta con data 15.04.2014) possa ricalcare i suddetti due schemi (procura ad litem e contratto di patrocinio) rimane la terza ipotesi, quella adombrata nella ricostruzione dell'appellante, secondo la quale due parti, rimaste estranee alle cause intentate da una terza parte, si accordino tra loro per far proprio l'incarico e ratificarne il contenuto.
Anche a voler interpretare il documento nei suddetti termini non si ritiene che ne possa scaturire l'estensione a degli effetti delle obbligazioni assunte da nei CP_1 CP_4 confronti dell'avv. . La modifica soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione Pt_1 dovrebbe in tal senso passare attraverso l'istituto dell'accollo che, così come descritto dall'art. 1273 c.c., configura infatti un contratto a favore del terzo nel quale l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. Nel caso in esame manca l'accordo con il debitore (ovvero ) rimasto estraneo alla scrittura, non è neppure individuato il CP_4 debito oggetto dell'accollo, essendo rimasto indeterminato sia il nominativo del difensore di cui si intende far propria l'attività svolta, sia le specifiche controversia giudiziali o stragiudiziali in cui tale attività si sarebbe svolta.
L'appellante ha infine invocato l'applicazione dell'art. 13 comma 8 della legge professionale applicabile ratione temporis (L. 247/2012), che così recita: 'le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni
e che risultano ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà'.
La norma si riferisce infatti al caso del tutto diverso rispetto a quello in esame in cui le parti che sottoscrivano un accordo con cui definiscono una lite sono tutte solidalmente tenute al pagamento di tutti i difensori indistintamente, qualora questi non rinuncino al vincolo della solidarietà. Si tratta di una particolare forma di solidarietà che opera all'evidenza solo nei confronti delle parti processuali di un giudizio bonariamente definito senza liquidazione delle spese degli avvocati di ciascuna parte.
Per quanto detto anche il settimo motivo di appello non merita accoglimento.
8.L'ottavo motivo di appello: la condotta dell'avvocato di controparte – Con
l'ottavo motivo di appello si censura la condotta del difensore di controparte avv.
Fusetti, che avrebbe proposto querela di falso avverso il documento prodotto come allegato 24 pur essendo a conoscenza delle risultanze del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo documento, che evidenziavano invece la genuinità del documento, confermando l'estensione degli incarichi all'avvocato da parte di Pt_1 tutte le società.
In particolare l'avv.to sostiene che la condotta dell'avv.to Fusetti, consistente Pt_1 nel proporre querela di falso avverso il doc. 24 che era stato giudicato genuino nel procedimento penale, violerebbe l'art. 50 del codice deontologico che impone all'avvocato di non rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
Il motivo appare privo di pregio, in quanto non solo tale violazione deontologica all'evidenza non sussiste, ma è pacifico che la condotta dell'avv.to Fusetti censurata dall'appellante non abbia in alcun modo condizionato la decisione del magistrato, atteso che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile nonchè utilizzabile processualmente il documento in oggetto, che tuttavia, come detto sopra, nulla dimostra a favore dell'appellante.
9.Il nono motivo di appello: la prova dell'attività svolta dal legale – Il primo giudice, deducendo che la tassazione delle notule non costituisce prova del credito, ha affermato che l'avv. non ha provato, come era suo onere, lo svolgimento di Pt_1 tutte le attività di cui ha chiesto il pagamento con le notule prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il suddetto motivo va ritenuto assorbito con riferimento a tutte le attività poste in essere dal difensore su incarico di e di con riferimento alle quali, per CP_4 CP_16 quanto detto, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del legale nei confronti della società che gli ha dato mandato, non può essere considerata estensibile dal lato passivo anche a , rimasta estranea sia alle cause, sia CP_1 all'incarico al professionista.
Rimane quindi da affrontare la questione della prova della prestazione del difensore limitatamente alle prestazioni che l'avv. assume di aver effettuato per conto Pt_1 di , con riferimento alla notula 46 del 13.06.2014 relativa alla 'cessione di quote CP_1 societarie e alla notula 47/2014 relativa alla attività stragiudiziale inerente il Org_1 contratto di cessione del credito di e . CP_4 CP_1
Si tratta in entrambi i casi di notule per attività stragiudiziali che, a fronte della generale contestazione di , era onere dell'appellante provare di aver concretamente CP_1 espletato, allegando i contratti, le scritture redatte su incarico della cliente CP_1 nell'ambito dell'attività stragiudiziale di cui viene chiesto il compenso.
ha infatti dedotto in primo grado che l'avv. avrebbe per suo conto CP_1 Pt_1 svolto un'unica attività consistente in una vertenza davanti al Tribunale di Modena contro l'ex amministratore di (che non appare tra quelle per le quali è stato CP_4 richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, che riferisce a due notule CP_1 recanti come oggetti attività stragiudiziali) e che sarebbe stata comunque già pagata.
Per il resto, dunque, a fronte della contestazione della società appellata circa l'effettivo svolgimento degli incarichi nel suo interesse, la sola produzione delle notule e della relativa tassazione non integrano sufficiente prova del credito.
In particolare, con riferimento alla c.d. tassazione della notula da parte del competente ordine, la stessa, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche successivamente alla riforma di cui alla L. 27 del 2012, costituisce valido presupposto per l'ottenimento del decreto ingiuntivo (cfr. Cass SSUU n° 19427/2021), ma nel giudizio di merito non integra prova dell'espletamento delle attività di cui è richiesto il pagamento, essendo la sua funzione unicamente quello di esprimere un giudizio critico sulla parcella proposta dal professionista. Anche questo motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
10. Il decimo motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Con il decimo motivo di appello si lamenta la statuizione in punto di spese di lite nella parte in cui il primo giudice ha condannato la parte opposta a rifondere le spese di lite non solo alla parte opponente, ma anche alla terza chiamata in manleva. A tale proposito la parte impugnante ha argomentato: 'Come si è avuto modo nella lunga disquisizione, si deve evidenziare, che la chiamata in causa del terzo, è stata richiesta dalla società , CP_1 in ragione della manleva, che tuttavia non è stata provata dalla , e pertanto, CP_1 incombendo sulla stessa, l'onere probatorio, vi è stata una soccombenza parziale di cui si deve tenere conto, ai fini delle spese, anche in ragione della tardività della costituzione
e della inammissibilità della domanda'.
Il suddetto motivo deve essere ritenuto assorbito dall'accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello, laddove la dichiarata nullità della sentenza di primo grado e la relativa rinnovazione del giudizio di merito importano necessariamente anche la nuova liquidazione delle spese del primo grado, come di seguito (par 13).
11.L'undicesimo motivo di appello: l'ordinanza di correzione errore materiale sulla distrazione delle spese di lite – Con l'undicesimomotivo di appello si censura l'accoglimento della richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata avanzata da parte attrice opponente NT che aveva segnalato l'omissione della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con ordinanza in data 3.08.2022 il primo giudice, premettendo che nel foglio di precisazione delle conclusioni l'avv. Fusetti si era dichiarato antistatario, chiedendo la distrazione delle spese in suo favore, aveva aggiunto al dispositivo la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A tale proposito il Tribunale aveva respinto l'eccezione sollevata dall'avv , che aveva Pt_1 chiesto l'esibizione delle scritture contabili depositate dall'avv. Fusetti al fine di verificare se lo stesso avesse o meno riscosso i compensi, rilevando che 'come chiarito dalla Corte di Cassazione, la dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite da parte del difensore è di per sé sufficiente a fondare il diritto di quest'ultimo ad ottenere la distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c.'
L'appellante ha in questa sede reiterato l'argomentazione già esposta in primo grado, esponendo che al momento dell'introduzione del giudizio l'avv. Fusetti le aveva detto di aver ricevuto 'lauti compensi' del Parte_9
nel caso in esame . Parte_10 Parte_11
Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il difensore munito di procura speciale, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo.
Per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente (cfr. Cass., 18 ottobre 2003, n. 15639).
Il difensore cosiddetto antistatario può dunque ottenere il relativo provvedimento di distrazione delle spese sulla base della sua semplice dichiarazione, che non può essere sindacata dal giudice (cfr. Cass. n° 8436/2019). Posto che il credito sorge direttamente a favore del difensore non si configura una ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore, il che esclude a sua volta la possibilità che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa
(cfr. Cass. n. 3037/1972; n. 2870/1984).
Proprio per l'automaticità della disposizione per il caso di dichiarazione del difensore, in caso di omissione della relativa pronuncia da parte del giudice il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il suddetto principio è stato affermato dalla Cassazione a Sezioni
Unite n° 16037/2010 che ha affermato come in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, spiegando in proposito che ' il distrattario non è gravato dall'onere della prova relativa alle dichiarazioni operate
e la sua dichiarazione di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun margine di sindacato su di essa); nè può dar luogo, in sede di condanna alle spese, ad alcuna contestazione sul punto, sia da parte del cliente, che dell'avversario, trattandosi di un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela vengono rinvenute dall'ordinamento nella funzione alla quale il difensore assolve. E, d'altra parte, il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso: comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest'ultima'.
Per quanto sopra, dunque anche tale motivo di appello deve essere ritenuto infondato.
12. L'esito della rinnovazione del giudizio di primo grado – Essendo stata dichiarata, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata dal giudice monocratico, anziché dal collegio e trattandosi di fattispecie ai di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., il presente giudizio va inteso anche quale rinnovazione di quello di primo grado. Come anticipato, l'esame delle questioni trattate in primo grado è stata fatta mediante l'analisi dei motivi di appello che nel loro complesso toccano tutti gli aspetti sollevati nel corso del primo giudizio.
La conclusione è, per quanto sopra detto, in termini di accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, sulla base delle CP_1 argomentazioni sopra esposte che così possono essere riassunte come di seguito.
Per quanto concerne il compenso richiesto per le attività che l'avvocato ha Pt_1 riferito direttamente a incarichi posti in essere nell'interesse della , a fronte della CP_1 contestazione circa l'effettiva attività svolta, è mancata la prova, in cui onere gravava sulla parte convenuta opposta, circa gli incarichi in concreto espletati dal legale per conto della società.
Per quanto concerne invece la richiesta di pagamento delle attività svolte dall'avv.
per conto di altre società diverse dalla , non è risultato sussistente Pt_1 CP_1 alcun vincolo di solidarietà passiva di quest'ultima, né sulla base dei rapporti di controllo tra società, né sulla base di accordi tra le parti (per come nel dettaglio già sopra specificato).
Stante la revoca del decreto ingiuntivo (che oltre che dall'accoglimento dell'opposizione sarebbe comunque dovuta seguire al pagamento che l'avv. ha dato atto di aver Pt_1 ricevuto dalla curatela del fallimento ), la domanda di manleva proposta da CP_4
nei confronti di deve quindi essere ritenuta assorbita. CP_1 CP_4 13.Le spese di lite – L'annullamento della sentenza di primo grado e la rinnovazione del giudizio di merito in grado di appello comporta la necessaria liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (a maggior ragione nel caso in cui l'annulli), deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Dunque, tenendo conto che, nonostante l'accoglimento della parte di appello che ha determinato l'annullamento della sentenza di primo grado, l'esito della rinnovazione del primo giudizio è stato comunque in termini di accoglimento dell'opposizione e, dunque di piena soccombenza nel merito da parte dell'opposta avv. . Pt_1
Dunque in applicazione del principio di soccombenza la stessa deve essere condannata a rifondere a le spese di lite sia del primo sia del secondo grado di giudizio. CP_1
Le spese sono da liquidarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario CP_1 ex art. 93 c.p.c.
Quanto al primo grado di giudizio l'avv deve essere condannata a rifondere Pt_1 anche le spese della parte terza chiamata in applicazione del principio di CP_3 causalità, che da sempre ha affiancato quello di soccombenza come criterio per individuare chi deve rifondere le spese. Seguendo il più recente orientamento della
Cassazione sul punto, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Andando dunque a calare i suddetti principi nel caso in esame, la parte attrice opponente
(convenuta in senso sostanziale), che inizialmente aveva proposto un atto di citazione in cui chiedeva unicamente la revoca del decreto ingiuntivo, alla prima udienza del
27.08.2016, in relazione alla avvenuta produzione da parte della convenuta opposta della scrittura privata di cui all'allegato 24, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Il giudice autorizzava e chiamava in causa per CP_3 CP_1 CP_3 essere dalla stessa manlevata per il caso di condanna. La spiegata domanda di manleva
è stata messa in relazione alla produzione del documento su cui la parte convenuta opposta ha fondato la sua ricostruzione della vicenda in termini di sussistenza di un accordo tra e per conferire mandati congiunti all'avvocato già CP_1 CP_3 nominato da , costituendosi pertanto una forma di solidarietà passiva con CP_18 riferimento all'obbligazione di pagamento del professionista. ha quindi dedotto CP_1 che qualora il giudice avesse ritenuto di interpretare la suddetta scrittura in tali termini, come suggerito dalla parte convenuta opposta, avrebbe a sua volta esercitato la manleva nei confronti di CP_3
Ora, per come sopra evidenziato, la scrittura prodotta come allegato 24 è stata ritenuta inidonea a costituire tra le due società un accordo avente ad oggetto la costituzione di un vincolo di solidarietà passiva con riferimento a tutte le obbligazioni contratte da CP_4 nei confronti dell'avv. . A fronte di Ciò la domanda di manleva – proposta
[...] Pt_1 da in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento della domanda della CP_1 convenuta opposta – è stata ritenuta assorbita.
Anche la suddetta domanda di manleva sarebbe in teoria risultata infondata, ma ciò non per l'eccentricità della domanda di garanzia rispetto alla domanda principale proposta nei confronti della parte chiamante, bensì come conseguenza della stessa infondatezza della domanda principale, basata su una interpretazione non corretta della scrittura del
15.04.2014, in relazione alla quale la manleva era stata proposta.
Dunque, in applicazione del principio di causalità, devono imputarsi a carico della parte convenuta opposta anche le spese di lite della parte la cui chiamata in causa da parte di è stata originata dalle difese e allegazioni dalla convenuta opposta, risultate CP_1 nel merito infondate.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese.
Con riferimento in particolare al primo grado di giudizio, ferma restando l'applicazione del DM 147/22, considerato che l'applicazione dei parametri medi porterebbe le spese processuali complessivamente alla somma di euro 22.457,00 (quindi superiore a quella di euro 21.387,00 liquidata dal primo giudice pur sempre sulla base dei parametri medi ma in applicazione del DM 55/14), le spese si determinano, in applicazione dell'art. 4
DM 55/2014 e succ. modif (che consente di adeguare il compenso alle caratteristiche dell'attività prestata, nonché alle ragioni della decisione), nella misura già liquidata dal primo giudice (che è pur sempre superiore ai minimi del DM vigente), perché le statuizioni di merito sono state ribadite in questa sede (rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo), ma l'appello è stato accolto con riferimento alla questione processuale della nullità della sentenza di primo grado (per essere stata pronunciata da giudice monocratico anzichè collegiale) e questo risultato non può tradursi in un danno per parte appellante in punto di liquidazione delle spese processuali del primo grado, non avendo la stessa dato causa alla rilevata nullità cui è seguita la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata di primo grado e, per l'effetto, rinnovando il giudizio di primo grado, accoglie l'opposizione proposta da e revoca nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando CP_1 assorbita la domanda di manleva proposta da parte opponente nei confronti di CP_1
CP_3
2) condanna parte appellante a rifondere a e a le spese di lite del CP_1 CP_3 primo grado che si liquidano, per ciascuna, in complessive euro 21.387,00 da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi, quanto alle spese della sola , in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del CP_1 grado di appello che vengono liquidate in complessivi € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.03.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni