CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1397/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2024 00118388 53 000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
ritenere e dichiarare l'integrale ovvero - ma eventualmente solo in subordine - la parziale nullità e comunque l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del presupposto ruolo, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 emessa dall'Agenzia dell'entrate-Riscossione e da questa notificata con pec del 27 settembre 2024, in relazione al ruolo n.
2024/000183 formato dall'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta, reso esecutivo in data 15/07/2024 e consegnato il successivo 10/08/2024.
L'intimazione ha ad oggetto la complessiva somma di € 215.484,53, la richiesta di pagamento è riferita al ruolo n. 2024/000183 predisposto dal suddetto ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate, per le seguenti causali:
“1. Recupero credito di imposta anni 2001-2002-2003-2004 – Somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004. Gli interessi relativi a ciascun importo a titolo di credito di imposta non spettante indicati nell'atto di recupero sono ricalcolati, ai sensi dell'art. 20
DPR n. 602 del 1973, fino alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009). Ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, per il pagamento delle somme dovute non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della
Commissione tributaria regionale/Corte di giustizia tributaria di secondo grado;
2. Spese di giudizio anno 2001 – Spese di giudizio liquidate dalla CGT di 2 grado con sent. n. 4089/09/2023”
Dopo aver premesso che la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado richiamata nella causale è stata impugnata dalla società contribuente con ricorso per cassazione e che si è in attesa della fissazione dell'udienza, parte ricorrente ha formulato censure sull'atto impugnato sotto un duplice profilo:
1) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo in pendenza di giudizio relativo all'atto presupposto;
2) Erronea determinazione della somma da iscrivere a ruolo, non avendo l'ente impositore tenuto conto del fatto che la Cassazione con ordinanza n. 15979/2017 del 27/06/2017 che cassava con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione, aveva fissato il seguente principio di diritto: «in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge
23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali
(di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass. Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13,
21411/12)»; pertanto l'agevolazione prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000 non doveva comunque essere disconosciuta alla “Ricorrente_1” con riguardo alle spese di acquisto dei beni amovibili e tali risultavano essere le attrezzature (forno, formatrice, lavello, tavolo, ecc.) e i due serbatoi idrici Ecotanka, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n. 4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha contestato sotto ogni profilo le censure del ricorrente, deducendo tra l'altro che la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado dovesse considerarsi definitiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie.
Le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata alla stessa udienza posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Occorre ricostruire gli atti che hanno preceduto l'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n.
292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
La vicenda ha inizio a seguito di un processo verbale di constatazione, notificato alla società contribuente il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 l.n. 388/2000, e del quale la “Ricorrente_1” si era avvalsa, portandolo in compensazione nei precedenti anni d'imposta, come di qui a breve sarà illustrato.
I verificatori avevano contestato la sussistenza dei presupposti per il formarsi di tale credito di imposta.
Conseguentemente con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta aveva proceduto al recupero del credito d'imposta disconosciuto pari a € 102.475,29, rispetto a quello di € 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001 (per € 76.818,99 su € 77.468,53),
2002 (per l'intero importo di € 7.525,64, comprensivo di € 1.849,64 maturati nell'anno), 2003 (per l'intero importo di € 4.291,36) e 2004 (per l'intero importo di € 13.839,30), oltre interessi per € 7.772,53 e sanzioni per € 28.457,00 (doc. 3).
Le contestazioni sollevate avevano ad oggetto gli anni d'imposta 2001 e 2002 ed erano così formulate:
“ANNO 2001
A) Gli investimenti sotto elencati non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta poiché i beni agevolati vengono utilizzati in Indirizzo_1 – struttura produttiva diversa rispetto sia a quella indicata nel CVS (Indirizzo_2) e quindi diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione in violazione al disposto del comma 7 art. 8 L. 388/00 e comunque diversa anche rispetto a quella indicata sulle fatture ( Indirizzo_3):
1) Fattura n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95 emessa dalla Società_1
per l'acquisto di attrezzatura (forno, formatrice, ecc.);
2) Fattura n. 4658-21.12.01 di € 284,06 emessa dalla s.r.l. Società_2 per acquisto di due Ecotanka;
3) Fattura n. 179 del 21.12.01 di € 7.746,86 emessa dalla Società_1i per l'acquisto di attrezzatura (lavello, tavolo, ecc.).
B) Gli investimenti di seguito descritti consistenti in opere di ammodernamento, ampliamento e miglioramento realizzate nella struttura produttiva di Indirizzo_1, bene non di proprietà della società ma di terzi, utilizzati in virtù di un contratto di locazione, non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta per i seguenti motivi:
- gli investimenti non hanno il requisito della novità in quanto si tratta di interventi su beni non nuovi (vedi cir. 38/2002 p. 6.2);
- i beni non hanno rilevanza autonoma in quanto non danno origine a beni che abbiano una loro individualità ed autonomia funzionale rispetto all'immobile locato, rappresentano, bensì, meri interventi che danno luogo ad incrementi dell'immobile non separabili dallo stesso – e come tali costi non aventi rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 388/2000 ai quali è applicabile, invece, la disciplina fiscale di cui all'art. 74 comma 3 del T.U.I.R. (vedi Cir. 41/2001 p.
6.2.1. e p. 6.2.3., Ris. 55/2003):
1) Fattura n. 528 del 26.05.01 per € 3.162,70 per acquisto ceramica da rivestimento;
2) Fattura n. 285 del 21.06.01 per € 1.910,90 per acquisto ceramica da rivestimento;
3) Fattura n. 26 del 22.06.01 per € 1.122,76 per acquisto marmo, pietra e lavorazione pietra;
4) Fattura n. 34 del 31.07.01 per € 6.972,17 per collocazione di pannelli sagomati in gesso e cornici in gesso;
5) Fattura n. 211/A del 22.10.01 per € 5.767,11 per fornitura ed installazione d'impianto elettrico ed impianto terra;
6) Fattura n. 25 del 20.12.01 di € 7.901,80 per lavori di smantellamento pavimento, pavimentazione, ecc.
C) L'investimento costituito da lavori di impianto idrico ed impianto metanifero di cui alla fattura n. 5 del
13.06.2001 per € 3.016,11 non viene ammesso per i motivi esposti ai superiori punti A) e B).
ANNO 2002
L'investimento oggetto di agevolazione consistente in consulenza tecnica, progettazione e direzione per lavori eseguiti su beni di terzi, di cui alla fattura n.
01/2002 del 4.3.02 non viene ammesso per i motivi di esposti al punto B).
Dunque, le contestazioni dell'Ufficio erano sostanzialmente riconducibili a due ben distinte fattispecie, ossia l'utilizzo dei beni in una struttura produttiva diversa da quella indicata nel modello CVS e nelle relative fatture d'acquisto (contestazione A, riferita alle fatture nn. 120 del 03/09/2001 di € 168.364,95, 4658 del 21/12/2001 di € 284,06, 179 del 21/12/2001 di € 7.746,86), e la contabilizzazione tra gli investimenti agevolabili di opere non asportabili eseguite su beni di terzi (contestazione B, riferita alle fatture nn. 528 del 26/05/2001 di
€ 3.162,70, 285 del 21/06/2001 di € 1.910,90, 26 del 22/06/2001 di € 1.122,76, 34 del 31/07/2001 di € 6.972,17,
211/A del 22/10/2001 di € 5.767,11, 25 del 20/12/2001 di € 7.901,80, n. 01 del 04/03/2002 di € 1.849,64).
Vi era, poi, una terza contestazione, quella contraddistinta dalla lettera C), che presentava gli elementi costitutivi delle altre due ed era relativa ad un'unica fattura n. 5 del 13/06/2001 di € 3.016,11 (doc. 5 e 6).”
L'atto impositivo di recupero del 2004 era stato impugnato con rituale ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, che, con sentenza n. 13/02/2011, lo accoglieva escludendo il solo credito d'imposta come non spettante pari ad euro 1.894,64 perché non richiesto dalla ricorrente.
La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -
Sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 22339/21/2015 di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, che pertanto proponeva impugnazione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la quale con ordinanza n.15979/2017 cassava la decisione con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione.
In tale ordinanza era stato posto il principio di diritto sul quale poggia le sue ragioni la società contribuente: « in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)».
A seguito della decisione della Cassazione la società contribuente ha provveduto a riassumere la causa dinanzi al competente giudice di rinvio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado n. 13/02/2011 del 24/04/2006, ovvero in subordine il riconoscimento del credito d'imposta relativamente alle sole fatture rientranti nella prima contestazione suindicata, contraddistinta dalla lettera A).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 9 con sentenza n. 4089/2023 del
06/03/2023 ha statuito in dispositivo con la formula che di seguito integralmente si riporta:
“La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00
(tremila/00), ivi compreso il giudizio di Cassazione”
La statuizione in dispositivo, per quanto non del tutto esplicita in ordine alle sorti dell'atto originariamente impugnato, si pronuncia sull'atto di appello dell'Agenzia e afferma di accoglierlo integralmente;
i contenuti dell'atto di appello sono inequivocabilmente formulati a sostegno della legittimità dell'intero atto di recupero e quindi dell'integrale rigetto dell'originaria impugnazione.
In tal senso, pertanto, il dispositivo della suddetta sentenza emessa dal giudice di rinvio deve necessariamente essere interpretato.
D'altronde anche la motivazione della decisione non propone alcuna differente valutazione per i beni strumentali amovibili.
Parte contribuente ritiene che con riguardo a questi beni, invece, non potrebbe ritenersi ancora legittimo l'atto di recupero e ciò anche in conformità del principio di diritto posto in questa vicenda dall'ordinanza della
Cassazione n. 15979/2017 depositata il 27/06/2017.
Dal che dovrebbe discendere, allora, che il giudice di rinvio, il quale, dandovi applicazione non ha distinto, nell'esaminare l'atto di recupero, la porzione del credito di imposta da disconoscere da quello da riconoscere, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla Cassazione con conseguente grave vizio della decisione.
Tuttavia tale eventuale vizio non può essere rilevato al di fuori del procedimento di impugnazione dell'atto e va fatto valere nelle forme rituali del ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio.
Ed effettivamente la società contribuente ha proposto tale impugnazione e il ricorso è stato iscritto al R.G.
n. 23763/2024 ma non risulta ancora fissata udienza.
L'Agenzia deduce che sussisterebbe un'evidente causa di inammissibilità di tale ricorso, perché tardivo, e che conseguentemente dovrebbe ritenersi la sentenza n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia, oramai definitiva. L'argomento proposto dall'Agenzia è processualmente errato.
Al pari della legittimità della sentenza impugnata anche l'ammissibilità del ricorso che la impugna non può essere rimessa alla valutazione di altra autorità amministrativa, tributaria o giudiziaria diversa da quella competente per quel procedimento.
Sicché è semmai inammissibile ogni richiesta ad altro giudice tributario in altro procedimento di pronunciarsi sulla tardività del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n.
4089/2023 del 06/03/2023.
La questione deve essere risolta alla luce delle disposizioni di legge che regolano l'ipotesi in cui l'atto impositivo sia stato oggetto di sentenza non definitiva che abbia respinto il ricorso che ne aveva chiesto la sospensione o l'annullamento.
Gli artt. 67-bis e seguenti d.lgs.n. 546/1992 prevedono che le sentenze di primo e di secondo grado sono esecutive, pur fissando limiti e modalità con riguardo alla riscossione frazionata delle imposte in caso di rigetto del ricorso del contribuente e alla restituzione delle imposte versate e delle spese riconosciute a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente.
Come ha affermato Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, la regolamentazione dei rapporti tra il contribuente e l'ente impositore oggetto di contenzioso e di sentenze deriva «dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi».
E come si è affermato che l'iscrizione a ruolo «dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata»; di contro si deve affermare che quando viene emessa una sentenza dotata di provvisoria esecutività che respinge il ricorso l'atto impositivo riespande la propria forza esecutiva e consente all'ente impositore di procedere a darvi esecuzione.
Rimanendo salvi i diritti del contribuente visto che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92, “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Alla luce di queste considerazioni, la pur complessa vicenda evidenzia che in pendenza del giudizio instaurato con ricorso per cassazione avverso la sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia l'atto in quella sede impugnato può essere portato in esecuzione e quindi l'atto esecutivo conseguentemente emesso non può considerarsi illegittimo.
Da ciò deriva che la cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024 non può essere considerata viziata.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto e le spese vanno interamente compensate ricorrendo ragioni di elevata complessità e controvertibilità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Caltanissetta, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
TT TO IN BE RA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1397/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2024 00118388 53 000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
ritenere e dichiarare l'integrale ovvero - ma eventualmente solo in subordine - la parziale nullità e comunque l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del presupposto ruolo, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 emessa dall'Agenzia dell'entrate-Riscossione e da questa notificata con pec del 27 settembre 2024, in relazione al ruolo n.
2024/000183 formato dall'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta, reso esecutivo in data 15/07/2024 e consegnato il successivo 10/08/2024.
L'intimazione ha ad oggetto la complessiva somma di € 215.484,53, la richiesta di pagamento è riferita al ruolo n. 2024/000183 predisposto dal suddetto ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate, per le seguenti causali:
“1. Recupero credito di imposta anni 2001-2002-2003-2004 – Somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004. Gli interessi relativi a ciascun importo a titolo di credito di imposta non spettante indicati nell'atto di recupero sono ricalcolati, ai sensi dell'art. 20
DPR n. 602 del 1973, fino alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009). Ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, per il pagamento delle somme dovute non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. Gli importi sottoindicati sono dovuti a titolo definitivo a seguito di decisione della
Commissione tributaria regionale/Corte di giustizia tributaria di secondo grado;
2. Spese di giudizio anno 2001 – Spese di giudizio liquidate dalla CGT di 2 grado con sent. n. 4089/09/2023”
Dopo aver premesso che la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado richiamata nella causale è stata impugnata dalla società contribuente con ricorso per cassazione e che si è in attesa della fissazione dell'udienza, parte ricorrente ha formulato censure sull'atto impugnato sotto un duplice profilo:
1) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo in pendenza di giudizio relativo all'atto presupposto;
2) Erronea determinazione della somma da iscrivere a ruolo, non avendo l'ente impositore tenuto conto del fatto che la Cassazione con ordinanza n. 15979/2017 del 27/06/2017 che cassava con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione, aveva fissato il seguente principio di diritto: «in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge
23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali
(di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass. Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13,
21411/12)»; pertanto l'agevolazione prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000 non doveva comunque essere disconosciuta alla “Ricorrente_1” con riguardo alle spese di acquisto dei beni amovibili e tali risultavano essere le attrezzature (forno, formatrice, lavello, tavolo, ecc.) e i due serbatoi idrici Ecotanka, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n. 4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha contestato sotto ogni profilo le censure del ricorrente, deducendo tra l'altro che la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado dovesse considerarsi definitiva;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie.
Le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata alla stessa udienza posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Occorre ricostruire gli atti che hanno preceduto l'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n.
292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
La vicenda ha inizio a seguito di un processo verbale di constatazione, notificato alla società contribuente il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 l.n. 388/2000, e del quale la “Ricorrente_1” si era avvalsa, portandolo in compensazione nei precedenti anni d'imposta, come di qui a breve sarà illustrato.
I verificatori avevano contestato la sussistenza dei presupposti per il formarsi di tale credito di imposta.
Conseguentemente con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta aveva proceduto al recupero del credito d'imposta disconosciuto pari a € 102.475,29, rispetto a quello di € 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001 (per € 76.818,99 su € 77.468,53),
2002 (per l'intero importo di € 7.525,64, comprensivo di € 1.849,64 maturati nell'anno), 2003 (per l'intero importo di € 4.291,36) e 2004 (per l'intero importo di € 13.839,30), oltre interessi per € 7.772,53 e sanzioni per € 28.457,00 (doc. 3).
Le contestazioni sollevate avevano ad oggetto gli anni d'imposta 2001 e 2002 ed erano così formulate:
“ANNO 2001
A) Gli investimenti sotto elencati non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta poiché i beni agevolati vengono utilizzati in Indirizzo_1 – struttura produttiva diversa rispetto sia a quella indicata nel CVS (Indirizzo_2) e quindi diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione in violazione al disposto del comma 7 art. 8 L. 388/00 e comunque diversa anche rispetto a quella indicata sulle fatture ( Indirizzo_3):
1) Fattura n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95 emessa dalla Società_1
per l'acquisto di attrezzatura (forno, formatrice, ecc.);
2) Fattura n. 4658-21.12.01 di € 284,06 emessa dalla s.r.l. Società_2 per acquisto di due Ecotanka;
3) Fattura n. 179 del 21.12.01 di € 7.746,86 emessa dalla Società_1i per l'acquisto di attrezzatura (lavello, tavolo, ecc.).
B) Gli investimenti di seguito descritti consistenti in opere di ammodernamento, ampliamento e miglioramento realizzate nella struttura produttiva di Indirizzo_1, bene non di proprietà della società ma di terzi, utilizzati in virtù di un contratto di locazione, non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta per i seguenti motivi:
- gli investimenti non hanno il requisito della novità in quanto si tratta di interventi su beni non nuovi (vedi cir. 38/2002 p. 6.2);
- i beni non hanno rilevanza autonoma in quanto non danno origine a beni che abbiano una loro individualità ed autonomia funzionale rispetto all'immobile locato, rappresentano, bensì, meri interventi che danno luogo ad incrementi dell'immobile non separabili dallo stesso – e come tali costi non aventi rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 388/2000 ai quali è applicabile, invece, la disciplina fiscale di cui all'art. 74 comma 3 del T.U.I.R. (vedi Cir. 41/2001 p.
6.2.1. e p. 6.2.3., Ris. 55/2003):
1) Fattura n. 528 del 26.05.01 per € 3.162,70 per acquisto ceramica da rivestimento;
2) Fattura n. 285 del 21.06.01 per € 1.910,90 per acquisto ceramica da rivestimento;
3) Fattura n. 26 del 22.06.01 per € 1.122,76 per acquisto marmo, pietra e lavorazione pietra;
4) Fattura n. 34 del 31.07.01 per € 6.972,17 per collocazione di pannelli sagomati in gesso e cornici in gesso;
5) Fattura n. 211/A del 22.10.01 per € 5.767,11 per fornitura ed installazione d'impianto elettrico ed impianto terra;
6) Fattura n. 25 del 20.12.01 di € 7.901,80 per lavori di smantellamento pavimento, pavimentazione, ecc.
C) L'investimento costituito da lavori di impianto idrico ed impianto metanifero di cui alla fattura n. 5 del
13.06.2001 per € 3.016,11 non viene ammesso per i motivi esposti ai superiori punti A) e B).
ANNO 2002
L'investimento oggetto di agevolazione consistente in consulenza tecnica, progettazione e direzione per lavori eseguiti su beni di terzi, di cui alla fattura n.
01/2002 del 4.3.02 non viene ammesso per i motivi di esposti al punto B).
Dunque, le contestazioni dell'Ufficio erano sostanzialmente riconducibili a due ben distinte fattispecie, ossia l'utilizzo dei beni in una struttura produttiva diversa da quella indicata nel modello CVS e nelle relative fatture d'acquisto (contestazione A, riferita alle fatture nn. 120 del 03/09/2001 di € 168.364,95, 4658 del 21/12/2001 di € 284,06, 179 del 21/12/2001 di € 7.746,86), e la contabilizzazione tra gli investimenti agevolabili di opere non asportabili eseguite su beni di terzi (contestazione B, riferita alle fatture nn. 528 del 26/05/2001 di
€ 3.162,70, 285 del 21/06/2001 di € 1.910,90, 26 del 22/06/2001 di € 1.122,76, 34 del 31/07/2001 di € 6.972,17,
211/A del 22/10/2001 di € 5.767,11, 25 del 20/12/2001 di € 7.901,80, n. 01 del 04/03/2002 di € 1.849,64).
Vi era, poi, una terza contestazione, quella contraddistinta dalla lettera C), che presentava gli elementi costitutivi delle altre due ed era relativa ad un'unica fattura n. 5 del 13/06/2001 di € 3.016,11 (doc. 5 e 6).”
L'atto impositivo di recupero del 2004 era stato impugnato con rituale ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, che, con sentenza n. 13/02/2011, lo accoglieva escludendo il solo credito d'imposta come non spettante pari ad euro 1.894,64 perché non richiesto dalla ricorrente.
La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -
Sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 22339/21/2015 di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, che pertanto proponeva impugnazione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la quale con ordinanza n.15979/2017 cassava la decisione con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione.
In tale ordinanza era stato posto il principio di diritto sul quale poggia le sue ragioni la società contribuente: « in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)».
A seguito della decisione della Cassazione la società contribuente ha provveduto a riassumere la causa dinanzi al competente giudice di rinvio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado n. 13/02/2011 del 24/04/2006, ovvero in subordine il riconoscimento del credito d'imposta relativamente alle sole fatture rientranti nella prima contestazione suindicata, contraddistinta dalla lettera A).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 9 con sentenza n. 4089/2023 del
06/03/2023 ha statuito in dispositivo con la formula che di seguito integralmente si riporta:
“La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00
(tremila/00), ivi compreso il giudizio di Cassazione”
La statuizione in dispositivo, per quanto non del tutto esplicita in ordine alle sorti dell'atto originariamente impugnato, si pronuncia sull'atto di appello dell'Agenzia e afferma di accoglierlo integralmente;
i contenuti dell'atto di appello sono inequivocabilmente formulati a sostegno della legittimità dell'intero atto di recupero e quindi dell'integrale rigetto dell'originaria impugnazione.
In tal senso, pertanto, il dispositivo della suddetta sentenza emessa dal giudice di rinvio deve necessariamente essere interpretato.
D'altronde anche la motivazione della decisione non propone alcuna differente valutazione per i beni strumentali amovibili.
Parte contribuente ritiene che con riguardo a questi beni, invece, non potrebbe ritenersi ancora legittimo l'atto di recupero e ciò anche in conformità del principio di diritto posto in questa vicenda dall'ordinanza della
Cassazione n. 15979/2017 depositata il 27/06/2017.
Dal che dovrebbe discendere, allora, che il giudice di rinvio, il quale, dandovi applicazione non ha distinto, nell'esaminare l'atto di recupero, la porzione del credito di imposta da disconoscere da quello da riconoscere, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla Cassazione con conseguente grave vizio della decisione.
Tuttavia tale eventuale vizio non può essere rilevato al di fuori del procedimento di impugnazione dell'atto e va fatto valere nelle forme rituali del ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio.
Ed effettivamente la società contribuente ha proposto tale impugnazione e il ricorso è stato iscritto al R.G.
n. 23763/2024 ma non risulta ancora fissata udienza.
L'Agenzia deduce che sussisterebbe un'evidente causa di inammissibilità di tale ricorso, perché tardivo, e che conseguentemente dovrebbe ritenersi la sentenza n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia, oramai definitiva. L'argomento proposto dall'Agenzia è processualmente errato.
Al pari della legittimità della sentenza impugnata anche l'ammissibilità del ricorso che la impugna non può essere rimessa alla valutazione di altra autorità amministrativa, tributaria o giudiziaria diversa da quella competente per quel procedimento.
Sicché è semmai inammissibile ogni richiesta ad altro giudice tributario in altro procedimento di pronunciarsi sulla tardività del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n.
4089/2023 del 06/03/2023.
La questione deve essere risolta alla luce delle disposizioni di legge che regolano l'ipotesi in cui l'atto impositivo sia stato oggetto di sentenza non definitiva che abbia respinto il ricorso che ne aveva chiesto la sospensione o l'annullamento.
Gli artt. 67-bis e seguenti d.lgs.n. 546/1992 prevedono che le sentenze di primo e di secondo grado sono esecutive, pur fissando limiti e modalità con riguardo alla riscossione frazionata delle imposte in caso di rigetto del ricorso del contribuente e alla restituzione delle imposte versate e delle spese riconosciute a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente.
Come ha affermato Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, la regolamentazione dei rapporti tra il contribuente e l'ente impositore oggetto di contenzioso e di sentenze deriva «dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi».
E come si è affermato che l'iscrizione a ruolo «dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata»; di contro si deve affermare che quando viene emessa una sentenza dotata di provvisoria esecutività che respinge il ricorso l'atto impositivo riespande la propria forza esecutiva e consente all'ente impositore di procedere a darvi esecuzione.
Rimanendo salvi i diritti del contribuente visto che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92, “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Alla luce di queste considerazioni, la pur complessa vicenda evidenzia che in pendenza del giudizio instaurato con ricorso per cassazione avverso la sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia l'atto in quella sede impugnato può essere portato in esecuzione e quindi l'atto esecutivo conseguentemente emesso non può considerarsi illegittimo.
Da ciò deriva che la cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024 non può essere considerata viziata.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto e le spese vanno interamente compensate ricorrendo ragioni di elevata complessità e controvertibilità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Caltanissetta, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
TT TO IN BE RA