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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IO GI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1603/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005736059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 03020210005736059000, con la quale viene intimato al ricorrente il pagamento di euro 390,29, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Tassa automobilistica” per l'anno 2016.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, la cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è stata ritualmente notificata, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 05.7.2022 a mani del destinatario.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione non risulta decorso stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 05.7.2022 e dell'intimazione impugnata in data 18.02.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 278,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IO GI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1603/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210005736059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 03020210005736059000, con la quale viene intimato al ricorrente il pagamento di euro 390,29, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Tassa automobilistica” per l'anno 2016.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, la cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è stata ritualmente notificata, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 05.7.2022 a mani del destinatario.
Non essendo stata impugnata la predetta cartella è divenuta definitiva con conseguente inoppugnabilità della stessa e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord
n.714/2022- Ord.n.8198/2022).
Orbene, il termine di prescrizione non risulta decorso stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 05.7.2022 e dell'intimazione impugnata in data 18.02.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 278,00, per compensi, oltre accessori come per legge.