Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36 presso lo studio dell’avv. Maurizio Asprone, il quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Ferrara, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-«del Decreto di rigetto della richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi indicati dall’art. 32 comma 3 D. Lvo. 28 Gennaio n. 25, modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 4 Ottobre n. 113 convertito in legge 1 Dicembre 2018 n. 132, in motivi di lavoro autonomo del Sig. -OMISSIS-, emesso dalla Questura della Provincia di Ferrara in data 15/11/2020 e notificato in data 25/11/2020 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 24 maggio 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino keniota, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il decreto di rigetto della richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di protezione umanitaria in motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura della Provincia di Ferrara in data 15 novembre 2020 e notificato in data 25 novembre 2020.
2. Questi i motivi del diniego: “Rilevato che il sig. -OMISSIS-a norma dell'art. 26 comma 2 e comma 3 del D.L.vo n. 286/98, non ha dimostrato di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività, in particolare non ha dimostrato un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria non ha dimostrato il possesso di un reddito annuo pari ad € 8.263,31 (livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria così come stabilito dall'art. 26 del d.lgs n. 286 del 1998 (cosi Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, n. 489/2019 del 29 maggio 2019). Visto il decreto n. PA0001089 con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo nella seduta del 14 marzo 2018 ha espresso parere contrario al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria. . . . Ritenuto che il sig. -OMISSIS-risulta essere stato condannato dal Tribunale di Ferrara il -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 337 del C. P. Accertato che in relazione al procedimento amministrativo di respingimento della richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in premessa, è stato trasmesso, a mezzo raccomandata, presso il domicilio del signor -OMISSIS-, la comunicazione di inizio procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e tale raccomandata è ritornata al mittente poiché la persona è risultata essere sconosciuto, tuttavia ".... il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in applicazione dell'art. 21 octies, collima 2, della stessa legge n. 241 del 1990". Rilevato che il signor -OMISSIS-nell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ha dichiarato, allegando la relativa documentazione, il domicilio in Ferrara, via -OMISSIS-, ma che dagli atti, dagli accertamenti mediante archivi elettronici non risulta essere residente all'indirizzo dichiarato; L'omissione di comunicare le eventuali variazioni della propria dimora, da parte del cittadino straniero soggiornante sul territorio nazionale, pur non essendo, di per sé sanzionata con misure afflittive, comporta che l'amministrazione procedente non possa svolgere nelle migliori condizioni l'attività istituzionale di vigilanza e di tutela della sicurezza pubblica (Cons. Stato sez. 1118/6/2018 n. 3463), con la conseguenza che l'irreperibilità, in concreto, del cittadino straniero nella dimora dallo stesso comunicata all'Autorità procedente nell'istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno...., preclude a detta Autorità raccoglimento della relativa istanza, ..."( TAR Emilia Romagna Sez. Prima Sent. n. 151 pubblicata l' I I febbraio 2019). Osservato che il signor -OMISSIS-risulta essere in Italia dall'agosto 2013 e "....la mancata traduzione del provvedimento in una lingua ben conosciuta dall'interessato laddove sussistente comporterebbe la remissione nei termini per presentare ricorso ma non sarebbe di per se motivo di illegittimità dell'atto ...... "..."(cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, n. 629/2018 del 2 agosto 2018)”.
3. In ricorso si lamenta che il Questore avrebbe deciso solo sulla base della documentazione fornita dal richiedente al momento della presentazione della domanda, avvenuta in data 7 ottobre 2020. Si aggiunge che il fatto che la raccomandata trasmessa ai fini della comunicazione di avvio del procedimento è ritornata al mittente, avrebbe determinato l’impossibilità di depositare l’ulteriore documentazione lavorativa sopraggiunta, attestante il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per legge, costituita da visura, conti economici al 31 ottobre 2020 e dichiarazione dei redditi 2020 (allegati nn. 4, 5, 6 e 7), documentazione inoltrata in data 16 settembre 2020 (dalla quale risulterebbe che il ricorrente è riuscito a raggiungere il reddito di euro 8.638,70 nel 2020), rimasta senza risposta. Si critica poi il mancato esame della domanda di conversione in permesso di soggiorno per protezione speciale, essendosi il Questore limitato a menzionare il parere contrario della Commissione Territoriale di Palermo. Il provvedimento impugnato risulterebbe adottato in data 15 novembre 2020, quindi in epoca successiva all’adozione del decreto-legge n. 130, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data del 21 ottobre 2020, che ha previsto la necessità di operare le valutazioni previste dalle importanti modifiche all’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevederebbero nuovi criteri per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, in base ai quali sarebbe stato possibile riconoscere al sig. -OMISSIS-il permesso di soggiorno per protezione speciale, così come previsto dal decreto legge n. 130 del 2020, ovvero il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dalla legge n. 132 del 2018, operando una valutazione basata sui criteri previsti per la protezione umanitaria. Infine, l’unico reato ascritto al ricorrente sarebbe poi insufficiente a dimostrare la sua pericolosità sociale.
4. Il Ministero si è costituito a resistere in giudizio e ha depositato documenti il 18 giugno 2021.
5. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta con decreto dell’apposita Commissione n 24/2021 del 26 maggio 2021 (“ considerato: che l'istante non ha prodotto la certificazione dell'Autorità consolare riguardo i redditi prodotti all'estero, di cui al secondo comma dell'art. 79 del d.p.r. n° 115 del 2002; che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati ”).
6. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 298/2021, con specifica motivazione sulla non accoglibilità del ricorso: “ La motivazione fa riferimento a tre distinte circostanze ciascuna da sola a sufficiente a determinare il diniego: - l'insufficienza del reddito; - la pericolosità sociale; - la mancata indicazione nell'istanza di conversione di un domicilio effettivo. Riguardo al reddito lo stesso ricorrente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fa riferimento all'ammontare di Euro 6.807 e non ad Euro 8.263,31 (livello minimo previsto dal terzo comma dell'art. 26 del d. lgs. n° 286 del 1998). Relativamente alla pericolosità sociale l'amministrazione ha congruamente motivato sulla base di due condanne pronunciate dal Tribunale penale di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e tali elementi sono stati considerati nel parere della Commissione territoriale di Palermo del 14 marzo 2018, contrario al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Parimenti, in relazione anche alla mancata integrazione sociale, il Tribunale ordinario di Bologna ha respinto in data 24 febbraio 2021 la domanda di accertamento al diritto di protezione speciale. Nel ricorso non sono inoltre contenute censure riguardo la mancata indicazione di un domicilio effettivo. L'istanza cautelare non può pertanto essere accolta ”.
7. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di giugno del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 29 gennaio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.
8. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 29 gennaio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
9. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 23 aprile 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
11. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
12. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare (risalente all’anno 2021);
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO