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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3517/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91926 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Salerno il 3.6.2025 e depositato il 3.7.2025, la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., a mezzo di procuratore costituito, ha chiesto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 91926 del 13.12.2024, relativo alla TARI 2022, notificato in data 4.4.2025. Il Comune di Salerno, costituitosi il 31.7.2025, ha evidenziato che, in data 28.2.2025, e dunque in epoca antecedente alla notificazione del suddetto avviso di accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo l'intervenuta cessazione dell'occupazione dell'immobile sin dal 2020, come già comunicato dalla società contribuente.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, deve prendersi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale. Va, dunque, dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
(cfr. tra le altre Cass. n. 14775 del 2 agosto 2004: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.”); il che costituisce, peraltro, una causa di improcedibilità del ricorso per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, dopo essendosi verificato, in sostanza, un effetto satisfattivo delle ragioni della stessa
(cfr. tra le altre Cass. n. 13565 del 24 giugno 2005).
Quanto alle spese, atteso l'esito del giudizio, le stesse vanno, di principio, poste a carico della parte che risulta meno liquida in base ad una statuizione sul merito della controversia, operata allo stato degli atti. Nel caso di specie, appare opportuna la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
compensa le spese
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3517/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91926 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Salerno il 3.6.2025 e depositato il 3.7.2025, la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., a mezzo di procuratore costituito, ha chiesto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 91926 del 13.12.2024, relativo alla TARI 2022, notificato in data 4.4.2025. Il Comune di Salerno, costituitosi il 31.7.2025, ha evidenziato che, in data 28.2.2025, e dunque in epoca antecedente alla notificazione del suddetto avviso di accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo l'intervenuta cessazione dell'occupazione dell'immobile sin dal 2020, come già comunicato dalla società contribuente.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, deve prendersi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale. Va, dunque, dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
(cfr. tra le altre Cass. n. 14775 del 2 agosto 2004: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.”); il che costituisce, peraltro, una causa di improcedibilità del ricorso per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, dopo essendosi verificato, in sostanza, un effetto satisfattivo delle ragioni della stessa
(cfr. tra le altre Cass. n. 13565 del 24 giugno 2005).
Quanto alle spese, atteso l'esito del giudizio, le stesse vanno, di principio, poste a carico della parte che risulta meno liquida in base ad una statuizione sul merito della controversia, operata allo stato degli atti. Nel caso di specie, appare opportuna la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
compensa le spese