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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 524/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 524/2022 R.G. in data
20/02/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro strumento di diffusione
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 2;
ATTORE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore e (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona
Valentini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta
Lasco, sito in Potenza al Viale Marconi 167;
CONVENUTI
NONCHÉ
(CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Liviano Sinopoli e Massimo Maria Molinari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, Via del Popolo, 62
CONVENUTO
1 Proc. n. 524/2022 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, (editore della CP_4
Con rete televisiva , (in qualità di conduttore della Controparte_2 trasmissione televisiva “Non è l'arena”) e (giornalista Controparte_3
ospite della trasmissione), nelle rispettive qualità, al fine di sentir pronunciare, previo accertamento del carattere diffamatorio delle affermazioni rese da nel corso della puntata della Controparte_3
Con trasmissione “Non è l'arena” andata in onda sulla rete televisiva il
2604/2020, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di € 75.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, unitamente al pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, liquidata ai sensi dell'art. 12 della l. 47/1948, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali ad interesse regionale e nazionale, col favore delle spese di lite.
1.1. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) tra il marzo e l'aprile del
2020, a seguito della ingravescenza del rischio epidemiologico da Covid-
19 ed alla sua diffusione presso le carceri italiane, venivano “scarcerati” dai competenti Tribunali ed ammessi alla detenzione domiciliare alcuni detenuti, su segnalazione sanitaria, ovvero su istanza dell'interessato e del suo difensore, detenuti tre dei quali appartenenti al regime detentivo c.d.
41-bis ed uno al regime c.d. AS1 (alta sicurezza); b) in data 21/03/2020 il
Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dott. , Persona_1
attraverso la dirigente di turno, Dott.ssa , emanava Persona_2 la “circolare” prot. 95907, con cui veniva disposto che le Direzioni degli istituti penitenziari segnalassero alla autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della attuale emergenza sanitaria, per patologie o condizione di salute, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
c)
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proprio in ragione della normativa sopra richiamata – emessa, secondo la prospettazione attorea, nel pieno rispetto della circolare del Capo del
Dipartimento 14.11.2012 n. 405351 e degli artt. 23, comma 2, e 108 D.P.R.
30.06.2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) – diverse Autorità giudiziarie (Tribunali di Sorveglianza e
Giudici di merito) adottavano provvedimenti di scarcerazione;
d) tali circostanze assumevano rilievo in ragione del fatto che l'attore aveva rivestito l'incarico di Capo del D.A.P. fino al 30 aprile 2020, data in cui aveva rassegnato le dimissioni proprio in ragione delle polemiche sorte a seguito delle menzionate scarcerazioni, tra le quali, in particolare, quella di noto come “boss dei Casalesi”, ristretto al regime Persona_3
carcerario ex art. 41 bis o.p.; e) in tale contesto interveniva la trasmissione televisiva “Non è l'arena”, nel corso della cui puntata del 26/04/2020 venivano rivolte critiche particolarmente aspre nei confronti dell'attore.
1.2. Quest'ultimo, in particolare, deduceva il carattere diffamatorio dell'espressione con cui il giornalista chiamato dal Controparte_3
conduttore a esprimere la propria opinione in ordine alle Controparte_2 scarcerazioni, affermava “abbiamo un Ministro incapace che ha scelto il direttore del D.A.P. contro ogni previsione e contro ogni curriculum, altrettanto incapace e nessuno vuole prendersi la responsabilità di curare
i malati di coronavirus in carceri attrezzate […] oppure ospedalizzarli in regime carcerario;
e quindi succede quello che stiamo vedendo adesso”, dolendosi inoltre dell'omesso intervento del conduttore, che avrebbe dovuto “correggere” le affermazioni diffamatorie.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, pregiudizialmente eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale e, nel merito, deducendo a vario titolo l'insussistenza di responsabilità a proprio carico in uno con l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto col favore delle spese di lite.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
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c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Posta la premessa che immediatamente precede, occorre anzitutto confrontarsi con l'eccezione di incompetenza territoriale del presente
Tribunale, articolata dai convenuti sul presupposto che, al momento della proposizione dell'azione, il dott. svolgeva la funzione di Parte_1
Pubblico Ministero a Roma, e pertanto lì ricorresse la sua effettiva residenza [luogo in relazione al quale determinare la competenza territoriale in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato, quale luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione (Cass. S.U. 21661/2009)]; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., occorrerebbe – a dire dei convenuti – trasmettere gli atti dinnanzi al
Tribunale di Perugia come previsto della Tabella A allegata alla Legge
199/2003 espressamente richiamata dall'art. 11 c.p.p.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione vada disattesa.
Invero, risultando l'attore anagraficamente residente in [...], ben può radicarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza surrichiamata (e ulteriormente ribadita anche in seguito, si veda ad es. Cassazione penale, sez. V, 15/03/2024, n. 26919, secondo cui “In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della condotta illecita”); né sono state offerte, dagli eccipienti, ragioni tali da indurre a degradare la residenza anagrafica – documentata dall'attore con certificazione – a dato meramente formale, a ciò non bastando il mero rilievo per cui, svolgendo il ruolo di P.M. presso la Procura di Roma, l'attore sarebbe obbligato a
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risiedere nella Capitale, in quanto è consentito ad ogni Magistrato applicato presso un Foro diverso da quello di residenza conseguire l'autorizzazione a risiedere al di fuori del suddetto foro.
5. Superati gli impedimenti di tipo pregiudiziale, e venendo al merito della domanda, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea vada rigettata in quanto infondata, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Anzitutto, occorre rammentare che l'istante agisce a norma degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni riportati a cagione del carattere asseritamente diffamatorio del servizio menzionato in premessa.
6.1. Orbene, non può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie azionata nel novero applicativo dell'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata datane dall'ormai pacifica giurisprudenza, secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. S.U. 11-11-2008 nn. 26972,
26973, 26974 e 26975).
In questa sede viene infatti lamentata la compromissione di rilevanti diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla reputazione, che trovano anzitutto guarentigia costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, risultando dipoi coniati e delineati dagli interpreti – nei loro confini ontologici e strutturali – sulla scorta della lettura sistematica di varie disposizioni, quali l'art. 10 c.c., l'art. 595 c.p., l'art. 97 della L. 633/1941 e l'art. 4 del d.lgs. 7/2016, da cui si sono ricavati i tratti essenziali dei diritti in parola: con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero alla sua considerazione sociale.
6.2. La lesione di tali posizioni giuridiche può trovare scaturigine anche da attività assentite, ovvero dall'esercizio di altri diritti di pari rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo quello alla manifestazione del
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pensiero, sub specie del diritto di cronaca (nelle ulteriori declinazioni di critica e satira), tutelato dall'art. 21 Cost.; onde, l'esigenza di individuare – in un'ottica di bilanciamento tra le frapposte posizioni giuridiche, ugualmente meritevoli di tutela, anche costituzionale – precisi confini entro i quali il diritto di cronaca possa esercitarsi senza dar luogo ad aggressioni illegittime, sul profilo penalistico e su quello civilistico, dei diritti della personalità.
Tema d'indagine è, quindi, la riconducibilità o meno delle frasi riportate nella trasmissione televisiva di cui si discute entro il paradigma normativo della “diffamazione a mezzo stampa”, fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 595, terzo comma, c.p.
In altri termini, occorre innanzitutto accertare se le frasi espresse dall'autore del servizio siano suscettive di integrare un'offesa, realizzata col mezzo televisivo, alla reputazione dell'attore.
6.3. Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum (si confronti già Cass. n.
673 del 1976).
6.3.1. Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.
7/2016) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
La diffamazione a mezzo stampa, disciplinata al terzo comma dell'articolo
595 c.p. (cui è equiparata quella con altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari, tra cui indubbiamente si colloca lo strumento televisivo), costituisce un'ipotesi aggravata, il cui fondamento riposa, secondo l'opinione comune in letteratura, sulla considerazione per la quale il mezzo di comunicazione usato importa una maggior
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divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno.
6.3.2. Deve poi soggiungersi che, pur acclarata la portata diffamatoria di un'opera giornalistica, la stessa può essere attratta all'area dell'indifferente penale, allorché costituisca espressione del diritto di cronaca o di critica.
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante di siffatti diritti è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano, cumulativamente, determinati elementi, quali: a) la verità oggettiva dei fatti narrati (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (in tal senso Cass. civ. 14822/2012).
In tale prospettiva, rappresenta osservazione comune quella secondo la quale solo l'integrazione di tutti i già menzionati elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica (si confrontino ex plurimis già Cass. n. 8284 del 1996 e Cass. n. 4871 del 1995).
Ancora, è stato rilevato che il carattere diffamatorio di uno scritto (o di un'altra opera comunicativa) non può essere predicato (o escluso) sulla base di una lettura meramente atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi
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lesivi dell'altrui reputazione (si confronti ex multis Cass. n. 18769 del
2013).
7. Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, il nodo essenziale che lo scrivente è chiamato a sciogliere è quello relativo all'integrazione dell'esimente del diritto di cd. cronaca e di critica, capace di attrarre all'area del lecito le frasi riportate nelle pubblicazioni giornalistiche, avendo cura di esaminare l'integrazione degli accennati requisiti della verità, pertinenza e continenza.
8. Orbene, in merito al parametro della verità dei fatti riportati, occorre puntualizzare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa).
8.1. Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (si veda sul punto Cass. n. 9458 del 2013). Inoltre, si è precisato che, ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto, modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del 2008).
8.2. Sul punto, poi, preme osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia postulato che il criterio della veridicità della notizia divulgata esige, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità. In tale prospettiva, la verità dell'informazione viene valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (si vedano Cass. n. 12013 del 2017 e n. 9458 del
2013).
8 Proc. n. 524/2022 R.G.
8.3. Si è anche osservato che, quando il giornalista riporta dichiarazioni altrui, "non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia
… né da quello di verificare se, al momento in cui ne dà contezza ai lettori,
i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti" (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 19376 del 07/07/2023; Cass. 1952/2014, Cass. 6490/2010; nello stesso senso anche Tribunale Milano sez. I, 24/01/2022, n.500).
Dunque, allorquando la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23168 del
31/10/2014).
8.4. Laddove, poi, venga in rilievo, come nella specie, l'esercizio del diritto di critica [il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi (Cass. Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024)] il canone della verità si atteggia diversamente, in quanto, pur non essendo richiesta l'assoluta verità della narrazione, occorre, purtuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3, 26/10/2017,
Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3,
21/07/2023 n. 21892).
9. Quanto al requisito della continenza, essa, come noto, investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale a
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governo dell'esercizio del diritto di cronaca (o, più in generale, di manifestazione del pensiero).
In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti (vedasi Cass. n. 17211 del 2015).
9.1. Sotto il profilo della continenza, è stato poi osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Detto altrimenti, il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di fatto storico (si confronti Cass. n. 23798 del 2007).
9.2. Tale requisito, vagliato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del diritto di critica – in cui, per la stessa ontologia di tale diritto, l'opinione del giornalista viene esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente – impone in ogni caso che la critica, anche forte, non leda l'integrità morale del soggetto (da ultimo Cass. Ordinanza n. 4955 del
23/02/2024), e tale lesione può concretarsi non solo attraverso l'impiego di espressioni verbali inequivocabilmente ed esplicitamente offensive, bensì anche attraverso l'impiego di espedienti comunicativi quali sottintesi, allusioni, collegamenti e suggestioni: nitido, in tal senso, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando
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vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni” (in tal senso
Cass. Sentenza n. 27592 del 29/10/2019, a conferma di un orientamento già espresso da Cass. n. 14822 del 2012).
10. Infine, la pertinenza può essere definita come la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, intesa quale ago della bilancia circa la comparazione tra l'interesse alla tutela della reputazione e quello, opposto, alla manifestazione del pensiero, secondo quanto enucleato dalla citata giurisprudenza (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n.
17172).
Infatti, in tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per
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la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez.
3, 06/08/2007 n. 17172).
11. Così brevemente tracciate le linee ermeneutiche di riferimento, venendo al caso di specie, è opportuno vagliare in via preliminare la posizione dei convenuti e ai quali l'attore Controparte_2 CP_1 imputa un omesso intervento di “censura” delle espressioni rese da sostanzialmente dolendosi del fatto che questi hanno Controparte_3 funto da “cassa di risonanza” rispetto all'offesa arrecata.
Orbene, anche prescindendo da ogni valutazione in merito alla portata concretamente offensiva delle dichiarazioni oggetto di causa – su cui si avrà modo di focalizzarsi infra – la domanda attorea dispiegata nei confronti degli anzidetti soggetti ( e è Controparte_2 CP_1
infondata.
11.1. È, invero, bastevole rammentare come, con riferimento alle espressioni rese da un ospite intervistato in diretta televisiva, sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista
e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (cfr. Cassazione, sez. III, 31.10.2014, n. 23168); anche di recente si è ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che
l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in
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relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (così, in massima, Cassazione penale sez. V
- 03/09/2021, n. 41013).
11.2. Inoltre, nella ulteriore elaborazione di tali principi con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate in diretta televisiva (come nel caso di specie) si è precisato come l'intervistatore non risponda delle dichiarazioni, anche oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista poiché “il giornalista non può esercitare il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione” (Cassazione Penale sez. V del 06.10.2015
n. 6911; nello stesso senso anche Cassazione penale, sez. V, 21.01.2016, n.
24727, secondo cui “l'intervista televisiva in diretta presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte non filtrata, con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista
l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia e in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato”).
11.3. La giurisprudenza da ultimo citata, invero, addossa al conduttore televisivo/intervistatore una “diligenza in eligendo”, richiedendo che
“nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata a evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati” (Cassazione penale sez. V, 21/01/2016, n.24727 cit.) e onerando l'intervistatore di “intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista
(chiarendo, chiedendo precisazioni), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale” (ibidem).
11.4. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi che Controparte_3
(allora direttore del quotidiano “ ”) fosse un soggetto CP_5
presumibilmente incline a commettere l'illecito diffamatorio, a ciò non bastando una precedente condanna riportata nell'anno 2012 (ovvero 8 anni prima dei fatti per cui è causa); in secondo luogo, in ragione del dibattito
13 Proc. n. 524/2022 R.G.
sviluppatosi in precedenza, il tenore delle dichiarazioni rese da CP_3
non imponeva al conduttore televisivo di richiedere chiarimenti o
[...]
precisazioni, non essendosi manifestata una patente travalicazione dei limiti della continenza né essendo il dibattito virato al di fuori del settore, di indubbia rilevanza sociale (poiché concernente la gestione delle carceri nazionali nel periodo pandemico, e dunque l'operato del Ministero della
Giustizia e della sua articolazione penitenziaria), oggetto della trasmissione.
11.5. Ne consegue il rigetto della domanda articolata nei confronti di e Controparte_2 CP_1
12. In ogni caso, la domanda risulta infondata nei confronti di questi ultimi – e altresì nei confronti dell'ulteriore convenuto Controparte_3
– in ragione dell'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'illecito diffamatorio.
La pretesa attorea, sostanzialmente, si attaglia in via esclusiva all'espressione con cui riferendosi alla figura di Controparte_3
affermava quanto di seguito: “abbiamo un ministro Parte_1
incapace che ha scelto il direttore del Dap contro ogni previsione contro ogni curriculum altrettanto incapace e nessuno vuole prendersi la responsabilità di curare i malati di coronavirus in carceri attrezzate oppure ospedalizzare il regime carcerario e quindi succede quello che stiamo vedendo adesso”.
Nello specifico, l'attore lamenta la falsità dell'affermazione secondo cui il proprio curriculum sarebbe inidoneo all'incarico rivestito, invocando la legittimità del proprio operato, e osserva come l'espressione “incapace” travalichi i confini della continenza, concretando un'offesa diretta alla persona del destinatario.
12.1. Invero, quanto al profilo della verità, lo stesso si riscontra documentalmente, vertendo la puntata della trasmissione televisiva per cui
è causa sulle conseguenze della circolare n. 95907 (cfr. doc. 1 all'atto di citazione), a firma di una dirigente del D.A.P., la Dott.ssa
[...]
, con la quale si invitavano i Direttori degli istituti Persona_2
penitenziari a segnalare all'Autorità Giudiziaria i soggetti affetti da una
14 Proc. n. 524/2022 R.G.
serie di patologie elencate nel documento, nonché i detenuti con un'età superiore ai 70 anni.
Le scarcerazioni che, in seguito alla pubblicazione di tale provvedimento, si sono susseguite (anche in favore di soggetti ristretti al cd. regime carcerario duro ex art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario) hanno notoriamente suscitato l'interesse pubblico e il relativo dibattito (come attestato anche dalla rassegna stampa, doc. 6 e 9 fascicolo dei convenuti e e hanno attirato critiche anche da parte di soggetti CP_2 CP_1 istituzionali, tanto da indurre all'emanazione di un provvedimento legislativo ad hoc (decreto-legge “antiscarcerazioni” n. 29/2020, testualmente funzionale all'introduzione di regole più restrittive per la concessione dei benefici carcerari e degli arresti domiciliari per motivi legati all'emergenza sanitaria, allegato quale doc. 8 fascicolo dei convenuti Con e . CP_2
Inoltre, nel corso della trasmissione è stata dibattuta l'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva disposto la scarcerazione di
, boss del clan dei Casalesi e fratello di detto Persona_3 Per_4
Con
” (cfr. doc. 10 fascicolo dei convenuti e , nella quale Per_5 CP_2
il Tribunale dava atto della mancata risposta, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in merito alla richiesta di un diverso
Istituto Penitenziario attrezzato per le problematiche di salute del detenuto.
Tali documentate circostanze mettono conto di un clima critico da più voci proveniente con riguardo alla gestione dell'Amministrazione Penitenziaria, nel cui contesto erano state mosse anche critiche alla nomina del Dott.
(cfr. doc. 12 allegato alla memoria 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. Parte_1
Contr nell'interesse di e anche da parte di personalità di spicco, tra CP_2
cui il Procuratore Antimafia Dott. , il quale si è espresso sia Persona_6 sulla nomina del Dott. che sull'operato dello stesso;
proprio nella Parte_1
puntata del 26/04/2020, peraltro, il Procuratore raccontava in diretta televisiva i retroscena della nomina da parte del del Persona_7
Direttore del D.A.P.
La consapevolezza del contesto storico in cui si sono innestate le vicende e la valutazione del dibattito televisivo mettono conto dell'assenza di profili di patente falsità nelle affermazioni del convenuto che è CP_3
15 Proc. n. 524/2022 R.G.
intervenuto a valle di un contesto di (motivata) critica alla gestione delle carceri nel periodo del Covid-19; peraltro, proprio la natura delle affermazioni rese (sollecitate dalla richiesta, da parte del conduttore, di un'opinione del giornalista), espressione del diritto di critica, rendono superfluo l'accertamento circa la verità della valutazione in merito al curriculum dell'attore, la cui inidoneità è stata espressa dal giornalista in termini valutativi.
12.2. Tale ultimo rilievo consente di pervenire alla (decisiva) valutazione in merito alla continenza delle espressioni tacciate di diffamatorietà, che si appunta, secondo l'attore, sull'impiego dell'epiteto “incapace”.
Orbene, rammentato che il carattere diffamatorio di un'opera va valutato non sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione, il significato di essa (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 29640 del 12/12/2017; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 12012 del
16/05/2017; Cassazione penale, sez. V, 30/01/2019 n. 19960), è lo stesso attore che evidenzia come le espressioni incriminate siano state precedute da una valutazione circa il diritto alla salute e alle cure dei detenuti e l'esigenza di garantire strutture penitenziarie (od ospedaliere) idonee a garantire tale diritto in maniera compatibile con le esigenze detentive;
partendo da tale premessa il giornalista è giunto infine ad affermare l'inadeguatezza professionale della persona del e, Controparte_6 correlatamente, dell'attore dal primo nominato quale Direttore del D.A.P.
Già, dunque, il complessivo e globale esame delle affermazioni rese dal convenuto evidenzia che le critiche rivolte all'attore traevano CP_3
abbrivio da una valutazione circa le modalità di gestione delle carceri nel periodo pandemico, e dunque si assestavano sul piano strettamente professionale, e risultavano circostanziate e strettamente connesso al tema
– di pubblico interesse – sceverato dalla trasmissione televisiva.
Dunque, lungi dal tradursi in mere espressioni di dileggio o di offesa gratuita alla persona, le espressioni impiegate hanno concretizzato una valutazione critica dell'operato gestorio dell'attore, critica che, com'è noto,
è connotata da espressioni anche pungenti [rammentandosi, sul punto, che
16 Proc. n. 524/2022 R.G.
“dal concetto di critica esula il requisito dell'obbiettività e della serenità, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, destinata sovente a tradursi nella manifestazione di un dissenso.
Necessariamente, la critica si risolve nell'interpretazione soggettiva dei fatti ed è, pertanto, manifestazione di una lettura individuale degli accadimenti da cui trae origine. D'altronde, non può prescindersi dal rilievo che nell'esercizio del diritto di critica è logicamente inserita un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario, che può eventualmente dar luogo ad una compressione del diritto alla reputazione della persona e che può articolarsi nell'espressione di valutazioni d'ordine eminentemente soggettivo” (così (Cass. pen., sez. V, 19/11/2012, n.
45014)].
Né può ritenersi che il lemma impiegato (“incapace”) sia idoneo, di per sé,
a tracimare nell'offesa giuridicamente rilevante, e ciò in quanto – rammentato che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (ex multis Cass. Pen. Sez. V, n. 27339 del 13/06/2007), nel caso di specie un dirigente di spicco dell'amministrazione penitenziaria di diretta nomina ministeriale – l'espressione si presenta impiegata in aderenza al fatto commentato, è pertinente (in quanto l'intero impianto verbale si appuntava sul commento alla gestione, ritenuta deficitaria, delle scarcerazioni) e non
è sproporzionata rispetto al tono complessivo del dibattito.
Peraltro, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono plurimi precedenti nei quali si è affermato che l'utilizzo del termine “incapace” o
“incompetente”, correlato alla funzione assunta, non integra il reato di diffamazione (si vedano in punto Cassazione penale sez. V, 04/10/2021 e
Cassazione penale sez. V, 20206/2022; nello stesso senso, proprio in ordine all'espressione “incapace”, Cass. sez. penale V, sentenza n. 17243/2020).
13. Dunque, alla stregua di tutto quanto precede, accertata la sussistenza dei requisiti di verità, continenza e pertinenza (quest'ultimo, per vero, affatto contestato dall'attore) con riferimento alla trasmissione televisiva contestato in questa sede, deve escludersene la portata diffamatoria e rigettarsi, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta nell'interesse dell'attore.
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14. L'insussistenza del carattere diffamatorio non può che condurre, inoltre, al rigetto dell'ulteriore domanda con la quale viene richiesta la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Detta norma, infatti, con la quale viene prevista una sanzione pecuniaria ulteriore e non sovrapponibile rispetto al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, trova applicazione soltanto in presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e nei soli riguardi del direttore responsabile della testata giornalistica che ha pubblicato l'articolo lesivo, sempre che la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. 16054 /15; Cass. 7.11.2000, n. 14485; Cass.
3.10.1997, n. 9672); viceversa, detta sanzione non può trovare applicazione in caso di domanda spiegata nei confronti della società editrice
(Cass. n. 16054 del 29/07/2015).
Evidente, dunque, per le ragioni anzidette, l'insussistenza dei requisiti per la proficua invocabilità della predetta normativa.
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum, ritenuto di valore indeterminabile, complessità media [in ragione del principio per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la
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quantificazione” (in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021)], con applicazione dei minimi alla fase di trattazione, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 524/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e che si liquidano in € 8.991,00 per Controparte_2 CP_1
competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 8.991,00 per Controparte_3
competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge
Così deciso in Potenza il 07/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
19
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 524/2022 R.G. in data
20/02/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro strumento di diffusione
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 2;
ATTORE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore e (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, Lara Pellegrini e Simona
Valentini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta
Lasco, sito in Potenza al Viale Marconi 167;
CONVENUTI
NONCHÉ
(CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Liviano Sinopoli e Massimo Maria Molinari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, Via del Popolo, 62
CONVENUTO
1 Proc. n. 524/2022 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, (editore della CP_4
Con rete televisiva , (in qualità di conduttore della Controparte_2 trasmissione televisiva “Non è l'arena”) e (giornalista Controparte_3
ospite della trasmissione), nelle rispettive qualità, al fine di sentir pronunciare, previo accertamento del carattere diffamatorio delle affermazioni rese da nel corso della puntata della Controparte_3
Con trasmissione “Non è l'arena” andata in onda sulla rete televisiva il
2604/2020, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di € 75.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, unitamente al pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, liquidata ai sensi dell'art. 12 della l. 47/1948, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali ad interesse regionale e nazionale, col favore delle spese di lite.
1.1. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) tra il marzo e l'aprile del
2020, a seguito della ingravescenza del rischio epidemiologico da Covid-
19 ed alla sua diffusione presso le carceri italiane, venivano “scarcerati” dai competenti Tribunali ed ammessi alla detenzione domiciliare alcuni detenuti, su segnalazione sanitaria, ovvero su istanza dell'interessato e del suo difensore, detenuti tre dei quali appartenenti al regime detentivo c.d.
41-bis ed uno al regime c.d. AS1 (alta sicurezza); b) in data 21/03/2020 il
Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dott. , Persona_1
attraverso la dirigente di turno, Dott.ssa , emanava Persona_2 la “circolare” prot. 95907, con cui veniva disposto che le Direzioni degli istituti penitenziari segnalassero alla autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della attuale emergenza sanitaria, per patologie o condizione di salute, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
c)
2 Proc. n. 524/2022 R.G.
proprio in ragione della normativa sopra richiamata – emessa, secondo la prospettazione attorea, nel pieno rispetto della circolare del Capo del
Dipartimento 14.11.2012 n. 405351 e degli artt. 23, comma 2, e 108 D.P.R.
30.06.2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) – diverse Autorità giudiziarie (Tribunali di Sorveglianza e
Giudici di merito) adottavano provvedimenti di scarcerazione;
d) tali circostanze assumevano rilievo in ragione del fatto che l'attore aveva rivestito l'incarico di Capo del D.A.P. fino al 30 aprile 2020, data in cui aveva rassegnato le dimissioni proprio in ragione delle polemiche sorte a seguito delle menzionate scarcerazioni, tra le quali, in particolare, quella di noto come “boss dei Casalesi”, ristretto al regime Persona_3
carcerario ex art. 41 bis o.p.; e) in tale contesto interveniva la trasmissione televisiva “Non è l'arena”, nel corso della cui puntata del 26/04/2020 venivano rivolte critiche particolarmente aspre nei confronti dell'attore.
1.2. Quest'ultimo, in particolare, deduceva il carattere diffamatorio dell'espressione con cui il giornalista chiamato dal Controparte_3
conduttore a esprimere la propria opinione in ordine alle Controparte_2 scarcerazioni, affermava “abbiamo un Ministro incapace che ha scelto il direttore del D.A.P. contro ogni previsione e contro ogni curriculum, altrettanto incapace e nessuno vuole prendersi la responsabilità di curare
i malati di coronavirus in carceri attrezzate […] oppure ospedalizzarli in regime carcerario;
e quindi succede quello che stiamo vedendo adesso”, dolendosi inoltre dell'omesso intervento del conduttore, che avrebbe dovuto “correggere” le affermazioni diffamatorie.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, pregiudizialmente eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale e, nel merito, deducendo a vario titolo l'insussistenza di responsabilità a proprio carico in uno con l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto col favore delle spese di lite.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
3 Proc. n. 524/2022 R.G.
c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Posta la premessa che immediatamente precede, occorre anzitutto confrontarsi con l'eccezione di incompetenza territoriale del presente
Tribunale, articolata dai convenuti sul presupposto che, al momento della proposizione dell'azione, il dott. svolgeva la funzione di Parte_1
Pubblico Ministero a Roma, e pertanto lì ricorresse la sua effettiva residenza [luogo in relazione al quale determinare la competenza territoriale in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato, quale luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione (Cass. S.U. 21661/2009)]; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., occorrerebbe – a dire dei convenuti – trasmettere gli atti dinnanzi al
Tribunale di Perugia come previsto della Tabella A allegata alla Legge
199/2003 espressamente richiamata dall'art. 11 c.p.p.
Orbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione vada disattesa.
Invero, risultando l'attore anagraficamente residente in [...], ben può radicarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza surrichiamata (e ulteriormente ribadita anche in seguito, si veda ad es. Cassazione penale, sez. V, 15/03/2024, n. 26919, secondo cui “In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della condotta illecita”); né sono state offerte, dagli eccipienti, ragioni tali da indurre a degradare la residenza anagrafica – documentata dall'attore con certificazione – a dato meramente formale, a ciò non bastando il mero rilievo per cui, svolgendo il ruolo di P.M. presso la Procura di Roma, l'attore sarebbe obbligato a
4 Proc. n. 524/2022 R.G.
risiedere nella Capitale, in quanto è consentito ad ogni Magistrato applicato presso un Foro diverso da quello di residenza conseguire l'autorizzazione a risiedere al di fuori del suddetto foro.
5. Superati gli impedimenti di tipo pregiudiziale, e venendo al merito della domanda, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea vada rigettata in quanto infondata, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Anzitutto, occorre rammentare che l'istante agisce a norma degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni riportati a cagione del carattere asseritamente diffamatorio del servizio menzionato in premessa.
6.1. Orbene, non può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie azionata nel novero applicativo dell'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata datane dall'ormai pacifica giurisprudenza, secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. S.U. 11-11-2008 nn. 26972,
26973, 26974 e 26975).
In questa sede viene infatti lamentata la compromissione di rilevanti diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla reputazione, che trovano anzitutto guarentigia costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, risultando dipoi coniati e delineati dagli interpreti – nei loro confini ontologici e strutturali – sulla scorta della lettura sistematica di varie disposizioni, quali l'art. 10 c.c., l'art. 595 c.p., l'art. 97 della L. 633/1941 e l'art. 4 del d.lgs. 7/2016, da cui si sono ricavati i tratti essenziali dei diritti in parola: con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero alla sua considerazione sociale.
6.2. La lesione di tali posizioni giuridiche può trovare scaturigine anche da attività assentite, ovvero dall'esercizio di altri diritti di pari rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo quello alla manifestazione del
5 Proc. n. 524/2022 R.G.
pensiero, sub specie del diritto di cronaca (nelle ulteriori declinazioni di critica e satira), tutelato dall'art. 21 Cost.; onde, l'esigenza di individuare – in un'ottica di bilanciamento tra le frapposte posizioni giuridiche, ugualmente meritevoli di tutela, anche costituzionale – precisi confini entro i quali il diritto di cronaca possa esercitarsi senza dar luogo ad aggressioni illegittime, sul profilo penalistico e su quello civilistico, dei diritti della personalità.
Tema d'indagine è, quindi, la riconducibilità o meno delle frasi riportate nella trasmissione televisiva di cui si discute entro il paradigma normativo della “diffamazione a mezzo stampa”, fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 595, terzo comma, c.p.
In altri termini, occorre innanzitutto accertare se le frasi espresse dall'autore del servizio siano suscettive di integrare un'offesa, realizzata col mezzo televisivo, alla reputazione dell'attore.
6.3. Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum (si confronti già Cass. n.
673 del 1976).
6.3.1. Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.
7/2016) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
La diffamazione a mezzo stampa, disciplinata al terzo comma dell'articolo
595 c.p. (cui è equiparata quella con altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari, tra cui indubbiamente si colloca lo strumento televisivo), costituisce un'ipotesi aggravata, il cui fondamento riposa, secondo l'opinione comune in letteratura, sulla considerazione per la quale il mezzo di comunicazione usato importa una maggior
6 Proc. n. 524/2022 R.G.
divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno.
6.3.2. Deve poi soggiungersi che, pur acclarata la portata diffamatoria di un'opera giornalistica, la stessa può essere attratta all'area dell'indifferente penale, allorché costituisca espressione del diritto di cronaca o di critica.
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante di siffatti diritti è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano, cumulativamente, determinati elementi, quali: a) la verità oggettiva dei fatti narrati (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (in tal senso Cass. civ. 14822/2012).
In tale prospettiva, rappresenta osservazione comune quella secondo la quale solo l'integrazione di tutti i già menzionati elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica (si confrontino ex plurimis già Cass. n. 8284 del 1996 e Cass. n. 4871 del 1995).
Ancora, è stato rilevato che il carattere diffamatorio di uno scritto (o di un'altra opera comunicativa) non può essere predicato (o escluso) sulla base di una lettura meramente atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi
7 Proc. n. 524/2022 R.G.
lesivi dell'altrui reputazione (si confronti ex multis Cass. n. 18769 del
2013).
7. Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, il nodo essenziale che lo scrivente è chiamato a sciogliere è quello relativo all'integrazione dell'esimente del diritto di cd. cronaca e di critica, capace di attrarre all'area del lecito le frasi riportate nelle pubblicazioni giornalistiche, avendo cura di esaminare l'integrazione degli accennati requisiti della verità, pertinenza e continenza.
8. Orbene, in merito al parametro della verità dei fatti riportati, occorre puntualizzare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa).
8.1. Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (si veda sul punto Cass. n. 9458 del 2013). Inoltre, si è precisato che, ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto, modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del 2008).
8.2. Sul punto, poi, preme osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia postulato che il criterio della veridicità della notizia divulgata esige, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità. In tale prospettiva, la verità dell'informazione viene valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (si vedano Cass. n. 12013 del 2017 e n. 9458 del
2013).
8 Proc. n. 524/2022 R.G.
8.3. Si è anche osservato che, quando il giornalista riporta dichiarazioni altrui, "non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia
… né da quello di verificare se, al momento in cui ne dà contezza ai lettori,
i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti" (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 19376 del 07/07/2023; Cass. 1952/2014, Cass. 6490/2010; nello stesso senso anche Tribunale Milano sez. I, 24/01/2022, n.500).
Dunque, allorquando la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23168 del
31/10/2014).
8.4. Laddove, poi, venga in rilievo, come nella specie, l'esercizio del diritto di critica [il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi (Cass. Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024)] il canone della verità si atteggia diversamente, in quanto, pur non essendo richiesta l'assoluta verità della narrazione, occorre, purtuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3, 26/10/2017,
Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3,
21/07/2023 n. 21892).
9. Quanto al requisito della continenza, essa, come noto, investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale a
9 Proc. n. 524/2022 R.G.
governo dell'esercizio del diritto di cronaca (o, più in generale, di manifestazione del pensiero).
In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti (vedasi Cass. n. 17211 del 2015).
9.1. Sotto il profilo della continenza, è stato poi osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Detto altrimenti, il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di fatto storico (si confronti Cass. n. 23798 del 2007).
9.2. Tale requisito, vagliato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del diritto di critica – in cui, per la stessa ontologia di tale diritto, l'opinione del giornalista viene esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente – impone in ogni caso che la critica, anche forte, non leda l'integrità morale del soggetto (da ultimo Cass. Ordinanza n. 4955 del
23/02/2024), e tale lesione può concretarsi non solo attraverso l'impiego di espressioni verbali inequivocabilmente ed esplicitamente offensive, bensì anche attraverso l'impiego di espedienti comunicativi quali sottintesi, allusioni, collegamenti e suggestioni: nitido, in tal senso, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando
10 Proc. n. 524/2022 R.G.
vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni” (in tal senso
Cass. Sentenza n. 27592 del 29/10/2019, a conferma di un orientamento già espresso da Cass. n. 14822 del 2012).
10. Infine, la pertinenza può essere definita come la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, intesa quale ago della bilancia circa la comparazione tra l'interesse alla tutela della reputazione e quello, opposto, alla manifestazione del pensiero, secondo quanto enucleato dalla citata giurisprudenza (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n.
17172).
Infatti, in tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per
11 Proc. n. 524/2022 R.G.
la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez.
3, 06/08/2007 n. 17172).
11. Così brevemente tracciate le linee ermeneutiche di riferimento, venendo al caso di specie, è opportuno vagliare in via preliminare la posizione dei convenuti e ai quali l'attore Controparte_2 CP_1 imputa un omesso intervento di “censura” delle espressioni rese da sostanzialmente dolendosi del fatto che questi hanno Controparte_3 funto da “cassa di risonanza” rispetto all'offesa arrecata.
Orbene, anche prescindendo da ogni valutazione in merito alla portata concretamente offensiva delle dichiarazioni oggetto di causa – su cui si avrà modo di focalizzarsi infra – la domanda attorea dispiegata nei confronti degli anzidetti soggetti ( e è Controparte_2 CP_1
infondata.
11.1. È, invero, bastevole rammentare come, con riferimento alle espressioni rese da un ospite intervistato in diretta televisiva, sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista
e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (cfr. Cassazione, sez. III, 31.10.2014, n. 23168); anche di recente si è ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che
l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in
12 Proc. n. 524/2022 R.G.
relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (così, in massima, Cassazione penale sez. V
- 03/09/2021, n. 41013).
11.2. Inoltre, nella ulteriore elaborazione di tali principi con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate in diretta televisiva (come nel caso di specie) si è precisato come l'intervistatore non risponda delle dichiarazioni, anche oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista poiché “il giornalista non può esercitare il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione” (Cassazione Penale sez. V del 06.10.2015
n. 6911; nello stesso senso anche Cassazione penale, sez. V, 21.01.2016, n.
24727, secondo cui “l'intervista televisiva in diretta presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte non filtrata, con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista
l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia e in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato”).
11.3. La giurisprudenza da ultimo citata, invero, addossa al conduttore televisivo/intervistatore una “diligenza in eligendo”, richiedendo che
“nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata a evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati” (Cassazione penale sez. V, 21/01/2016, n.24727 cit.) e onerando l'intervistatore di “intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista
(chiarendo, chiedendo precisazioni), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale” (ibidem).
11.4. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi che Controparte_3
(allora direttore del quotidiano “ ”) fosse un soggetto CP_5
presumibilmente incline a commettere l'illecito diffamatorio, a ciò non bastando una precedente condanna riportata nell'anno 2012 (ovvero 8 anni prima dei fatti per cui è causa); in secondo luogo, in ragione del dibattito
13 Proc. n. 524/2022 R.G.
sviluppatosi in precedenza, il tenore delle dichiarazioni rese da CP_3
non imponeva al conduttore televisivo di richiedere chiarimenti o
[...]
precisazioni, non essendosi manifestata una patente travalicazione dei limiti della continenza né essendo il dibattito virato al di fuori del settore, di indubbia rilevanza sociale (poiché concernente la gestione delle carceri nazionali nel periodo pandemico, e dunque l'operato del Ministero della
Giustizia e della sua articolazione penitenziaria), oggetto della trasmissione.
11.5. Ne consegue il rigetto della domanda articolata nei confronti di e Controparte_2 CP_1
12. In ogni caso, la domanda risulta infondata nei confronti di questi ultimi – e altresì nei confronti dell'ulteriore convenuto Controparte_3
– in ragione dell'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'illecito diffamatorio.
La pretesa attorea, sostanzialmente, si attaglia in via esclusiva all'espressione con cui riferendosi alla figura di Controparte_3
affermava quanto di seguito: “abbiamo un ministro Parte_1
incapace che ha scelto il direttore del Dap contro ogni previsione contro ogni curriculum altrettanto incapace e nessuno vuole prendersi la responsabilità di curare i malati di coronavirus in carceri attrezzate oppure ospedalizzare il regime carcerario e quindi succede quello che stiamo vedendo adesso”.
Nello specifico, l'attore lamenta la falsità dell'affermazione secondo cui il proprio curriculum sarebbe inidoneo all'incarico rivestito, invocando la legittimità del proprio operato, e osserva come l'espressione “incapace” travalichi i confini della continenza, concretando un'offesa diretta alla persona del destinatario.
12.1. Invero, quanto al profilo della verità, lo stesso si riscontra documentalmente, vertendo la puntata della trasmissione televisiva per cui
è causa sulle conseguenze della circolare n. 95907 (cfr. doc. 1 all'atto di citazione), a firma di una dirigente del D.A.P., la Dott.ssa
[...]
, con la quale si invitavano i Direttori degli istituti Persona_2
penitenziari a segnalare all'Autorità Giudiziaria i soggetti affetti da una
14 Proc. n. 524/2022 R.G.
serie di patologie elencate nel documento, nonché i detenuti con un'età superiore ai 70 anni.
Le scarcerazioni che, in seguito alla pubblicazione di tale provvedimento, si sono susseguite (anche in favore di soggetti ristretti al cd. regime carcerario duro ex art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario) hanno notoriamente suscitato l'interesse pubblico e il relativo dibattito (come attestato anche dalla rassegna stampa, doc. 6 e 9 fascicolo dei convenuti e e hanno attirato critiche anche da parte di soggetti CP_2 CP_1 istituzionali, tanto da indurre all'emanazione di un provvedimento legislativo ad hoc (decreto-legge “antiscarcerazioni” n. 29/2020, testualmente funzionale all'introduzione di regole più restrittive per la concessione dei benefici carcerari e degli arresti domiciliari per motivi legati all'emergenza sanitaria, allegato quale doc. 8 fascicolo dei convenuti Con e . CP_2
Inoltre, nel corso della trasmissione è stata dibattuta l'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva disposto la scarcerazione di
, boss del clan dei Casalesi e fratello di detto Persona_3 Per_4
Con
” (cfr. doc. 10 fascicolo dei convenuti e , nella quale Per_5 CP_2
il Tribunale dava atto della mancata risposta, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in merito alla richiesta di un diverso
Istituto Penitenziario attrezzato per le problematiche di salute del detenuto.
Tali documentate circostanze mettono conto di un clima critico da più voci proveniente con riguardo alla gestione dell'Amministrazione Penitenziaria, nel cui contesto erano state mosse anche critiche alla nomina del Dott.
(cfr. doc. 12 allegato alla memoria 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. Parte_1
Contr nell'interesse di e anche da parte di personalità di spicco, tra CP_2
cui il Procuratore Antimafia Dott. , il quale si è espresso sia Persona_6 sulla nomina del Dott. che sull'operato dello stesso;
proprio nella Parte_1
puntata del 26/04/2020, peraltro, il Procuratore raccontava in diretta televisiva i retroscena della nomina da parte del del Persona_7
Direttore del D.A.P.
La consapevolezza del contesto storico in cui si sono innestate le vicende e la valutazione del dibattito televisivo mettono conto dell'assenza di profili di patente falsità nelle affermazioni del convenuto che è CP_3
15 Proc. n. 524/2022 R.G.
intervenuto a valle di un contesto di (motivata) critica alla gestione delle carceri nel periodo del Covid-19; peraltro, proprio la natura delle affermazioni rese (sollecitate dalla richiesta, da parte del conduttore, di un'opinione del giornalista), espressione del diritto di critica, rendono superfluo l'accertamento circa la verità della valutazione in merito al curriculum dell'attore, la cui inidoneità è stata espressa dal giornalista in termini valutativi.
12.2. Tale ultimo rilievo consente di pervenire alla (decisiva) valutazione in merito alla continenza delle espressioni tacciate di diffamatorietà, che si appunta, secondo l'attore, sull'impiego dell'epiteto “incapace”.
Orbene, rammentato che il carattere diffamatorio di un'opera va valutato non sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione, il significato di essa (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 29640 del 12/12/2017; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 12012 del
16/05/2017; Cassazione penale, sez. V, 30/01/2019 n. 19960), è lo stesso attore che evidenzia come le espressioni incriminate siano state precedute da una valutazione circa il diritto alla salute e alle cure dei detenuti e l'esigenza di garantire strutture penitenziarie (od ospedaliere) idonee a garantire tale diritto in maniera compatibile con le esigenze detentive;
partendo da tale premessa il giornalista è giunto infine ad affermare l'inadeguatezza professionale della persona del e, Controparte_6 correlatamente, dell'attore dal primo nominato quale Direttore del D.A.P.
Già, dunque, il complessivo e globale esame delle affermazioni rese dal convenuto evidenzia che le critiche rivolte all'attore traevano CP_3
abbrivio da una valutazione circa le modalità di gestione delle carceri nel periodo pandemico, e dunque si assestavano sul piano strettamente professionale, e risultavano circostanziate e strettamente connesso al tema
– di pubblico interesse – sceverato dalla trasmissione televisiva.
Dunque, lungi dal tradursi in mere espressioni di dileggio o di offesa gratuita alla persona, le espressioni impiegate hanno concretizzato una valutazione critica dell'operato gestorio dell'attore, critica che, com'è noto,
è connotata da espressioni anche pungenti [rammentandosi, sul punto, che
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“dal concetto di critica esula il requisito dell'obbiettività e della serenità, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, destinata sovente a tradursi nella manifestazione di un dissenso.
Necessariamente, la critica si risolve nell'interpretazione soggettiva dei fatti ed è, pertanto, manifestazione di una lettura individuale degli accadimenti da cui trae origine. D'altronde, non può prescindersi dal rilievo che nell'esercizio del diritto di critica è logicamente inserita un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario, che può eventualmente dar luogo ad una compressione del diritto alla reputazione della persona e che può articolarsi nell'espressione di valutazioni d'ordine eminentemente soggettivo” (così (Cass. pen., sez. V, 19/11/2012, n.
45014)].
Né può ritenersi che il lemma impiegato (“incapace”) sia idoneo, di per sé,
a tracimare nell'offesa giuridicamente rilevante, e ciò in quanto – rammentato che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (ex multis Cass. Pen. Sez. V, n. 27339 del 13/06/2007), nel caso di specie un dirigente di spicco dell'amministrazione penitenziaria di diretta nomina ministeriale – l'espressione si presenta impiegata in aderenza al fatto commentato, è pertinente (in quanto l'intero impianto verbale si appuntava sul commento alla gestione, ritenuta deficitaria, delle scarcerazioni) e non
è sproporzionata rispetto al tono complessivo del dibattito.
Peraltro, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono plurimi precedenti nei quali si è affermato che l'utilizzo del termine “incapace” o
“incompetente”, correlato alla funzione assunta, non integra il reato di diffamazione (si vedano in punto Cassazione penale sez. V, 04/10/2021 e
Cassazione penale sez. V, 20206/2022; nello stesso senso, proprio in ordine all'espressione “incapace”, Cass. sez. penale V, sentenza n. 17243/2020).
13. Dunque, alla stregua di tutto quanto precede, accertata la sussistenza dei requisiti di verità, continenza e pertinenza (quest'ultimo, per vero, affatto contestato dall'attore) con riferimento alla trasmissione televisiva contestato in questa sede, deve escludersene la portata diffamatoria e rigettarsi, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta nell'interesse dell'attore.
17 Proc. n. 524/2022 R.G.
14. L'insussistenza del carattere diffamatorio non può che condurre, inoltre, al rigetto dell'ulteriore domanda con la quale viene richiesta la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Detta norma, infatti, con la quale viene prevista una sanzione pecuniaria ulteriore e non sovrapponibile rispetto al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, trova applicazione soltanto in presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e nei soli riguardi del direttore responsabile della testata giornalistica che ha pubblicato l'articolo lesivo, sempre che la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. 16054 /15; Cass. 7.11.2000, n. 14485; Cass.
3.10.1997, n. 9672); viceversa, detta sanzione non può trovare applicazione in caso di domanda spiegata nei confronti della società editrice
(Cass. n. 16054 del 29/07/2015).
Evidente, dunque, per le ragioni anzidette, l'insussistenza dei requisiti per la proficua invocabilità della predetta normativa.
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum, ritenuto di valore indeterminabile, complessità media [in ragione del principio per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la
18 Proc. n. 524/2022 R.G.
quantificazione” (in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021)], con applicazione dei minimi alla fase di trattazione, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 524/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e che si liquidano in € 8.991,00 per Controparte_2 CP_1
competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 8.991,00 per Controparte_3
competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge
Così deciso in Potenza il 07/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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