Decreto cautelare 30 giugno 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Decreto presidenziale 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Sentenza 17 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05070/2025REG.PROV.COLL.
N. 03922/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2024, proposto da
AE AE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE RD, AN ME, ND SO, RI AN, CA OL, NO GE, RZ IN ON, ET RR, IA ON, ND AG, NA FA, TE VA, HI NA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della Sentenza n. 17201/2023 resa dalla Sezione IV Ter del T.A.R. Lazio, pubblicata il 17.11.2023 e non notificata, nella parte in cui il Tribunale adito ha rigettato i secondi motivi aggiunti depositati, in data 31 gennaio 2023, avverso e per l'annullamento a) della graduatoria dei candidati dei concorrenti ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale a fronte del superamento della c.d. prova orale svolta in data 5, 6 e 7 dicembre 2022 nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei; b) del verbale della prova orale tenutasi il 06/12/2022 nella parte in cui la Commissione attribuisce al ricorrente un punteggio pari a 60/100; c) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo; nonchè - il risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 30 C.P.A. per effetto dell'ingiusta esclusione, a titolo patrimoniale (biologico ed esistenziale) e morale, da quantificarsi in corso di giudizio e da liquidarsi anche in via equitativa ovvero mediante sentenza ex 34, comma 4, C.P.A.; nonché i terzi motivi aggiunti, depositati in data 30 marzo 2023, proposti avverso e per l'annullamento a) del Decreto del Direttore Generale Organizzazione del Ministero della Cultura n. 326 del 8.3.2023, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito dei vincitori del “Concorso pubblico per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei”, con riferimento al profilo “Archivi e biblioteche”, pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione il 13.3.2023 e nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 24 marzo 2023; b) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo; nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 30 C.P.A. per effetto dell'ingiusta esclusione, a titolo patrimoniale (biologico ed esistenziale) e morale, da quantificarsi in corso di giudizio e da liquidarsi anche in via equitativa ovvero mediante sentenza ex art 34, comma 4, C.P.A.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 17201 del 2023, del Tar Lazio, recante parziale accoglimento dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: della graduatoria dei candidati ammessi al corso concorso all'esito dello svolgimento delle prove preselettive pubblicata in data 27.4.22, nella parte in cui non figura il ricorrente, che ha conseguito il punteggio di 26,50; della graduatoria dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale a fronte del superamento della prova orale svolta in data 5, 6 e 7 dicembre 2022 nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei; del verbale della prova orale tenutasi il 6 dicembre 2022 nella parte in cui la Commissione attribuisce al ricorrente un punteggio pari a 60/100. Trattasi degli atti inerenti il Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei”
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso in relazione all’esito delle prove pre – selettive, rigettando le censure proposto avverso l’esito negativo della prova orale.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza – nella parte di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), eccesso di potere, contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza, manifesta illogicità, in relazione alla domanda sulla conferenza di servizi;
- error in iudicando, erronea valutazione, erronea ponderazione della fattispecie, violazione dell’art. 51 c.p.c. in relazione all’art. 11 del d.p.r. n. 487/94, violazione dell’art. 97 Cost., violazione delibera anac n. 25/2020, incompatibilità di un componente della commissione.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è prima facie infondato, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod.proc.amm.
7. In relazione al primo motivo di appello, la conferenza di servizi è un istituto generale dell’attività amministrativa, strumento di semplificazione previsto dal relativo capo della legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), con la conseguenza che il relativo quesito appare perfettamente coerente alle conoscenze richieste agli aspiranti vincitori del concorso in questione, concernente l’ammissione ad un ruolo dirigenziale all’interno di un Ministero i cui rappresentanti possono essere chiamati a partecipare anche a conferenze di servizi.
7.1 Sul punto vanno altresì condivise le puntuali considerazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alle specifiche ipotesi di conferenza di servizi di interesse degli uffici evocati, ai sensi degli artt. 25 e 112 d.lgs. 42 del 2004.
8. In relazione al secondo motivo di ricorso, concernente il presunto obbligo di astensione di un componente della sotto commissione (direttore dell’Archivio Centrale dello Stato e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Archivio Centrale, sebbene tra i candidati ammessi e che hanno sostenuto la prova vi fossero taluni dipendenti dell’Archivio Centrale e di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Archivio Centrale), assume rilievo dirimente l’orientamento consolidato a mente del quale nell’ambito dei concorsi pubblici la sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate; la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono motivi di astensione, salvo che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 15/06/2020 , n. 3804).
8.1 Nessun elemento concernente rapporti personali o professionali di tale intensità è stato fornito, cosicché non vi sono ragioni per imporre l’astensione nei casi rigorosamente desunti in base ai principi tassativi vigenti; infatti, i componenti delle commissioni esaminatrici, nelle procedure concorsuali, sono obbligati ad astenersi al sussistere di determinate condizioni indicate dall'art. 51 c.p.c; nello specifico, l'appartenere allo stesso ufficio del candidato e il rapporto di subordinazione o collaborazione che ne consegue non rientrano nelle ipotesi di astensione del suddetto articolo.
9. Pertanto, l’appello va respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita. Nulla va disposto per le spese in relazione alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge. Nulla per le spese in relazione alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO