Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
___________________________________________________________________________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 624/2024 R.G. tra nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra
Manzo, cod. fisc.: e dall'Avv. Raffaella Rago, cod. fisc.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla piazza Dei C.F._3
Martiti Di Belfiore – n. 4, indirizzi PEC: e Email_1
; Email_2
- OPPONENTE –
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , residente CP_1 C.F._4 in Bracciano alla via Traversini – n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Costanzo Bergodi
(cod. fisc.: e dall'Avv. Domiziana Bergodi (cod. fisc.: C.F._5
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bracciano alla via C.F._6
Pedacchiola – n. 14, indirizzi PEC: e Email_3
; Email_4
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento di quanto sopra, a) in via preliminare: per i motivi tutti sopra indicati ed anche inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto
1
c) nel Controparte_2 merito, previa, se del caso, declaratoria di inefficacia del titolo presupposto, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che l'opposto non ha diritto a procedere esecutivamente, per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
c) condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge
(15% spese generali, CPA e IVA) oltre alla refusione del contributo unificato versato.”
Per il convenuto:
“Si chiede il rigetto della domanda col favore delle spese di giudizio. Ove il Tribunale ne ravvisi gli estremi vorrà provvedere nei confronti del ai sensi dell'art. 96 III c. c.p.c.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2024 presentava Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 29 febbraio 2024 da parte di CP_3
e per il pagamento della somma di € 2.335,00 “oltre spese di procedura e Controparte_2 compensi di avvocato” sulla base del decreto ingiuntivo n. 658/2023 del Tribunale di Civitavecchia notificato il 21 settembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 10 gennaio 2024. Con
l'atto di precetto opposto veniva richiesto, inoltre, il pagamento di € 76,00 per spese liquidate nel decreto ingiuntivo, € 450,00 “per compenso liquidato”, € 65,37 per notificazione del decreto ingiuntivo,
€ 100,00 per compenso di precetto, € 82,50 per rimborso forfettario 15%, € 21,30 per CPA 4%, €
85,25 per interessi alla data del 15 febbraio 2024.
L'opponente dichiarava di aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo n. 658/2023 del
20/06/2023 per la prima volta con la notifica dell'atto di precetto opposto avvenuta in data 29 febbraio 2024. Specificava che la precedente notifica del decreto ingiuntivo indicata, nell'atto di precetto come avvenuta nei confronti di in data 11 ottobre 2023, non si Parte_1 sarebbe perfezionata neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto il nominativo dell'opponente risultava essere sconosciuto presso i numeri civici 34 e 36 di via Garibaldi in Ladispoli.
Quale primo motivo di opposizione rappresentava la carenza di legittimazione attiva di
[...] in quanto il titolo esecutivo giudiziale era stato emesso in favore del solo CP_2 CP_1
.
[...]
Deduceva poi la “inefficacia del titolo esecutivo per tardività della sua notificazione” ai sensi dell'art. 644
2 c.p.c. poiché non notificato entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione. In particolare specificava l'opponente:“nel caso di specie il decreto ingiuntivo de quo veniva emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 20 giugno 2023 ed il termine di 60 giorni per il compimento delle operazioni di notifica, comprensivo della sospensione feriale dei termini processuali, andava a scadere il successivo 19 settembre 2023”.
Quale ulteriore motivo di opposizione indicava la invalidità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che presso la residenza di corrente in Ladispoli via Parte_1
Garibaldi n. 34, poiché quanto segnalato dall'Ufficiale giudiziario alla data della prima tentata notifica del decreto ingiuntivo del 3 luglio 2023: “tra i nominativi sconosciuto presso il civico 34 (passo carrabile) e 36 ove non risulta ne' su citofono né su cassetta postale” non sarebbe stato corrispondente alla situazione di fatto in quanto al numero civico 34 di via Garibaldi in Ladispoli sarebbe stato presente sul citofono dell'abitazione il nominativo del destinatario;
allegava a tal proposito documentazione fotografica estratta dall'applicazione telematica “Google Street View” dell'anno
2022.
Si costituiva dando atto, preliminarmente, che il nominativo di CP_1 [...] comparso nell'atto di precetto quale istante era effettivamente “inconferente al precetto” CP_2
e “frutto di un errore materiale di “copia ed incolla” compiuto malauguratamente in sede di redazione dell' atto di precetto”.
Con riferimento alla notifica del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto deduceva la validità della notificazione avvenuta “ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo che il precedente tentativo di notificazione a mani era risultato negativo pur essendo stato richiesto presso l'indirizzo di effettiva residenza di . Parte_1
Sottolineava, poi, che anche la ricostruzione effettuata dall'opponente confermava il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo in data 11 ottobre 2023, decorso il termine di 20 giorni dal deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Di conseguenza, per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
e “il decreto ingiuntivo notificato tardivamente assume forza di giudicato se non viene opposto nel termine di 40 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della notifica”.
Chiedeva la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. “poiché avendo scientemente omesso di opporre il decreto ingiuntivo può avviare opposizione a precetto di pagamento esclusivamente nel perimetro di cui all' art. 615 c.p.c. essendo, tra l'altro, decaduto dalla possibilità di avviare l'opposizione ex art.
617 c.p.c.”.
All'udienza di prima comparizione del 18 settembre 2024 l'opponente si riportava all'atto
3 introduttivo e chiedeva di poter precisare le conclusioni;
l'opposto si riportava alla comparsa e ai documenti depositati e chiedeva che l'opposizione fosse respinta con il favore delle spese;
il
Giudice rinviava la causa all'udienza del 12 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
2. Notifica tardiva del decreto ingiuntivo
I motivi di opposizione possono essere inferiti nell'unico motivo della tardiva - poiché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. – conoscenza del decreto ingiuntivo da parte del debitore intimato.
Nel caso di specie, è pacifico (poiché riconosciuto dalla parte opponente e confermato dalla documentazione depositata in atti) che la notifica del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto avverso il quale è stata presentata opposizione si sia perfezionata, ai sensi dell'art. 143
c.p.c., in data 11 ottobre 2023 oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Infatti, la presenza di documentazione fotografica estrapolata dall'applicativo telematico “Street
View” relativa all'anno 2022 che illustra la presenta all'indirizzo di residenza del cognome dell'opponente sul citofono dell'abitazione non vale ad inficiare la veridicità della relazione di notificazione redatta dall'Ufficiale giudiziario il 3 luglio 2023.
Il rimedio previsto dal codice di procedura civile per far valere l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio comunque effettuata è costituita dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. il cui termine ordinario di presentazione, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 1, ord. n. 7560/2022; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 17478/2011).
Il motivo di opposizione deve essere considerato inammissibile in sede di opposizione a precetto in conformità al principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1935 del 1994 cui questo giudice ritiene di aderire: “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia
4 della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. Pertanto la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione tardiva alla ingiunzione, sostenendo che questa non è stata validamente notificata, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per la medesima ragione, perché non è consentito al giudice di quest'ultimo giudizio di conoscere, neppure incidentalmente, l'anzidetta nullità della notificazione del detto provvedimento, che, anche ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva, può e deve essere fatta valere nel giudizio di opposizione tardiva all'ingiunzione” anche come recentemente ribadito con la ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 della terza sezione della Corte di cassazione in base alla quale: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art.
615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”.
Il motivo della notificazione tardiva del decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi né di opposizione all'esecuzione e non è deducibile in tale sede.
2. Domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. deve osservarsi che in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata è stata presentata dall'opposto ritenendo che l'opponente avrebbe “scientemente omesso di opporre il decreto” avrebbe potuto “avviare opposizione a precetto di pagamento esclusivamente nel perimetro di cui all' art. 615 c.p.c. essendo, tra l'altro, decaduto dalla possibilità di avviare l'opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Tuttavia, l'aver utilizzato il rimedio giuridico errato della opposizione a precetto sulla base di un motivo di opposizione che astrattamente potrebbe configurare motivo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non integra un evidente abuso del diritto e non può neppure essere considerato comportamento che viola la normale diligenza.
5 Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta.
3. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore di in relazione al valore della somma precettata. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 624/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro Parte_1
1.278,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di . CP_1
Civitavecchia, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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