Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1966, n. 1258
Versione
19 febbraio 1967
Art. 1. Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad incenerire le rimanenze delle carte valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1967