Art. 1. Articolo unico.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad incenerire le rimanenze delle carte valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad incenerire le rimanenze delle carte valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico alla data di entrata in vigore della presente legge.