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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9482/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 12; contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Turco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Arese (MI), via Monte Grappa n.9/B (pec:
Email_1
CONCLUSIONI
Parte opposta ha precisato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 3289/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 30.09.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione. Nel merito - In via principale: - Rigettare l'opposizione attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
Parte opponente ha omesso di precisare le conclusioni in corrispondenza dell'udienza fissata per detto incombente;
pertanto, le stesse devono ritenersi precisate come in atti. In particolare, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce dichiarative inerenti i fatti allegati e dedotti dall'odierna conchiudente, per le ragioni esposte in
pagina 1 di 6 narrativa, respingere nel merito la domanda della società “ , … e revocare e/o annullare il CP_2
decreto ingiuntivo n. 3289/2022 ING. (iscritto al ruolo al n. 7067/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di
Monza il 30/09/2022, siccome inammissibile, errato, ingiusto ed illegittimo per le causali esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'esatto importo eventualmente dovuto dalla società
“ a favore della società “ per la fornitura di beni che quest'ultima dimostrerà CP_1 CP_2 di aver eseguito per conto e/o a favore dell'esponente; - in ogni caso, con vittoria di esborsi, competenze di causa, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria …”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 3289/22 emesso da questo Tribunale in data 30.09.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 5.741,60 oltre accessori a CP_2 titolo di corrispettivo per la compravendita, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e settembre 2020, di varia merce, meglio specificata con le fatture sottese all'ingiunzione (e indicate col prospetto allegato al ricorso monitorio).
A fondamento della propria opposizione, senza contestare il rapporto contrattuale Parte_1
in essere tra le parti, ha: - anzitutto, negato di aver ordinato e ricevuto la merce sottesa alla domanda di pagamento;
- contestato i documenti di consegna allegati da parte opposta, precisando che essi risultano soltanto in parte sottoscritti dal destinatario e disconoscendo le sigle/sottoscrizioni ivi apposte, in quanto non riconducibili al legale rappresentante della stessa opponente;
- sostenuto che “le bolle di trasporto e le fatture di cui trattasi, inoltre, non sono mai state portate a conoscenza dell'esponente, che ha potuto prendere visione dei documenti in oggi contestati soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo de quo”; - aggiunto di aver
“corrisposto alla ricorrente … l'importo di euro 12.066,96 -salvo errori e/o omissioni- definendo integralmente la propria posizione nei confronti della società e che “La ricorrente in CP_2 monitorio, pertanto, al fine di poter giustificare la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo datato
6 settembre 2022, dovrà provare nel corso del presente giudizio di aver fornito merce a favore dell'esponente per complessivi euro 17.808,56 (ovvero euro 12.066,96 già corrisposti dalla società CP_1
-salvo errori e/o omissioni- oltre euro 5.741,60 richiesti dalla società con il ricorso per
[...] CP_2
decreto ingiuntivo datato 6 settembre 2022)” (cfr. atto di citazione in opposizione).
pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le difese dell'opponente, ha CP_2
domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Dopo vari rinvii delle udienze, concessi su richiesta delle parti per pervenire alla definizione bonaria della vertenza, l'Avv. Ivo Conte, con nota depositata in data 08.04.2024, ha comunicato che la società OR RL gli aveva revocato l'incarico professionale originariamente conferitogli, unitamente all'Avv. Sandro Lombardi (cfr. procura allegata).
Con ordinanza 28.05.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato autorizzato il deposito delle memorie ai sensi dell'allora vigente art. 183 cpc.
Dopodichè la causa, su istanza di parte opposta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, il provvedimento assunto da questo Giudice, in data 24.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, non è stato notificato alle parti. Pertanto, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in assenza del deposito delle note scritte difensive, la causa è stata rinviata al giorno 11.02.2025, ai sensi dell'art.281 sexies cpc. A detta udienza, è comparsa soltanto l'opposta che, ribadite le conclusioni, ha domandato di trattenere la causa CP_2
in decisione.
Ciò posto, l'opposizione deve essere disattesa e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia l'esistenza dei contratti di compravendita, riferiti ai beni individuati con le fatture sottese all'ingiunzione, che l'adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti;
invece, parte opponente non ha fornito qualsivoglia elemento a dimostrazione dei motivi di opposizione e utili a provare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante (art. 1218 cc).
Come già precisato, con il presente giudizio, ha domandato di condannare CP_2 Pt_1
ad adempiere ai contratti di compravendita, stipulati tra le medesime parti, nel periodo
[...] pagina 3 di 6 compreso tra dicembre 2019 e settembre 2020; e, più precisamente, di condannare la predetta opponente al pagamento del corrispettivo relativo alla merce compravenduta e meglio individuata con le fatture prodotte ai doc. n. 1 del fascicolo monitorio per l'importo complessivo pari ad € 5.741,60 (decurtato l'acconto pari ad € 880,68, cfr. doc. 1 fasc.mon.).
Ciò detto, è noto che il contratto di compravendita di beni mobili non necessita di alcuna particolare forma. Va poi aggiunto che, a fondamento delle pretesa ingiunta, parte opposta ha depositato non solo la copia di tutte le fatture sottese alla domanda di pagamento, allegando,
e senza essere in punto smentita, di averle trasmesse a parte opponente mediante il sistema interscambio SDI (doc. 1 fasc. monitorio), ma anche i documenti di trasporto relativi alla merce compravenduta (doc 1 fasc. monitorio) e la diffida di pagamento riferita agli importi in esame, non ritirata da parte opponente e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc.2).
Inoltre, è indubbio in causa che le parti hanno intrattenuto, nel periodo considerato, rapporti commerciali di compravendita: è la stessa opponente ad affermare di aver corrisposto all'opposta proprio a titolo di corrispettivo di, non meglio precisate, forniture di merci la somma di € 12.066,96 (senza però dimostrarne poi tale pagamento e senza indicare le fatture relative a dette forniture).
Tra le ragioni di opposizione, OR RL ha sollevato contestazioni in merito alla consegna della merce, pretendendo di “disconoscere” le sigle apposte sui documenti di trasporto (prodotti dall'opposta), in corrispondenza alla formula “firma del destinatario” (in quanto, secondo l'opponente, dette sigle non sarebbero attribuibili all'allora legale rappresentante). Senonché, tale deduzione non pregiudica l'utilizzabilità di detti documenti, atteso che il disconoscimento della scrittura privata incombe, ex art. 215 cpc, soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non invece sul diverso soggetto che intenda contestare l'opponibilità del documento (cfr. Cass. n. 23155/2014 e n. 20814/2018). Peraltro,
l'opponente non ha nemmeno dimostrato quanto affermato a proposito del fatto che il ritiro dei beni fosse un'incombenza specifica del legale rappresentante.
Del resto, i documenti di trasporto allegati dall'opposta recano anche la sottoscrizione del vettore e, secondo l'art. 1510 cc, “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera della consegna rimettendo la cosa al vettore”. In riferimento a detta norma, la
Suprema Corte ha statuito che “in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo
pagina 4 di 6 all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente -salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi” (tra le altre, cfr. Cass. n.
19719/2020).
Pertanto, il credito vantato da parte opposta (e relativo al corrispettivo maturato in relazione ai contratti di compravendita) può ritenersi provato anche con la consegna dei beni compravenduti al vettore.
Infine, risulta infondata anche la deduzione dell'opponente secondo la quale l'opposta non avrebbe fornito la prova della misura del corrispettivo spettante, in quanto l'art. 1474 cc statuisce che, se il contratto ha oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, si presume che le parti abbiamo voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. E, in merito, non vi sono state circostanziate eccezioni da parte dell'opponente, nonostante la stessa abbia ammesso la sussistenza di rapporti commerciali con l'opposta.
In conclusione, l'opponente si è limitata ad iniziali eccezioni, poi non coltivate, ed ha omesso di portare a sostegno delle stesse qualsivoglia elemento di prova. Per tali ragioni,
l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere interamente confermato.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM 13 agosto 2022 n.
147, in € 2.540,00 (e, precisamente secondo i parametri minimi, in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per la fase ridotta fase istruttoria ed € 851,00 per quella decisionale), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 9482/2022:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 3289/22 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 30.09.2022; pagina 5 di 6 - Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
2.540,00 oltre accessori di legge e spese generali, a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9482/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 12; contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Turco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Arese (MI), via Monte Grappa n.9/B (pec:
Email_1
CONCLUSIONI
Parte opposta ha precisato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 3289/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 30.09.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione. Nel merito - In via principale: - Rigettare l'opposizione attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
Parte opponente ha omesso di precisare le conclusioni in corrispondenza dell'udienza fissata per detto incombente;
pertanto, le stesse devono ritenersi precisate come in atti. In particolare, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce dichiarative inerenti i fatti allegati e dedotti dall'odierna conchiudente, per le ragioni esposte in
pagina 1 di 6 narrativa, respingere nel merito la domanda della società “ , … e revocare e/o annullare il CP_2
decreto ingiuntivo n. 3289/2022 ING. (iscritto al ruolo al n. 7067/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di
Monza il 30/09/2022, siccome inammissibile, errato, ingiusto ed illegittimo per le causali esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'esatto importo eventualmente dovuto dalla società
“ a favore della società “ per la fornitura di beni che quest'ultima dimostrerà CP_1 CP_2 di aver eseguito per conto e/o a favore dell'esponente; - in ogni caso, con vittoria di esborsi, competenze di causa, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria …”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 3289/22 emesso da questo Tribunale in data 30.09.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 5.741,60 oltre accessori a CP_2 titolo di corrispettivo per la compravendita, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e settembre 2020, di varia merce, meglio specificata con le fatture sottese all'ingiunzione (e indicate col prospetto allegato al ricorso monitorio).
A fondamento della propria opposizione, senza contestare il rapporto contrattuale Parte_1
in essere tra le parti, ha: - anzitutto, negato di aver ordinato e ricevuto la merce sottesa alla domanda di pagamento;
- contestato i documenti di consegna allegati da parte opposta, precisando che essi risultano soltanto in parte sottoscritti dal destinatario e disconoscendo le sigle/sottoscrizioni ivi apposte, in quanto non riconducibili al legale rappresentante della stessa opponente;
- sostenuto che “le bolle di trasporto e le fatture di cui trattasi, inoltre, non sono mai state portate a conoscenza dell'esponente, che ha potuto prendere visione dei documenti in oggi contestati soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo de quo”; - aggiunto di aver
“corrisposto alla ricorrente … l'importo di euro 12.066,96 -salvo errori e/o omissioni- definendo integralmente la propria posizione nei confronti della società e che “La ricorrente in CP_2 monitorio, pertanto, al fine di poter giustificare la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo datato
6 settembre 2022, dovrà provare nel corso del presente giudizio di aver fornito merce a favore dell'esponente per complessivi euro 17.808,56 (ovvero euro 12.066,96 già corrisposti dalla società CP_1
-salvo errori e/o omissioni- oltre euro 5.741,60 richiesti dalla società con il ricorso per
[...] CP_2
decreto ingiuntivo datato 6 settembre 2022)” (cfr. atto di citazione in opposizione).
pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio che, contestate in toto le difese dell'opponente, ha CP_2
domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Dopo vari rinvii delle udienze, concessi su richiesta delle parti per pervenire alla definizione bonaria della vertenza, l'Avv. Ivo Conte, con nota depositata in data 08.04.2024, ha comunicato che la società OR RL gli aveva revocato l'incarico professionale originariamente conferitogli, unitamente all'Avv. Sandro Lombardi (cfr. procura allegata).
Con ordinanza 28.05.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato autorizzato il deposito delle memorie ai sensi dell'allora vigente art. 183 cpc.
Dopodichè la causa, su istanza di parte opposta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, il provvedimento assunto da questo Giudice, in data 24.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, non è stato notificato alle parti. Pertanto, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in assenza del deposito delle note scritte difensive, la causa è stata rinviata al giorno 11.02.2025, ai sensi dell'art.281 sexies cpc. A detta udienza, è comparsa soltanto l'opposta che, ribadite le conclusioni, ha domandato di trattenere la causa CP_2
in decisione.
Ciò posto, l'opposizione deve essere disattesa e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.
E' pacifico l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia l'esistenza dei contratti di compravendita, riferiti ai beni individuati con le fatture sottese all'ingiunzione, che l'adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti;
invece, parte opponente non ha fornito qualsivoglia elemento a dimostrazione dei motivi di opposizione e utili a provare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante (art. 1218 cc).
Come già precisato, con il presente giudizio, ha domandato di condannare CP_2 Pt_1
ad adempiere ai contratti di compravendita, stipulati tra le medesime parti, nel periodo
[...] pagina 3 di 6 compreso tra dicembre 2019 e settembre 2020; e, più precisamente, di condannare la predetta opponente al pagamento del corrispettivo relativo alla merce compravenduta e meglio individuata con le fatture prodotte ai doc. n. 1 del fascicolo monitorio per l'importo complessivo pari ad € 5.741,60 (decurtato l'acconto pari ad € 880,68, cfr. doc. 1 fasc.mon.).
Ciò detto, è noto che il contratto di compravendita di beni mobili non necessita di alcuna particolare forma. Va poi aggiunto che, a fondamento delle pretesa ingiunta, parte opposta ha depositato non solo la copia di tutte le fatture sottese alla domanda di pagamento, allegando,
e senza essere in punto smentita, di averle trasmesse a parte opponente mediante il sistema interscambio SDI (doc. 1 fasc. monitorio), ma anche i documenti di trasporto relativi alla merce compravenduta (doc 1 fasc. monitorio) e la diffida di pagamento riferita agli importi in esame, non ritirata da parte opponente e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc.2).
Inoltre, è indubbio in causa che le parti hanno intrattenuto, nel periodo considerato, rapporti commerciali di compravendita: è la stessa opponente ad affermare di aver corrisposto all'opposta proprio a titolo di corrispettivo di, non meglio precisate, forniture di merci la somma di € 12.066,96 (senza però dimostrarne poi tale pagamento e senza indicare le fatture relative a dette forniture).
Tra le ragioni di opposizione, OR RL ha sollevato contestazioni in merito alla consegna della merce, pretendendo di “disconoscere” le sigle apposte sui documenti di trasporto (prodotti dall'opposta), in corrispondenza alla formula “firma del destinatario” (in quanto, secondo l'opponente, dette sigle non sarebbero attribuibili all'allora legale rappresentante). Senonché, tale deduzione non pregiudica l'utilizzabilità di detti documenti, atteso che il disconoscimento della scrittura privata incombe, ex art. 215 cpc, soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non invece sul diverso soggetto che intenda contestare l'opponibilità del documento (cfr. Cass. n. 23155/2014 e n. 20814/2018). Peraltro,
l'opponente non ha nemmeno dimostrato quanto affermato a proposito del fatto che il ritiro dei beni fosse un'incombenza specifica del legale rappresentante.
Del resto, i documenti di trasporto allegati dall'opposta recano anche la sottoscrizione del vettore e, secondo l'art. 1510 cc, “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera della consegna rimettendo la cosa al vettore”. In riferimento a detta norma, la
Suprema Corte ha statuito che “in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo
pagina 4 di 6 all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente -salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi” (tra le altre, cfr. Cass. n.
19719/2020).
Pertanto, il credito vantato da parte opposta (e relativo al corrispettivo maturato in relazione ai contratti di compravendita) può ritenersi provato anche con la consegna dei beni compravenduti al vettore.
Infine, risulta infondata anche la deduzione dell'opponente secondo la quale l'opposta non avrebbe fornito la prova della misura del corrispettivo spettante, in quanto l'art. 1474 cc statuisce che, se il contratto ha oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, si presume che le parti abbiamo voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. E, in merito, non vi sono state circostanziate eccezioni da parte dell'opponente, nonostante la stessa abbia ammesso la sussistenza di rapporti commerciali con l'opposta.
In conclusione, l'opponente si è limitata ad iniziali eccezioni, poi non coltivate, ed ha omesso di portare a sostegno delle stesse qualsivoglia elemento di prova. Per tali ragioni,
l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere interamente confermato.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM 13 agosto 2022 n.
147, in € 2.540,00 (e, precisamente secondo i parametri minimi, in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per la fase ridotta fase istruttoria ed € 851,00 per quella decisionale), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 9482/2022:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 3289/22 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 30.09.2022; pagina 5 di 6 - Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €
2.540,00 oltre accessori di legge e spese generali, a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6