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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3265/2025
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che lo Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, residente in [...], Torino _1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso depositato il 17/02/2025): dichiararsi l'interdizione di _1
.
[...]
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto _1
incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da “sindrome di Alzheimer con continue fasi di confusione e disorientamento”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio (figlio dell'interdicenda), rimettendo Parte_1
parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da Sindrome di Alzheimer, come attestato _1
dalla documentazione medica prodotta (cfr. Valutazione clinica del 04/07/2025, ove si legge che “allo stato attuale si conferma il quadro clinico di demenza degenerativa tipo Alzheimer di grado severo con compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane”, nonché Visita geriatrica del 30/07/2024, ove si conferma una “Demenza tipo Alzheimer con agitazione p/m”).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere alle domande che le venivano poste, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di _1
ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. pagina 2 di 4 A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...]; _1
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.06.2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE RELATORE
Dr. Valentina Giuditta Soria
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3265/2025
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che lo Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, residente in [...], Torino _1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso depositato il 17/02/2025): dichiararsi l'interdizione di _1
.
[...]
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto _1
incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da “sindrome di Alzheimer con continue fasi di confusione e disorientamento”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio (figlio dell'interdicenda), rimettendo Parte_1
parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da Sindrome di Alzheimer, come attestato _1
dalla documentazione medica prodotta (cfr. Valutazione clinica del 04/07/2025, ove si legge che “allo stato attuale si conferma il quadro clinico di demenza degenerativa tipo Alzheimer di grado severo con compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane”, nonché Visita geriatrica del 30/07/2024, ove si conferma una “Demenza tipo Alzheimer con agitazione p/m”).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere alle domande che le venivano poste, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di _1
ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. pagina 2 di 4 A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...]; _1
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.06.2025.
pagina 3 di 4 IL GIUDICE RELATORE
Dr. Valentina Giuditta Soria
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4