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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1553/2025 depositato il 14/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - BO Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200003532250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e Regione Calabria depositato il 14.12.2025 il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 13920200003532250000 notificata tra il 25 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025 per un importo di €. 279,37 per Tassa automobilistica anno d'imposta 2015, eccependo, tra l'altro, la intervenuta prescrizione.
Con memoria del 29 gennaio 2026 il contribuente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ON si è costituita mediante controdeduzioni presentate il 29 gennaio 2026, riconoscendo la fondatezza del ricorso (indipendenza della maturata prescrizione) e concludendo per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve disattendere in rito la mozione della Agenzia resistente per la cessazione della materia del contendere, in quanto la Agenzia delle Entrate ON, a dispetto del riconoscimento della fondatezza della eccezione avversaria di prescrizione, non ha tuttavia provveduto ad annullare, in via di autotutela, cartella impugnata, provvedendo al discarico.
Nel merito il ricorso appare fondato in quanto è pacifica tra le parti la maturata prescrizione del tributo in contestazione.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate ON e la Regione Calabria al pagamento in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in BO Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente UC ZZ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1553/2025 depositato il 14/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - BO Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200003532250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.11.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e Regione Calabria depositato il 14.12.2025 il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 13920200003532250000 notificata tra il 25 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025 per un importo di €. 279,37 per Tassa automobilistica anno d'imposta 2015, eccependo, tra l'altro, la intervenuta prescrizione.
Con memoria del 29 gennaio 2026 il contribuente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ON si è costituita mediante controdeduzioni presentate il 29 gennaio 2026, riconoscendo la fondatezza del ricorso (indipendenza della maturata prescrizione) e concludendo per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve disattendere in rito la mozione della Agenzia resistente per la cessazione della materia del contendere, in quanto la Agenzia delle Entrate ON, a dispetto del riconoscimento della fondatezza della eccezione avversaria di prescrizione, non ha tuttavia provveduto ad annullare, in via di autotutela, cartella impugnata, provvedendo al discarico.
Nel merito il ricorso appare fondato in quanto è pacifica tra le parti la maturata prescrizione del tributo in contestazione.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate ON e la Regione Calabria al pagamento in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in BO Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente UC ZZ