Ordinanza cautelare 12 luglio 2018
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 21/03/2023, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 01775/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02600/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2018, proposto da
FA NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marcianise, via Pergolesi n. 7;
contro
Comune di Curti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
“Della comunicazione di “DINIEGO DEFINITIVO” in merito al procedimento di Denuncia di inizio attività per sostituzione copertura in amianto con pannelli coibentati sandwich della tettoia in Via Trieste n. 10 – protocollo 8971/1186utc del 19.08.2016, notificata in data 05/04/2018 e di ogni altro atto presupposto e connesso al procedimento amministrativo de quo.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Curti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di una unità immobiliare sita in Curti (Ce) alla via Trieste n. 10 acquistata con atto Notarile del 27.10.1998, dalle venditrici NT AR e NT EL. In data 19.08.2016 la ricorrente inoltrava al Comune la Denuncia di inizio attività protocollo n. 8971/1186 per la sostituzione di una copertura in amianto con pannelli coibentati sandwich di una tettoia posta all’interno della corte sita alla via indicata (censita in NCEU al foglio 3, particella n. 122, sub. 17), composta di tegole a copertura di una piccola area ove erano presenti alcuni cd. comodi comuni (pozzo, forno e altri accessori).
Il Comune, con nota prot. n. 9606/1214utc, del 6.09.2016, chiedeva chiarimenti in via istruttoria, sospendendo, nelle more, la realizzazione dei lavori.
La ricorrente chiedeva, quindi, una proroga del termine assegnato e, successivamente, riscontrava la richiesta integrativa del Comune con nota del 18 luglio 2017, completandola, poi, con ulteriore documentazione del 13 settembre 2017.
Con nota n. 2006/18, del 6.02.2018, l’Ufficio comunicava alla ricorrente il parere sfavorevole ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; seguiva, in data 05.04.2018, il diniego definitivo. Rilevava il Comune che l’istante non aveva prodotto un titolo edilizio legittimante la tettoia oggetto di intervento, considerate anche le incongruenze rilevate dalle schede catastali prodotte e riferite agli anni 1995/2009; non erano stati prodotti, poi, gli atti di assenso degli altri aventi titolo ad intervenire sulla tettoia, che rappresentava una superficie condominiale.
La ricorrente ha impugnato il diniego del 5.04.2018 deducendo la violazione della disciplina dettata in materia di d.i.a. dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della d.i.a., avrebbe dovuto notificare un motivato ordine di non effettuare l’intervento; al contrario, il Comune aveva più volte chiesto integrazioni e chiarimenti adottando, infine, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 non applicabile in caso di d.i.a. Nel merito, non sussistevano le circostanze dedotte dal Comune a fondamento dell’atto censurato poiché non era stato dimostrato che la tettoia fosse di proprietà condominiale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Curti insistendo per il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 2 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
La ricorrente presentava, in data 19 agosto 2016, la d.i.a n. 8971/1186 per la sostituzione della tettoia in amianto posta all’interno della corte sita in Via Trieste n. 10 (censita in NCEU al foglio 3, particella n. 122, sub. 17), composta di tegole a copertura di una piccola area ove erano presenti alcuni cd. comodi comuni (pozzo, forno e altri accessori).
Il Comune, con nota prot. n. 9606/1214utc del 6.09.2016, chiedeva alla ricorrente una integrazione documentale e la diffidava dall’intraprendere i lavori, disponendone la sospensione ove già iniziati.
La ricorrente, quindi, con istanza prot. n. 13248/1622, del 22 novembre 2016., chiedeva concedersi una proroga del termine assegnato. Con nota prot. n. 7780/704, del 18 luglio 2017, a sua volta, riscontrava la prima richiesta di integrazione documentale del 6.09.2016. Seguiva una seconda richiesta di integrazione (cfr. nota prot. n. 7475/666utc del 10 luglio 2017), a fronte della quale la ricorrente faceva pervenire i chiarimenti richiesti (cfr. nota prot. n. 9508/851utc del 13 settembre 2017). Veniva, da ultimo, comunicato il preavviso di diniego e, indi, il diniego definitivo del 05.04.2018.
Ciò premesso in punto di fatto, deve respingersi il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione della disciplina normativa dettata in materia di d.i.a nel D.P.R. 380/2001 e nella legge Regione Campania n. 19/2001 con relativo regolamento di attuazione, in quanto il procedimento amministrativo posto in essere dal Comune, come sopra descritto, risulta immune dai vizi dedotti.
Ed invero, deve, in primo luogo, rilevarsi come la censura con la quale la ricorrente lamenta l’indebita sospensione del procedimento per effetto delle ripetute richieste istruttorie del Comune e l’inapplicabilità dell’art 10 bis della legge n. 241/90 risulta del tutto infondata in quanto l’art 6 dell’art. 23 del d.P.r. n. 380/01, prevede espressamente, in materia di d.i.a, che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato un ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Nel caso che ci occupa, quindi, la prima richiesta di integrazione documentale veniva inviata dal Comune nel rispetto della suddetta previsione normativa, ed analogamente è a dirsi per le successive richieste istruttorie, che, lungi dal viziare il procedimento posto in essere dal Comune resistente, risultano pienamente coerenti col principio di leale collaborazione tra le parti e del soccorso istruttorio che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa.
Analogamente è a dirsi per l’art 10 bis della legge n. 241/10 la cui comunicazione, in disparte la questione della natura giuridica della d.i.a, ha costituito, semmai, nel caso che ci occupa, un segmento procedimentale ulteriore nell’ottica della piena attuazione della trasparenza amministrativa e della garanzia della partecipazione procedimentale
Nel merito, deduce, poi, la ricorrente che il Comune non avrebbe correttamente accertato la non conformità urbanistica del manufatto e la sua natura condominiale; la tettoia doveva intendersi, infatti, di esclusiva proprietà dell’istante e, comunque, si trattava, nella specie, di lavori pienamente assentibili in quanto rivolti alla eliminazione dei pannelli di amianto dai quali era formata.
Più nel dettaglio, nel titolo di acquisto della proprietà del 27.10.1998 si faceva espressamente riferimento all’immobile sito in Curti CE, alla via Trieste n. 10, con tutte le pertinenze, servitù attive e passive, accessione e pertinenze nonché con tutti i comodi comuni così come risultano essere tali dallo stato dei luoghi. Sempre nel titolo di proprietà si leggeva che il bene perveniva, a sua volta, alle venditrici con atto del 1960 del notaio Umberto Caporaso. L’immobile, quindi, veniva venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. La tettoia, pertanto, fungeva da copertura dei comodi comuni, trasferiti in toto alla ricorrente senza alcuna riserva di diritto all’uso e/o alla comproprietà da parte delle venditrici. La tettoia esisteva, quindi, almeno dal 1960.
Ed infine, il NT OL presentava al Comune di Curti CE una istanza per la richiesta di contributi ex lege n. 219/81 ma senza alcuna delega scritta dei proprietari dell’immobile, il che escludeva qualsivoglia contitolarità del manufatto in questione.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che le censure così proposte non valgano a superare quanto rilevato dal Comune circa la non comprovata legittimità edilizia della tettoia e la non comprovata titolarità esclusiva della stessa in capo alla ricorrente. La ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun titolo di proprietà che la legittimasse ad intervenire sulla tettoia né ha dimostrato la data di realizzazione del manufatto.
Ed invero, è emerso dalla documentazione acquisita agli atti di causa, che, con sentenza n.2745/2014, il Tribunale di S. AR C. Vetere, nell’accogliere in parte l’azione proposta da NT AR contro i signori NT TR e NT FA per il ripristino dei commodi comuni posti al di sotto dello spazio delimitato dalla tettoia oggetto di d.i.a, riteneva provato “il diritto dell’attrice alla titolarità dei comodi comuni” ed in particolare del forno e del pozzo indicati nell’atto di donazione del 24.04.1960. Evidenziava, infatti, che il pozzo ed il forno venivano e espressamente menzionati nell’atto di donazione del 24.04.1960 per notar Caporaso, a mezzo del quale la sig. ra NT AR acquistava l’immobile alla via Trieste n. 10 e rilevava, con specifico riferimento al forno, che esso risultava collocato in un’area destinata all’utilizzo esclusivo della Sig. ra FA condannando, pertanto, quest’ultima al suo ripristino.
In sostanza, la questione sottoposta all’esame del Tribunale aveva ad oggetto i comodi comuni che sarebbero esistiti proprio nello spazio sottostante la tettoia e nell’accertamento della natura condominiale di detta superficie; in nessun punto della sentenza citata, tuttavia, si fa menzione della tettoia né è rinvenibile una qualche statuizione circa la sua proprietà in capo alla odierna ricorrente.
Analogamente è a dirsi per quanto concerne l’atto di compravendita rep. n. 1589 del 27 ottobre 1998-con il quale la ricorrente acquistava dalla sig.ra AR NT e NT EL la proprietà dell’immobile sito in Curti CE alla via Trieste n. 10 con tutte le pertinenze, servitù attive e passive, accessione e pertinenze nonché con tutti i comodi comuni cosi come risultano essere tali dallo stato dei luoghi- e con riferimento all’atto di donazione in favore di AR NT rep. n. 52769/8800 atteso che in nessuno di tali atti fa menzione della tettoia. Né l’esistenza del manufatto potrebbe ricavarsi, come sostiene la ricorrente, nella planimetria catastale prodotta in giudizio che non risulta essere coeva all’atto di compravendita ma datata 22.07.2009.
Il sig. NT OL, infine, nella istanza presentata al Comune per la concessione dei benefici di cui alla legge n. 219/81, dichiarava espressamente di agire in virtù di delega rilasciata dagli altri comproprietari con la conseguenza che nulla può dimostrare tale istanza circa la proprietà esclusiva della tettoia in capo alla ricorrente.
La ricorrente, da ultimo, nulla ha provato circa la data della realizzazione della tettoia.
Il ricorso, va, quindi, respinto siccome infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Cutri (CE) nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO