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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15636/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002934736000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21735/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telmaticamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle, tutte concernenti la TARSU, dovuta per le annualità dal 2010 al 2012, eccependone l'illegittimità per l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costitituiva il Comune di Napoli, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'ADER, del pari costituitasi, produceva documentazione relativa alla notifica delle cartelle, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero, parte resistente ha documentato l'avvenuta rituale notifica delle cartelle prodromiche, avvenute nelle mani di persona di famiglia del contribuente.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15636/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002934736000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21735/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telmaticamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle, tutte concernenti la TARSU, dovuta per le annualità dal 2010 al 2012, eccependone l'illegittimità per l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costitituiva il Comune di Napoli, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'ADER, del pari costituitasi, produceva documentazione relativa alla notifica delle cartelle, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero, parte resistente ha documentato l'avvenuta rituale notifica delle cartelle prodromiche, avvenute nelle mani di persona di famiglia del contribuente.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.