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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 210/2025
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Armando Auricchio - Esperto;
Dott.ssa Maria Apuzzo - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
01/07/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 210 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Trotta Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lorenzo Fava nr. 45, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore in sede,
- appellato -
E nella sua qualità di minore, rappresentata e difesa dal curatore Controparte_1 speciale, avv. Immacolata Valiante, ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso
Vittorio Emanuele nr. 58, presso studio difensore,
- altra parte appellata –
E
, CP_2
- ulteriore parte appellata contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: appello avverso sentenza dichiarativa di adottabilità di minore
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01/07/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso in appello ex art. 17 L. 184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 25/02/2025, R.G.V.G. 210/2025, notificato a mezzo pec in data 28/02/2025 per il P.G. in sede e per l'appellato contumace presso il CP_2 difensore d'ufficio e a mezzo pec in data 10/03/2025 per il curatore speciale,
[...] ha proposto appello ex art. 17 L. 184/1983 avverso la sentenza Parte_1 dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, con la quale il Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, così ha statuito: “- Accertato lo stato di abbandono della minore nata a [...] il [...] da parte dei Controparte_1
pag. 2/9 genitori naturali, e Dichiara - lo stato di CP_2 Parte_1 adottabilità di già generalizzata, che lascia affidata ai Servizi Sociali competenti Controparte_1 per quanto disposto in parte motiva Spese del procedimento interamente compensate tra le parti, con spese di curatela, da liquidarsi in separato decreto, a definitivo carico dell'Erario, trattandosi di compenso professionale dovuto da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 del 25/10/2022 e iscritto a ruolo in pari data, R.G.V.G. 18/2022 – costituente a sua volta stralcio del fascicolo
R.G.V.G. 542/2018 -, il di Salerno chiedeva al Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Salerno di dichiararsi la stato di abbandono materiale e morale della minore in considerazione delle condotte gravemente pregiudizievoli e Controparte_1 della perdurante e prolungata incapacità della di lei genitrice Parte_1
– dapprima solo sospesa dalla responsabilità genitoriale con decreto del 21/03/2022
[...]
e successivamente dichiarata completamente decaduta con decreto n. cronol. 1946/2022 del
19/09/2022 – in ragione del perdurante stato di dipendenza alcolica con conseguente compromissione delle competenze genitoriali e del rapporto disfunzionale con la figlia. Dagli atti istruttori e dalle relazioni dei Servizi Sociali, era emersa l'incapacità della madre - unico genitore legale della minore – a prendersi cura della stessa che la rendevano totalmente inidonea ad assicurare una sana ed equilibrata crescita della figlia minore, in mancanza delle condizioni abitative economiche e della evidente assenza di volontà di voler procedere ad un serio percorso di disintossicazione e recupero delle competenze materne;
rilevava ancora il
P.M.M. nel ricorso introduttivo il carattere fallimentare di tutti i tentativi posti in essere per il recupero delle capacità genitoriali della madre e riteneva, pertanto, che le tempistiche per un eventuale recupero – dall'esito anche incerto – fossero anche incompatibili con la necessità ed il diritto della minore di vivere in uno stabile contesto familiare, con consequenziale apertura del procedimento di adottabilità della minore. Con decreto n. cronol. 2316/2022 del 28/10/2022 e depositato in cancelleria in data 31/10/2022, il G.D. disponeva l'apertura del procedimento di adottabilità e fissava per la comparizione delle parti innanzi al Collegio la data del 19/12/2022, del 16/01/2023 e del 10/02/2023 ove veniva effettuata l'audizione della minore e della di lei genitrice in forma separata, nonché del responsabile della comunità, al cui esito il T.M. con decreto n. cronol. 387/2023 del pag. 3/9 10/08/2023 – in considerazione di quanto emerso nei verbali di istruzione e della relazione dei Servizi Sociali che evidenziava l'atteggiamento ostativo di - sospendeva il CP_1 procedimento di adottabilità per quattro mesi quale tempo necessario per valutare la concreta possibilità di ricongiungimento della madre alla figlia e di consentire alla madre una nuova possibilità di recupero genitoriale. Con successivo ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 del
24/04/2023 e iscritto a ruolo in data 27/04/2023, R.G.V.G. 7/2023, il Pubblico Ministero
Minorile di Salerno – rilevato che nel corso del procedimento di adottabilità R.G.V.G.
18/2022 aperto a carico della emergeva che il padre biologico della minore, CP_1
, aveva riconosciuto la bambina, ma che lo stesso era risultato inidoneo ad CP_2 esercitare il suo ruolo genitoriale in quanto scomparso del tutto dalla vita della minore sin dalla sua nascita – considerato che dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti era emerso che il padre non si era mai occupato della figlia né dal punto di vista morale né da un punto di vista economico/materiale, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Salerno di estendere al padre biologico della minore, , quale litisconsorte necessario e ad integrazione del CP_2 contraddittorio, la dichiarazione dello stato di abbandono materiale e morale della minore
Controparte_1
Con decreto n. cronol. 1132/2023 del 04/05/2023 e depositato in data 05/05/2023, il G.D. ordinava la comparizione di dinanzi al Collegio per l'udienza del 18/09/2023, CP_2 rinviata poi all'udienza del 05/03/2024 e del 14/05/2024 ai fini della regolarità della notifica, rimasto poi contumace. All'udienza del 18/09/2023, R.G.V.G. 18/2022, si dava atto della mancata comparizione di - quale padre biologico della minore e individuato CP_2 solo in corso di procedimento - che l'aveva solo riconosciuta, ma di cui non si era mai occupato, pertanto il curatore speciale della minore chiedeva al P.M.M. di valutare l'opportunità di avanzare ricorso ex art. 330 c.c. anche nei confronti di e CP_2 rinviava all'udienza del 18/12/2023, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, al cui esito il G.D. rimetteva al Collegio la decisione in merito all'ulteriore sospensione della procedura, previo ascolto della minore ed estendendo la procedura di adottabilità anche nei confronti del padre biologico della minore, . Effettuata CP_2
l'audizione della minore in data 15/01/2024, con decreto n. cronol. 400/2024 del
15/01/2024 e comunicato agli istanti a mezzo pec in data 30/01/2024, il Tribunale per i
Minorenni – preso atto dell'impossibilità di esprimere un giudizio prognostico favorevole ad pag. 4/9 un progetto adottivo nei confronti della minore – rilevava il rapporto disorganizzato della stante l'incapacità della medesima di collegarsi empaticamente alla figlia, della CP_1 quale sapeva riconoscere solo i bisogni primari, così come evidenziava la piena consapevolezza della minore dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della madre, CP_1 pertanto sospendeva ex art. 14 L. n. 184/83 per altri sei mesi il procedimento di adottabilità
e avviava la genitrice e la minore ad un percorso di terapia familiare con percorsi individuali e con incontri terapeutici finalizzati allo svincolo reciproco e disponeva nuova audizione della minore. Il G.D. effettuava l'audizione della minore in data 13/02/2024 e a seguito CP_1 dell'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19/04/2024 dalla quale emergeva una situazione di sostanziale immutabilità nella condizione psicologica e fattuale della minore a tal punto da portare ad un'inversione inammissibile dei ruoli madre-figlia, con sentenza n.
96/2024 emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, il Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, accertava lo stato di abbandono della minore e dichiarava il di lei stato di adottabilità. Con ricorso in appello ex art. 17 L. CP_1
184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
25/02/2025, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 dichiarativa di adottabilità sulla base di un unico motivo: “1) Sull'insussistenza dello stato di abbandono”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Persona_1
; 2) Per l'effetto, disporre l'affidamento all'appellante, sotto la supervisione dei servizi sociali
[...] territorialmente competenti, revocando la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia o, in subordine, rimettere gli atti al T.M. per ogni valutazione in merito;
3) Adottare ogni CP_1 provvedimento utile nell'interesse della minore;
4) In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui innanzi, disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 14 l. 184/1983”. In via istruttoria, chiedeva disporsi l'ascolto della minore e CTU finalizzata ad una valutazione della personalità dell'appellante e capacità educativa nei confronti della minore.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 06/05/2025, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, che nel merito chiedeva rigettarsi l'appello, in via gradata Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, con vittoria di spese e pag. 5/9 competenze di causa;
nonostante la ritualità della notifica al difensore d'ufficio, non si costituiva in giudizio , quale ulteriore parte appellata, per cui ne va dichiarata CP_2 la contumacia. Fissata la prima udienza per il 06/05/2025 e rinviata al fine di consentire la costituzione del curatore speciale della minore all'udienza del 01/07/2025, parte appellante si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi il gravame, mentre il curatore speciale della minore chiedeva rigettarsi l'appello, con conferma del provvedimento impugnato. Acquisito il parere negativo del P.G., il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , quale ulteriore parte CP_2 appellata, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
L'appello, per come proposto, rigettato per le ragioni di seguito riportate. Parte_3 ha proposto impugnazione avverso la sentenza dichiarativa dello stato di
[...] adottabilità della figlia sul presupposto che erroneamente il Tribunale Controparte_1 per i minorenni di Salerno sia ancora dipendente dall'abuso di sostanze alcoliche, non garantendo, così il suo ruolo di madre, e inducendo nella figlia uno stato apprensione per la condizione personale della madre. L'appellante a sostegno della propria visione dei fatti riporta il riscontro del SERD di esclusione della dipendenza, e l'accertamento della volontà della madre di seguire i percorsi di potenziamento della genitorialità, di fatto intrapresi. Per cui la necessità di privilegiare il rapporto naturale genitori- figli, per garantire il più possibile la conservazione di tale relazione avrebbe dovuto indurre a non provvedere in ordine alla condizione di abbandono, dando ancora una possibilità di recupero alla madre, dovendo essere rigorosa la valutazione in ordine allo stato di abbandono. Nel caso di specie,
l'appellante sostiene che il rapporto madre- figlia non è mai venuto meno, per cui essendo esso presente, anche come dimostrato con incontri nei periodi di festività, e dalla volontà della minore di non interrompere i rapporti con la madre, da qui la richiesta di audizione della minore e di ulteriore accertamento sulla condizione della madre a mezzo di ctu. Invero, dopo che è trascorso del tempo, essendo la minore collocata dall'anno 2021 presso la comunità residenziale “Nicolò Caradini”, di recente si è assistito ad una regressione della condizione della madre, come emerso dalla comunicazione telefonica intercorsa con la minore e riportata nella relazione del 11/01/2024, ove la minore arrabbiata con il genitore le ha contestato di pag. 6/9 averla trovata in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcool. Inoltre, i responsabili della comunità hanno rappresentato che la sera del 6 gennaio la madre ha riaccompagnato la minore in evidente stato di alterazione, ed emanando un forte odore di alcool, e la figlia ha riferito che l'uomo che si accompagnava alla madre le aveva portato un bottiglia di vino. La minore ha continuato il percorso di sostegno psicologico, e evidenziando una CP_1 tendenza ad assumere il ruolo di genitore rispetto alle problematiche della madre, con preoccupazione per la sua condizione personale e di salute. Tale condizione di fatto, rafforzata dalla difficoltà della madre di collocarsi come riferimento affettivo, e non solo materiale per la figlia, affiancata alla mancanza di altre figure di riferimento , nella CP_1 cerchia familiare, inducano a ritenere valide le motivazioni della decisione assunta. Lo stato di abbandono è presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, richiede la mancanza di figure familiari capaci di provvedere con continuità alla assistenza materiale e morale del minore, ovvero di una condizione conclamata da comportamenti ripetuti nel tempo che rendano non possibile il recupero delle capacità genitoriali, ed il mantenimento del legame familiare appaia dannoso per lo sviluppo del minore. Nel caso di specie, se è vero che la minore, ascoltata in primo grado, per cui l'audizione nel presente grado, per come rappresentati i fatti dalle parti, appare per alcuni aspetti anche pregiudizievole, stante la condizione di precarietà in cui la minore è stata costretta a vivere, che le sarebbe riproposta, manifesta affetto verso la madre, detto legame si traduce in assunzione di responsabilità per la condizione del genitore di dipendenza dall'alcool, pertanto detta relazione non è costruttiva per la minore, e la allontana dalla vita di adolescente che invece dovrebbe sperimentare.
Inoltre, la madre, dato il notevole lasso di tempo trascorso dell'ingresso della minore in comunità non ha risolto la sua dipendenza, tende a ricadere nell'uso dell'alcool e pertanto, in detta condizione, manca della necessaria lucidità per prestare assistenza e cura alla minore.
Detta valutazione è stata operata all'attualità essendo gli episodi riferiti all'anno 2024, per cui la presenza della figura materna non appare di sostegno e aiuto allo sviluppo equilibrato e sereno della minore, il cui interesse ad una condizione di vita ricondotta nei canoni di normalità deve essere in via prioritario considerato. L'evoluzione verso una permanenza dello stato di dipendenza dall'alcool rende superflua la richiesta di consulenza, essendo tale dipendenza una condizione di ostacolo anche alla capacità della madre di prendersi cura di sé stessa, prima ancora della figlia minore. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese pag. 7/9 compensate in ragione della materia del contendere, e delle parti in causa. La Corte è tenuta a dare atto che non/sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie
(Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018). Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Salerno, di nella sua qualità di minore, nonché Controparte_1 nei confronti di , avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data
26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello;
3. Compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che sussistono, in astratto, presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 8/9 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
Salerno, lì 01/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 210/2025
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Armando Auricchio - Esperto;
Dott.ssa Maria Apuzzo - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
01/07/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 210 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Trotta Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lorenzo Fava nr. 45, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore in sede,
- appellato -
E nella sua qualità di minore, rappresentata e difesa dal curatore Controparte_1 speciale, avv. Immacolata Valiante, ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso
Vittorio Emanuele nr. 58, presso studio difensore,
- altra parte appellata –
E
, CP_2
- ulteriore parte appellata contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
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OGGETTO: appello avverso sentenza dichiarativa di adottabilità di minore
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
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La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 01/07/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso in appello ex art. 17 L. 184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 25/02/2025, R.G.V.G. 210/2025, notificato a mezzo pec in data 28/02/2025 per il P.G. in sede e per l'appellato contumace presso il CP_2 difensore d'ufficio e a mezzo pec in data 10/03/2025 per il curatore speciale,
[...] ha proposto appello ex art. 17 L. 184/1983 avverso la sentenza Parte_1 dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, con la quale il Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, così ha statuito: “- Accertato lo stato di abbandono della minore nata a [...] il [...] da parte dei Controparte_1
pag. 2/9 genitori naturali, e Dichiara - lo stato di CP_2 Parte_1 adottabilità di già generalizzata, che lascia affidata ai Servizi Sociali competenti Controparte_1 per quanto disposto in parte motiva Spese del procedimento interamente compensate tra le parti, con spese di curatela, da liquidarsi in separato decreto, a definitivo carico dell'Erario, trattandosi di compenso professionale dovuto da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 del 25/10/2022 e iscritto a ruolo in pari data, R.G.V.G. 18/2022 – costituente a sua volta stralcio del fascicolo
R.G.V.G. 542/2018 -, il di Salerno chiedeva al Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Salerno di dichiararsi la stato di abbandono materiale e morale della minore in considerazione delle condotte gravemente pregiudizievoli e Controparte_1 della perdurante e prolungata incapacità della di lei genitrice Parte_1
– dapprima solo sospesa dalla responsabilità genitoriale con decreto del 21/03/2022
[...]
e successivamente dichiarata completamente decaduta con decreto n. cronol. 1946/2022 del
19/09/2022 – in ragione del perdurante stato di dipendenza alcolica con conseguente compromissione delle competenze genitoriali e del rapporto disfunzionale con la figlia. Dagli atti istruttori e dalle relazioni dei Servizi Sociali, era emersa l'incapacità della madre - unico genitore legale della minore – a prendersi cura della stessa che la rendevano totalmente inidonea ad assicurare una sana ed equilibrata crescita della figlia minore, in mancanza delle condizioni abitative economiche e della evidente assenza di volontà di voler procedere ad un serio percorso di disintossicazione e recupero delle competenze materne;
rilevava ancora il
P.M.M. nel ricorso introduttivo il carattere fallimentare di tutti i tentativi posti in essere per il recupero delle capacità genitoriali della madre e riteneva, pertanto, che le tempistiche per un eventuale recupero – dall'esito anche incerto – fossero anche incompatibili con la necessità ed il diritto della minore di vivere in uno stabile contesto familiare, con consequenziale apertura del procedimento di adottabilità della minore. Con decreto n. cronol. 2316/2022 del 28/10/2022 e depositato in cancelleria in data 31/10/2022, il G.D. disponeva l'apertura del procedimento di adottabilità e fissava per la comparizione delle parti innanzi al Collegio la data del 19/12/2022, del 16/01/2023 e del 10/02/2023 ove veniva effettuata l'audizione della minore e della di lei genitrice in forma separata, nonché del responsabile della comunità, al cui esito il T.M. con decreto n. cronol. 387/2023 del pag. 3/9 10/08/2023 – in considerazione di quanto emerso nei verbali di istruzione e della relazione dei Servizi Sociali che evidenziava l'atteggiamento ostativo di - sospendeva il CP_1 procedimento di adottabilità per quattro mesi quale tempo necessario per valutare la concreta possibilità di ricongiungimento della madre alla figlia e di consentire alla madre una nuova possibilità di recupero genitoriale. Con successivo ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 del
24/04/2023 e iscritto a ruolo in data 27/04/2023, R.G.V.G. 7/2023, il Pubblico Ministero
Minorile di Salerno – rilevato che nel corso del procedimento di adottabilità R.G.V.G.
18/2022 aperto a carico della emergeva che il padre biologico della minore, CP_1
, aveva riconosciuto la bambina, ma che lo stesso era risultato inidoneo ad CP_2 esercitare il suo ruolo genitoriale in quanto scomparso del tutto dalla vita della minore sin dalla sua nascita – considerato che dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti era emerso che il padre non si era mai occupato della figlia né dal punto di vista morale né da un punto di vista economico/materiale, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Salerno di estendere al padre biologico della minore, , quale litisconsorte necessario e ad integrazione del CP_2 contraddittorio, la dichiarazione dello stato di abbandono materiale e morale della minore
Controparte_1
Con decreto n. cronol. 1132/2023 del 04/05/2023 e depositato in data 05/05/2023, il G.D. ordinava la comparizione di dinanzi al Collegio per l'udienza del 18/09/2023, CP_2 rinviata poi all'udienza del 05/03/2024 e del 14/05/2024 ai fini della regolarità della notifica, rimasto poi contumace. All'udienza del 18/09/2023, R.G.V.G. 18/2022, si dava atto della mancata comparizione di - quale padre biologico della minore e individuato CP_2 solo in corso di procedimento - che l'aveva solo riconosciuta, ma di cui non si era mai occupato, pertanto il curatore speciale della minore chiedeva al P.M.M. di valutare l'opportunità di avanzare ricorso ex art. 330 c.c. anche nei confronti di e CP_2 rinviava all'udienza del 18/12/2023, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, al cui esito il G.D. rimetteva al Collegio la decisione in merito all'ulteriore sospensione della procedura, previo ascolto della minore ed estendendo la procedura di adottabilità anche nei confronti del padre biologico della minore, . Effettuata CP_2
l'audizione della minore in data 15/01/2024, con decreto n. cronol. 400/2024 del
15/01/2024 e comunicato agli istanti a mezzo pec in data 30/01/2024, il Tribunale per i
Minorenni – preso atto dell'impossibilità di esprimere un giudizio prognostico favorevole ad pag. 4/9 un progetto adottivo nei confronti della minore – rilevava il rapporto disorganizzato della stante l'incapacità della medesima di collegarsi empaticamente alla figlia, della CP_1 quale sapeva riconoscere solo i bisogni primari, così come evidenziava la piena consapevolezza della minore dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della madre, CP_1 pertanto sospendeva ex art. 14 L. n. 184/83 per altri sei mesi il procedimento di adottabilità
e avviava la genitrice e la minore ad un percorso di terapia familiare con percorsi individuali e con incontri terapeutici finalizzati allo svincolo reciproco e disponeva nuova audizione della minore. Il G.D. effettuava l'audizione della minore in data 13/02/2024 e a seguito CP_1 dell'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19/04/2024 dalla quale emergeva una situazione di sostanziale immutabilità nella condizione psicologica e fattuale della minore a tal punto da portare ad un'inversione inammissibile dei ruoli madre-figlia, con sentenza n.
96/2024 emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, il Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, accertava lo stato di abbandono della minore e dichiarava il di lei stato di adottabilità. Con ricorso in appello ex art. 17 L. CP_1
184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
25/02/2025, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 dichiarativa di adottabilità sulla base di un unico motivo: “1) Sull'insussistenza dello stato di abbandono”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Persona_1
; 2) Per l'effetto, disporre l'affidamento all'appellante, sotto la supervisione dei servizi sociali
[...] territorialmente competenti, revocando la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia o, in subordine, rimettere gli atti al T.M. per ogni valutazione in merito;
3) Adottare ogni CP_1 provvedimento utile nell'interesse della minore;
4) In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste di cui innanzi, disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 14 l. 184/1983”. In via istruttoria, chiedeva disporsi l'ascolto della minore e CTU finalizzata ad una valutazione della personalità dell'appellante e capacità educativa nei confronti della minore.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 06/05/2025, si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, che nel merito chiedeva rigettarsi l'appello, in via gradata Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, con vittoria di spese e pag. 5/9 competenze di causa;
nonostante la ritualità della notifica al difensore d'ufficio, non si costituiva in giudizio , quale ulteriore parte appellata, per cui ne va dichiarata CP_2 la contumacia. Fissata la prima udienza per il 06/05/2025 e rinviata al fine di consentire la costituzione del curatore speciale della minore all'udienza del 01/07/2025, parte appellante si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi il gravame, mentre il curatore speciale della minore chiedeva rigettarsi l'appello, con conferma del provvedimento impugnato. Acquisito il parere negativo del P.G., il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , quale ulteriore parte CP_2 appellata, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
L'appello, per come proposto, rigettato per le ragioni di seguito riportate. Parte_3 ha proposto impugnazione avverso la sentenza dichiarativa dello stato di
[...] adottabilità della figlia sul presupposto che erroneamente il Tribunale Controparte_1 per i minorenni di Salerno sia ancora dipendente dall'abuso di sostanze alcoliche, non garantendo, così il suo ruolo di madre, e inducendo nella figlia uno stato apprensione per la condizione personale della madre. L'appellante a sostegno della propria visione dei fatti riporta il riscontro del SERD di esclusione della dipendenza, e l'accertamento della volontà della madre di seguire i percorsi di potenziamento della genitorialità, di fatto intrapresi. Per cui la necessità di privilegiare il rapporto naturale genitori- figli, per garantire il più possibile la conservazione di tale relazione avrebbe dovuto indurre a non provvedere in ordine alla condizione di abbandono, dando ancora una possibilità di recupero alla madre, dovendo essere rigorosa la valutazione in ordine allo stato di abbandono. Nel caso di specie,
l'appellante sostiene che il rapporto madre- figlia non è mai venuto meno, per cui essendo esso presente, anche come dimostrato con incontri nei periodi di festività, e dalla volontà della minore di non interrompere i rapporti con la madre, da qui la richiesta di audizione della minore e di ulteriore accertamento sulla condizione della madre a mezzo di ctu. Invero, dopo che è trascorso del tempo, essendo la minore collocata dall'anno 2021 presso la comunità residenziale “Nicolò Caradini”, di recente si è assistito ad una regressione della condizione della madre, come emerso dalla comunicazione telefonica intercorsa con la minore e riportata nella relazione del 11/01/2024, ove la minore arrabbiata con il genitore le ha contestato di pag. 6/9 averla trovata in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcool. Inoltre, i responsabili della comunità hanno rappresentato che la sera del 6 gennaio la madre ha riaccompagnato la minore in evidente stato di alterazione, ed emanando un forte odore di alcool, e la figlia ha riferito che l'uomo che si accompagnava alla madre le aveva portato un bottiglia di vino. La minore ha continuato il percorso di sostegno psicologico, e evidenziando una CP_1 tendenza ad assumere il ruolo di genitore rispetto alle problematiche della madre, con preoccupazione per la sua condizione personale e di salute. Tale condizione di fatto, rafforzata dalla difficoltà della madre di collocarsi come riferimento affettivo, e non solo materiale per la figlia, affiancata alla mancanza di altre figure di riferimento , nella CP_1 cerchia familiare, inducano a ritenere valide le motivazioni della decisione assunta. Lo stato di abbandono è presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, richiede la mancanza di figure familiari capaci di provvedere con continuità alla assistenza materiale e morale del minore, ovvero di una condizione conclamata da comportamenti ripetuti nel tempo che rendano non possibile il recupero delle capacità genitoriali, ed il mantenimento del legame familiare appaia dannoso per lo sviluppo del minore. Nel caso di specie, se è vero che la minore, ascoltata in primo grado, per cui l'audizione nel presente grado, per come rappresentati i fatti dalle parti, appare per alcuni aspetti anche pregiudizievole, stante la condizione di precarietà in cui la minore è stata costretta a vivere, che le sarebbe riproposta, manifesta affetto verso la madre, detto legame si traduce in assunzione di responsabilità per la condizione del genitore di dipendenza dall'alcool, pertanto detta relazione non è costruttiva per la minore, e la allontana dalla vita di adolescente che invece dovrebbe sperimentare.
Inoltre, la madre, dato il notevole lasso di tempo trascorso dell'ingresso della minore in comunità non ha risolto la sua dipendenza, tende a ricadere nell'uso dell'alcool e pertanto, in detta condizione, manca della necessaria lucidità per prestare assistenza e cura alla minore.
Detta valutazione è stata operata all'attualità essendo gli episodi riferiti all'anno 2024, per cui la presenza della figura materna non appare di sostegno e aiuto allo sviluppo equilibrato e sereno della minore, il cui interesse ad una condizione di vita ricondotta nei canoni di normalità deve essere in via prioritario considerato. L'evoluzione verso una permanenza dello stato di dipendenza dall'alcool rende superflua la richiesta di consulenza, essendo tale dipendenza una condizione di ostacolo anche alla capacità della madre di prendersi cura di sé stessa, prima ancora della figlia minore. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese pag. 7/9 compensate in ragione della materia del contendere, e delle parti in causa. La Corte è tenuta a dare atto che non/sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie
(Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018). Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Salerno, di nella sua qualità di minore, nonché Controparte_1 nei confronti di , avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 96/2024 del CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 18/2022, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 7/2023, emessa in data 15/07/2024, pubblicata in data
26/07/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec agli istanti in data 01/08/2024 - non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello;
3. Compensa le spese tra le parti.
La Corte dà atto che sussistono, in astratto, presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 8/9 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
Salerno, lì 01/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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