Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1377/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...]_1 C.F._1
(MI), il 26.2.1973 e residente a [...],
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO GIOVANNI BATTAGLIA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
i sottoscritti
CHIEDONO
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Calolziocorte (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
2) La casa coniugale sita in Calolziocorte (LC), via Mandamentale, 52/N resta assegnata alla moglie unitamente gli arredi, ad eccezione degli effetti personali del marito, che verranno dallo stesso asportati;
3) il marito verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , ancora non Per_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00.=, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il sig. tenuto conto che già si fa carico delle spese relative alle polizze Parte_1
auto, delle tasse di circolazione e revisioni e manutenzione ordinaria delle autovetture Peugeot targate rispettivamente EX019HP e EN762BA in uso ai figli, si farà carico, ad eccezione delle spese relative all'autovettura in uso alla figlia di cui continuerà ad occuparsi nella misura del 100%, Per_1
delle residue spese extra assegno relative alla figlia nella misura del 70 % secondo le “Linee Per_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, ratificate anche dal Tribunale di Lecco e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
5) Il Sig. in aggiunta che ha sempre provveduto al pagamento di tutte le Parte_1
spese
PRENDERE ATTO
DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI PATRIMONIALI
5) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o della titolarità di altri diritti reali infra descritte.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue.
Il sig. con il presente atto si impegna a trasferire, entro sessanta giorni Parte_1 dall'emananda sentenza di separazione, alla moglie Sig.ra che accetta, la quota di Parte_2
sua proprietà della casa coniugale sita in Calolziocorte (LC), via Mandamentale, 52/N, e precisamente, fabbricato trifamilare su parte dell'area dell'originario mappale 1888, la porzione centrale distinta con il mappale 1929 ente Urbano di are 1,33 giusta la denuncia di cambiamento presentata al catasto Terreni di Lecco in data 16 ottobre 2002 n. 119231 composta al piano interrato da locale sgombero, lavanderia, autorimessa, al piano terra da ampio soggiorno, ingresso - disimpegno, bagno, cucina, con porzione di giardino nei lati nord e sud, e al piano primo tre vani, disimpegno, bagno e un balcone, il tutto con vano scala interno di collegamento è da distinguere al
Catasto Fabbricati come segue in forza della denuncia di nuova costruzione registrata all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 31 ottobre 2002 n. 126927 Prot.: Sez. Sa – foglio 1 – mappali: 1929/2 via Mandamentale, 54, P. S1-1 Cat. A/7 Cl. 2 vani 7 Rc euro 686,89; 1929/3 via Mandamentale, 52,
P. S1 Cat C/6 Cl. 3 mq 33 Rc euro 63,06, precisandosi che con il mappale 1929/1 è individuato il bene comune non censibile quale l'accesso.
Coerenze, da nord in senso orario, ragioni ai mappali 1928, la strada di lottizzazione, quindi ragioni ai mappali 1930 e 1931.
Salvo i più precisi confini e come meglio in fatto.
La porzione di fabbricato de qua partecipa per la quota di un terzo alla comproprietà dell'area nuda al mappale 1931 di aree 1,30 destinato a strada di penetrazione al servizio per il tratto più a sud anche del limitrofo fabbricato al mappale 1889.
Salvi i più precisi confini e come meglio in fatto.
Il tutto come acquistato è meglio descritto, unitamente alle pertinenze, nel titolo di provenienza autenticato dal notaio in data 10 gennaio 2003, rep. n. 45669/11709, registrato a Persona_2
Lecco il 20 gennaio 2003 al n. 44 serie T /1 e trascritto a Bergamo il 22 gennaio 2003 ai nn.
3928/2876.
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
***
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio […]
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 26.6.1999 a Calolziocorte, nel corso del quale sono nati i figli (a Merate, il 6.2.2001), maggiorenne ma Persona_3
non economicamente indipendente, e (a Lecco, il Persona_4
7.9.2004), maggiorenne ed economicamente autonomo.
Con ricorso depositato il 25.10.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della figlia . Per_1
Il Tribunale si limita a dare atto delle previsioni di cui al n. 5 delle condizioni, riguardanti la mera regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1
sposati a Calolziocorte (LC), il 26.6.1999 (atto trascritto nei Parte_2
registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 25, parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. 3) DISPONE, come da separata ordinanza, che la presente causa venga rimessa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio, davanti a questo Giudice Relatore, in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 7.1.2025.
IL GIUDICE rel IL PRESIDENTE Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada