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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Alberto Tetamo – Presidente
Isabella Messina – Giudice
Daniela Culotta - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 25732/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
SELLA 9 MONCALIERI, elettivamente dom.to in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 78
TORINO, presso lo studio degli avv.ti. ALESSANDRO VACCANEO e MARCO
CAVALLINI, come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
nata a [...] il [...] Persona_1
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la sig. ra adiva il Tribunale di Parte_1
Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione di
Persona_1
Parte ricorrente esponeva di essersi occupata della nipote, figlia della sorella, già dalla sua nascita in Marocco e che a seguito del trasferimento della predetta in Italia, presso la sua dimora, aveva istaurato con la parte adottanda un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
1 Il Giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14/2/2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il suo assenso anche il marito dell'adottante sig. Parte_2
; inoltre, depositavano atto di consenso dei genitori di parte adottanda.
[...]
Il GOP rimetteva la causa innanzi al Giudice relatore.
Il Giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni e, in particolare, chiarimenti sulla cittadinanza di parte ricorrente e sulla applicabilità della legge nazionale dell'adottanda e compatibilità con l'istituto dell'adozione.
Parte ricorrente depositava note scritte nel termine perentorio allegando la documentazione richiesta e insistendo nelle sue istanze.
Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * * La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo ella nata il [...]
e l'adottanda il 19/8/2001 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati attuati tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c..
Nella specie, hanno inoltre espresso il consenso il sig. , marito di parte Parte_2 adottanda, con dichiarazione espressa in sede di udienza 8cfr verbale del 14/2/25), e i genitori di parte adottanda con dichiarazione asseverata (cfr. doc 9).
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
P.Q.M.
2 Dispone farsi luogo all'adozione di nata a nata a [...] il Persona_1
19/8/2001 da parte di , nata a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino in data 9/5/2025
Il Presidente Estensore
Alberto Tetamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Alberto Tetamo – Presidente
Isabella Messina – Giudice
Daniela Culotta - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 25732/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
SELLA 9 MONCALIERI, elettivamente dom.to in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 78
TORINO, presso lo studio degli avv.ti. ALESSANDRO VACCANEO e MARCO
CAVALLINI, come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
nata a [...] il [...] Persona_1
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la sig. ra adiva il Tribunale di Parte_1
Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione di
Persona_1
Parte ricorrente esponeva di essersi occupata della nipote, figlia della sorella, già dalla sua nascita in Marocco e che a seguito del trasferimento della predetta in Italia, presso la sua dimora, aveva istaurato con la parte adottanda un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
1 Il Giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14/2/2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il suo assenso anche il marito dell'adottante sig. Parte_2
; inoltre, depositavano atto di consenso dei genitori di parte adottanda.
[...]
Il GOP rimetteva la causa innanzi al Giudice relatore.
Il Giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni e, in particolare, chiarimenti sulla cittadinanza di parte ricorrente e sulla applicabilità della legge nazionale dell'adottanda e compatibilità con l'istituto dell'adozione.
Parte ricorrente depositava note scritte nel termine perentorio allegando la documentazione richiesta e insistendo nelle sue istanze.
Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * * La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo ella nata il [...]
e l'adottanda il 19/8/2001 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati attuati tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c..
Nella specie, hanno inoltre espresso il consenso il sig. , marito di parte Parte_2 adottanda, con dichiarazione espressa in sede di udienza 8cfr verbale del 14/2/25), e i genitori di parte adottanda con dichiarazione asseverata (cfr. doc 9).
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
P.Q.M.
2 Dispone farsi luogo all'adozione di nata a nata a [...] il Persona_1
19/8/2001 da parte di , nata a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino in data 9/5/2025
Il Presidente Estensore
Alberto Tetamo
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