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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3097/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STROZZIERI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA SAN ROCCO 37, CONTROGUERRA
(TE), presso il difensore avv. STROZZIERI LORENZO
ATTORE OPPONETE contro
. (C.F. ), in persona del leg. Rapp. p.t., con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PORTELLI ERNESTINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 79,
MARTINSICURO (TE), presso il difensore avv. PORTELLI ERNESTINA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili, opposizione a D.I.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'attore opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 891/2020 Parte_1
(R.G. 2147/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in favore della Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: a) in via principale, per i motivi di merito esposti nel presente atto, dichiarare nullo, illegittimo, infondato e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 891/2020
(R.G. 2174/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo, in data 23.09.2020, dichiarando altresì la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta opposta e che, per l'effetto, nulla è dovuto dal Sig. ; b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta Parte_1 opposta è responsabile ex art. 1218 c.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento quantificato nella misura di € 6.222,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo in favore dell'opponente; c) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda, l'attore opponente ha dedotto, in fatto e per quanto di interesse: di aver incaricato la di installare gli impianti per Controparte_4 videosorveglianza di cui i relativi lavori sono iniziati nella prima metà dell'anno 2017e che venivano previamente determinati quanto al sistema anti intrusione, nel preventivo n. 56 del 14.02.2017 e quanto all'impianto di videosorveglianza nel preventivo n. 57 avente pari data;
che successivamente, relativamente all'impianto di videosorveglianza le parti si accordavano per la relativa estensione con l'ulteriore posa in opera di due telecamere necessarie alla copertura soddisfacente ed idonea del perimetro dell'abitazione altrimenti non visibili a video sia il cancello pedonale che quello carrabile;
che a seguito dell'installazione, soltanto parziale, dell'allarme antintrusione e della videosorveglianza, ha provveduto al pagamento dell'intero sistema di allarme per la somma complessiva di € 8.800,00 come da bonifici per acconto e saldo fattura n. 77 del 28.03.2017; che non venivano installate le videocamere dei cancelli di ingresso dell'abitazione, i quali sarebbero rimasti pertanto non coperti dal sistema di videosorveglianza, nonché gli impianti video dei televisori interni e che non furono neppure consegnati i codici di funzionamento dell'allarme antintrusione nè messi in funzione gli allarmi perimetrali;
ritenendo che tutto l'apparato di allarme non avrebbe garantito mai alcuna sicurezza non avendo la completato la relativa installazione e ritenendo pertanto la stessa Controparte_3 inadempiente ai propri obblighi contrattuali, proponeva l'opposizione al D.I. per cui è causa formulando pure domanda risarcitoria per violazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c..
Costituitasi in giudizio la società opposta contestava in fatto e diritto la domanda di revoca del concesso D.I. e la domanda in riconvenzione per danni per tutti i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta e rassegnando le seguenti conclusioni e richieste:
2 “NEL MERITO previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 cpc, per i motivi di cui in premessa in quanto non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa;
e per l'effetto, condannare
l'opponente a pagare in favore della società la somma Controparte_3 complessiva di 10.585,00 oltre interessi come da domanda oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,00 per esborsi, oltre alle successive spese occorrende ed agli accessori di legge dovuti, o comunque la minore e/o maggiore somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo”.
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali e, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa è stata trattenuta a decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza fissata per l'incombente.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass.
Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
In via preliminare, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture possono al più costituire un mero indizio della sussistenza della pretesa la quale, però, deve essere supportata da ulteriori prove e/o indizi non essendo a tal fine sufficiente la documentazione unilateralmente formata prodotta in sede monitoria. Ciò in quanto l'esistenza del rapporto contrattuale non si può presumere unicamente dall'allegazione di una fattura commerciale: tale documento, essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito;
sicché, nel caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio
3 liberamente valutabile dal giudice ma ciò non esclude che la fattura commerciale possa avere non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma altresì costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
In altre parole, potrebbe aversi la valenza confessoria alla annotazione della fattura e alla sua mancata contestazione in via stragiudiziale con la conseguenza che stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante.
La presente domanda giudiziale proposta mediante atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non può che dar luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda del creditore-opposto. Del resto, in tale giudizio di cognizione restano a carico del creditore- opposto, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, mentre a carico del debitore-opponente, avente veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718).
Ciò premesso, parte opposta, nella sua veste di attore, ha provato l'esistenza giuridica del credito, posto a base del provvedimento monitorio, mediante adempimento dell'onere probatorio di allegazione agli atti di causa ed in specie mediante la produzione documentale non sconfessata dall'istruttoria orale.
Nel caso specifico, dall'istruttoria è stato acclarato l'avvenuta realizzazione in favore dell'opponente di un impianto antintrusione e di video-sorveglianza come da preventivi lavori concordati 56 del
14.02.2017 (doc. 2 e 3 fasc. opponente).
Lamenta parte opponente la mancata ultimazione di tali lavori e quindi il mancato adempimento dell'obbligazione principale assunta dalla nonostante il pagamento del prezzo, pertanto CP_3 propone eccezione di inadempimento fondata sull'art. 1460 c.c., secondo cui "chi è obbligato ad eseguire una prestazione può rifiutarla se l'altra parte non adempie contemporaneamente la propria obbligazione, salvo che i diversi termini per l'adempimento siano stabiliti dal contratto o risultino dalla natura della prestazione."
Consegue che, in punto di diritto, va accertato il contenuto degli accordi tra le parti e la condotta tenuta dalle stesse per valutarne l'eventuale inadempimento, soprattutto con riferimento al comportamento dei
4 creditori opposti, che, se contrario alle obbligazioni assunte, giustificherebbe la proposta opposizione e l'accoglimento della domanda dell'attrice.
Ritiene il giudicante che la nota di accredito pari a € 1.295,00 emessa dalla società opposta per la mancata installazione di n. 2 videocamere non possa configurare una ipotesi di inadempimento ai sensi dell'art. 1667, comma 2 c.c., poiché non è emerso che tale circostanza, incontestata, possa configurare la mancata esecuzione di componenti essenziali dell'impianto rendendo il sistema installato inidoneo all'uso pattuito.
Per converso, dall'esito della prova orale espletata , anche a voler prescindere dalla testimonianza del teste escusso di parte opposta, non pienamente attendibile per la qualifica rivestita all'interno della società come socio lavoratore, è emerso in fatto che il tecnico incaricato dall'opponente di installare le due telecamere di cui alla nota di credito e non installate come invece convenuto con successivi accordi tra le parti, ha provveduto a riattivare l'impianto che evidentemente era funzionante, e quindi all'attivazione dei rilevatori esterni esistenti con la configurazione delle telecamere esistenti e di quelle aggiunte, attività, queste, incompatibili con la tesi di un impianto non idoneo all'uso pattuito. (Cfr. verb. d'ud. del 15.12.2022, teste ). Testimone_1
La lavoratrice della che ha predisposto le fatture di cui al D.I. qui opposto ha riferito che CP_3
l'installazione di altre due videocamere è stato oggetto di accordo successivo tra le parti come ampliamento dello stesso impianto, della emessa nota di credito per la mancata loro installazione e di aver appurato dal titolare della mancata disponibilità del a farle installare. (Cfr. verb. Parte_1
d'ud. del 30.03.2023, teste ). Testimone_2
L'intervenuto interpello elle parti non ha sortito alcun effetto confessorio in ordine ai fatti posti a sostegno delle rispettive posizioni esplicitate in atti.
La documentazione offerta in produzione dalle parti e le risultanze dell'istruttoria orale non hanno consentito di raggiungere la prova in ordine al sostenuto inadempimento della società opposta.
Nel caso di specie, difettano i presupposti dettati dalla norma, nessun inadempimento è stato mai posto in essere dall'opposta che possa aver pregiudicato l'esito dei lavori svolti e parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni e ragioni.
In conclusione, la domanda della opponente appare infondata e prive di pregio si palesano le argomentazioni a fondamento dell'opposizione de qua, pertanto, la stessa deve essere rigettata compresa la domanda in riconvenzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore del convenuto opposto, in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% IVA e CAP come per legge;
Teramo, 8 Settembre 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3097/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STROZZIERI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA SAN ROCCO 37, CONTROGUERRA
(TE), presso il difensore avv. STROZZIERI LORENZO
ATTORE OPPONETE contro
. (C.F. ), in persona del leg. Rapp. p.t., con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PORTELLI ERNESTINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 79,
MARTINSICURO (TE), presso il difensore avv. PORTELLI ERNESTINA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili, opposizione a D.I.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'attore opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 891/2020 Parte_1
(R.G. 2147/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in favore della Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: a) in via principale, per i motivi di merito esposti nel presente atto, dichiarare nullo, illegittimo, infondato e di nessun effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 891/2020
(R.G. 2174/2020), emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo, in data 23.09.2020, dichiarando altresì la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della ditta opposta e che, per l'effetto, nulla è dovuto dal Sig. ; b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta Parte_1 opposta è responsabile ex art. 1218 c.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento quantificato nella misura di € 6.222,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo in favore dell'opponente; c) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda, l'attore opponente ha dedotto, in fatto e per quanto di interesse: di aver incaricato la di installare gli impianti per Controparte_4 videosorveglianza di cui i relativi lavori sono iniziati nella prima metà dell'anno 2017e che venivano previamente determinati quanto al sistema anti intrusione, nel preventivo n. 56 del 14.02.2017 e quanto all'impianto di videosorveglianza nel preventivo n. 57 avente pari data;
che successivamente, relativamente all'impianto di videosorveglianza le parti si accordavano per la relativa estensione con l'ulteriore posa in opera di due telecamere necessarie alla copertura soddisfacente ed idonea del perimetro dell'abitazione altrimenti non visibili a video sia il cancello pedonale che quello carrabile;
che a seguito dell'installazione, soltanto parziale, dell'allarme antintrusione e della videosorveglianza, ha provveduto al pagamento dell'intero sistema di allarme per la somma complessiva di € 8.800,00 come da bonifici per acconto e saldo fattura n. 77 del 28.03.2017; che non venivano installate le videocamere dei cancelli di ingresso dell'abitazione, i quali sarebbero rimasti pertanto non coperti dal sistema di videosorveglianza, nonché gli impianti video dei televisori interni e che non furono neppure consegnati i codici di funzionamento dell'allarme antintrusione nè messi in funzione gli allarmi perimetrali;
ritenendo che tutto l'apparato di allarme non avrebbe garantito mai alcuna sicurezza non avendo la completato la relativa installazione e ritenendo pertanto la stessa Controparte_3 inadempiente ai propri obblighi contrattuali, proponeva l'opposizione al D.I. per cui è causa formulando pure domanda risarcitoria per violazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c..
Costituitasi in giudizio la società opposta contestava in fatto e diritto la domanda di revoca del concesso D.I. e la domanda in riconvenzione per danni per tutti i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta e rassegnando le seguenti conclusioni e richieste:
2 “NEL MERITO previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 cpc, per i motivi di cui in premessa in quanto non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa;
e per l'effetto, condannare
l'opponente a pagare in favore della società la somma Controparte_3 complessiva di 10.585,00 oltre interessi come da domanda oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,00 per esborsi, oltre alle successive spese occorrende ed agli accessori di legge dovuti, o comunque la minore e/o maggiore somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo”.
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali e, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa è stata trattenuta a decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza fissata per l'incombente.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass.
Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
In via preliminare, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture possono al più costituire un mero indizio della sussistenza della pretesa la quale, però, deve essere supportata da ulteriori prove e/o indizi non essendo a tal fine sufficiente la documentazione unilateralmente formata prodotta in sede monitoria. Ciò in quanto l'esistenza del rapporto contrattuale non si può presumere unicamente dall'allegazione di una fattura commerciale: tale documento, essendo un atto a formazione unilaterale, si qualifica come atto giuridico a contenuto partecipativo attraverso il quale vengono resi noti alla controparte negoziale gli elementi di un rapporto contrattuale intercorrente tra le stesse parti e già costituito;
sicché, nel caso in cui tale rapporto venga contestato, non è possibile riconoscere alla fattura il valore di piena prova, dovendosi al contrario attribuire alla stessa valore di mero indizio
3 liberamente valutabile dal giudice ma ciò non esclude che la fattura commerciale possa avere non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma altresì costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
In altre parole, potrebbe aversi la valenza confessoria alla annotazione della fattura e alla sua mancata contestazione in via stragiudiziale con la conseguenza che stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante.
La presente domanda giudiziale proposta mediante atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non può che dar luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda del creditore-opposto. Del resto, in tale giudizio di cognizione restano a carico del creditore- opposto, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, mentre a carico del debitore-opponente, avente veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718).
Ciò premesso, parte opposta, nella sua veste di attore, ha provato l'esistenza giuridica del credito, posto a base del provvedimento monitorio, mediante adempimento dell'onere probatorio di allegazione agli atti di causa ed in specie mediante la produzione documentale non sconfessata dall'istruttoria orale.
Nel caso specifico, dall'istruttoria è stato acclarato l'avvenuta realizzazione in favore dell'opponente di un impianto antintrusione e di video-sorveglianza come da preventivi lavori concordati 56 del
14.02.2017 (doc. 2 e 3 fasc. opponente).
Lamenta parte opponente la mancata ultimazione di tali lavori e quindi il mancato adempimento dell'obbligazione principale assunta dalla nonostante il pagamento del prezzo, pertanto CP_3 propone eccezione di inadempimento fondata sull'art. 1460 c.c., secondo cui "chi è obbligato ad eseguire una prestazione può rifiutarla se l'altra parte non adempie contemporaneamente la propria obbligazione, salvo che i diversi termini per l'adempimento siano stabiliti dal contratto o risultino dalla natura della prestazione."
Consegue che, in punto di diritto, va accertato il contenuto degli accordi tra le parti e la condotta tenuta dalle stesse per valutarne l'eventuale inadempimento, soprattutto con riferimento al comportamento dei
4 creditori opposti, che, se contrario alle obbligazioni assunte, giustificherebbe la proposta opposizione e l'accoglimento della domanda dell'attrice.
Ritiene il giudicante che la nota di accredito pari a € 1.295,00 emessa dalla società opposta per la mancata installazione di n. 2 videocamere non possa configurare una ipotesi di inadempimento ai sensi dell'art. 1667, comma 2 c.c., poiché non è emerso che tale circostanza, incontestata, possa configurare la mancata esecuzione di componenti essenziali dell'impianto rendendo il sistema installato inidoneo all'uso pattuito.
Per converso, dall'esito della prova orale espletata , anche a voler prescindere dalla testimonianza del teste escusso di parte opposta, non pienamente attendibile per la qualifica rivestita all'interno della società come socio lavoratore, è emerso in fatto che il tecnico incaricato dall'opponente di installare le due telecamere di cui alla nota di credito e non installate come invece convenuto con successivi accordi tra le parti, ha provveduto a riattivare l'impianto che evidentemente era funzionante, e quindi all'attivazione dei rilevatori esterni esistenti con la configurazione delle telecamere esistenti e di quelle aggiunte, attività, queste, incompatibili con la tesi di un impianto non idoneo all'uso pattuito. (Cfr. verb. d'ud. del 15.12.2022, teste ). Testimone_1
La lavoratrice della che ha predisposto le fatture di cui al D.I. qui opposto ha riferito che CP_3
l'installazione di altre due videocamere è stato oggetto di accordo successivo tra le parti come ampliamento dello stesso impianto, della emessa nota di credito per la mancata loro installazione e di aver appurato dal titolare della mancata disponibilità del a farle installare. (Cfr. verb. Parte_1
d'ud. del 30.03.2023, teste ). Testimone_2
L'intervenuto interpello elle parti non ha sortito alcun effetto confessorio in ordine ai fatti posti a sostegno delle rispettive posizioni esplicitate in atti.
La documentazione offerta in produzione dalle parti e le risultanze dell'istruttoria orale non hanno consentito di raggiungere la prova in ordine al sostenuto inadempimento della società opposta.
Nel caso di specie, difettano i presupposti dettati dalla norma, nessun inadempimento è stato mai posto in essere dall'opposta che possa aver pregiudicato l'esito dei lavori svolti e parte attrice opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni e ragioni.
In conclusione, la domanda della opponente appare infondata e prive di pregio si palesano le argomentazioni a fondamento dell'opposizione de qua, pertanto, la stessa deve essere rigettata compresa la domanda in riconvenzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore del convenuto opposto, in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% IVA e CAP come per legge;
Teramo, 8 Settembre 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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