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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3289 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
- difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1
GALLUZZO GIANLUCA E
- difesa e rappresentata dall'avv. GALLUZZO Controparte_1
GIANLUCA con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 22/10/2024 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 11/06/2005 avevano contratto matrimonio in Taranto (TA);
- dalla loro unione erano nati i figli il 07.06.2006, oggi Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed il 30.09.2009; Per_2
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge, alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
30/2025 pubblicata il 20/01/2025.
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 25/09/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 30/2025 pubblicata il 20/01/2025 dal Tribunale di Taranto. È
parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, come confermato dalle stesse parti nel verbale di udienza del
25.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo,
considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone,
pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 22/10/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
11/06/2005 nel Comune di Taranto da nato il Parte_1
17/08/1975 a TARANTO, e nata il [...] Controparte_1 CP_2
a TARANTO,trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2005 ,
parte 2, serie A, numero 30 ; 3 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione , le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3289 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
- difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1
GALLUZZO GIANLUCA E
- difesa e rappresentata dall'avv. GALLUZZO Controparte_1
GIANLUCA con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 22/10/2024 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 11/06/2005 avevano contratto matrimonio in Taranto (TA);
- dalla loro unione erano nati i figli il 07.06.2006, oggi Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed il 30.09.2009; Per_2
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge, alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
30/2025 pubblicata il 20/01/2025.
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 25/09/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 30/2025 pubblicata il 20/01/2025 dal Tribunale di Taranto. È
parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, come confermato dalle stesse parti nel verbale di udienza del
25.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo,
considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone,
pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 22/10/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
11/06/2005 nel Comune di Taranto da nato il Parte_1
17/08/1975 a TARANTO, e nata il [...] Controparte_1 CP_2
a TARANTO,trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2005 ,
parte 2, serie A, numero 30 ; 3 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione , le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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