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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5275 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Castronuovo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bucci, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Roma il 21.04.1996.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale di essi coniugi;
2) disporre e/o confermare il sequestro conservativo ai sensi dell'art 671 c.p.c., per i motivi sopra esposti, ricorrendone i presupposti, sia della casa coniugale che delle somme ricavate, nelle more del giudizio, dalla vendita della stessa;
3) autorizzare i coniugi a vivere separati;
4) dichiarare quale unico responsabile del fallimento del matrimonio il Sig. , Controparte_1
a cui va addebitata la separazione;
5) affidare in via definitiva ed esclusiva alla madre i figli minori, visto il comportamento violento del padre che gli stessi non vogliono frequentare;
6) disporre che i figli decidano in maniera autonoma, vista anche l'età, 15 e 12 anni, se e quando incontrare il padre;
7) condannare il Sig. al mantenimento dei figli minori con il versamento alla Controparte_1 madre di complessivi € 800,00 (ottocento/00) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese per l'attività scolastica, sportiva, attività formative extrascolastiche, nonché le spese straordinarie mediche, previo accordo scritto;
8) disporre,la distribuzione al 50% del ricavato della vendita al 17.07.2021 di € 50.000,00;
9) disporre che una volta avvenuto il rogito ed estinto il mutuo, il rivavato della vendita venga diviso in parti uguali tra le parti;
10) disporre la chiusura dei conti correnti cointestati e la distribuzione tra gli ex coniugi delle relative somme, ad esclusione del conto asservito al mutuo cointestato, finché la casa coniugale non verrà venduta;
11) disporre l'accertamento del patrimonio del Sig. , anche tramite indagini di CP_1
Polizia Tributaria su conti correnti, investimenti, società, intestazione fittizia di beni mobili ed immobili a terzi, al fine di verificarne l'effettiva situazione/capacità economica, alla luce anche dell'avvenuto compromesso di vendita dell'immobile di proprietà del Sig. avvenuto in CP_1 data 17.07.2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 9.02.2022 compariva la sola ricorrente;
con ordinanza del 21.02.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore assegnando i termini di cui all'art. 709
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.10.2012 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare nel rito dichiarare la nullità dell'ordinanza presidenziale per mancata notifica del ricorso introduttivo;
2) In via ulteriormente preliminare dichiarare la nullità dell'ordinanza presidenziale per la mancata audizione dei due figli minorenni infra-dodicenni,
a OF e per l'effetto e fissare una nuova udienza presidenziale per l'ascolto dei coniugi, Per_1 dei due figli minori e per il tentativo di conciliazione. 3) Dichiarare la inammissibilità della memoria integrativa depositata dalla poiché tardiva e per l'effetto dichiarare Parte_1 la inutilizzabilità della stessa e dei documenti allegati;
4) In caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esposte pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, chiedendo che la detta separazione venga pronunciata con addebito a carico della Parte_1 stessa per tutti i fatti esposti ed alle condizioni che seguono:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori OF e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso la casa della madre in cui manterranno la residenza;
3) Il verserà mensilmente un assegno di mantenimento in favore di entrambe i figli CP_1 di € 400,00 complessivi da versarsi alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base ad indici Istat, considerando la somma di € 60.000,00 versata già alla
[...]
come versamento anticipato del suddetto mantenimento. Parte_1
4) Il potrà tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con gli CP_1 impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, previo accordo con la moglie e comunque nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e, a week-end alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20, 00 della domenica con pernottamento presso di lui;
per le vacanze estive il terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordarsi con la moglie entro il CP_1
31 maggio di ogni anno e, comunque, ad anni alterni, nel mese di luglio o nel mese di agosto;
per le vacanze natalizie,ad anni alternati, il ragazzino trascorrerà dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 25 dicembre o dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del primo gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alternati, i minori trascorreranno dalle ore
10,00 alle ore 21,00 della domenica di Pasqua o dalle ore 10,00 alle ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo.
5) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”.
Concessi i termini di cu all'art. 183, comm 6, n. 2 c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, ammesse le prove orali articolate dalle parti.
All'udienza del 25.06.2025 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status. La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, infatti, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Poiché la causa risulta ancora in fase istruttoria, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, mediante ordinanza pronunciata in data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5275/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
30.07.1970 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 21.04.1996; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune di
Roma al N. 00172, Parte 2, Serie A02, Anno 1996;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5275 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Castronuovo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bucci, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Roma il 21.04.1996.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale di essi coniugi;
2) disporre e/o confermare il sequestro conservativo ai sensi dell'art 671 c.p.c., per i motivi sopra esposti, ricorrendone i presupposti, sia della casa coniugale che delle somme ricavate, nelle more del giudizio, dalla vendita della stessa;
3) autorizzare i coniugi a vivere separati;
4) dichiarare quale unico responsabile del fallimento del matrimonio il Sig. , Controparte_1
a cui va addebitata la separazione;
5) affidare in via definitiva ed esclusiva alla madre i figli minori, visto il comportamento violento del padre che gli stessi non vogliono frequentare;
6) disporre che i figli decidano in maniera autonoma, vista anche l'età, 15 e 12 anni, se e quando incontrare il padre;
7) condannare il Sig. al mantenimento dei figli minori con il versamento alla Controparte_1 madre di complessivi € 800,00 (ottocento/00) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese per l'attività scolastica, sportiva, attività formative extrascolastiche, nonché le spese straordinarie mediche, previo accordo scritto;
8) disporre,la distribuzione al 50% del ricavato della vendita al 17.07.2021 di € 50.000,00;
9) disporre che una volta avvenuto il rogito ed estinto il mutuo, il rivavato della vendita venga diviso in parti uguali tra le parti;
10) disporre la chiusura dei conti correnti cointestati e la distribuzione tra gli ex coniugi delle relative somme, ad esclusione del conto asservito al mutuo cointestato, finché la casa coniugale non verrà venduta;
11) disporre l'accertamento del patrimonio del Sig. , anche tramite indagini di CP_1
Polizia Tributaria su conti correnti, investimenti, società, intestazione fittizia di beni mobili ed immobili a terzi, al fine di verificarne l'effettiva situazione/capacità economica, alla luce anche dell'avvenuto compromesso di vendita dell'immobile di proprietà del Sig. avvenuto in CP_1 data 17.07.2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 9.02.2022 compariva la sola ricorrente;
con ordinanza del 21.02.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore assegnando i termini di cui all'art. 709
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.10.2012 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare nel rito dichiarare la nullità dell'ordinanza presidenziale per mancata notifica del ricorso introduttivo;
2) In via ulteriormente preliminare dichiarare la nullità dell'ordinanza presidenziale per la mancata audizione dei due figli minorenni infra-dodicenni,
a OF e per l'effetto e fissare una nuova udienza presidenziale per l'ascolto dei coniugi, Per_1 dei due figli minori e per il tentativo di conciliazione. 3) Dichiarare la inammissibilità della memoria integrativa depositata dalla poiché tardiva e per l'effetto dichiarare Parte_1 la inutilizzabilità della stessa e dei documenti allegati;
4) In caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esposte pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, chiedendo che la detta separazione venga pronunciata con addebito a carico della Parte_1 stessa per tutti i fatti esposti ed alle condizioni che seguono:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori OF e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso la casa della madre in cui manterranno la residenza;
3) Il verserà mensilmente un assegno di mantenimento in favore di entrambe i figli CP_1 di € 400,00 complessivi da versarsi alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base ad indici Istat, considerando la somma di € 60.000,00 versata già alla
[...]
come versamento anticipato del suddetto mantenimento. Parte_1
4) Il potrà tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con gli CP_1 impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, previo accordo con la moglie e comunque nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e, a week-end alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20, 00 della domenica con pernottamento presso di lui;
per le vacanze estive il terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordarsi con la moglie entro il CP_1
31 maggio di ogni anno e, comunque, ad anni alterni, nel mese di luglio o nel mese di agosto;
per le vacanze natalizie,ad anni alternati, il ragazzino trascorrerà dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 25 dicembre o dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del primo gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alternati, i minori trascorreranno dalle ore
10,00 alle ore 21,00 della domenica di Pasqua o dalle ore 10,00 alle ore 21,00 del Lunedì dell'Angelo.
5) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”.
Concessi i termini di cu all'art. 183, comm 6, n. 2 c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, ammesse le prove orali articolate dalle parti.
All'udienza del 25.06.2025 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status. La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, infatti, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Poiché la causa risulta ancora in fase istruttoria, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, mediante ordinanza pronunciata in data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5275/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
30.07.1970 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 21.04.1996; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune di
Roma al N. 00172, Parte 2, Serie A02, Anno 1996;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera