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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 808 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Galluccio presso cui elte do.to in Aversa via Giotto 87 Parte_1
Appellante
E
centro rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Intorcia e dall'avv. Errico De Falco presso cui el.te CP_1 dom.ta in Napoli alla via comunale del Principe 13/a
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Napoli. 7875 del 19.11.2024 che pur avendo accolto la domanda del lavoratore aveva compensato le spese del giudizio. Tale compensazione era contraria alle norme processuali che prevedono la condanna della parte soccombente in via ordinaria e la compensazione in via eccezionale dopo adeguata motivazione che nel caso di specie mancava. La questione trattata non era nuova né particolarmente complessa ma anzi seriale con una giurisprudenza sia di merito ma soprattutto di legittimità consolidata da tempo.
Si costituiva parte appellate ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza che era correttamente motivata. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza. .
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Sulla domanda di pagamento di un'ulteriore compenso per lo svolgimento di attività lavorativa in turni festivi infrasettimanali già dal 2021 e poi dal 2022 , la Cassazione aveva stabilito che lo stesso spettasse come previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 9 . Si trattava quindi di una causa non nuova né complessa o di natura interpretativa dati i precedenti dei giudici di legittimità . Era una causa altresì seriale. Di conseguenza le spese andavano attribuite alla parte vincitrice.
Co Pertanto l' va condannata al pagamento delle spese processuali di primo grado , in riforma sul punto, della sentenza impugnata , che si liquidano in euro 1278,00 oltre iva e cpa e rimborso spese con attribuzione secondo i parametri minimi previsto dal d.m. 147 del 2022 per il range entro i 5200 euro.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così decide
Co A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado che liquida in euro 1278,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
Co B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in euro
1278,00 oltre iva e cap e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli 11.11.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 808 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Galluccio presso cui elte do.to in Aversa via Giotto 87 Parte_1
Appellante
E
centro rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Intorcia e dall'avv. Errico De Falco presso cui el.te CP_1 dom.ta in Napoli alla via comunale del Principe 13/a
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Napoli. 7875 del 19.11.2024 che pur avendo accolto la domanda del lavoratore aveva compensato le spese del giudizio. Tale compensazione era contraria alle norme processuali che prevedono la condanna della parte soccombente in via ordinaria e la compensazione in via eccezionale dopo adeguata motivazione che nel caso di specie mancava. La questione trattata non era nuova né particolarmente complessa ma anzi seriale con una giurisprudenza sia di merito ma soprattutto di legittimità consolidata da tempo.
Si costituiva parte appellate ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza che era correttamente motivata. All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza. .
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Sulla domanda di pagamento di un'ulteriore compenso per lo svolgimento di attività lavorativa in turni festivi infrasettimanali già dal 2021 e poi dal 2022 , la Cassazione aveva stabilito che lo stesso spettasse come previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 9 . Si trattava quindi di una causa non nuova né complessa o di natura interpretativa dati i precedenti dei giudici di legittimità . Era una causa altresì seriale. Di conseguenza le spese andavano attribuite alla parte vincitrice.
Co Pertanto l' va condannata al pagamento delle spese processuali di primo grado , in riforma sul punto, della sentenza impugnata , che si liquidano in euro 1278,00 oltre iva e cpa e rimborso spese con attribuzione secondo i parametri minimi previsto dal d.m. 147 del 2022 per il range entro i 5200 euro.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così decide
Co A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado che liquida in euro 1278,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
Co B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in euro
1278,00 oltre iva e cap e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli 11.11.2025
Il Presidente rel