TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
OV GN è chiamata la causa iscritta al n. 463 2025 R.G. CP_ Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Giorgio Seminara il quale rileva che l' ha provveduto ad annullare l'atto impugnato come da provvedimento che deposita in copia.
Per l' è comparso l'Avv. Amato E. in sostituzione dell'avv. Marcedone insiste in atti. CP_1
Entrambi i procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Amato chiede la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Seminara insiste per la condanna alla spese di lite dell' in virtù della soccombenza CP_1
virtuale.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa OV
GN, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 463 2025 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. SEMINARA GIORGIO giusta procura in Parte_1 atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 11.02.2025 l'istante opponeva l'avviso di addebito n. 598202400028277000 CP_ emesso nei confronti dell'opponente dall' con cui chiedeva il pagamento della somma di €. CP_ 4.307,70 relativamente a contributi per l'anno 2023, rate n. 1-2-3-4 a titolo di contributi dovuti per la gestione Agricola-Lavoratori Autonomi;
assumeva l'istante che la ricorrente aveva cessato la propria attività di coltivatore diretto nel 2021, come si evinceva dalla domanda inoltrata all'Agenzia delle Entrate ed ancora che con contratto preliminare del 21.6.2021, registrato il 5.7.2021 la ricorrente unitamente ai comproprietari avevano promesso di vendere il fondo agricolo dove veniva esercitata l'attività agricola, trasferimento avvenuto il 30.9.2021. Pertanto, insisteva nell'accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' rappresentando che l'avviso sarebbe CP_1
CP_ stato oggetto di sgravio atteso che l' aveva prestato acquiescenza alla sentenza n. 128/2024, resa il 21.02.2024 nel procedimento n. 103/23 RG, proposto dalla medesima ricorrente ed ha quindi provveduto alla cancellazione della posizione contributiva a far data della originaria imposizione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, il procuratore della ricorrente ha depositato copia del provvedimento di annullamento dell'atto opposto.
Entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore
CP_ dell'istante ha chiesto la condanna dell' convenuto al pagamento alle spese di lite mentre l' CP_3
ha chiesto la compensazione.
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato di aver cessato l'attività agricola nel 2021, come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate del luglio 2021 nonché il trasferimento del fondo dove veniva svolta l'attività agricola e dunque non sussistevano i presupposti per l'imposizione contributiva anche alla luce della sentenza resa da questo Tribunale n. 128/2024 su cui l' ha CP_1
prestato acquiescenza e, dunque, l'avviso di addebito non doveva essere emesso.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese, tenuto conto del comportamento processuale dell'opposto, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà a carico dell' , e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore CP_1
della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti (fase studio e fase introduttiva) atteso che l'annullamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara..
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona del CP_1 legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OV GN
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
OV GN è chiamata la causa iscritta al n. 463 2025 R.G. CP_ Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Giorgio Seminara il quale rileva che l' ha provveduto ad annullare l'atto impugnato come da provvedimento che deposita in copia.
Per l' è comparso l'Avv. Amato E. in sostituzione dell'avv. Marcedone insiste in atti. CP_1
Entrambi i procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Amato chiede la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Seminara insiste per la condanna alla spese di lite dell' in virtù della soccombenza CP_1
virtuale.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa OV
GN, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 463 2025 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. SEMINARA GIORGIO giusta procura in Parte_1 atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 11.02.2025 l'istante opponeva l'avviso di addebito n. 598202400028277000 CP_ emesso nei confronti dell'opponente dall' con cui chiedeva il pagamento della somma di €. CP_ 4.307,70 relativamente a contributi per l'anno 2023, rate n. 1-2-3-4 a titolo di contributi dovuti per la gestione Agricola-Lavoratori Autonomi;
assumeva l'istante che la ricorrente aveva cessato la propria attività di coltivatore diretto nel 2021, come si evinceva dalla domanda inoltrata all'Agenzia delle Entrate ed ancora che con contratto preliminare del 21.6.2021, registrato il 5.7.2021 la ricorrente unitamente ai comproprietari avevano promesso di vendere il fondo agricolo dove veniva esercitata l'attività agricola, trasferimento avvenuto il 30.9.2021. Pertanto, insisteva nell'accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' rappresentando che l'avviso sarebbe CP_1
CP_ stato oggetto di sgravio atteso che l' aveva prestato acquiescenza alla sentenza n. 128/2024, resa il 21.02.2024 nel procedimento n. 103/23 RG, proposto dalla medesima ricorrente ed ha quindi provveduto alla cancellazione della posizione contributiva a far data della originaria imposizione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, il procuratore della ricorrente ha depositato copia del provvedimento di annullamento dell'atto opposto.
Entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore
CP_ dell'istante ha chiesto la condanna dell' convenuto al pagamento alle spese di lite mentre l' CP_3
ha chiesto la compensazione.
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato di aver cessato l'attività agricola nel 2021, come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate del luglio 2021 nonché il trasferimento del fondo dove veniva svolta l'attività agricola e dunque non sussistevano i presupposti per l'imposizione contributiva anche alla luce della sentenza resa da questo Tribunale n. 128/2024 su cui l' ha CP_1
prestato acquiescenza e, dunque, l'avviso di addebito non doveva essere emesso.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese, tenuto conto del comportamento processuale dell'opposto, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà a carico dell' , e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore CP_1
della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti (fase studio e fase introduttiva) atteso che l'annullamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara..
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona del CP_1 legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OV GN