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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 242/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 242/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Alento n. 45 presso lo studio dell'Avv. CORAZZINI AURORA LUCIA che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. TETI LAURA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Controparte_1 C.F._2
Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 08.09.2012 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 CP_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara (atto n. 198, parte II,
[...]
s. A, anno 2012) dalla cui unione nascevano le figlie e , rispettivamente il 21.01.2015 e il Per_1 Per_2
18.10.2018.
2. Con ricorso del 24 gennaio 2025 il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dalla coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Controparte_1
3. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da parte ricorrente per i motivi versati in atti, adducendo le cause della separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al coniuge, nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Deduceva, a sostegno della domanda di addebito, che il ricorrente si fosse allontanato dalla casa coniugale per intraprendere una convivenza con altra donna e che tale condotta avrebbe integrato la violazione degli obblighi di fedeltà, nonché di assistenza morale e materiale.
4. Nelle more del giudizio, le parti, con istanza del 28.10.2025, dichiaravano di essere pervenute ad una composizione bonaria della controversia, addivenendo ad un accordo.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti addivenivano ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. si impegna e si obbliga sin da ora a trasferire la propria residenza anagrafica. Pt_1
3) La casa coniugale sita in Pescara alla Via Crisologo n. 19, di proprietà della sig.ra CP_1
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima con tutti i beni mobili ivi sussistenti
[...]
pagina 2 di 5 essendone esclusiva proprietaria, rinunciando il ad ogni e qualsivoglia pretesa, Parte_1 avendo già prelevato tutti i propri effetti personali.
4) Le figlie minori e vengono affidate in maniera condivisa e congiunta ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse e relativa alle minori, assicurando il mantenimento di un effettivo e continuativo rapporto con gli altri familiari, sia del ramo paterno che di quello materno;
le figlie minori saranno collocate prevalentemente presso la madre nella casa della medesima in Pescara alla Via Crisologo n. 19.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente schema:
a) un week-end alternato con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alle 20.00 della domenica successiva;
b) due giorni infrasettimanali coincidenti con le giornate del martedì dall'uscita da scuola alle 20.30
(e fino alle 22,30 durante il periodo estivo) e del venerdì dall'uscita da scuola alle 21.30 (e fino alle
22,30 durante il periodo estivo) nella sola settimana in cui il padre non ha il suo week-end;
c) durante il periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 e così ad anni alterni tra i genitori, precisandosi che per il prossimo Natale 2025 le minori staranno con il padre nel periodo dal 23.12 al 30.12 e con la madre dal 31.12 al 6.1; durante il periodo Pasquale, ed in coincidenza con la chiusura scolastica, il padre ad anni alterni potrà stare con le minori dal giovedì alla domenica di Pasqua o dalla domenica sera al martedì successivo;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé le minori per 15gg non consecutivi (7+7), restando sospeso il diritto di visita in tale periodo. Deve, in ogni caso, essere garantito il diritto della madre a mantenere quotidianamente il contatto telefonico con le figlie quando siano dal padre e viceversa;
d) Per il compleanno di e , 21 gennaio e 18 ottobre, i genitori trascorreranno la Per_1 Per_2 ricorrenza con le figlie ad anni alterni e nel rispetto dei desideri manifestati dalle ragazze;
e) I genitori avranno cura di concordare il periodo feriale estivo entro il 30 Aprile di ciascun anno;
f) le bambine trascorreranno con il Padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della festa della mamma;
g) Restano salvi tutti gli accordi e le modifiche che i genitori intenderanno apportare per loro specifiche esigenze o per primari interessi delle minori.
6) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori mediante versamento mensile di un importo complessivo di € 700,00 (ovvero 350,00 per ogni figlia). La somma relativa alla contribuzione al pagina 3 di 5 mantenimento delle figlie minori sarà aggiornata annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT, in maniera automatica e senza la necessità di richiesta scritta del genitore percipiente.
7) I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione delle figlie, che saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate dietro presentazione di semplice richiesta, previa consegna di valida documentazione comprovante la spesa. Per quanto alle spese straordinarie si allega sotto la lettera A) il Protocollo del Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e di accettare sottoscrivendolo unitamente al presente accordo (All. A).
8) Fiscalmente le parti hanno diritto alle detrazioni, ove previste, al 50% ciascuno, così come indicheranno a carico le figlie al 50%.
9) L'A.U. per le figlie verrà riscosso al 100% dalla signora rinunciando Controparte_1 espressamente il sig. alla propria quota del 50% in favore della madre delle minori Parte_1
e . Per_1 Persona_3
10) Nulla dovrà versare il sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento, Parte_1 Controparte_1 essendo la coniuge economicamente autosufficiente, con contratto full time a tempo indeterminato quale OSS alle dipendenze della ASL di Pescara.
11) Resta inteso che tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, fatti salvi i casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile concordare una decisione tra i medesimi. In tal caso, tuttavia, il genitore che ha assunto la decisione dovrà, senza ritardo, informare l'altro genitore.
Cont 12) Il mutuo cointestato attualmente acceso su rimarrà a carico della che Controparte_1 provvederà al pagamento rateale con decorrenza dal I° rateo del mese successivo alla pubblicazione della Sentenza di omologa della separazione.
13) il Sig. si impegna alla disdetta immediata della carta di credito su conto cointestato, e di Pt_1 ogni qualsivoglia movimentazione bancaria sul suddetto conto.
14) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare, l'un l'altro, ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza nonché del proprio recapito telefonico sia fisso che mobile.
15) Le parti prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti, nonché del passaporto per le figlie e del loro documento d'identità.
pagina 4 di 5 16) Le spese di assistenza legale della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 08.09.2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 198, parte II, serie A, anno 2012), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di giudizio. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 242/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Alento n. 45 presso lo studio dell'Avv. CORAZZINI AURORA LUCIA che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. TETI LAURA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Controparte_1 C.F._2
Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 08.09.2012 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 CP_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Pescara (atto n. 198, parte II,
[...]
s. A, anno 2012) dalla cui unione nascevano le figlie e , rispettivamente il 21.01.2015 e il Per_1 Per_2
18.10.2018.
2. Con ricorso del 24 gennaio 2025 il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dalla coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Controparte_1
3. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava quanto dedotto da parte ricorrente per i motivi versati in atti, adducendo le cause della separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al coniuge, nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Deduceva, a sostegno della domanda di addebito, che il ricorrente si fosse allontanato dalla casa coniugale per intraprendere una convivenza con altra donna e che tale condotta avrebbe integrato la violazione degli obblighi di fedeltà, nonché di assistenza morale e materiale.
4. Nelle more del giudizio, le parti, con istanza del 28.10.2025, dichiaravano di essere pervenute ad una composizione bonaria della controversia, addivenendo ad un accordo.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti addivenivano ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata versata in atti e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. si impegna e si obbliga sin da ora a trasferire la propria residenza anagrafica. Pt_1
3) La casa coniugale sita in Pescara alla Via Crisologo n. 19, di proprietà della sig.ra CP_1
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima con tutti i beni mobili ivi sussistenti
[...]
pagina 2 di 5 essendone esclusiva proprietaria, rinunciando il ad ogni e qualsivoglia pretesa, Parte_1 avendo già prelevato tutti i propri effetti personali.
4) Le figlie minori e vengono affidate in maniera condivisa e congiunta ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse e relativa alle minori, assicurando il mantenimento di un effettivo e continuativo rapporto con gli altri familiari, sia del ramo paterno che di quello materno;
le figlie minori saranno collocate prevalentemente presso la madre nella casa della medesima in Pescara alla Via Crisologo n. 19.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente schema:
a) un week-end alternato con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alle 20.00 della domenica successiva;
b) due giorni infrasettimanali coincidenti con le giornate del martedì dall'uscita da scuola alle 20.30
(e fino alle 22,30 durante il periodo estivo) e del venerdì dall'uscita da scuola alle 21.30 (e fino alle
22,30 durante il periodo estivo) nella sola settimana in cui il padre non ha il suo week-end;
c) durante il periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.1 e così ad anni alterni tra i genitori, precisandosi che per il prossimo Natale 2025 le minori staranno con il padre nel periodo dal 23.12 al 30.12 e con la madre dal 31.12 al 6.1; durante il periodo Pasquale, ed in coincidenza con la chiusura scolastica, il padre ad anni alterni potrà stare con le minori dal giovedì alla domenica di Pasqua o dalla domenica sera al martedì successivo;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé le minori per 15gg non consecutivi (7+7), restando sospeso il diritto di visita in tale periodo. Deve, in ogni caso, essere garantito il diritto della madre a mantenere quotidianamente il contatto telefonico con le figlie quando siano dal padre e viceversa;
d) Per il compleanno di e , 21 gennaio e 18 ottobre, i genitori trascorreranno la Per_1 Per_2 ricorrenza con le figlie ad anni alterni e nel rispetto dei desideri manifestati dalle ragazze;
e) I genitori avranno cura di concordare il periodo feriale estivo entro il 30 Aprile di ciascun anno;
f) le bambine trascorreranno con il Padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della festa della mamma;
g) Restano salvi tutti gli accordi e le modifiche che i genitori intenderanno apportare per loro specifiche esigenze o per primari interessi delle minori.
6) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori mediante versamento mensile di un importo complessivo di € 700,00 (ovvero 350,00 per ogni figlia). La somma relativa alla contribuzione al pagina 3 di 5 mantenimento delle figlie minori sarà aggiornata annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT, in maniera automatica e senza la necessità di richiesta scritta del genitore percipiente.
7) I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione delle figlie, che saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate dietro presentazione di semplice richiesta, previa consegna di valida documentazione comprovante la spesa. Per quanto alle spese straordinarie si allega sotto la lettera A) il Protocollo del Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e di accettare sottoscrivendolo unitamente al presente accordo (All. A).
8) Fiscalmente le parti hanno diritto alle detrazioni, ove previste, al 50% ciascuno, così come indicheranno a carico le figlie al 50%.
9) L'A.U. per le figlie verrà riscosso al 100% dalla signora rinunciando Controparte_1 espressamente il sig. alla propria quota del 50% in favore della madre delle minori Parte_1
e . Per_1 Persona_3
10) Nulla dovrà versare il sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento, Parte_1 Controparte_1 essendo la coniuge economicamente autosufficiente, con contratto full time a tempo indeterminato quale OSS alle dipendenze della ASL di Pescara.
11) Resta inteso che tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, fatti salvi i casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile concordare una decisione tra i medesimi. In tal caso, tuttavia, il genitore che ha assunto la decisione dovrà, senza ritardo, informare l'altro genitore.
Cont 12) Il mutuo cointestato attualmente acceso su rimarrà a carico della che Controparte_1 provvederà al pagamento rateale con decorrenza dal I° rateo del mese successivo alla pubblicazione della Sentenza di omologa della separazione.
13) il Sig. si impegna alla disdetta immediata della carta di credito su conto cointestato, e di Pt_1 ogni qualsivoglia movimentazione bancaria sul suddetto conto.
14) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare, l'un l'altro, ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza nonché del proprio recapito telefonico sia fisso che mobile.
15) Le parti prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti, nonché del passaporto per le figlie e del loro documento d'identità.
pagina 4 di 5 16) Le spese di assistenza legale della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 08.09.2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 198, parte II, serie A, anno 2012), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di giudizio. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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