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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7136/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandra D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Parte ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
Parte resistente non costituita
OGGETTO: impugnazione del provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino in data
31.3.2024.
Conclusioni di parte attrice: “in via principale, nel merito: - in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. Controparte_1
286/98..”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto in data 22.4.2024 (assegnato alla scrivente in data 3.5.2024) il sig.
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di in data Controparte_1 CP_2
1 31.3.2024 con cui è stata decretata la sua espulsione dal territorio nazionale, chiedendone nel merito l'annullamento e chiedendo il riconoscimento della protezione speciale. A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato in data 14.3.2023 istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione;
che la Questura di aveva rigettato l'istanza; che aveva impugnato il provvedimento del Questore presso il CP_2
Tribunale di Torino, chiedendo il riconoscimento della protezione speciale;
che la competenza a conoscere dell'impugnazione del decreto di espulsione si radicava presso il Tribunale in virtù delle ragioni di connessione con la causa instaurata in seguito all'impugnazione del provvedimento del
Questore, come previsto dall'art 3 c. 3 DL 13/2017; che il decreto di espulsione era illegittimo in quanto emesso in violazione del divieto di espulsione di cui all'art 19 c. 1 TU (per il rischio di subire persecuzioni per motivi di opinione politica e relativi all'obbligo di leva) e del divieto di espulsione per ragioni di tutela della vita privata.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 21.6.2024 sono stati ritualmente notificati,
a cura della cancelleria, alla in data 31.5.2024. CP_3 CP_2
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15.11.2024 (fissata a seguito di istanze di rinvio del ricorrente), la difesa, dando atto di aver perso ogni contatto con il proprio assistito, ha rinunciato alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, essendosi sul punto già espresso il Tribunale con sentenza di rigetto del 30.9.2024,
e ha domandato un ulteriore rinvio a gennaio/febbraio per il deposito di una memoria in ordine alla competenza del Tribunale adito.
All'udienza del 17.1.2025, la difesa ha insistito nel ricorso.
Con memoria autorizzata, depositata in data 14.1.2025, la parte ricorrente ha articolato le proprie difese in merito alla questione della competenza del Giudice adito, sostenendo il radicamento della competenza presso il Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in virtù dell'art. 3
c. 3 DL 2017. In particolare, la difesa ha evidenziato che la controversia avente ad oggetto il decreto di espulsione era connessa con la causa avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del
Questore dell'8.3.2023 e il riconoscimento della protezione speciale, instaurata con ricorso depositato in data 22.4.2024 e decisa con la sentenza del 30.9.2024 (cfr. doc. 6).
***************
Preliminarmente si osserva che la questione relativa alla competenza del Tribunale adito ha, allo stato, perso consistenza e significato, essendo decorso il termine della prima udienza entro il quale può essere rilevata l'incompetenza (“Come affermato con indirizzo consolidato da questa Corte, il potere di rilevazione d'ufficio va esercitato espressamente e necessariamente entro la prima udienza di
2 comparizione delle parti, restando, altrimenti, radicata la competenza avanti al giudice adito (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019) – cfr. Cass. 2878/2023).
Passando al merito della causa, il provvedimento di espulsione è un provvedimento a carattere vincolato, fondato su parametri normativi predeterminati, con la conseguenza che in sede di impugnazione il giudice è tenuto a verificare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongano l'emanazione (cfr. Cass. 28860/2018).
Il Prefetto ha disposto l'espulsione del ricorrente ex art 13 c. 2 lett. B TUI, in ragione della situazione di irregolarità sul territorio nazionale, dando previamente atto del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno con provvedimento della Questura di in data 8.3.2023 (cfr. doc. 1). CP_2
L'art 13 c. 2 lett B TUI stabilisce che il Prefetto dispone l'espulsione, tra l'altro, nei casi in cui il rilascio del permesso di soggiorno sia stato revocato annullato o rifiutato.
Il ricorrente, come dedotto dalla parte ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti, era titolare di un permesso di soggiorno per minore età, scaduto il 29.4.2023 (cfr. doc. 3). In data
14.6.2023 il ricorrente ha chiesto il rinnovo e la conversione del precedente titolo in permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art 32 TUI. Il Questore di Torino con provvedimento dell'8.3.2023 ha rigettato l'istanza (cfr. doc. 4).
Il ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento con ricorso ex art 281 decies cpc (cfr doc. 5), chiedendo il riconoscimento della protezione speciale e allegando come causa petendi le stesse ragioni d'inespellibilità richiamate nel ricorso depositato in questo procedimento.
Con sentenza del 30.9.2024, il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo: il rischio di persecuzione o tortura in capo al ricorrente in caso di rimpatrio;
una situazione di “violenza indiscriminata” nel paese di origine;
la sussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano (peraltro, evidenziando la commissione di numerosi reati successivamente al suo ingresso in
Italia); l'esistenza di legami familiari in Italia.
Non risulta che la sentenza sopra richiamata sia stata impugnata, non essendo stato dedotto o depositato alcunché sul punto.
Di conseguenza, alla luce delle risultanze processuali, non può che evidenziarsi la legittimità del provvedimento di espulsione, basata sulla posizione di irregolarità del ricorrente, circostanza sussistente al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione e confermata dalla sentenza sopra richiamata. Si osserva ancora, che il ricorrente, rendendosi di fatto irreperibile, ha impedito ogni ulteriore accertamento sulla sua situazione personale.
Nulla va disposto in punto spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta e il rigetto della domanda.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA il ricorso.
NULLA in punto spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torino, 14.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7136/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandra D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Parte ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
Parte resistente non costituita
OGGETTO: impugnazione del provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino in data
31.3.2024.
Conclusioni di parte attrice: “in via principale, nel merito: - in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. Controparte_1
286/98..”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto in data 22.4.2024 (assegnato alla scrivente in data 3.5.2024) il sig.
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di in data Controparte_1 CP_2
1 31.3.2024 con cui è stata decretata la sua espulsione dal territorio nazionale, chiedendone nel merito l'annullamento e chiedendo il riconoscimento della protezione speciale. A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato in data 14.3.2023 istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione;
che la Questura di aveva rigettato l'istanza; che aveva impugnato il provvedimento del Questore presso il CP_2
Tribunale di Torino, chiedendo il riconoscimento della protezione speciale;
che la competenza a conoscere dell'impugnazione del decreto di espulsione si radicava presso il Tribunale in virtù delle ragioni di connessione con la causa instaurata in seguito all'impugnazione del provvedimento del
Questore, come previsto dall'art 3 c. 3 DL 13/2017; che il decreto di espulsione era illegittimo in quanto emesso in violazione del divieto di espulsione di cui all'art 19 c. 1 TU (per il rischio di subire persecuzioni per motivi di opinione politica e relativi all'obbligo di leva) e del divieto di espulsione per ragioni di tutela della vita privata.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 21.6.2024 sono stati ritualmente notificati,
a cura della cancelleria, alla in data 31.5.2024. CP_3 CP_2
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15.11.2024 (fissata a seguito di istanze di rinvio del ricorrente), la difesa, dando atto di aver perso ogni contatto con il proprio assistito, ha rinunciato alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, essendosi sul punto già espresso il Tribunale con sentenza di rigetto del 30.9.2024,
e ha domandato un ulteriore rinvio a gennaio/febbraio per il deposito di una memoria in ordine alla competenza del Tribunale adito.
All'udienza del 17.1.2025, la difesa ha insistito nel ricorso.
Con memoria autorizzata, depositata in data 14.1.2025, la parte ricorrente ha articolato le proprie difese in merito alla questione della competenza del Giudice adito, sostenendo il radicamento della competenza presso il Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in virtù dell'art. 3
c. 3 DL 2017. In particolare, la difesa ha evidenziato che la controversia avente ad oggetto il decreto di espulsione era connessa con la causa avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del
Questore dell'8.3.2023 e il riconoscimento della protezione speciale, instaurata con ricorso depositato in data 22.4.2024 e decisa con la sentenza del 30.9.2024 (cfr. doc. 6).
***************
Preliminarmente si osserva che la questione relativa alla competenza del Tribunale adito ha, allo stato, perso consistenza e significato, essendo decorso il termine della prima udienza entro il quale può essere rilevata l'incompetenza (“Come affermato con indirizzo consolidato da questa Corte, il potere di rilevazione d'ufficio va esercitato espressamente e necessariamente entro la prima udienza di
2 comparizione delle parti, restando, altrimenti, radicata la competenza avanti al giudice adito (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019) – cfr. Cass. 2878/2023).
Passando al merito della causa, il provvedimento di espulsione è un provvedimento a carattere vincolato, fondato su parametri normativi predeterminati, con la conseguenza che in sede di impugnazione il giudice è tenuto a verificare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongano l'emanazione (cfr. Cass. 28860/2018).
Il Prefetto ha disposto l'espulsione del ricorrente ex art 13 c. 2 lett. B TUI, in ragione della situazione di irregolarità sul territorio nazionale, dando previamente atto del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno con provvedimento della Questura di in data 8.3.2023 (cfr. doc. 1). CP_2
L'art 13 c. 2 lett B TUI stabilisce che il Prefetto dispone l'espulsione, tra l'altro, nei casi in cui il rilascio del permesso di soggiorno sia stato revocato annullato o rifiutato.
Il ricorrente, come dedotto dalla parte ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti, era titolare di un permesso di soggiorno per minore età, scaduto il 29.4.2023 (cfr. doc. 3). In data
14.6.2023 il ricorrente ha chiesto il rinnovo e la conversione del precedente titolo in permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art 32 TUI. Il Questore di Torino con provvedimento dell'8.3.2023 ha rigettato l'istanza (cfr. doc. 4).
Il ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento con ricorso ex art 281 decies cpc (cfr doc. 5), chiedendo il riconoscimento della protezione speciale e allegando come causa petendi le stesse ragioni d'inespellibilità richiamate nel ricorso depositato in questo procedimento.
Con sentenza del 30.9.2024, il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo: il rischio di persecuzione o tortura in capo al ricorrente in caso di rimpatrio;
una situazione di “violenza indiscriminata” nel paese di origine;
la sussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano (peraltro, evidenziando la commissione di numerosi reati successivamente al suo ingresso in
Italia); l'esistenza di legami familiari in Italia.
Non risulta che la sentenza sopra richiamata sia stata impugnata, non essendo stato dedotto o depositato alcunché sul punto.
Di conseguenza, alla luce delle risultanze processuali, non può che evidenziarsi la legittimità del provvedimento di espulsione, basata sulla posizione di irregolarità del ricorrente, circostanza sussistente al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione e confermata dalla sentenza sopra richiamata. Si osserva ancora, che il ricorrente, rendendosi di fatto irreperibile, ha impedito ogni ulteriore accertamento sulla sua situazione personale.
Nulla va disposto in punto spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta e il rigetto della domanda.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA il ricorso.
NULLA in punto spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torino, 14.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
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