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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6582/2024
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al numero n. 6582/2024 dell'R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in riserva nell'udienza del 19.03.2025 vertente t r a
, nata il [...] a [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...] C.F.: ); , nato il
[...] C.F._2 Parte_3
26.04.1986 a Battipaglia (C.F.: ); , nata il [...] a C.F._3 Parte_4
Battipaglia (C.F.: ); eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4 Persona_1
Giuseppe Scorza del Foro di Salerno in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, tutti elettivamente domiciliati in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa nr. 17 presso lo studio del difensore;
- Attori -
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Baglivo tuttu elettivamente domiciliati in Castel San Lorenzo alla via Principe Carafa nr. 166;
- Convenuto -
OGGETTO: actio nullitatis sentenza.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in atto di citazione che:
pagina 1 di 4 - gli attori erano parte del giudizio civile iscritto al nr. 20000237/2011 RACC Tribunale di Salerno, definito con Sentenza nr. 3486/2019 del 04.11.2019 con cui così si disponeva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e per lo effetto, ritenuta indebita l'occupazione, condanna il convenuto e per esso i suoi eredi costituiti Parte_1
, , e , al rilascio dell'area illegittimamente detenuta, ricadente nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 fabbricato di via Roma n. 10 in Castel San Lorenzo e sita al secondo piano seminterrato dello stesso;
rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'attore, in uno alla riconvenzionale spiegata in atti dal convenuto, per quanto in parte motiva;
condanna parte convenuta al pagamento del 50% delle spese di causa pari ad € 2.519,50, di cui €
397,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA e CpA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte convenuta, le spese dii CTU, già liquidate in € 3.112,50, oltre IVA e Cp”
- che tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno con Sentenza nr. 648/2022, che rigettava il gravame proposto. La Pronunzia Distrettuale era oggetto di ricorso per cassazione, avanzato il 15.09.2022;
- che il Sig. , a mezzo del difensore, con reiterate istanze del 26.03.2024 e del 19.04.2024 CP_1 nonché del 09.05.2024 avanzate nell'ambito del fascicolo telematico relativo al citato procedimento iscritto al nr. 20000237/2011 chiedeva al Tribunale di Salerno di stabilire se la Sentenza da lui resa prevedesse o meno lo sgombero ovvero la liberazione preventiva del bene comune oggetto della decisione;
- che il Giudicante, con provvedimento del 25.05.2024, reso anche inaudita altera parte, accoglieva l'istanza ricevuta e precisava che l'area di cui era stato disposto il rilascio era anche oggetto di sgombero;
- che tale provvedimento sarebbe affetto da c.d. inesistenza giuridica o nullità radicale. In effetti, il detto provvedimento era reso in maniera erronea da un giudice carente di potestà, in quanto con la pubblicazione della Sentenza nr. 3486/2019 consumava il proprio potere giurisdizionale. Peraltro, la domanda avanzata dal Sig. neppure poteva rappresentare l'invocazione della correzione di un CP_1 errore materiale, rimediabile ai sensi dell'art. 287 C.P.C. dal medesimo Giudice.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Guazzo Antonio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno –ogni contraria istanza e pretesa disattesa- così provvedere: accertata l'abnormità e/o l'inesistenza giuridica del provvedimento reso dall'Ill.mo Tribunale di Salerno I Sezione Civile Sig. G.M. Dott.ssa Loredana Palcera il 25.05.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al nr.
20000347/2011 RACC, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile di tale atto nei confronti degli attori. Con vittoria di spese e di competenze di causa”.
Si costituiva il eccependo, in estrema sintesi, che il provvedimento del 25.05.24 configura CP_1 un mero provvedimento interpretativo di un titolo esecutivo, per cui non è ammissibile l'azione volta ad ottenerne il suo annullamento;
tale rimedio è utilizzabile solo per i provvedimenti a carattere decisorio, non certamente per quelli interpretativi, che vanno solo ad esplicitare ciò che è già contenuto in un altro e diverso provvedimento decisorio, come nel caso di specie. pagina 2 di 4 Nella prima udienza celebrata il 19.03.25 lo scrivente riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Con sentenza n 3486/2019 il Tribunale di Salerno, in persona della dr.ssa Palcera così statuiva: “… condanna il convenuto e per esso i suoi eredi costituiti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al rilascio dell'area illegittimamente detenuta …”; con decreto del 25.05.24 su istanza del ed
[...] CP_1 inaudita altera parte, il medesimo giudicante così statuiva “Accoglie la predetta istanza precisando che l'area si cui è stato disposto il rilascio deve essere anche oggetto di sgombero”.
Il predetto giudicante con la pubblicazione della sentenza 3486/2019 consumava il potere giurisdizionale con riferimento a questa controversia e non poteva più statuire alcunchè. L'unica ipotesi codificata in cui il giudicante mantiene il potere giurisdizionale in una controversia già decisa afferisce alla definizione delle istanze di correzione di errori materiali della sentenza.
Sull'istanza del , il giudicante senza neppure integrare il contraddittorio (altro motivo che CP_1 rende nulla la sua statuizione) integrava il dispositivo di sentenza con una statuizione aggiuntiva, ordinando il rilascio dell'immobile ed anche lo sgombero;
quest'ultima rappresenta un obbligo aggiuntivo a carico della parte condannata, che il giudicante non poteva disporre perché aveva consumato la potestas iudicandi
Il avrebbe dovuto azionare altri strumenti giudiziari per ottenere la condanna delle CP_1 controparti anche allo sgombero dell'immobile invece che richiedere “un'integrazione” del dispositivo della sentenza a lui già favorevole.
Si richiama, in materia, Cass., sentenza n. 26040 del 29/11/2005 secondo cui “Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa - anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell'ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice - può essere esclusivamente rimossa o attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l'appello o con il ricorso per cassazione) - e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell'art. 161 cod. proc .civ. per le nullità a carattere relativo - ovvero con la proposizione di autonoma "actio nullitatis", trattandosi di nullità assoluta”.
Parti attrici hanno proposto l'actio nullitatis del provvedimento del 25.05.24 e la domanda va accolta.
In considerazione della resistenza incauta alla domanda attorea, nonostante quest'ultima fosse palesemente fondata, il convenuto va condannato alla rifusione delle spese di lite, con liquidazione secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ma con esclusione della fase istruttoria che non è stata minimamente svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la nullità assoluta del decreto reso inaudita altera parte il 25.05.2024 dal Tribunale di
Salerno, I Sezione Civile, in pers del G.M. Dott.ssa Loredana Palcera nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 20000347/2011 RACC;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparti, che si liquidano in € 2906,00 oltre rimborso delle spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario; manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno
21.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al numero n. 6582/2024 dell'R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in riserva nell'udienza del 19.03.2025 vertente t r a
, nata il [...] a [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...] C.F.: ); , nato il
[...] C.F._2 Parte_3
26.04.1986 a Battipaglia (C.F.: ); , nata il [...] a C.F._3 Parte_4
Battipaglia (C.F.: ); eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4 Persona_1
Giuseppe Scorza del Foro di Salerno in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, tutti elettivamente domiciliati in Capaccio-Paestum alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa nr. 17 presso lo studio del difensore;
- Attori -
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Baglivo tuttu elettivamente domiciliati in Castel San Lorenzo alla via Principe Carafa nr. 166;
- Convenuto -
OGGETTO: actio nullitatis sentenza.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in atto di citazione che:
pagina 1 di 4 - gli attori erano parte del giudizio civile iscritto al nr. 20000237/2011 RACC Tribunale di Salerno, definito con Sentenza nr. 3486/2019 del 04.11.2019 con cui così si disponeva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e per lo effetto, ritenuta indebita l'occupazione, condanna il convenuto e per esso i suoi eredi costituiti Parte_1
, , e , al rilascio dell'area illegittimamente detenuta, ricadente nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 fabbricato di via Roma n. 10 in Castel San Lorenzo e sita al secondo piano seminterrato dello stesso;
rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'attore, in uno alla riconvenzionale spiegata in atti dal convenuto, per quanto in parte motiva;
condanna parte convenuta al pagamento del 50% delle spese di causa pari ad € 2.519,50, di cui €
397,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA e CpA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte convenuta, le spese dii CTU, già liquidate in € 3.112,50, oltre IVA e Cp”
- che tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno con Sentenza nr. 648/2022, che rigettava il gravame proposto. La Pronunzia Distrettuale era oggetto di ricorso per cassazione, avanzato il 15.09.2022;
- che il Sig. , a mezzo del difensore, con reiterate istanze del 26.03.2024 e del 19.04.2024 CP_1 nonché del 09.05.2024 avanzate nell'ambito del fascicolo telematico relativo al citato procedimento iscritto al nr. 20000237/2011 chiedeva al Tribunale di Salerno di stabilire se la Sentenza da lui resa prevedesse o meno lo sgombero ovvero la liberazione preventiva del bene comune oggetto della decisione;
- che il Giudicante, con provvedimento del 25.05.2024, reso anche inaudita altera parte, accoglieva l'istanza ricevuta e precisava che l'area di cui era stato disposto il rilascio era anche oggetto di sgombero;
- che tale provvedimento sarebbe affetto da c.d. inesistenza giuridica o nullità radicale. In effetti, il detto provvedimento era reso in maniera erronea da un giudice carente di potestà, in quanto con la pubblicazione della Sentenza nr. 3486/2019 consumava il proprio potere giurisdizionale. Peraltro, la domanda avanzata dal Sig. neppure poteva rappresentare l'invocazione della correzione di un CP_1 errore materiale, rimediabile ai sensi dell'art. 287 C.P.C. dal medesimo Giudice.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Guazzo Antonio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno –ogni contraria istanza e pretesa disattesa- così provvedere: accertata l'abnormità e/o l'inesistenza giuridica del provvedimento reso dall'Ill.mo Tribunale di Salerno I Sezione Civile Sig. G.M. Dott.ssa Loredana Palcera il 25.05.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al nr.
20000347/2011 RACC, dichiarare la nullità assoluta ed insanabile di tale atto nei confronti degli attori. Con vittoria di spese e di competenze di causa”.
Si costituiva il eccependo, in estrema sintesi, che il provvedimento del 25.05.24 configura CP_1 un mero provvedimento interpretativo di un titolo esecutivo, per cui non è ammissibile l'azione volta ad ottenerne il suo annullamento;
tale rimedio è utilizzabile solo per i provvedimenti a carattere decisorio, non certamente per quelli interpretativi, che vanno solo ad esplicitare ciò che è già contenuto in un altro e diverso provvedimento decisorio, come nel caso di specie. pagina 2 di 4 Nella prima udienza celebrata il 19.03.25 lo scrivente riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Con sentenza n 3486/2019 il Tribunale di Salerno, in persona della dr.ssa Palcera così statuiva: “… condanna il convenuto e per esso i suoi eredi costituiti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al rilascio dell'area illegittimamente detenuta …”; con decreto del 25.05.24 su istanza del ed
[...] CP_1 inaudita altera parte, il medesimo giudicante così statuiva “Accoglie la predetta istanza precisando che l'area si cui è stato disposto il rilascio deve essere anche oggetto di sgombero”.
Il predetto giudicante con la pubblicazione della sentenza 3486/2019 consumava il potere giurisdizionale con riferimento a questa controversia e non poteva più statuire alcunchè. L'unica ipotesi codificata in cui il giudicante mantiene il potere giurisdizionale in una controversia già decisa afferisce alla definizione delle istanze di correzione di errori materiali della sentenza.
Sull'istanza del , il giudicante senza neppure integrare il contraddittorio (altro motivo che CP_1 rende nulla la sua statuizione) integrava il dispositivo di sentenza con una statuizione aggiuntiva, ordinando il rilascio dell'immobile ed anche lo sgombero;
quest'ultima rappresenta un obbligo aggiuntivo a carico della parte condannata, che il giudicante non poteva disporre perché aveva consumato la potestas iudicandi
Il avrebbe dovuto azionare altri strumenti giudiziari per ottenere la condanna delle CP_1 controparti anche allo sgombero dell'immobile invece che richiedere “un'integrazione” del dispositivo della sentenza a lui già favorevole.
Si richiama, in materia, Cass., sentenza n. 26040 del 29/11/2005 secondo cui “Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa - anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell'ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice - può essere esclusivamente rimossa o attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l'appello o con il ricorso per cassazione) - e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell'art. 161 cod. proc .civ. per le nullità a carattere relativo - ovvero con la proposizione di autonoma "actio nullitatis", trattandosi di nullità assoluta”.
Parti attrici hanno proposto l'actio nullitatis del provvedimento del 25.05.24 e la domanda va accolta.
In considerazione della resistenza incauta alla domanda attorea, nonostante quest'ultima fosse palesemente fondata, il convenuto va condannato alla rifusione delle spese di lite, con liquidazione secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ma con esclusione della fase istruttoria che non è stata minimamente svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la nullità assoluta del decreto reso inaudita altera parte il 25.05.2024 dal Tribunale di
Salerno, I Sezione Civile, in pers del G.M. Dott.ssa Loredana Palcera nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 20000347/2011 RACC;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparti, che si liquidano in € 2906,00 oltre rimborso delle spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario; manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno
21.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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