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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.379/2018 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio De Stefanis. C.F._2
Appellanti
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonasi Controparte_1 C.F._3
Giovanni.
Appellata
, e NT CP_3 Controparte_4 CP_5
quale
[...] Controparte_6
Appellati, contumaci
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Par 1. adiva il Tribunale di Lagonegro nei confronti di Controparte_1 [...]
e NT Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accertare, nei loro confronti, la sua esclusiva proprietà della striscia di
[...]
terreno, estesa circa mq.262, facente parte della maggiore consistenza della p.lla 902, del fg.11, ricevuta in successione della madre con l'obbligo di consentire il Persona_1
parcheggio delle auto dei coeredi dell'immobile sito in Piazza del Mercato n.7, in Rotonda. 2. Si costituivano e contestando la NT Controparte_4
domanda attrice;
sostenevano le convenute che il detto terreno costituiva pertinenza dell'immobile adiacente di Piazza del Mercato n.7, in Rotonda, originariamente di esclusiva proprietà della comune dante causa, diviso fra i coeredi alla morte di Persona_1 quest'ultima.
Spiegavano altresì domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'usucapione della servitù di passaggio con automezzi, sul terreno in questione e sul confinante terreno dell'altra sorella , che chiedevano di poter chiamare in causa, per la lunghezza e Controparte_6
larghezza necessarie a raggiungere le rispettive case.
3. Si costituiva anche , chiedendo di poter chiamare in causa Parte_2 [...]
(altra erede della ) e (legataria della stessa), Controparte_6 Per_1 Controparte_7
affinchè l'accertamento richiesto dall'attrice potesse essere svolto nei confronti di tutti i coeredi di . Persona_1
Nel merito contestava la domanda attrice affermando che l'area da quest'ultima rivendicata costituiva una pertinenza dell'immobile sopra indicato, caduto in successione, come riteneva esser dimostrato dal fatto che il terreno de quo, risultava “graffato”, in catasto, alla p.lla sulla quale insiste la palazzina.
In via riconvenzionale chiedeva:
a) affermarsi la nullità, invalidità, inefficacia della disposizione testamentaria con la quale la “ad integrazione e completamento” delle sue precedenti disposizioni Per_1
testamentarie, aveva disposto della fascia di terreno di cui trattasi in favore dell'attrice;
b) in subordine e in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva dichiararsi che sul terreno oggetto di causa gravavano le servitù costituite ex art.1062 c.c. in favore dell'immobile sito al piano terra della detta palazzina, di sua nuda comproprietà, per effetto della successione . Per_1
4. Si costituivano infine , altro nudo comproprietario dei locali al Parte_1
piano terra, rassegnando le medesime conclusioni e richieste del convenuto Parte_2
quale il quale contestava la domanda Controparte_5 Controparte_6
riconvenzionale proposta da e , che aderiva NT CP_4 Controparte_8 anch'ella alle domande del aggiungendo, in via riconvenzionale, subordinata Parte_2 all'accoglimento della domanda attrice, la richiesta di declaratoria, in suo favore, della proprietà del manufatto realizzato sul terreno oggetto di causa.
5. Istruita la causa a mezzo ctu e prova testimoniale, con sentenza n.82/2020 del
05.02.2020 il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda proposta da , Controparte_1
_______________
pag. 2 riconoscendola proprietaria del terreno indicato e dichiarando che sulla detta area i convenuti vantavano esclusivamente il diritto di parcheggiare.
Rigettava invece tutte le domande riconvenzionali proposte, anche in via subordinata, da
[...]
, , NT Controparte_4 Parte_2 Parte_1
e .
[...] Controparte_8
Riconosceva le spese di giudizio in favore di e di , nella Controparte_1 Controparte_5
spiegata qualità, ponendole a carico degli altri convenuti.
6. Hanno proposto appello e lamentando una Parte_1 Parte_2
errata valutazione dei fatti, da parte del Tribunale, in conseguenza della quale era stata rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata in via subordinata al riconoscimento della proprietà esclusiva del ridetto terreno in favore dell'attrice, di riconoscimento della esistenza di una servitù di passaggio, costituitasi per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c. in favore dell'immobile sito al piano terra della detta palazzina di loro nuda comproprietà.
7. Si è costituita , resistendo al gravame proposto di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
8. Non si sono costituiti gli altri appellati.
9. All'udienza del 03.12.2024, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con termine per il deposito di conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia degli appellati NT
, quale e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi Controparte_8
11. Sempre in via preliminare occorre rilevare che la pronuncia è divenuta definitiva, per tutte le parti del giudizio, in riferimento a quelle parti della stessa che non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione, vale a dire il riconoscimento, in capo a CP_1
, della proprietà esclusiva della striscia di terreno in contestazione, gravato dall'obbligo
[...]
di parcheggio in favore di tutti gli altri coeredi di e la validità della Controparte_9
corrispondente disposizione testamentaria, nonché la pronuncia sulle spese a favore di
, nella qualità di . Controparte_5 Controparte_6
12. L'unico motivo di gravame proposto dagli appellanti, relativo al mancato riconoscimento delle servitù di cui all'art.1062 c.c. a carico del terreno di cui trattasi e a
_______________
pag. 3 vantaggio dell'immobile di loro comproprietà, sito al piano terra dell'edificio di Piazza del
Mercato 7 in Rotonda, è fondato.
La consulenza tecnica espletata e la documentazione prodotta dimostra che la sig.ra
[...]
unica proprietaria dell'intera palazzina sita in Piazza del Mercato n.7 in Rotonda CP_10
(fg.11, p.lla 902, sub. da 1 a 10) e dei terreni ad essa adiacenti (altra parte della stessa p.lla
902 del fg.11), con testamento del 7.11.1996 dispose la suddivisione fra i suoi eredi delle 10 unità immobiliari che componevano la detta palazzina;
fra queste, il sub.10, corrispondente ai locali siti al piano terra già concessi in locazione dalla dante causa alla fu CP_11
attribuita agli appellanti e Parte_2 CP_4
Risulta altresì che con successiva disposizione del 3.1.1998, specificatamente integrativa della prima, la stessa lasciava alla figlia la proprietà esclusiva della CP_9 Controparte_1
striscia di terreno antistante gli accessi ai locali affittati alla con obbligo di CP_11
parcheggio a favore degli altri coeredi.
La locazione dei locali al piano terra in favore della risulta esistente da data CP_11
anteriore al decesso della dante causa e quindi prima della divisione dell'unica CP_9
proprietà fra i vari coeredi e prima del lascito alla della proprietà Controparte_1
esclusiva della medesima fascia di terreno. Ugualmente risulta che già prima del decesso della l'unico accesso a tali locali, dalla via pubblica, avvenisse per mezzo di un vialetto CP_9
pedonale che attraversa l'area oggetto di causa antistante gli stessi.
Conseguentemente risulta realizzata la fattispecie di “destinazione del padre di famiglia” tipizzata dall'art.1062 c.c. a mente del quale “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Come già precisato, costituiscono circostanze pacifiche e/o comunque accertate: che i due immobili appartenessero alla medesima proprietaria;
che, ancora in vita quest'ultima, CP_9
i due locali siti al piano terra dell'immobile di Piazza del Mercato 7 in Rotonda, fossero stati locati alla che a questi locali gli utenti accedevano passando sulla fascia di CP_11
terreno antistante i detti locali;
che il vialetto pedonale che attraversa l'area oggetto di causa costituiva l'unica possibilità di accesso ai locali de quo, già esistente da prima del decesso della (come accertato dal ctu). CP_9
_______________
pag. 4 La palazzina di Piazza del Mercato 7 e l'adiacente e pertinente fascia di terreno antistante i locali al piano terra sono stati posseduti, dalla unica proprietaria , lasciati in eredità CP_9
nello stato dal quale risulta la servitù di passaggio sul vialetto pedonale esistente nella fascia di terreno riconosciuta di proprietà esclusiva della ai fini dell'accesso pedonale CP_4
al locale sito al piano terra dello stabile di Piazza del Mercato n.7 in Rotonda, in catasto identificato al fg.11, p.lla 902, sub.10, così come le servitù cd. tecniche vale a dire quelle relative agli impianti di servizio e delle utenze dell'immobile indicato.
Devono quindi riconoscersi, in accoglimento del gravame proposto, le dette servitù a favore del locale di proprietà degli appellanti ed a carico del terreno di mq.262, costituente parte della p.lla 902, del fg.11 del NCEU di Rotonda, riconosciuto in proprietà esclusiva di
[...]
, sul quale grava altresì il diritto di parcheggio di tutti gli altri condomini Controparte_1 dell'immobile indicato.
13. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite che, all'esito del presente grado di giudizio, ha visto le parti costituite reciprocamente soccombenti essendo stata riconosciuta la proprietà reclamata da ed anche l'esistenza della servitù, richiesta dagli appellati Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
Ne consegue che le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
Resta ferma, invece, la pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, riconosciute in favore di , nella qualità di . Controparte_5 Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 172/2020 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n. 82/2020 del Tribunale di Potenza, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto dichiara che sulla fascia di terreno di estensione pari a mq.262, facente parte della p.lla 902 del fg.11 del NCEU di Rotonda, adiacente i locali a piano terra dello stabile di Piazza del Mercato 7 in Rotonda, di proprietà di
, grava servitù di passaggio pedonale per l'accesso ai detti locali, in Controparte_1
catasto riportati al fg.11, p.lla 902, sub.10, di nuda proprietà di Parte_1
e ed altresì gravano le servitù tecniche sulle infrastrutture Parte_2
già esistenti a servizio della palazzina di Piazza del Mercato n.7 in Rotonda.
_______________
pag. 5 b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra gli appellanti Parte_1
e e l'appellata .
[...] Parte_2 Controparte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio telematica del 20 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.Michele Videtta
_______________
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.379/2018 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio De Stefanis. C.F._2
Appellanti
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonasi Controparte_1 C.F._3
Giovanni.
Appellata
, e NT CP_3 Controparte_4 CP_5
quale
[...] Controparte_6
Appellati, contumaci
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Par 1. adiva il Tribunale di Lagonegro nei confronti di Controparte_1 [...]
e NT Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accertare, nei loro confronti, la sua esclusiva proprietà della striscia di
[...]
terreno, estesa circa mq.262, facente parte della maggiore consistenza della p.lla 902, del fg.11, ricevuta in successione della madre con l'obbligo di consentire il Persona_1
parcheggio delle auto dei coeredi dell'immobile sito in Piazza del Mercato n.7, in Rotonda. 2. Si costituivano e contestando la NT Controparte_4
domanda attrice;
sostenevano le convenute che il detto terreno costituiva pertinenza dell'immobile adiacente di Piazza del Mercato n.7, in Rotonda, originariamente di esclusiva proprietà della comune dante causa, diviso fra i coeredi alla morte di Persona_1 quest'ultima.
Spiegavano altresì domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'usucapione della servitù di passaggio con automezzi, sul terreno in questione e sul confinante terreno dell'altra sorella , che chiedevano di poter chiamare in causa, per la lunghezza e Controparte_6
larghezza necessarie a raggiungere le rispettive case.
3. Si costituiva anche , chiedendo di poter chiamare in causa Parte_2 [...]
(altra erede della ) e (legataria della stessa), Controparte_6 Per_1 Controparte_7
affinchè l'accertamento richiesto dall'attrice potesse essere svolto nei confronti di tutti i coeredi di . Persona_1
Nel merito contestava la domanda attrice affermando che l'area da quest'ultima rivendicata costituiva una pertinenza dell'immobile sopra indicato, caduto in successione, come riteneva esser dimostrato dal fatto che il terreno de quo, risultava “graffato”, in catasto, alla p.lla sulla quale insiste la palazzina.
In via riconvenzionale chiedeva:
a) affermarsi la nullità, invalidità, inefficacia della disposizione testamentaria con la quale la “ad integrazione e completamento” delle sue precedenti disposizioni Per_1
testamentarie, aveva disposto della fascia di terreno di cui trattasi in favore dell'attrice;
b) in subordine e in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva dichiararsi che sul terreno oggetto di causa gravavano le servitù costituite ex art.1062 c.c. in favore dell'immobile sito al piano terra della detta palazzina, di sua nuda comproprietà, per effetto della successione . Per_1
4. Si costituivano infine , altro nudo comproprietario dei locali al Parte_1
piano terra, rassegnando le medesime conclusioni e richieste del convenuto Parte_2
quale il quale contestava la domanda Controparte_5 Controparte_6
riconvenzionale proposta da e , che aderiva NT CP_4 Controparte_8 anch'ella alle domande del aggiungendo, in via riconvenzionale, subordinata Parte_2 all'accoglimento della domanda attrice, la richiesta di declaratoria, in suo favore, della proprietà del manufatto realizzato sul terreno oggetto di causa.
5. Istruita la causa a mezzo ctu e prova testimoniale, con sentenza n.82/2020 del
05.02.2020 il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda proposta da , Controparte_1
_______________
pag. 2 riconoscendola proprietaria del terreno indicato e dichiarando che sulla detta area i convenuti vantavano esclusivamente il diritto di parcheggiare.
Rigettava invece tutte le domande riconvenzionali proposte, anche in via subordinata, da
[...]
, , NT Controparte_4 Parte_2 Parte_1
e .
[...] Controparte_8
Riconosceva le spese di giudizio in favore di e di , nella Controparte_1 Controparte_5
spiegata qualità, ponendole a carico degli altri convenuti.
6. Hanno proposto appello e lamentando una Parte_1 Parte_2
errata valutazione dei fatti, da parte del Tribunale, in conseguenza della quale era stata rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata in via subordinata al riconoscimento della proprietà esclusiva del ridetto terreno in favore dell'attrice, di riconoscimento della esistenza di una servitù di passaggio, costituitasi per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c. in favore dell'immobile sito al piano terra della detta palazzina di loro nuda comproprietà.
7. Si è costituita , resistendo al gravame proposto di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
8. Non si sono costituiti gli altri appellati.
9. All'udienza del 03.12.2024, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione, con termine per il deposito di conclusionali e repliche.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia degli appellati NT
, quale e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi Controparte_8
11. Sempre in via preliminare occorre rilevare che la pronuncia è divenuta definitiva, per tutte le parti del giudizio, in riferimento a quelle parti della stessa che non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione, vale a dire il riconoscimento, in capo a CP_1
, della proprietà esclusiva della striscia di terreno in contestazione, gravato dall'obbligo
[...]
di parcheggio in favore di tutti gli altri coeredi di e la validità della Controparte_9
corrispondente disposizione testamentaria, nonché la pronuncia sulle spese a favore di
, nella qualità di . Controparte_5 Controparte_6
12. L'unico motivo di gravame proposto dagli appellanti, relativo al mancato riconoscimento delle servitù di cui all'art.1062 c.c. a carico del terreno di cui trattasi e a
_______________
pag. 3 vantaggio dell'immobile di loro comproprietà, sito al piano terra dell'edificio di Piazza del
Mercato 7 in Rotonda, è fondato.
La consulenza tecnica espletata e la documentazione prodotta dimostra che la sig.ra
[...]
unica proprietaria dell'intera palazzina sita in Piazza del Mercato n.7 in Rotonda CP_10
(fg.11, p.lla 902, sub. da 1 a 10) e dei terreni ad essa adiacenti (altra parte della stessa p.lla
902 del fg.11), con testamento del 7.11.1996 dispose la suddivisione fra i suoi eredi delle 10 unità immobiliari che componevano la detta palazzina;
fra queste, il sub.10, corrispondente ai locali siti al piano terra già concessi in locazione dalla dante causa alla fu CP_11
attribuita agli appellanti e Parte_2 CP_4
Risulta altresì che con successiva disposizione del 3.1.1998, specificatamente integrativa della prima, la stessa lasciava alla figlia la proprietà esclusiva della CP_9 Controparte_1
striscia di terreno antistante gli accessi ai locali affittati alla con obbligo di CP_11
parcheggio a favore degli altri coeredi.
La locazione dei locali al piano terra in favore della risulta esistente da data CP_11
anteriore al decesso della dante causa e quindi prima della divisione dell'unica CP_9
proprietà fra i vari coeredi e prima del lascito alla della proprietà Controparte_1
esclusiva della medesima fascia di terreno. Ugualmente risulta che già prima del decesso della l'unico accesso a tali locali, dalla via pubblica, avvenisse per mezzo di un vialetto CP_9
pedonale che attraversa l'area oggetto di causa antistante gli stessi.
Conseguentemente risulta realizzata la fattispecie di “destinazione del padre di famiglia” tipizzata dall'art.1062 c.c. a mente del quale “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Come già precisato, costituiscono circostanze pacifiche e/o comunque accertate: che i due immobili appartenessero alla medesima proprietaria;
che, ancora in vita quest'ultima, CP_9
i due locali siti al piano terra dell'immobile di Piazza del Mercato 7 in Rotonda, fossero stati locati alla che a questi locali gli utenti accedevano passando sulla fascia di CP_11
terreno antistante i detti locali;
che il vialetto pedonale che attraversa l'area oggetto di causa costituiva l'unica possibilità di accesso ai locali de quo, già esistente da prima del decesso della (come accertato dal ctu). CP_9
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pag. 4 La palazzina di Piazza del Mercato 7 e l'adiacente e pertinente fascia di terreno antistante i locali al piano terra sono stati posseduti, dalla unica proprietaria , lasciati in eredità CP_9
nello stato dal quale risulta la servitù di passaggio sul vialetto pedonale esistente nella fascia di terreno riconosciuta di proprietà esclusiva della ai fini dell'accesso pedonale CP_4
al locale sito al piano terra dello stabile di Piazza del Mercato n.7 in Rotonda, in catasto identificato al fg.11, p.lla 902, sub.10, così come le servitù cd. tecniche vale a dire quelle relative agli impianti di servizio e delle utenze dell'immobile indicato.
Devono quindi riconoscersi, in accoglimento del gravame proposto, le dette servitù a favore del locale di proprietà degli appellanti ed a carico del terreno di mq.262, costituente parte della p.lla 902, del fg.11 del NCEU di Rotonda, riconosciuto in proprietà esclusiva di
[...]
, sul quale grava altresì il diritto di parcheggio di tutti gli altri condomini Controparte_1 dell'immobile indicato.
13. Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite che, all'esito del presente grado di giudizio, ha visto le parti costituite reciprocamente soccombenti essendo stata riconosciuta la proprietà reclamata da ed anche l'esistenza della servitù, richiesta dagli appellati Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
Ne consegue che le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
Resta ferma, invece, la pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, riconosciute in favore di , nella qualità di . Controparte_5 Controparte_6
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 172/2020 di cui in epigrafe, avverso la sentenza n. 82/2020 del Tribunale di Potenza, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto dichiara che sulla fascia di terreno di estensione pari a mq.262, facente parte della p.lla 902 del fg.11 del NCEU di Rotonda, adiacente i locali a piano terra dello stabile di Piazza del Mercato 7 in Rotonda, di proprietà di
, grava servitù di passaggio pedonale per l'accesso ai detti locali, in Controparte_1
catasto riportati al fg.11, p.lla 902, sub.10, di nuda proprietà di Parte_1
e ed altresì gravano le servitù tecniche sulle infrastrutture Parte_2
già esistenti a servizio della palazzina di Piazza del Mercato n.7 in Rotonda.
_______________
pag. 5 b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra gli appellanti Parte_1
e e l'appellata .
[...] Parte_2 Controparte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio telematica del 20 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.Michele Videtta
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