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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 7.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12290 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Stea;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: malattia professionale.
*******
Con ricorso depositato il 1°.11.2023 , premesso di aver svolto Parte_1
attività di meccanico autoriparatore dal 1989 al 2016, esponeva di essere affetto da malattia professionale “ernia discale intraframinale, protrusioni discali e spondilosi lombare diffusa”, lamentando tuttavia che l aveva rigettato la CP_1
propria domanda di riconoscimento delle prestazioni conseguentemente maturate.
Costituitosi in giudizio, l' convenuto contestava l'origine professionale e le CP_1
stesse malattie denunciate.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta, altresì, una consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata decisa mediante
1 pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Giova premettere, in punto di diritto, che per il riconoscimento della malattia professionale, il giudice di merito deve accertare l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia e la lavorazione espletata, ed in particolare che il rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo sia diretto (ossia tale da escludere le malattie non derivanti dal rischio specifico), ed efficiente, tale cioè da rivelare l'idoneità della lavorazione a produrre l'effetto.
A tale proposito, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate.
Infatti, in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità.
In dette ipotesi, il nesso eziologico è dunque presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
In tali casi, infatti, l'origine professionale della patologia è “di elevata probabilità”
e ciò determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale, o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha il solo onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'Istituto assicuratore
è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno extra-lavorativo, dotato di efficacia esclusiva, oppure che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della malattia.
Riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella
2 tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare: a) l'esistenza della malattia;
b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
A questo proposito l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 prevede che sono '... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma
3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale'.
In tali casi, dunque, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutata dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità o di probabilità qualificata
(rilevante, elevata, marcata, concreta) escludendo, quindi, la semplice possibilità
e, tantomeno, la mera probabilità.
La S.C. di Cassazione (sent. n. 17438/2012) afferma al riguardo che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
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Sul punto, ossia in tema di malattie plurifattoriali, si precisa che le alterazioni devono essere peculiarmente rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire.
Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno.
Come sancito dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 18270/10) "nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma
3 soltanto ove si tratti di 'probabilità qualificata', da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (cfr. successivamente nel medesimo senso
Cass. 21825/14 e Cass. 25050/15).
Venendo, quindi, al caso di specie, vanno prese in considerazione le risultanze della consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa . Persona_1
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio diagnostico: “signor è risultato Parte_1
affetto da: Lombalgia cronica da spondiloartrosi con discopatie protrusivo- erniarie multiple ed evidenza EMG di danno neurogeno cronico nel territorio di
L5-S1 a destra”.
In siffatto contesto, l'ausiliario del giudice, dopo essersi soffermato sulle previsioni tabellari (“la Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui al DM 10 ottobre 2023 contempla la seguente voce: 73) IA LE DE RA LO (M51.2) b)
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”), sulla scorta di questo stesso rilievo ha riconosciuto il ruolo “almeno” concausale svolto dall'attività lavorativa del ricorrente sulla genesi e sulla attuale gravità della patologia erniaria discale, considerando che la mansione di movimentazione manuale dei carichi è stata svolta continuativamente per ben 25 anni.
In conclusione, il danno biologico da riconoscere, di origine professionale, va stabilito nella misura del 8% ed a tale determinazione si perviene sempre utilizzando le risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa
(anche sotto questo profilo immune da censure).
L' deve pertanto essere condannato al pagamento del dovuto a titolo di CP_1
indennizzo in capitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di consulenza tecnica sono poste a definitivo carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12290 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da contro l' Parte_1 [...]
- -, in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per danno biologico nella misura dell'8%, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 7.3.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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