Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1026 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 12.5.2025 tra (cod. fisc. , e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- Parte_3 miciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'avv. dell'avv. Giuseppe Lorè, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi per procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante – appellata in via incidentale- e
(cod. fisc. , elettivamente domi- CP_1 CodiceFiscale_1 ciliato presso lo studio dell'Avv. Valerio Castelli (p.e.c. valerio.
[...]
, che lo rappresenta e difende per procura alle liti ri- Email_1 lasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato – appellante in via incidentale- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma CORTE D'APPELLO di ROMA, ri- Parte_1 gettata ogni avversa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata nr. 1598/2023 pubblicata il 04/08/2023 (Repert. n. 2947/2023 del 04/08/2023) ed emessa dal
In via principale nel merito: Per le argomentazioni esposte nell'atto di appello riformare la sentenza n. 1598/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice dott.ssa Paola Pasqualucci in data 03/08/2023 e pubblicata il 04/08/2023 e per l'effetto confermare il de creto ingiuntivo n. 1379/2020 – RG n. 4042/2020 emesso dal Tribunale di Velletri in data 06/09/2020 in ogni sua parte oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
In via subordinata nel merito: accertata la fondatezza di quanto argomentato e provato dalla difesa dell'attuale appellante riformare la sentenza n. 1598/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice dott.ssa Paola Pasqua- lucci in data 03/08/2023 e per l'effetto ac certare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente atto di appello, è Parte_1 creditrice nei confronti del sig. della somma di €38.523,04 CP_1 oltre spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il sig al pagamento in favore d CP_1 Parte_1 della somma di €38.523,04, oltre alle spese e compensi liquidati nella pro- cedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o della minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello, sulla base di quanto accertato dal CTU nel giudizio di primo grado, condan- nare il sig. al pagamento in favore di della CP_1 Pt_1 Pt_1 somma di €30.339,67 di cui €18.350,56 in virtù del contratto n. 8784 ed
€11.989,11 in virtù del contratto n. 8623 oltre interessi di mora per il con- tratto n. 8623.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria CP_1 domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa:
2 Rigettare integralmente l'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1598/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 04/08/2023, in quanto infondato in fatto e in diritto. e per l'effetto confer- mare la suddetta sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1379/2020 e ha accertato il credito di nella minor Parte_1 somma di € 11.989,11.
In parziale riforma della sentenza n. 1598/2023 del Tribunale di Velletri:
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento stipulati in data 15.02.2006 (n. 0008623 e n. 0008784) per violazione degli artt. 52 e 70 D.P.R. n. 180/1950 e, per l'effetto, dichia- rare non dovuta alcuna somma da parte del Sig in relazione CP_1
a tali contratti o, in subordine, rideterminare ulteriormente l'eventuale debito residuo con ogni conseguenza di legge, anche in punto di ripetizione di in- debito.
Riformare la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e sulle spese di CTU, disponendone l'integrale compensazione tra le parti o, in subordine, condannare alla rifusione delle spese di lite del primo Parte_1 grado in favore del Sig e ponendo le spese di CTU definitivamente CP_1
a carico di entrambe le parti in egual misura o integralmente a carico di
[...]
Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudi- zio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1379/2020 emesso dal Tribunale di Velletri il 6.9.2020, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 38.523,04, oltre Parte_1 interessi e spese, in forza di due contratti di finanziamento stipulati entrambi il 15.2.2006. In particolare, l'opponente ha dedotto l'improcedibilità della domanda di condanna nei suoi confronti per mancato esperimento del pro- cedimento di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva della la nullità dei due contratti di finanziamento per violazione Parte_1
3 delle disposizioni materia di cessione del quinto dello stipendio dettate dal d.P.R. n. 180/1950, lamentando altresì la natura usuraria dei tassi di inte- resse previsti dai contratti suddetti.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la che ha con- Parte_1 testato la fondatezza delle deduzioni di parte opponente e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la condanna dell'opponente alla somma richiesta o quella ri- tenuta di giustizia.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 1598/2023 del 4.8.2023 il Tribunale di Velletri, in compo- sizione monocratica, ha in parte accolto l'opposizione proposta da
[...]
revocando il decreto ingiuntivo n. 1379/2020 emesso il 6.9.2020 CP_1
e condannandolo al pagamento di € 11.989,11 in favore della Parte_1
nonché alla rifusione delle spese di lite all'opposta, ponendo definiti-
[...] vamente a carico dello stesso le spese di c.t.u.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come Parte_4 in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituito l'appellato che CP_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dalla pro- Parte_1 ponendo a sua volta appello incidentale affidato ai due motivi riportati di seguito.
2. Con il primo motivo di appello la censura la sentenza Parte_1 di primo grado per avere erroneamente valutato gli elementi di prova, in particolare per avere fondato la sua decisione sulla c.t.u. contabile espletata e per avere sulla base di questa ritenuto usurario il contratto di finanzia- mento stipulato in data 15.2.2006 (n. 0008623). In particolare, l'appellante deduce l'erroneità dei calcoli e delle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. “in quanto incomplete e lacunose in merito alle modalità di calcolo dei tassi di interesse applicati al contratto n. 8623 ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi”, e soprattutto laddove ha determinato nella mi- sura del 17,004% il T.E.G. di tale contratto di finanziamento. 4 Il motivo non è fondato.
2.1. La società appellante deduce che, nella determinazione del T.E.G. al fine di valutare l'usurarietà del tasso di interesse previsto dal contratto di finan- ziamento per cui è causa, il c.t.u. non avrebbe dovuto includere le spese assicurative, poiché le uniche da ricomprendere sarebbero quelle “per le as- sicurazioni che derivano da obblighi di legge - contratti di cessione del quinto/delegazione di pagamento”, e quindi che le uniche spese che pote- vano essere sostenute dal cliente in fase di erogazione del finanziamento erano quelle di istruttoria e di incasso.
L'art. 644, co. 4, c.p. stabilisce che "Per la determinazione del tasso di inte- resse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla eroga- zione del credito". Come ha chiarito la Suprema Corte, ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, co. 4, c.p., senza che assuma rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501; Cass. civ., Sez. I, ord.
8.1.2025, n. 404).
L'odierna appellante sostiene – in buona sostanza – che le spese assicurative fossero meramente facoltative. La contestualità della stipula della polizza con l'erogazione del finanziamento e la sua funzione di garanzia del rimborso del credito depongono, al contrario, per la sua inclusione nel calcolo del T.E.G., non meritando censura quindi come ha operato il c.t.u. e quanto statuito dal giudice di prime cure recependo le conclusioni di questi.
Peraltro, con specifico riguardo ai finanziamenti con cessione del quinto, la tesi per cui, ai fini della determinazione del T.E.G. da raffrontare al tasso soglia per valutare l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati, non vadano ricompresi i costi assicurativi previsti dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 po- trebbe essere sostenuta soltanto con riguardo ai contratti stipulati fino al 2009. Conformemente a certa giurisprudenza di merito si potrebbe ritenere,
5 infatti, che l'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario da tale disposi- zione non sia riconducibile a una decisione del creditore, rappresentando anzi un requisito di legge per la stipula di un contratto di finanziamento con la cessione del quinto;
e che, pertanto, il relativo onere debba essere ricon- dotto alla categoria dei costi imposti dalla legge, espressamente esclusi dal computo del T.E.G.M. dalla normativa secondaria in materia antiusura.
La Banca d'Italia ha inserito tali costi nella rilevazione delle soglie di usura solo dal 1°.1.2010, sicché lo stesso è incluso nel T.E.G.M. e, pertanto, non è possibile escludere gli stessi nel calcolo del T.E.G. del contratto di finanzia- mento stipulato. Infatti, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la deter- minazione del T.E.G. applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istru- zioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il T.E.G.M. e, conseguente- mente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 19.11.2024, n. 29794).
2.2. L'odierno appellante deduce che “anche nell'ipotesi (denegata e conte- stata) di asserito superamento del tasso soglia il calcolo degli interessi co- munque dovuti avrebbe dovuto comportare non già l'applicazione dei tassi sostitutivi bensì del tasso soglia, al fine di stabilire l'entità degli interessi che legittimamente poteva essere applicata”.
La pattuizione di interessi corrispettivi in misura superiore al tasso soglia determina, ai sensi dell'art. 1815, co 2, c.c., che non trovi applicazione alcun tasso di interesse al contratto. Pertanto, quanto statuito dal giudice di primo grado, che ha detratto gli interessi corrisposti dal credito residuo a titolo di solo capitale, non merita censura.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato la misura del credito della Pt_1 Parte_1 al cui pagamento è stato condannato l'opponente (odierno appellato). In par- ticolare, l'odierna appellante deduce che il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto non usurario il contratto di finanziamento n. 0008784 stipulato il
6 15.2.2006, ha omesso di condannare al pagamento del cre- CP_1 dito vantato in relazione a tale contratto, pari ad € 18.350,56, limitando la condanna alla somma di € 11.989,11, derivante dal ricalcolo di quanto do- vuto a fronte del contratto di finanziamento n. 0008623 stipulato sempre in data 15.2.2006, quello in relazione a cui è stata accertata l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo l'odierna parte appellata, la domanda di condanna sarebbe stata disattesa in quanto “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un ordinario giudizio di cognizione, spetta al creditore opposto (ovvero all nel caso di specie) dimostrare compiutamente Pt_1
i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, sia nell'an che nel quantum mentre, l'opponente, ha l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato”. In particolare, deduce che CP_1 sarebbe stato onere dell'odierna appellante principale provare che “per il contratto del 22.12.2004 residuasse effettivamente un credito di € 18.350,56 esigibile nei confronti del Sig;
e che “La mera afferma- CP_1 zione contenuta nell'atto di appello ("Pertanto in virtù del contratto n. 8784 deve confermarsi la pretesa creditoria di €18.350,56") è una mera allega- zione di parte, priva di riscontro probatorio sufficiente che avrebbe dovuto essere fornito nel giudizio di merito”.
Di contro, nel caso in esame l'odierna appellante principale ha agito per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente anche dal contratto di finanziamento n. 0008784 stipulato in data 15.2.2006. Unico onere della dunque, era quello di allegare e documentare il titolo del Parte_1 proprio credito, vale a dire il contratto, che è stato prodotto nel procedi- mento monitorio (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – procedi- mento monitorio – primo grado di giudizio), nonché la scadenza dell'obbli- gazione. Anche la prova di quest'ultimo presupposto è stata fornita, nel caso in esame, con la produzione del contratto di finanziamento, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili, sicché alla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., il 20.6.2020, era abbondantemente scaduto il termine per provvedere al pagamento anche dell'ultima rata.
7 Infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Ne consegue che, semmai, era onere di provare di avere adempiuto, e in quale misura, CP_1 all'obbligazione di pagamento gravante in capo allo stesso e azionata in sede monitoria dalla Rubicon SPV S.r.l.
3.2. Si deve ritenere, allora, che il giudice di primo grado, pur dichiarando di aderire integralmente alle conclusioni del c.t.u. nominato in quel giudizio, abbia omesso di considerare parte della perizia relativa al contratto di finan- ziamento del 15.2.2006, o comunque abbia omesso di riconoscere l'ulte- riore credito per € 18.350,56 vantato dalla e per il paga- Parte_1 mento del quale pure ha agito in sede monitoria.
Ne consegue che, con la presente sentenza, deve essere con- CP_1 dannato a corrispondere alla la somma complessiva di € Parte_1
30.339,67 (11.989,11 + 18.350,56), in luogo della minore somma di €
11.989,11 riconosciuta con la sentenza appellata.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto interessi su tale somma e av- verso tale statuizione la non ha proposto appello. Non è Controparte_2 allora possibile condannare l'appellato, con la presente sentenza, a corri- spondere all'appellante “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o della minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio”, come richiesti da parte appellante in via principale. L'odierna ap- pellante principale potrà richiedere al debitore esclusivamente gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.
4. Con il primo motivo di appello incidentale censura la sen- CP_1 tenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dei con- tratti di finanziamento n. 0008623 e n. 0008784 stipulati in data 15.2.2006 per violazione degli artt. 52 e 70 del d.P.R. n. 180/1950 in ma- teria di cessione del quinto dello stipendio.
Il motivo non merita accoglimento.
8 4.1. In particolare, l'odierna parte appellante in via incidentale rileva di avere allegato e documentato (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) che:
- all'epoca della stipula dei due finanziamenti del 15.2.2006 CP_1 con la Idea Finanziaria S.p.A., aveva già in corso un precedente finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 22.12.2004 con
Parte_5
- la somma delle rate mensili relative ai tre finanziamenti (quello del 2004 e i due del 15.2.2006) superava ampiamente il limite della metà dello stipen- dio netto mensile percepito da CP_1
- non risultava agli atti, né era stato prodotto da controparte, il necessario consenso del datore di lavoro di (Consorzio G.A.I.A. S.p.A.), CP_1 né il riconoscimento da parte di quest'ultimo della necessità delle ulteriori cessioni, come invece inderogabilmente prescritto dall'art. 70 del d.P.R. n. 180/1950;
- inoltre, la retribuzione netta mensile indicata nei contratti di finanziamento del 15.2.2006 non sarebbe stata correttamente determinata, non tenendo conto della trattenuta già in essere per il finanziamento del 2004.
L'appellante in via incidentale ha dedotto, dunque, che la violazione delle disposizioni normative suddette, norme imperative poste a tutela del lavora- tore debitore e volte a garantire l'intangibilità di una quota di stipendio ne- cessaria al sostentamento proprio e della famiglia, comporterebbe la nullità dei contratti di finanziamento stipulati in eccedenza ai limiti legali senza le prescritte autorizzazioni.
4.2. Se è vero – come deduce – che la finalità di tali norme è CP_1 quella di proteggere un soggetto contrattualmente e socialmente debole, la tutela fornita dalle due disposizioni normative invocate è più che altro ten- denziale e limitata, mirando a non consentire un indebitamento oltre il quinto dello stipendio mediante cessione dello stesso, non in generale. È di tutta evidenza, infatti, come il lavoratore dipendente a tempo indeterminato ben possa – in astratto – contrarre debiti in misura ampiamente superiore, a pre- scindere dalla disposta cessione del quinto in favore del creditore o di più creditori.
9 Invero, la tutela effettiva nei confronti di ciascun debitore si realizza in caso di esecuzione coattiva sullo stipendio, essendo previsto la pignorabilità di questo nei limiti del quinto, ai sensi dell'art. 545, co. 4, c.p.c. In altri termini, a prescindere dalla misura dell'indebitamento complessivo di un individuo, l'ordinamento non consente che lo stipendio possa essere aggredito (ten- denzialmente) oltre il quinto, proprio al fine di garantire al debitore di fare fronte ai bisogni primari.
Si deve ritenere, allora, che, seppure le previsioni normative di cui agli artt.
52, co. 1 - “Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel prece- dente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge
- sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano prov- visti di stipendio o salario fisso e continuativo” - e dell'art. 70, co. 1, del d.P.R. n. 180/1950 - “Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso” - realizzino indirettamente una tutela del lavoratore nel prevedere il limite del quinto, il contratto di finanziamento stipulato in violazione di quanto previsto dalle stesse non sia nullo, potendo semmai risultare inefficace o non operante l'eventuale cessione operata in violazione di tale disposizione.
Se così è, allora è di tutta evidenza come la violazione di tale limite, come anche la mancanza di autorizzazione alla cessione da parte del datore di lavoro, ridonda semmai a danno del creditore, non potendo beneficiare del pagamento da parte del datore di lavoro, nei limiti del quinto dello stipendio, e quindi sarà esposta all'inadempimento del proprio suo debitore anche qua- lora avesse confidato in quella garanzia di adempimento che sicuramente rappresenta la cessione del quinto.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, allora, il rispetto di quanto previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 180/1950 non “costituisce un ele- mento essenziale per la validità dei contratti ulteriori rispetto al primo finan- ziamento, in quanto volto a garantire la sostenibilità complessiva dell'inde- bitamento del lavoratore. costituisce condizione di validità del contratto di
10 finanziamento con cessione”. La mancanza di consenso da parte del datore di lavoro di non comporta la nullità dei due contratto di fi- CP_1 nanziamento stipulati dallo stesso con la Idea Finanziaria S.p.A. in data 15.2.2006.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale censura la CP_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto integralmente a carico dello stesso le spese di lite e della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “L'accoglimento, seppur parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la revoca del provvedimento monitorio e una così drastica riduzione del quantum de- beatur, configura una soccombenza significativa, se non prevalente, della parte opposta (creditrice)”, sicché “il Giudice avrebbe dovuto, quantomeno, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, se non addirittura condannare l'oppost alla loro rifusione in favore dell'op- Pt_1 ponente”.
Il motivo è privo di ogni pregio.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccom- benza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può conside- rarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente ricono- sciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda moni- toria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 27.8.2020, n. 17854; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 21.7.2017, n. 18125; Cass. civ., Sez. III, 23.9.2004, n. 19126).
6. In conclusione, deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1598/2023 emessa dal Tribunale di CP_1
Velletri, in composizione monocratica, il 4.8.2023, mentre deve essere ac- colto l'appello principale proposto dalla avverso detta de- Parte_1 cisione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
[...] deve essere condannato a pagare alla la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 30.339,67.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
11 (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Con la presente sentenza, dunque, si deve procedere a una nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, dovendole parametrare al maggior importo a cui deve essere condannato l'originario opponente, il quale comporta l'applicazione di un diverso sca- glione della Tariffa. E, nel caso di specie, anche l'applicazione di una Tariffa diversa rispetto a quella della sentenza di primo grado, e segnatamente del d.m. 13.8.2023, n. 147, dovendo procedersi all'applicazione di quella in vigore al momento della presente decisione.
Resta fermo quanto statuito con la sentenza di primo grado in ordine alle spese di c.t.u.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti dell'appellante in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
1598/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 4.8.2023; accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
1598/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 4.8.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
12 o condanna a pagare alla la somma com- CP_1 Parte_1 plessiva di € 30.339,67;
o condanna a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna a rimborsare alla le spese del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale.
Roma, 12.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
13