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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1543/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in San Nazzaro Sesia (NO) il 17/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1993.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/05/2017 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in San Nazzaro Sesia (NO) il 17/04/1993, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio , maggiorenne, risieda con il padre;
DISPONE che Per_1 entrambi i coniugi provvedano al suo mantenimento per spese per gli studi universitari e per spese mediche che si renderanno necessarie e che non sono coperte dal SSN finché quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente.
2. DÀ ATTO che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e dichiarano così di nulla più avere a che pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1543/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in San Nazzaro Sesia (NO) il 17/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1993.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/05/2017 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in San Nazzaro Sesia (NO) il 17/04/1993, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1993 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio , maggiorenne, risieda con il padre;
DISPONE che Per_1 entrambi i coniugi provvedano al suo mantenimento per spese per gli studi universitari e per spese mediche che si renderanno necessarie e che non sono coperte dal SSN finché quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente.
2. DÀ ATTO che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e dichiarano così di nulla più avere a che pretendere reciprocamente.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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