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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3122/2023 promosso da:
(P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Riccardo Di Falco e Marian Bonfà attrice contro
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Maio convenuta
e contro
(P.I. con il patrocinio dell'Avv. Fausto Falorni CP2 P.IVA_3
convenuta
****
Conclusioni della parte attrice : “conclude per l'accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte, per quanto occorrer possa anche in via istruttoria, già
rassegnate in atto di citazione e nei successivi atti difensivi e segnatamente affinché:
l'Ill.mo Tribunale adito accertata la correttezza delle prestazioni richieste da
con la fattura n. 177/003 del 31.12.2021 ed il conseguente Parte_1 Parte_1 inadempimento contrattuale di e dichiarato il diritto di Controparte_1
a conseguire il pagamento della detta fattura n. 177/003 del Parte_1
31.12.2021- in tesi: voglia condannare e Controparte_1
in solido tra di loro, a provvedere al pagamento in favore di parte attrice CP2 della somma di € 11.477,00 di cui alla sopra menzionata fattura, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero, in ipotesi subordinata, interessi al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo;
in subordinata ipotesi: voglia l'Ecc.mo Giudice - anche, per quanto
1 occorrer possa, adottando previamente ogni provvedimento in sostituzione di
[...] ordinare alla Stazione Appaltante di Controparte_1 CP2 provvedere al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 11.477,00 di cui alla sopra menzionata fattura, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero, in ipotesi subordinata, interessi al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo;
in ipotesi ancora subordinata: voglia l'Ecc.mo Giudice ordinare a di porre in essere CP1 ogni utile iniziativa volta a consentire il saldo di quanto di spettanza di parte attrice e segnatamente di autorizzare espressamente a provvedere in via diretta al CP2 pagamento della somma di € 11.477,00 di cui alla fattura n. 177/003 del 31.12.2021 in favore di parte attrice, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero in ipotesi subordinata, interessi al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo. Nella denegata ipotesi, in cui si ritenesse non tenuta al pagamento degli interessi, ferme CP2 le richieste di cui sopra in punto di capitale, si chiede la condanna di Controparte_1 al pagamento in favore di parte attrice degli interessi di cui al D.Lgs. n.
[...]
231/2002, ovvero, in ipotesi subordinata, degli interessi al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo sulla somma non pagata di cui alla fattura n. 177/003 del 31.12.2021.
Con vittoria di spese e compensi. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proponende”; conclusioni della convenuta : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale Civile di Firenze contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE
1. Accertare e dichiarare la genericità delle argomentazioni, deduzioni e tesi difensive esposte in fatto ed in diritto nell'atto di citazione avversario, ed ancora, IN VIA
PRELIMINARE Previe le più opportune declaratorie del caso, 2. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia accordo contrattuale tra le odierne contendenti in ordine alle pretese, domande e conclusioni ex adverso formulate in citazione e di cui alla fattura n. 177/003 del 31.12.2021, per quanto in narrativa esposto, nonché 3.
Accertare e dichiarare che ha liquidato puntualmente Controparte_1 ed esattamente tutte le prestazioni rese da per quanto Parte_1 documentato ed esposto in narrativa e per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO In ragione di quanto richiesto in via pregiudiziale e preliminare da intendersi anche in via principale e di merito ritrascritto, Voglia l'Ill.mo Giudicante, previa in ogni caso e sempre, ogni più opportuna declaratoria, 4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto da a Controparte_1 parte attrice a qualsivoglia titolo, domanda e/o conclusione così come svolta da parte attrice per quanto in narrativa esposto e quindi, 5. Rigettare e respingere in toto ogni
2 avversa pretesa, domanda e conclusione, poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, sempre previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto 6. Ridurre le pretese attoree a quanto effettivamente risulterà accertato di giustizia a seguito di espletanda attività istruttoria, previa sempre la consegna delle certificazioni di legge previste, per tutto quanto esposto in narrativa. IN OGNI CASO 7. Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti Controparte_1 di parte convenuta, originata dai fatti per cui è causa, 8. Condannare ai sensi dell'art.
96 c.p.c. al risarcimento dei danni come determinati in Parte_1 Parte_1 via equitativa Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio”; conclusioni della convenuta :” “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, CP2
disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, ogni domanda proposta nei confronti di Con CP2 ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1 seguito, breviter, anche solo ) conveniva in giudizio la Parte_1 [...] CP (di seguito anche solo e la (nel prosieguo Controparte_1 CP2 anche solo per ivi sentirli condannare al pagamento dell'importo di € 11.477,00, CP2 così come portato dalla fattura n. 177/003 del 31.12 2021 per opere di fornitura e posa di impianti elettrici, meccanici e idraulici eseguite nell'ambito di un intervento di riqualificazione urbana, di edilizia residenziale (oggetto di procedura ad evidenza pubblica) in Firenze, via Torre degli Agli.
Parte attrice specificava che i suddetti lavori le erano stati conferiti in subappalto CP dalla nella sua qualità di ditta appaltatrice della stazione appaltante . CP2
Assumeva, altresì (richiamando quanto contrattualmente convenuto circa le modalità di pagamento che prevedevano la liquidazione del corrispettivo maturato ad opera della stazione appaltante “dopo l'approvazione dello stato di CP2 CP avanzamento lavori da parte di dei relativi importi”- doc. 1 di parte attrice), che CP nel corso del rapporto contrattuale aveva inviato periodicamente alla la contabilizzazione delle ore lavorate nel periodo di riferimento e quest'ultima aveva,
3 poi, provveduto a trasmettere la relativa comunicazione alla società Casa, a cui era seguita la corresponsione dell'importo da parte di quest'ultima.
In particolare - proseguiva la parte istante-, la sequenza liquidatoria come sopra descritta aveva visto il pagamento delle sole fatture n. 179/003, di € 10.000,00, emessa il 14.12.2020 (ed imputata al “SAL 3 fornitura e posa di impianti elettrici, idrico e termico” e riferita alla contabilità del periodo agosto-ottobre 2020), n. 16/003 del
12.02.2021 di € 2.666,00 (per “residuo contabilità di settembre SAL 4”), n. 60/003 del
31.03.2021 di € 1833,00 (relativa all'acconto contabilità di gennaio 2021 – SAL 5”).
Quanto alla ulteriore ed ultima fattura del 31.12.2021 (id est la n. 177/03), avente CP ad oggetto la “contabilità di aprile 2021-SAL 6”, la nonostante i vari solleciti e la diffida del 06.04.2022, non provvedeva a dare seguito alla richiesta di pagamento.
In data 09.06.2022 nella persona del responsabile unico del CP2 CP procedimento, architetto , richiedeva alla con relativa nota scritta, Persona_1 le motivazioni sottese alla mancata regolarizzazione della suddetta fattura invitando la stessa a voler formalizzare “le contestazioni rilevate ad oggi solo genericamente a
e, quindi, a fornire le “motivazioni specifiche e dettagliate Parte_1 Parte_1 per opporsi al pagamento”.
La ditta appaltatrice, dal suo canto, continuava ad opporsi alla liquidazione della fattura non riconoscendo le attività come ivi descritte, stante, a suo dire, l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze maturate dalla . Parte_1
Quest'ultima si determinava, pertanto, ad azionare in sede giudiziale la richiesta CP creditoria in parola instando per la condanna della e della ditta al CP2 pagamento del quantum portato dalla suddetta fattura.
Si costituivano le società convenute le quali contestavano la richiesta de qua; in particolare, la società eccepiva l'autonomia del contratto di appalto rispetto al CP2 rapporto di subappalto, da ciò inferendone la inammissibilità/infondatezza della domanda.
La causa, istruita anche attraverso l'espletamento di prove orali, veniva, pertanto, assunta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda formulata da risulta fondata e, pertanto, merita Parte_1 accoglimento, seppur entro i limiti di seguito esposti.
I dati riportati nelle schede di lavoro, compilate quotidianamente durante il periodo indicato nella fattura n. 177/03 del 31.12.21, di cui all'odierno giudizio (gennaio-aprile
4 2021), sono stati confermati dalle deposizioni rese dai vari testi assunti alle udienze del 4 marzo e del 29 aprile 2024.
In particolare, il testimone , dipendente della , oltre Testimone_1 Parte_1
a confermare e specificare le varie attività svolte, per conto della ditta datrice, nel cantiere di via Torre degli Agli, in Firenze, così come descritte nelle varie schede di lavoro (“…abbiamo portato tubi fino ai locali tecnici, abbiamo effettuato le varie modifiche, ovvero abbiamo spostato dai piani superiori al piano terra dei servizi igienici;
abbiamo effettuato dei proseguimenti delle colonne di sfiato;
abbiamo portato giù le colonne degli scarichi collegate alle colonne degli sfiati..”) ha altresì dichiarato che le schede in discorso erano state sottoscritte, in gran parte, dal capocantiere della CP ( ), che provvedeva a dare le indicazioni circa i lavori da Parte_2 eseguire (“..preciso che noi dipendenti della eseguivamo i lavori Parte_1 giornalieri secondo le indicazioni del capocantiere ) ed in alcune occasioni Pt_2 CP dal di lui nipote, , a sua volta dipendente della specificando, altresì, di Per_2 essere a conoscenza di tali fatti poiché, in varie occasioni, le sottoscrizioni in parola erano state apposte in sua presenza.
Le circostanze di cui sopra sono state ribadite anche dagli altri dipendenti della società attrice, intervenuti nella esecuzione dei lavori in parola , tra cui , Parte_3
, i quali, oltre a riconoscere - in quelle indicate nei Parte_4 Persona_3 fogli/schede di lavoro - le attività lavorative eseguite dalla presso il Parte_1 predetto cantiere, hanno confermato la sottoscrizione dei predetti documenti ad opera del e di suo nipote . Controparte_3 Per_2
Le schede di lavoro hanno, poi, trovato una corrispondenza con i dati riportati nel CP c.d. giornale di cantiere di cui in atti – anch'esso redatto da e firmato da
[...]
e/o dal nipote - che, come noto, attesta la presenza delle varie Parte_2 Per_2 ditte esecutrici in cantiere e il relativo numero di operai. CP
L' ing. nella sua qualità di direttore dei lavori della nel Persona_4 confermare le modalità redazionali come sopra descritte (“Preciso che il giornale dei lavori che mi è stato mostrato veniva materialmente compilato da Parte_2 CP e da suo nipote , entrambi dipendenti di ha dichiarato di aver Persona_5 provveduto personalmente alla verifiche periodiche in ordine alla corrispondenza tra quanto ivi riportato ed i lavori eseguiti (“Nel documento giornale lavori venivano indicate le lavorazioni effettuate, le imprese presenti nel cantiere ed i relativi lavoratori;
controllavo periodicamente la veridicità di quanto indicato nel giornale e la sua corrispondenza con i lavori effettuati”).
5 CP
Infine, riguardo alla questione sollevata da sull'ambiguità della dicitura "TERMO" trascritta nel Giornale in discorso (da cui l'asserita riferibilità di tale termine ad altre ditte presenti nel cantiere), il suddetto testimone ha chiarito :”… che
l'unica ditta presente in cantiere con la denominazione era Parte_1 la " Parte_1 Parte_1
Ad ulteriore conforto di quanto sopra si pone la testimonianza resa da , Tes_2 CP anch'egli dipendente della con mansioni di responsabile tecnico addetto alla verifica della regolare esecuzione dei lavori presso il cantiere ed alla relativa contabilizzazione, il quale, nel riferirsi ai fogli dei lavori di cui è causa, ha specificato che sulla base degli stessi venivano predisposti i conseguenti stati di avanzamento, confermando la presenza della nel cantiere nel periodo di riferimento Parte_1 delle predette schede.
Alla luce delle risultanze istruttorie come sopra descritte – ed in assenza di elementi probatori e/o indiziari che depongano in senso contrario – deve, pertanto, ritenersi pienamente provato il diritto di credito azionato dalla parte attrice nei confronti della società appaltatrice, sia sotto il profilo dell'an (risultando dimostrata l'avvenuta esecuzione delle opere e/o attività commissionate) che del quantum (dovendosi ritenere confermato e provato l'importo di cui in fattura, secondo le modalità di computo ivi descritte), da ciò potendosi desumere l'assolvimento del relativo onere probatorio. CP
La ditta invece, nell'eccepire, inter alia, la mancata realizzazione dei lavori da parte della subappaltatrice, si è limitata a formulare generiche contestazioni prive di supporto probatorio;
né sembrano ravvisarsi significativi elementi da cui poter desumere, in ipotesi, la possibile verosimiglianza di quanto ivi dedotto.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalla predetta convenuta, le stesse non possono che ricevere, anche in questa sede, la censura di inammissibilità così come espressa nella relativa ordinanza dell'01.12.2023, da ritenersi qui di seguito – quanto alle motivazioni ivi addotte - integralmente trascritta e confermata.
Venendo, poi, alla posizione della convenuta giova preliminarmente CP2 accennare, per una compiuta valutazione della fattispecie in scrutinio, alle caratteristiche del rapporto negoziale intercorso tra le parti in causa.
Il rapporto di subappalto, sebbene derivato ed accessorio rispetto al contratto di appalto, si configura come mera modalità di esecuzione dello stesso mantenendo la propria autonomia negoziale rispetto al suddetto contratto.
6 Corollario di tale diversità strutturale è l'impossibilità di configurare (ove non diversamente stabilito) un rapporto diretto tra il committente ed il subappaltatore;
circostanza, questa, che preclude ab origine la proposizione di eventuali richieste di pagamento da parte del subappaltatore nei confronti del committente (in questi termini, ex multis, Cass. n. 21719/19, che nel negare alcun rapporto diretto tra committente e subappaltare ha ulteriormente specificato che “ …in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione”; nello stesso senso
Cass. n. 23633/18).
La previsione del pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore, come verificatosi nel caso in specie (nel contratto di subappalto si legge, infatti, che : “la liquidazione del corrispettivo maturato (n.dr. da
) verrà effettuata direttamente dalla stazione appaltante Parte_1 CP2 CP dopo l'approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte di dei relativi importi”) non modifica i termini della questione, risolvendosi, tale modalità solutoria, in una delegazione di pagamento ex lege che non determina l'insorgenza di alcun rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori (in questi termini la stessa ANAC che con parere AG26/12 del 07.03.2013 ha specificato che : “Il pagamento diretto integra una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante e i subappaltatori. La stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore. I rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, pertanto anche se fosse previsto il pagamento diretto, comunque
i subappaltatori non potrebbero vantare pretese creditorie nei confronti della stazione appaltante”).
Il richiamo operato nel contratto di subappalto all'art. 118, 3^ comma, del d.lgs. n.
163/2006, e con esso alla clausola di pagamento diretto ivi prevista (“nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”), non fa che ulteriormente confermare quanto sopra specificato circa la riconducibilità di tale modus operandi alla delegazione di pagamento, la cui operatività veniva, peraltro, contrattualmente
7 subordinata, nel caso in specie, alla presenza di una comunicazione con cui l'appaltatore/affidatario (delegante) attestava e quantificava, alla stazione appaltante
(delegata), le attività svolte dalla società subappaltatrice.
In difetto di tale informativa la società Casa non poteva, quindi, procedere al pagamento.
Né sembrano potersi ravvisare – contrariamente all'assunto della parte attrice – profili di responsabilità a carico della stessa in ordine al contegno omissivo come sopra serbato, non potendosi attribuire alla stazione appaltante, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti nella esecuzione del rapporto di appalto, oneri non previsti e/o comunque non esigibili rispetto alle modalità contrattualmente e legislativamente stabilite.
Per le motivazioni sopra esposte la domanda dovrà pertanto ritenersi accolta nella CP parte in cui viene richiesto, in via gradata, il nulla osta della al pagamento diretto da parte di nei confronti della società attrice;
dovendosi, per converso, CP2 ritenere infondata la richiesta di condanna della stazione appaltante. CP
Gli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dovranno essere posti a carico di quale conseguenza del colpevole ritardo determinato dal comportamento omissivo illegittimamente assunto dalla predetta convenuta.
Infine, quanto alle spese di lite (liquidate assumendo a riferimento di computo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii.), le stesse seguono le rispettive soccombenze, come sopra specificate, con le determinazioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede: con riferimento alla domanda formulata da contro Parte_1 [...]
Controparte_1 accoglie la domanda e per l'effetto dispone che Controparte_1 autorizzi al pagamento di € 11.477,00 in favore di CP2 Parte_1
[...] condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi ex d.lgs. n. 231/02 srl dal dì del dovuto al saldo;
[...] condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali,
[...] oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap se dovute.
8 Con riferimento alla domanda formulata da contro Parte_1 CP2
[...] respinge la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP2 spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap se dovute.
Si comunichi.
Firenze, 14.04.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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