Articolo 27 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 26Articolo 28
Versione
30 dicembre 1973
Art. 27.
E' autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione al consorzio del bergamotto di un contributo di lire 900 milioni nell'anno 1973 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1975 per consentire al consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato delle essenze.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede: quanto a lire 300 milioni a carico delle disponibilita' del capitolo 5323 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , quanto a lire 300 milioni a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
All'onere di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973