Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 31 pronunciata il 13/01/2022
Oggetto: Pubblico impiego – retribuzione – indennità sostitutiva ferie non godute
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
392/2022 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato difeso dall'Avv. Lorenzo Ciliento, Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del Direttore generale pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Perricci,
APPELLATO
All'udienza del 24/01/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riferiva di avere rivestito la qualifica di Direttore della struttura complessa di Chirurgia vascolare presso l'Ospedale Perrino di dal 13/05/2004 al 30/04/2017 allorché CP_1
cessava dal rapporto. Al momento di detta cessazione non aveva fruito di 207 giorni di ferie a causa delle carenze di organico verificatesi per tutto l'indicato periodo di lavoro nonché per il fatto che taluni dirigenti medici strutturati erano esonerati dai turni di
Parte reperibilità. Chiedeva, perciò, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di € 67.797,91 a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie non godute pari a 207.
Parte Nel giudizio così instaurato, l' di si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in considerazione del disposto dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (conv. in L.
7/8/2012 n. 135) nonché dell'art. 21 CCNL 1994-1997 Area della Dirigenza Medica che, al co. 8, esclude tassativamente la monetizzazione delle ferie non godute, principio derogato solo dal co. 13 che, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, prevede il pagamento sostitutivo delle ferie non godute “per esigenze di servizio o per cause Parte indipendenti dalla volontà del dirigente”. Secondo la essendo il periodo di mancata fruizione delle ferie sostanzialmente ricompreso nella vigenza della legge n. 135/2012, poiché riferito agli ultimi 5 anni di servizio, doveva trovare attuazione il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Evidenziava che, a parte un'unica domanda di congedo inoltrata nel 2010, il ricorrente non aveva mai inoltrato richieste di ferie, precisando che egli era tenuto alla mera comunicazione delle giornate in cui sarebbe rimasto assente dal servizio.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese in ragione della complessità dell'accertamento in fatto. Dopo avere riportato le norme di legge e di contratto collettivo che sanciscono il divieto di monetizzare le ferie non godute, riteneva dirimente la scansione cronologica degli eventi: dall'allegato 28 del
Parte ricorso risultava che con delibera n. 168 del 02/02/2016 l' nel prendere atto della volontà del di proseguire l'attività lavorativa fino al 40° anno di servizio, aveva Parte_1 fissato all'01/01/2018 la cessazione dal servizio;
con successivo provvedimento n. 46246 del 21/07/2016 (all. 25) aveva precisato che il residuo ferie al 30/06 di quell'anno
2 risultava pari a 264 giorni ed invitato il medico a programmarne la fruizione al
31/12/2017; invece il dottore con nota prot. n. 22211 del 23/03/2017 aveva comunicato il proprio recesso a decorrere dall'1/5/2017. Sulla scorta di tanto, il primo Giudice riteneva che, essendo stato posto nella condizione di fruire delle ferie fino all'1/1/2018, il Parte_1
non aveva diritto a monetizzare le ferie, avendo sostanzialmente rinunciato a tale beneficio avendo deciso di risolvere anticipatamente il rapporto. Aggiungeva che le prove orali, che pure avevano confermato le carenze di organico e la necessità per il direttore di coprire i turni di reperibilità, facevano riferimento a periodi antecedenti al 2012; inoltre, nella documentazione prodotta dall'interessato mancava la prova dei turni di reperibilità dallo stesso effettuati nel periodo dedotto in ricorso (essendoci solo quelli dei mesi di gennaio 2017 e dicembre 2016); in ogni caso non risultava che il dirigente avesse avanzato formali richieste di ferie, respinte dall' Ribadiva il Giudicante che, CP_1
comunque, egli era in condizioni di goderne fino al 31/12/2017, ma tanto non era accaduto.
Avverso tale decisione, il dr. proponeva appello, con ricorso depositato il Parte_1
05/07/2022, deducendo, come primo motivo, l'omesso esame della documentazione nonché la genericità della motivazione poiché il Giudice non aveva considerato che oggetto della prova orale espletata era solo la dimostrazione della carenza di organico, che avrebbe potuto causare una discontinuità assistenziale, mentre nulla era stato chiesto ai testi di riferire circa i turni di reperibilità del dott. poiché questi ai turni di Parte_1
reperibilità non era obbligato. Da tale considerazione inferiva la sussistenza del vizio di ultrapetizione. Con altro motivo denunciava la violazione dell'art. 7 Direttiva CEE n.
2003/88 a mente della quale l' deve assicurare concretamente e in piena CP_1
trasparenza che il dirigente sia posto in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, con relativo onere della prova a carico della stessa, citando a sostegno la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 13613 del 07/02/2020. Sosteneva, ancora, che il
Parte provvedimento n. 46246/2016 della non teneva conto della impossibilità di pianificare le ferie a causa della situazione del reparto (circa la quale richiamava le dichiarazioni del teste , evidenziando, anzi, l'antigiuridicità di tale Tes_1
provvedimento, non potendosi procrastinare il servizio oltre il 67° anno di età e il 40° di
3 servizio per i direttori di struttura complessa (D.L. 101/2013, D.L. 90/2014 e Circolare
Funzione Pubblica n. 2/2015). Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Anche nel grado di appello si costituiva la con memoria depositata Parte_3
l'08/02/2024, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta esente da vizi. Dopo avere riportato il contenuto della memoria di primo grado e richiamato una pronuncia, a sé favorevole, del Tribunale di Brindisi (sent. n. 514 del 21/02/2017), sosteneva che l'appellante non avesse fornito prova dello stato di sottorganico della propria struttura con specifico riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti il suo collocamento in quiescenza, periodo al quale si riferirebbe la domanda. Evidenziava, poi, che tutte le circostanze di fatto articolate in ricorso riguardavano un arco temporale non includente il monte ferie a credito esistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, evidenziava che non era stata fornita la prova dell'espletamento dei turni da parte del al posto del personale Parte_1
impossibilitato a svolgerlo, né la dimostrazione di avere programmato le proprie ferie e di non averne beneficiato per diniego del datore di lavoro. Inoltre, il recesso anticipato, successivamente alla deliberazione del trattenimento in servizio sino alla maturazione del
40° anno di servizio, costituiva fatto che aveva impedito la fruizione delle ferie imputabile al lavoratore. La circostanza, infine, che il avesse il potere di attribuirsi le ferie Parte_1
determinava la necessità, per potere ottenere la monetizzazione, di dimostrare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 24/01/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, perciò, accolto per quanto di ragione.
Ritiene questa Corte che la sentenza oggetto di gravame, pur facendo correttamente riferimento alle norme vigenti sulla questione per cui è causa, non abbia debitamente tenuto conto dei principi affermatisi in sede comunitaria e nella Giurisprudenza di legittimità.
4 Ed invero, il D. Lgs. 66 dell'8/4/2003, nel recepire le Direttive europee in tema di organizzazione dell'orario di lavoro, all'art. 10 ha stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” dettando poi le regole per tale fruizione. Al co. 2 il medesimo articolo ha precisato che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
L'art. 5, D.L. 95 del 6/7/2012, poi, nel dettare misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, al co. 8, ha stabilito che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Sulla portata di tale previsione è, tuttavia, intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 95/2016, ha precisato che l'interpretazione ed applicazione corretta della stessa è nel senso che sia possibile la monetizzazione delle ferie residuate alla cessazione dell'attività lavorativa, qualora il loro mancato godimento sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore.
Sul piano della disciplina negoziale del rapporto di lavoro, l'art. 21 CCNL Area Dirigenza medica (sottoscritto in data 5/12/1996), che disciplina ferie e festività, al co. 8 stabilisce:
“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13”. Quest'ultimo, infatti, prevede: “Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del
5 dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art
36”.
Nella materia in esame incide, altresì, la normativa Eurounitaria ed in particolare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in applicazione dei quali, non può ritenersi legittimo che il lavoratore - il quale non abbia chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite - perda, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare questo diritto, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Non vi è dubbio che la Direttiva 2003/88/CE richiamata estenda i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti, atteso che l'art. 17 di essa, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie.
La Corte di Giustizia europea, con la pronuncia 6 novembre 2018, , ha CP_2
individuato tre cardini del giudizio di diritto, demandato al Giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie: 1) necessità che il lavoratore sia invitato “se necessario formalmente” a fruire delle ferie, “nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile (...) che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento;
2) necessità di “evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore”; 3) sul piano processuale, prevedere che l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (...), sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore “non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali
6 retribuite alle quali aveva diritto”. Rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possono trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente esse permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
In applicazione dei richiamati principi, il dirigente della pubblica amministrazione, pur dotato di un limitato potere di organizzare in autonomia la fruizione del periodo di ferie, come nel caso di dirigente di struttura complessa, ha diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva qualora l'amministrazione datrice di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruire delle ferie nonché di aver apprestato misure organizzative atte a consentire l'effettivo godimento delle stesse. (Cass., ordin. n. 18140 del 6.6.2022, n. 32830 del 27.11.2023 e da ultimo n. 9877 dell'11.4.2024).
Va, inoltre, evidenziato che la Corte di Giustizia UE in data 18 gennaio 2024, in C-
218/2022 ha affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, preveda il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni precedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli, come nel caso di specie, ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In conclusione, ed alla luce dei riportati principi, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo, nel contempo, avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, e che, nel caso di
7 mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché le ferie fossero godute, quali fossero i rapporti tra l'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, e che l'onere probatorio di tutto ciò sia posto a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
Con specifico riguardo al Dr. risulta acclarato l'accumulo considerevole di ferie Parte_1
Parte non godute, atteso che la stessa appellata, con lettera del 21/07/2016, aveva indicato in 264 i giorni di ferie non godute;
così come risulta dimostrata, attraverso la prova orale espletata, la situazione di carenza di personale. Non possono, poi, ritenersi dirimenti, per quanto sin qui illustrato circa gli orientamenti giurisprudenziali e la normativa comunitaria di riferimento, i poteri organizzativi delle proprie ferie di cui egli disponeva, atteso che non avrebbe comunque potuto prescindere dalla necessità di garantire il servizio. E sul punto nessuna prova è stata fornita dall' di avere adottato misure CP_1 idonee a consentire all'interessato la concreta fruizione del diritto nel rispetto delle modalità dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva al fine di garantire l'utilità dell'istituto, che è quella del riposo e del recupero delle energie.
Delle tre condizioni necessarie per verificare che al lavoratore sia stata assicurata la concreta possibilità di fruire delle ferie, nella fattispecie risulta integrata solo quella consistente nella informativa, costituita dalla comunicazione del 21/07/2016, concernente l'entità dei giorni di ferie maturati, l'invito a fruirne a partire da quel momento e le conseguenze in ordine alla perdita del diritto. Pertanto, all'esito della verifica demandata al Giudice, deve ritenersi sussistente il diritto del dr. all'indennizzo del periodo Parte_1
di ferie di cui non ha potuto godere.
Una volta acclarata la sussistenza del diritto dell'appellante, va, tuttavia, tenuto conto del Parte fatto che sempre con la comunicazione del 21/07/2016 la datrice di lavoro ha inviato al formale invito a programmare la fruizione delle ferie complessive calcolate a Parte_1
tutto il 30/06/2016 per un totale di 264 giorni, e con la specificazione che a tale entità
8 doveva aggiungersi la spettanza per l'anno 2017 pari a 36 giorni. E tanto in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro con il dirigente si sarebbe risolto a far data dall'1/1/2018.
Orbene, la determinazione del numero di giornate per le quali riconoscere il diritto alla richiesta indennità sostitutiva va effettuata considerando che il dr. al momento Parte_1
Parte in cui ha effettivamente cessato la propria attività alle dipendenze della appellata, aveva maturato 276 giorni di ferie non godute: 264 per il periodo fino al 31/12/2016 e 12
(1/3 di 36 quale totale previsto per l'anno) sino al 30/04/2017, data in cui il rapporto si è anticipatamente risolto, per un totale di 276 giorni di ferie spettanti. Orbene, tenendo conto che nel lasso temporale dal 21/07/2016 al 30/07/2017 vi sono 283 giorni di calendario (di cui 230 utilizzabili per fruire delle ferie, atteso che gli altri 53 sono giorni festivi), residuano 46 giornate di ferie non più fruibili dal dipendente per le quali egli ha diritto all'indennità sostitutiva.
Quest'ultima viene quantificata come in dispositivo considerando l'importo lordo dovuto per ciascuna giornata di ferie (€ 327,5) sulla base della somma richiesta nel ricorso introduttivo per 207 giornate (€ 67.797,91) la cui quantificazione non è stata contestata CP_ dal datore di lavoro, decurtandola, però, dagli oneri contributivi che, spettando all' previdenziale, non possono essere riconosciuti al lavoratore.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
Per mero refuso i giorni riconosciuti in dispositivo risultano indicati in numero di 45 anziché 46.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 05/07/2022 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_3
13/01/2022 n. 31 del Tribunale di Brindisi così provvede:
ACCOGLIE l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante CP_4
9 dell'indennità sostitutiva delle ferie rapportata a 45 giorni quantificata in euro 8.602,00 oltre interessi o rivalutazione monetaria dal 16/05/2017 al soddisfo.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2693,00 per il I grado ed in € 1983,00 per il II grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24/01/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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