Versione
27 gennaio 1960
27 gennaio 1960
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.