Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1152
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1960
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1960