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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2269 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2330/2018 pronunciata in data 27 ottobre
2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. D'Antonio Raimondo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 311 appellante
E
( ), rappresentato e difeso giusta procura in E_ C.F._1 atti dall'Avv. Sarnataro Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 237 appellato
E
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ) e ( ) C.F._3 NT C.F._4 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La proponeva, con atto di citazione notificato in data 26/27.2.2013, azione Parte_1 revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 15.11.2012 delle quote di proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) al Corso Umberto I n. 19 (NCEU F. 3, p.lla 469, sub. 13) da parte di e in favore del coniuge di E_ Controparte_2 quest'ultimo, e li conveniva tutti in giudizio e i primi due, quali soci CP_3 illimitatamente responsabili della innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Controparte_5
Nel richiedere la revoca e la conseguenziale dichiarazione di inefficacia e inopponibilità nei confronti della del suddetto atto, quest'ultima premetteva di essere creditrice Parte_1 di e (quali soci illimitatamente responsabili della sulla P_ CP Controparte_5 base di vari titoli e deduceva a fondamento della domanda che quest'ultimi «allo scopo evidente di liberarsi dell'obbligo del pagamento dell'importo di € 57.267,06 complessivamente dovuto all'istante […] ovvero di rendere eccessivamente ed ingiustificatamente tortuosa la relativa soddisfazione» avessero alienato le loro quote di proprietà dell'unico immobile libero da pesi e vincoli idoneo a soddisfare le proprie ragioni creditorie.
In particolare, la società assumeva che la propria ragione di credito traeva origine dai seguenti titoli: a) atto di precetto fondato sulle cambiali n. 3123800060 del 15.7.2011 e n.
3121001080 del 15.7.2011, notificato alla in data 23.11.2011; b) decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 6/2012, pronunciato il 25.1.2012, R.G. 847/11 - cron. 140/12 – rep. n. 32/12, dichiarato in data 7.2.2012 provvisoriamente esecutivo dal Tribunale Civile di Torre
Annunziata – sez. distaccata di Torre del Greco, notificato in uno all'atto di precetto alla in data 12.3.2012, e successiva notifica di atto di precetto in rinnovazione Controparte_5 avvenuta il 22.10.2012 al legale rappresentante della c) decreto ingiuntivo n. Controparte_5
146/2012 pronunciato il 26.9.2012, R.G. 529/12 - cron. 1863/12 – rep. n. 403/12, dichiarato in data 26.9.2012 provvisoriamente esecutivo dal Tribunale Civile di Torre Annunziata – sez. distaccata di Torre del Greco, notificato in uno all'atto di precetto in data 26.10.2012 al legale rappresentante della Controparte_5
Aggiungeva che: - in forza del titolo di cui al capo sub a) in data 8.2.2012 era stato eseguito pignoramento mobiliare presso la sede legale della con esito negativo;
- in Controparte_5 forza dei titoli di cui ai capi sub b) e c) in data 8.11.2012 e 12.11.2012 era stato eseguito pignoramento mobiliare presso la sede legale della con esito negativo;
- con Controparte_5 atto di precetto notificato a e , rispettivamente, in data E_ Controparte_2
5.12.2012 e 28.12.2012, era stato intimato il pagamento dei debiti della nella Controparte_5 qualità di soci illimitatamente responsabili ex artt. 2291 e 2304 c.c.; - durante le verifiche per l'individuazione dei beni personali dei soci attraverso i quali soddisfare le ragioni creditorie
2 e da opportune visure ipotecarie e catastali, era stato riscontrato che le quote di proprietà in capo a (per il 50%) e (per il 25%), relative all'immobile E_ Controparte_2 sito al C.so Umberto I, n. 19 Torre del Greco, erano state cedute dai predetti a , CP_3 terza comproprietaria (per il residuo 25%), giusto atto di compravendita del 15.11.2012 di cui chiedevano appunto dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto della CP_3 Controparte_2 domanda ed evidenziandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità e comunque l'infondatezza. Disconoscendo preliminarmente la conformità agli originali dei documenti sub a), b), c), d) ed e) depositati dagli attori, ricostruivano la vicenda fattuale relativa alla evidenziando come , nipote di e unico Controparte_5 Controparte_2 E_ soggetto ad essersi occupato del tutto autonomamente delle vicende della società, fosse sempre stato un mero dipendente dello zio fino agli inizi del 2012 e non un socio amministratore della società ed eccepivano, poi, tanto l'inesistenza del credito vantato dalla quanto la carenza dei requisiti dell'azione revocatoria. Parte_1 CP_3 spiegava, in ultimo, domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice volta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito della negazione del mutuo da parte della
Banca di Credito Popolare di Torre del Greco a causa della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale. Aggiungevano in merito al presunto credito vantato dalla Pt_1 che i titoli di credito, anche quelli posti a base dei ricorsi monitori, erano tutti costituiti
[...] da assegni bancari e cambiali, rispetto ai quali la predetta società si era ben guardata dal dimostrare le forniture il cui prezzo sarebbe stato corrisposto con detti titoli, che erano tutti esclusivamente a firma di e giammai a firma di . E_ Controparte_2
Quanto al presupposto del c.d. eventus damni contestavano la circostanza, dedotta in citazione e non provata, secondo la quale il bene sarebbe stato venduto per un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, dato che il piccolo locale era situato nella zona di maggior depressione commerciale dell'intero territorio di Torre del Greco, il C.so Umberto I,
a tutti noto per l'alto degrado sociale e strutturale e che , già proprietaria per il CP_3
25%, aveva versato € 30.000,00 per l'acquisto della restante parte onde l'insussistenza della assunta sperequazione del prezzo;
infine, era rimasto proprietario di altri E_ beni immobili di valore di gran lunga superiore a quello alienato.
Si costituiva, altresì, contestando sia la domanda attorea che quella E_ riconvenzionale di rilevando che in realtà lo stesso non avesse dismesso CP_3 affatto il proprio patrimonio avendo restituito ad gli effetti cambiari Controparte_2
3 consegnatigli dall'acquirente per la compravendita, e che, ai fini dell'azione revocatoria, mancassero sia gli elementi costitutivi che la prova degli stessi.
In ultimo, proponeva atto di intervento volontario moglie separata di NT
, al fine di tutelare il diritto di credito alimentare proprio e della figlia E_ minore con estensione degli effetti della domanda ex art. 2901 avanzata anche nei suoi confronti.
Acquisita documentazione varia e ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova per testimoni, il Tribunale di Torre Annunziata, in data 29.10.2018, pronunciava la sentenza n. 2330/2018 con cui rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale e dichiarava compensate le spese di lite.
Il Tribunale argomentava la propria decisione sull'unico motivo che l'attrice non avrebbe mai esibito gli originali dei titoli di credito e che quindi mancava la prova della sussistenza del credito, dal momento che «laddove fosse stata acclarata la sussistenza dei crediti in questione
[…] sembravano sussistere tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria»; così argomentava al riguardo: «sembravano sussistere tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria, atteso che effettivamente il bene compravenduto appariva essere l'unico privo di pesi e quindi ha indubbiamente recato pregiudizio grave alle ragioni della Inoltre appare difficilmente sostenibile che Pt_1
l'acquirente non fosse a conoscenze della situazione debitoria della perché moglie di CP_3 CP_6 un socio (lo che aveva già ricevuto – prima della stipula dell'atto di compravendita qui in CP esame – la notifica dei precetti rivolti contro la società. Inoltre è la stessa Difesa del a rendere P_ evidente che si trattava di atto adottato con la consapevolezza di recare pregiudizio ai suoi creditori: si apprende infatti dalla comparsa di costituzione e risposta che la avrebbe regolato il pagamento CP_3 con effetti cambiari, ma che dopo la vendita gli stessi sono stati comunque restituiti alla stessa CP_3
(per il che si potrebbe arrivare ad ipotizzare addirittura la simulazione dell'atto). In definitiva la domanda va rigettata solo sul rilievo della mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza del credito».
Infine, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata da perché del tutto CP_3 sfornita di prova.
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato in data 29.4.2019, Parte_1 proponeva appello invocandone l'integrale riforma in ragione dell'erronea valutazione dell'eccezione di disconoscimento delle copie formulata da controparte, nonché della conseguenziale inutilizzabilità delle stesse. In via gradata si riservava di depositare gli originali dei titoli oggetto di disconoscimento e reiterava, in ultimo, tutte le argomentazioni spiegate in primo grado. L'appellante concludeva chiedendo «in via principale e nel merito revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità nei
4 confronti di C.F.: e piva con sede in Torre del Greco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(Na) Via Campanariello 6, in persona del legale rapp.te p.t, l'atto di "cessione di diritti reali a titolo oneroso" del 15.11.2012 per notar rep. n. 247199 in racc. 25670, reg.to l'11.12.2012 Persona_1 al n. serie 1T, trascritto all' Ufficio del Territorio di Napoli in data 11.12.2012 al reg. gen. 45390 e al reg. part. 38085 nella parte in cui i sigg.ri ed alienano a E_ Controparte_2 [...] le rispettive quote di proprietà dell'immobile così identificato al Catasto Fabbricati Comune di CP_3
Torre del Greco (Na) c.so Umberto I n. 19, individuato al foglio 3, part.lla 469, sub 13, cat. C/2, classe
6, consistenza mq. 49,00, come da documentazione prodotta in atti. […] Per l'effetto, ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli con esonero di sua responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza, adottando ogni consequenziale provvedimento» con vittoria di spese, diritti, onorari del doppio grado di giudizio.
Nella contumacia di , e ritualmente Controparte_2 CP_3 NT evocati in giudizio, si costituiva impugnando e contestando tutto quanto E_ assunto, dedotto e richiesto siccome completamente inammissibile e destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, nello specifico, eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 c.p.c. in assenza di una censura precisa e circostanziata, sia ex art. 348 bis c.p.c. in quanto «le censure sollevate […] risultano tutte oggetto di puntuale smentita per tabulas e prive di giuridica fondatezza» e, nel merito, contestava la fondatezza dell'azione revocatoria per mancanza assoluta dei relativi presupposti giuridici.
Chiedeva quindi di «rigettare l'appello della in p.l.r.p.t., siccome inammissibile, Parte_1 improponibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato, in ordine alla esistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria» e di «confermare la sentenza n.
2330/2018 pubblicata in data 29.10.2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in Persona del
Giudice Dott. Del Sorbo Vincenzo» con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Inoltre, in via gradata, «nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, l'odierno appellato chiede il prezzo per la vendita dell'immobile per cui è causa, in capo a coloro i quali l'Ill.mo Giudice adito riterrà responsabili per la ripetizione dell'indebito».
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione
Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n. 36/2025 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
5 Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della
Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali. Quindi, rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione dei documenti depositati in primo grado da P_
, giusta ordinanza collegiale pronunciata in data 22/28.5.2025, alla successiva udienza
[...] del 18 settembre 2025 il Collegio riservava nuovamente la causa in decisione senza concessione dei termini, su istanza delle Parti.
Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, va, altresì, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c.: emergono, ratione temporis, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, l'appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
Tanto premesso, l'appello appare fondato e meritevole di accoglimento e per statuire definitivamente sul merito della vicenda risulta necessario affrontare congiuntamente i motivi dell'impugnazione.
L'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'azione revocatoria ex 2901 c.c. proposta per avere il giudice errato nella valutazione dei titoli di credito prodotti in copia. Rileva infatti l'eccessiva genericità e superficialità dell'eccezione di disconoscimento dei titoli e l'attribuzione di una rilevanza eccessiva a tale disconoscimento per aver reso del tutto inutilizzabile le copie fotostatiche. Ripropone poi tutti i motivi e le ragioni fatte in valere in primo grado con lo scopo di dimostrare la fondatezza dell'azione revocatoria e l'esistenza dei relativi presupposti.
Al fine di porre in evidenza i punti prodromici alla decisione sulla vicenda de quo è necessario precisare che parte appellante può legittimamente pretendere il pagamento direttamente dai soci illimitatamente responsabili della dal momento che il Controparte_5 beneficium excussionis eccepito, ergo la possibilità per il creditore sociale di procedere
6 coattivamente a carico dei soci se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, opera solo in sede esecutiva e non impedisce affatto al creditore di agire direttamente nei confronti dei soci in sede di cognizione ordinaria «per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente» (cfr. Cass., 10 aprile 2019, n. 9993). Difatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (cfr.
Cass., 10 gennaio 2017, n. 279). Ancora più specificamente in relazione alla domanda revocatoria la Suprema Corte ha affermato che qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente (cfr. Cass., 16 ottobre 2019, n. 26261 che, confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società).
Di poi, conformemente a quanto osservato dal Tribunale, è normale che l'azione revocatoria sia esercitata in relazione a un credito già scaduto;
peraltro, le eccezioni sollevate risultano ancor meno pertinenti, considerato che l'atto oggetto di revocatoria non consiste in un pagamento, bensì in una compravendita, il cui prezzo non risulta essere stato impiegato per adempiere alcun altro debito del venditore, come genericamente eccepito da quest'ultimo.
Invero, il richiamo alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c. non appare affatto pertinente posto che, quantunque dedotto, non risulta affatto dimostrato che nell'alienazione del bene immobile oggetto di causa da parte di il relativo E_ prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), solo in tale ipotesi potendosi non fare applicazione dell'azione pauliana di cui all'art. 2901 c.c.. Per mera completezza espositiva va, infine sul punto, evidenziato come contraddittoriamente assuma che «non è assoggettabile ad azione revocatoria E_ ordinaria l'alienazione di un bene immobile a titolo oneroso da parte del debitore se le somme di denaro
7 spettanti al venditore a titolo di corrispettivo sono state versate a terzi-creditori del venditore- da parte del compratore, il quale le abbia così impiegate per estinguere debiti scaduti del venditore-debitore, agendo per conto di quest'ultimo (S.C. 02/11764)», pur avendo, dapprima, dedotto che «la stessa compravendita è tamquam non esset per un elemento essenziale del contratto ed ovvero il pagamento del prezzo, atteso che il sig. restituiva al sig. della sig.ra E_ Controparte_7
nonché nipote di - gli effetti cambiari consegnati dalla al CP_3 E_ CP_3 per la compravendita de qua». L'eccezione di inapplicabilità della previsione di cui P_ all'art. 2901 c.c. per l'avvenuto adempimento di un debito scaduto appare del tutto indimostrato.
Tanto constatato è bene affrontare l'essenza dell'appello e rilevare come il Tribunale ha respinto la domanda per insussistenza del credito a fronte del disconoscimento delle copie dei titoli indicati dall'odierna appellante a fondamento della propria ragione di credito sebbene, come da quest'ultima eccepito, in materia di disconoscimento di conformità delle copie ex art. 2719 c.c. sia necessario un disconoscimento espresso. Se, da un lato, è la stessa disposizione codicistica ad attribuire alle copie fotografiche delle scritture la medesima efficacia probatoria delle autentiche, dall'altro la costante giurisprudenza della Suprema
Corte sottolinea da tempo che «l'onere del disconoscimento della conformità tra l'originale di in documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto», ritenendo pertanto inadeguate «generiche o onnicomprensive contestazioni» (cfr. Cass., 30 dicembre 2009,
n. 28096). In tale direzione gli non hanno mai mancato di censurare l'utilizzo di Parte_2 espressioni «di mero stile e priv[e] di significato tecnico giuridico» (cfr. Cass., 7 giugno 2013, n.
14416), valorizzando, invece, la necessità di un disconoscimento formale che, attraverso una dichiarazione chiara e univoca, individui specificamente sia il documento che si intende contestare, sia le difformità riscontrate rispetto all'originale (cfr. Cass., 13 settembre 2021, n.
24634). Ed invero, la mera contestazione della «conformità della fotocopia prodotta all'originale» non è idonea a integrare un efficace disconoscimento (cfr. Cass., 20 giugno 2019, n. 16557).
Molto efficacemente la Suprema Corte ha ritenuto che «Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed eurounitario di ragionevole durata del processo,
8 supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
761 del 23/01/2002, Rv. 551789)» (cfr. Cass., 20 gennaio 2021, n. 40750).
La Corte adita intende, infatti, uniformarsi a detti principi e, segnatamente, a quello di diritto costantemente affermato dalla Cassazione secondo il quale la «contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti» (cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750) in quanto estremamente esplicativo dell'espresso disconoscimento richiesto ex lege.
La generica asserzione riportata nella vicenda de quo tanto nella comparsa di costituzione e di risposta del primo grado di (cfr., in atti, pag. 2 della comparsa di costituzione) CP_3 quanto in quella di (cfr., in atti, pag. 2 della comparsa di costituzione) Controparte_2 non è in grado di integrare in alcun modo un disconoscimento produttivo di effetti giuridici.
Infatti, se da un lato può dirsi rispettato il requisito giurisprudenziale dell'indicazione univoca dei documenti che si intendono contestare grazie alla formula «espressamente si disconoscono nella loro conformità agli originali i documenti prodotti da controparte e di cui ai doc. a),
b), c), d) e e) contenuti nel fascicolo di parte attrice», dall'altro, manca totalmente l'indicazione chiara e circostanziata delle differenze delle copie rispetto agli originali: l'avverbio
«espressamente» risulta del tutto insufficiente a integrare un effettivo disconoscimento e si viene a configurare quale mera clausola di stile. Al contempo neanche il successivo richiamo effettuato da (cfr., in atti, pag. 4 della comparsa di costituzione) appare CP_3 sufficiente a integrare gli aspetti richiesti dal momento che effettua, ancor più genericamente, un disconoscimento dei documenti «depositati in fotocopia».
Alla luce delle modalità con cui è stato operato il presunto disconoscimento, non può che constatarsi la genericità della contestazione formulata dai due appellati, tale da renderla definitivamente tamquam non esset (cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750) e,
9 conseguentemente, da attribuire alle copie fotostatiche dei titoli di credito la medesima efficacia probatoria delle autentiche. Da ciò è possibile desumere che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, le fotocopie prodotte devono ritenersi perfettamente idonee a comprovare la sussistenza del credito vantato da non Parte_1 essendo stato operato alcun effettivo né giuridicamente rilevante disconoscimento delle stesse.
Peraltro, non può omettersi di osservare che il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., 6 settembre 2024, n. 24029 e Cass., 18 gennaio 2022 n. 1324).
Nella fattispecie in esame, al di là della genericità dell'operato disconoscimento, plurimi elementi probatori depongono per la conformità delle copie depositate dei titoli agli originali;
in primo luogo, va considerato che delle cambiali e degli assegni non ne sono mai state disconosciute le sottoscrizioni, né è stata parimenti disconosciuta la conformità agli originali da parte di . Di poi, detti titoli sono stati già tutti esaminati dal E_
Tribunale di Torre Annunziata nell'emissione dei decreti ingiuntivi n. 6/12 del 25.1.2012 e n.
146/12 del 26.9.2012, non opposti, oltre ad essere stata attestata dall'Ufficiale Giudiziario la conformità agli originali delle cambiali n. 3123800060 del 15.7.2011 e n. 3121001080 del
15.7.2011 con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 23.11.2011; invero, nella relata di notifica l'Ufficiale Giudiziario provvede a notificare copia dell'atto di precetto «in uno alle copie conformi dei titoli esecutivi allegati» (cfr. in atti). Vi sono diversi altri atti di pignoramento notificati, fondati anch'essi sui medesimi titoli. Conclusivamente, sul punto, il disconoscimento operato da e non può ritenersi efficace CP_3 Controparte_2 per non aver evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'odierna appellante, né hanno indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad esempio, cancellature, scoloriture, abrasioni o altro) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitati a denunciarne la non conformità agli originali, oltre a desumersi la piena validità delle copie depositate in giudizio in base ai plurimi elementi di prova sopra indicati.
Da ultimo, deve ritenersi inammissibile, oltre che inidoneo ai fini invocati per le medesime ragioni sopra esposte, il disconoscimento delle copie del tioli operato da E_ solo nel presente grado di giudizio;
invero,
10 il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per cui non può essere effettuato per la prima volta in appello, dovendo, invece, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. comparsa di costituzione del primo grado del giudizio di in cui non è fatto alcun cenno a detto E_ disconoscimento).
Ritenuta, quindi, la sussistenza della ragione di credito, deve ora passarsi a esaminare la fondatezza dell'azione revocatoria sotto i rimanenti elementi. Conseguenzialmente, è bene rifarsi alle condivisibili affermazioni del giudice di prime cure secondo cui apparivano sussistere «tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria» (cfr. sentenza, pag. 3) dal momento che funzione dell'azione revocatoria è proprio quella di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che mettono in pericolo il patrimonio del debitore e che minano quindi il soddisfacimento del diritto di credito vantato. Nel caso di specie, avendo affermato in tale sede la sussistenza del credito in capo alla sulla scorta dell'inadeguato Parte_1 disconoscimento delle riproduzioni fotostatiche dei titoli di credito, appare di conseguenza pienamente soddisfatto il primo requisito necessario ex art. 2901 c.c. della sussistenza del credito e sono pienamente condivisibili i rilievi effettuati dal Giudice di prime cure circa la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari ex lege. Infatti, lo stesso Giudice di prime cure, pur avendo erroneamente rigettato la domanda di revocatoria «sul rilievo della mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza del credito», ha correttamente rilevato la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni del debitore e del terzo acquirente.
Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, fermo restando che appare evidente come, mediante l'atto dispositivo, si sia determinato un peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (cfr. Cass., 15 aprile 2025, n. 9820), secondo cui non è necessario provare che l'atto abbia arrecato un danno concreto ed effettivo al creditore, essendo sufficiente la dimostrazione di «una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (cfr. Cass., 18 giugno 2019, n. 16221). Nel caso di specie, l'immobile oggetto di revocatoria costituiva l'unico bene libero da pesi e vincoli su cui agevolmente soddisfare la pretesa creditoria come chiaramente desumibile dalle visure ipotecarie depositate in atti.
Al contempo, risulta integrato anche il requisito soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Considerato che, ai fini dell'azione revocatoria, il creditore è tenuto a provare la
11 consapevolezza del pregiudizio da parte del solo debitore nel caso di atto a titolo gratuito e anche da parte del terzo acquirente qualora l'atto sia a titolo oneroso, questa Corte intende conformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito (da ultimo, cfr. Cass., 23 aprile 2025, n. 10568), secondo cui, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, è sufficiente dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dello stato debitorio del proprio dante causa e dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie (cfr. Cass., 18 luglio 2019, n. 31920).
Tali elementi sono evincibile da una pluralità di circostanze: riveste particolare rilievo lo status di quale coniuge del socio (cfr., in atti, estratto per riassunto CP_3 CP dell'atto di matrimonio), nonché la sua residenza presso l'abitazione familiare ai sensi dell'art. 144 c.c., coincidente con l'indirizzo al quale venivano recapitate le notifiche degli atti esecutivi, ovvero Via Santa Maria La Bruna n. 119 in Torre del Greco (NA) (cfr., in atti, certificato di stato di famiglia e atto di precetto del 3.12.2012). Di significativo valore probatorio è, inoltre, il fatto che la stessa fosse già comproprietaria per ¼ CP_3 dell'immobile oggetto della compravendita de quo, unitamente al marito CP
(anch'egli titolare di ¼) e allo zio di quest'ultimo, (titolare di ½ restante). A fronte P_ della notevole rilevanza di tali elementi, appare persino superfluo soffermarsi sulla conoscenza, da parte di della deficitaria situazione patrimoniale dei soci della CP_3 [...]
e della loro esposizione debitoria. Va ricordato, invero, che secondo il consolidato CP_5 orientamento della giurisprudenza di legittimità il rapporto di parentela, considerato isolatamente, può assumere rilevanza variabile a seconda del contesto, ma laddove si accompagni alla coabitazione, riguardi soggetti uniti da un vincolo stretto e non emerga alcuna plausibile ragione oggettiva a giustificazione del trasferimento, la valutazione del giudice circa l'intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori non può essere tacciata di illogicità o incongruenza (cfr. Cass., 29 maggio 2013, n. 13447). Nel caso di specie, ricorrono esattamente tali presupposti: la compravendita oggetto del presente giudizio si inserisce pochi giorni dopo l'espletamento dei due ulteriori pignoramenti mobiliari presso la sede operativa e sede legale della dell'8 e 12 novembre 2012 (cfr. in atti) e, quindi, Controparte_5 nella consapevolezza che, atteso il previo e infruttuoso tentativo di espropriazione di beni sociali ai sensi dell'art. 2304 c.c., l'azione del creditore si sarebbe indirizzata verso il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, come dimostrato dalla successiva notifica dell'atto di precetto nel dicembre 2012 e, quindi, in un più ampio disegno di dismissione del patrimonio immobiliare dei soci illimitatamente responsabili della società.
12 Tra queste si evidenziano, in particolare, lo scioglimento anticipato della con Controparte_5 contestuale dichiarazione di inesistenza di debiti sociali (cfr., in atti, scioglimento anticipato senza messa in liquidazione) nonostante la presenza di numerose passività alla data dell'atto
(30.1.2013), nonché la sospetta sequenza temporale di aperture e chiusure di attività aventi ad oggetto la distribuzione di gas nei medesimi luoghi operativi.
Altra anomalia è rappresentata dal prezzo complessivo di € 30.000,00 (pagato solo in favore del ) se confrontato all'effettivo valore di mercato dell'immobile. P_
Concludendo, numerosi sono stati gli infruttuosi sforzi per sottrarre i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili al pagamento dei debiti sociali, anche mediante limitazioni di responsabilità del socio (cfr. scrittura privata, 31.07.2012), ma, tra le Controparte_2 tante cose, non si è tenuto conto sia dell'art. 2291, co. 2, c.c. che prevede l'inefficacia dei patti contrari alla responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, sia dell'irretroattività degli effetti della scrittura privata, nonché della rilevanza della stessa considerato che con l'atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione della è stato riportato in Controparte_5 premessa che «entrambi i soci […] sono amministratori con firma disgiunta della società» in epoca posteriore (30.01.2013) al patto di esonero di responsabilità di CP
(31.07.2012/03.08.2012).
Alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ricostruzioni effettuate dalla
Corte, è da affermare la sussistenza di tutti i requisiti per procedere alla revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 15.11.2012 rogato per notar con conseguente Per_1 dichiarazione di inefficacia nei confronti della del trasferimento dei ¾ della Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco al Corso Umberto I n. 19, così come catastalmente individuato.
A questo punto va esaminata la domanda reiterata da nel presente grado di E_ giudizio così riportata nelle conclusioni della comparsa di costituzione del presente grado:
«nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, l'odierno appellato chiede il prezzo per la vendita dell'immobile per cui è causa, in capo a coloro i quali l'Ill.mo Giudice adito riterrà responsabili per la ripetizione dell'indebito». Detta domanda appare genericamente formulata nei seguenti termini: «In merito alla compravendita dell'immobile di Corso Umberto I in
Torre del Greco (Na) tra in favore di preme E_ Controparte_2 CP_3 precisare che la stessa compravendita è tamquam non esset per un elemento essenziale del contratto ed ovvero il pagamento del prezzo, atteso che il sig. restituiva al sig. E_ Controparte_7
della sig.ra nonché nipote di - gli effetti cambiari consegnati
[...] CP_3 E_ dalla al per la compravendita de qua, come da documento debitamente sottoscritto dal CP_3 P_
13 sig. che si è allegato nella produzione di primo grado di codesta difesa». Controparte_2
Nonostante la sua genericità, con detta domanda sembra voler sostenere E_ che la vendita non si sia affatto realizzata tanto da aver restituito gli effetti cambiari consegnatigli a titolo di prezzo dall'acquirente; la domanda sembra, quindi, ipotizzare che la vendita sia stata simulata nel qual caso, però, oltre ad essere contraddittoriamente avanzata in via subordinata all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., che, invece, ne presuppone la validità, la relativa prova appare insufficiente.
Ciò posto, va, quindi, ricordato che nel caso di simulazione assoluta di contratti formali l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale (e per presunzioni: Cass., 8 ottobre 1981, n. 5296) è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. e quindi: 1) se vi sia un principio di prova per iscritto costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass., 24 giugno 2024, n. 4339, Cass., 16 aprile 1988, n. 2998; Cass., 12 febbraio 1986, n. 850; Cass., 23 gennaio 1997, n. 697; Cass., 4 maggio 2007, n. 10240; Cass., 20 marzo 2017, n. 7093).
Di poi, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (cfr. Cass., 8 febbraio 2024,
n. 3602) eppure nella fattispecie in esame, al di là della non chiara riferibilità della scrittura privata depositata da all'atto di vendita, oggetto della domanda E_ revocatoria, detto documento non proviene dalla controparte ovvero dalla parte acquirente per cui non assume alcun valore probatorio ai fini invocati. La domanda va, pertanto, respinta.
Accolta la domanda revocatoria, ai sensi dell'art. 2655, co. 1, c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata considerato che il valore della causa
14 relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2330/2018 pubblicata in Parte_1 data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia nei confronti della della compravendita datata 15.11.2012 Parte_1 rogata con atto per notar (rep. 247199, racc. 25670, registrato in data Per_1
11.12.2012 al n. 3536 serie 1T) nella parte in cui e E_ Controparte_2 alienano a le rispettive quote di proprietà dell'immobile al Corso CP_3
Umberto I n. 19 del Comune di Torre del Greco (Na), così identificato al Catasto
Fabbricati, individuato al foglio 3, p.lla 469, sub 13, classe 6, consistenza mq. 49,00;
b) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza;
c) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
E_
d) condanna , e in solido al E_ Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della che si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 8.091,45, di cui € Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 10.018, di cui € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2269 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2330/2018 pronunciata in data 27 ottobre
2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. D'Antonio Raimondo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 311 appellante
E
( ), rappresentato e difeso giusta procura in E_ C.F._1 atti dall'Avv. Sarnataro Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 237 appellato
E
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ) e ( ) C.F._3 NT C.F._4 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La proponeva, con atto di citazione notificato in data 26/27.2.2013, azione Parte_1 revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 15.11.2012 delle quote di proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) al Corso Umberto I n. 19 (NCEU F. 3, p.lla 469, sub. 13) da parte di e in favore del coniuge di E_ Controparte_2 quest'ultimo, e li conveniva tutti in giudizio e i primi due, quali soci CP_3 illimitatamente responsabili della innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Controparte_5
Nel richiedere la revoca e la conseguenziale dichiarazione di inefficacia e inopponibilità nei confronti della del suddetto atto, quest'ultima premetteva di essere creditrice Parte_1 di e (quali soci illimitatamente responsabili della sulla P_ CP Controparte_5 base di vari titoli e deduceva a fondamento della domanda che quest'ultimi «allo scopo evidente di liberarsi dell'obbligo del pagamento dell'importo di € 57.267,06 complessivamente dovuto all'istante […] ovvero di rendere eccessivamente ed ingiustificatamente tortuosa la relativa soddisfazione» avessero alienato le loro quote di proprietà dell'unico immobile libero da pesi e vincoli idoneo a soddisfare le proprie ragioni creditorie.
In particolare, la società assumeva che la propria ragione di credito traeva origine dai seguenti titoli: a) atto di precetto fondato sulle cambiali n. 3123800060 del 15.7.2011 e n.
3121001080 del 15.7.2011, notificato alla in data 23.11.2011; b) decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 6/2012, pronunciato il 25.1.2012, R.G. 847/11 - cron. 140/12 – rep. n. 32/12, dichiarato in data 7.2.2012 provvisoriamente esecutivo dal Tribunale Civile di Torre
Annunziata – sez. distaccata di Torre del Greco, notificato in uno all'atto di precetto alla in data 12.3.2012, e successiva notifica di atto di precetto in rinnovazione Controparte_5 avvenuta il 22.10.2012 al legale rappresentante della c) decreto ingiuntivo n. Controparte_5
146/2012 pronunciato il 26.9.2012, R.G. 529/12 - cron. 1863/12 – rep. n. 403/12, dichiarato in data 26.9.2012 provvisoriamente esecutivo dal Tribunale Civile di Torre Annunziata – sez. distaccata di Torre del Greco, notificato in uno all'atto di precetto in data 26.10.2012 al legale rappresentante della Controparte_5
Aggiungeva che: - in forza del titolo di cui al capo sub a) in data 8.2.2012 era stato eseguito pignoramento mobiliare presso la sede legale della con esito negativo;
- in Controparte_5 forza dei titoli di cui ai capi sub b) e c) in data 8.11.2012 e 12.11.2012 era stato eseguito pignoramento mobiliare presso la sede legale della con esito negativo;
- con Controparte_5 atto di precetto notificato a e , rispettivamente, in data E_ Controparte_2
5.12.2012 e 28.12.2012, era stato intimato il pagamento dei debiti della nella Controparte_5 qualità di soci illimitatamente responsabili ex artt. 2291 e 2304 c.c.; - durante le verifiche per l'individuazione dei beni personali dei soci attraverso i quali soddisfare le ragioni creditorie
2 e da opportune visure ipotecarie e catastali, era stato riscontrato che le quote di proprietà in capo a (per il 50%) e (per il 25%), relative all'immobile E_ Controparte_2 sito al C.so Umberto I, n. 19 Torre del Greco, erano state cedute dai predetti a , CP_3 terza comproprietaria (per il residuo 25%), giusto atto di compravendita del 15.11.2012 di cui chiedevano appunto dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto della CP_3 Controparte_2 domanda ed evidenziandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità e comunque l'infondatezza. Disconoscendo preliminarmente la conformità agli originali dei documenti sub a), b), c), d) ed e) depositati dagli attori, ricostruivano la vicenda fattuale relativa alla evidenziando come , nipote di e unico Controparte_5 Controparte_2 E_ soggetto ad essersi occupato del tutto autonomamente delle vicende della società, fosse sempre stato un mero dipendente dello zio fino agli inizi del 2012 e non un socio amministratore della società ed eccepivano, poi, tanto l'inesistenza del credito vantato dalla quanto la carenza dei requisiti dell'azione revocatoria. Parte_1 CP_3 spiegava, in ultimo, domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice volta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito della negazione del mutuo da parte della
Banca di Credito Popolare di Torre del Greco a causa della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale. Aggiungevano in merito al presunto credito vantato dalla Pt_1 che i titoli di credito, anche quelli posti a base dei ricorsi monitori, erano tutti costituiti
[...] da assegni bancari e cambiali, rispetto ai quali la predetta società si era ben guardata dal dimostrare le forniture il cui prezzo sarebbe stato corrisposto con detti titoli, che erano tutti esclusivamente a firma di e giammai a firma di . E_ Controparte_2
Quanto al presupposto del c.d. eventus damni contestavano la circostanza, dedotta in citazione e non provata, secondo la quale il bene sarebbe stato venduto per un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, dato che il piccolo locale era situato nella zona di maggior depressione commerciale dell'intero territorio di Torre del Greco, il C.so Umberto I,
a tutti noto per l'alto degrado sociale e strutturale e che , già proprietaria per il CP_3
25%, aveva versato € 30.000,00 per l'acquisto della restante parte onde l'insussistenza della assunta sperequazione del prezzo;
infine, era rimasto proprietario di altri E_ beni immobili di valore di gran lunga superiore a quello alienato.
Si costituiva, altresì, contestando sia la domanda attorea che quella E_ riconvenzionale di rilevando che in realtà lo stesso non avesse dismesso CP_3 affatto il proprio patrimonio avendo restituito ad gli effetti cambiari Controparte_2
3 consegnatigli dall'acquirente per la compravendita, e che, ai fini dell'azione revocatoria, mancassero sia gli elementi costitutivi che la prova degli stessi.
In ultimo, proponeva atto di intervento volontario moglie separata di NT
, al fine di tutelare il diritto di credito alimentare proprio e della figlia E_ minore con estensione degli effetti della domanda ex art. 2901 avanzata anche nei suoi confronti.
Acquisita documentazione varia e ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova per testimoni, il Tribunale di Torre Annunziata, in data 29.10.2018, pronunciava la sentenza n. 2330/2018 con cui rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale e dichiarava compensate le spese di lite.
Il Tribunale argomentava la propria decisione sull'unico motivo che l'attrice non avrebbe mai esibito gli originali dei titoli di credito e che quindi mancava la prova della sussistenza del credito, dal momento che «laddove fosse stata acclarata la sussistenza dei crediti in questione
[…] sembravano sussistere tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria»; così argomentava al riguardo: «sembravano sussistere tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria, atteso che effettivamente il bene compravenduto appariva essere l'unico privo di pesi e quindi ha indubbiamente recato pregiudizio grave alle ragioni della Inoltre appare difficilmente sostenibile che Pt_1
l'acquirente non fosse a conoscenze della situazione debitoria della perché moglie di CP_3 CP_6 un socio (lo che aveva già ricevuto – prima della stipula dell'atto di compravendita qui in CP esame – la notifica dei precetti rivolti contro la società. Inoltre è la stessa Difesa del a rendere P_ evidente che si trattava di atto adottato con la consapevolezza di recare pregiudizio ai suoi creditori: si apprende infatti dalla comparsa di costituzione e risposta che la avrebbe regolato il pagamento CP_3 con effetti cambiari, ma che dopo la vendita gli stessi sono stati comunque restituiti alla stessa CP_3
(per il che si potrebbe arrivare ad ipotizzare addirittura la simulazione dell'atto). In definitiva la domanda va rigettata solo sul rilievo della mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza del credito».
Infine, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata da perché del tutto CP_3 sfornita di prova.
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato in data 29.4.2019, Parte_1 proponeva appello invocandone l'integrale riforma in ragione dell'erronea valutazione dell'eccezione di disconoscimento delle copie formulata da controparte, nonché della conseguenziale inutilizzabilità delle stesse. In via gradata si riservava di depositare gli originali dei titoli oggetto di disconoscimento e reiterava, in ultimo, tutte le argomentazioni spiegate in primo grado. L'appellante concludeva chiedendo «in via principale e nel merito revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità nei
4 confronti di C.F.: e piva con sede in Torre del Greco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(Na) Via Campanariello 6, in persona del legale rapp.te p.t, l'atto di "cessione di diritti reali a titolo oneroso" del 15.11.2012 per notar rep. n. 247199 in racc. 25670, reg.to l'11.12.2012 Persona_1 al n. serie 1T, trascritto all' Ufficio del Territorio di Napoli in data 11.12.2012 al reg. gen. 45390 e al reg. part. 38085 nella parte in cui i sigg.ri ed alienano a E_ Controparte_2 [...] le rispettive quote di proprietà dell'immobile così identificato al Catasto Fabbricati Comune di CP_3
Torre del Greco (Na) c.so Umberto I n. 19, individuato al foglio 3, part.lla 469, sub 13, cat. C/2, classe
6, consistenza mq. 49,00, come da documentazione prodotta in atti. […] Per l'effetto, ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli con esonero di sua responsabilità, di trascrivere l'emananda sentenza, adottando ogni consequenziale provvedimento» con vittoria di spese, diritti, onorari del doppio grado di giudizio.
Nella contumacia di , e ritualmente Controparte_2 CP_3 NT evocati in giudizio, si costituiva impugnando e contestando tutto quanto E_ assunto, dedotto e richiesto siccome completamente inammissibile e destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, nello specifico, eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 342 c.p.c. in assenza di una censura precisa e circostanziata, sia ex art. 348 bis c.p.c. in quanto «le censure sollevate […] risultano tutte oggetto di puntuale smentita per tabulas e prive di giuridica fondatezza» e, nel merito, contestava la fondatezza dell'azione revocatoria per mancanza assoluta dei relativi presupposti giuridici.
Chiedeva quindi di «rigettare l'appello della in p.l.r.p.t., siccome inammissibile, Parte_1 improponibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto, e, comunque, non provato, in ordine alla esistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria» e di «confermare la sentenza n.
2330/2018 pubblicata in data 29.10.2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in Persona del
Giudice Dott. Del Sorbo Vincenzo» con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Inoltre, in via gradata, «nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, l'odierno appellato chiede il prezzo per la vendita dell'immobile per cui è causa, in capo a coloro i quali l'Ill.mo Giudice adito riterrà responsabili per la ripetizione dell'indebito».
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione
Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n. 36/2025 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
5 Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della
Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali. Quindi, rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione dei documenti depositati in primo grado da P_
, giusta ordinanza collegiale pronunciata in data 22/28.5.2025, alla successiva udienza
[...] del 18 settembre 2025 il Collegio riservava nuovamente la causa in decisione senza concessione dei termini, su istanza delle Parti.
Premesso che l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, va, altresì, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c.: emergono, ratione temporis, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, l'appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
Tanto premesso, l'appello appare fondato e meritevole di accoglimento e per statuire definitivamente sul merito della vicenda risulta necessario affrontare congiuntamente i motivi dell'impugnazione.
L'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'azione revocatoria ex 2901 c.c. proposta per avere il giudice errato nella valutazione dei titoli di credito prodotti in copia. Rileva infatti l'eccessiva genericità e superficialità dell'eccezione di disconoscimento dei titoli e l'attribuzione di una rilevanza eccessiva a tale disconoscimento per aver reso del tutto inutilizzabile le copie fotostatiche. Ripropone poi tutti i motivi e le ragioni fatte in valere in primo grado con lo scopo di dimostrare la fondatezza dell'azione revocatoria e l'esistenza dei relativi presupposti.
Al fine di porre in evidenza i punti prodromici alla decisione sulla vicenda de quo è necessario precisare che parte appellante può legittimamente pretendere il pagamento direttamente dai soci illimitatamente responsabili della dal momento che il Controparte_5 beneficium excussionis eccepito, ergo la possibilità per il creditore sociale di procedere
6 coattivamente a carico dei soci se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, opera solo in sede esecutiva e non impedisce affatto al creditore di agire direttamente nei confronti dei soci in sede di cognizione ordinaria «per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente» (cfr. Cass., 10 aprile 2019, n. 9993). Difatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (cfr.
Cass., 10 gennaio 2017, n. 279). Ancora più specificamente in relazione alla domanda revocatoria la Suprema Corte ha affermato che qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente (cfr. Cass., 16 ottobre 2019, n. 26261 che, confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società).
Di poi, conformemente a quanto osservato dal Tribunale, è normale che l'azione revocatoria sia esercitata in relazione a un credito già scaduto;
peraltro, le eccezioni sollevate risultano ancor meno pertinenti, considerato che l'atto oggetto di revocatoria non consiste in un pagamento, bensì in una compravendita, il cui prezzo non risulta essere stato impiegato per adempiere alcun altro debito del venditore, come genericamente eccepito da quest'ultimo.
Invero, il richiamo alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c. non appare affatto pertinente posto che, quantunque dedotto, non risulta affatto dimostrato che nell'alienazione del bene immobile oggetto di causa da parte di il relativo E_ prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), solo in tale ipotesi potendosi non fare applicazione dell'azione pauliana di cui all'art. 2901 c.c.. Per mera completezza espositiva va, infine sul punto, evidenziato come contraddittoriamente assuma che «non è assoggettabile ad azione revocatoria E_ ordinaria l'alienazione di un bene immobile a titolo oneroso da parte del debitore se le somme di denaro
7 spettanti al venditore a titolo di corrispettivo sono state versate a terzi-creditori del venditore- da parte del compratore, il quale le abbia così impiegate per estinguere debiti scaduti del venditore-debitore, agendo per conto di quest'ultimo (S.C. 02/11764)», pur avendo, dapprima, dedotto che «la stessa compravendita è tamquam non esset per un elemento essenziale del contratto ed ovvero il pagamento del prezzo, atteso che il sig. restituiva al sig. della sig.ra E_ Controparte_7
nonché nipote di - gli effetti cambiari consegnati dalla al CP_3 E_ CP_3 per la compravendita de qua». L'eccezione di inapplicabilità della previsione di cui P_ all'art. 2901 c.c. per l'avvenuto adempimento di un debito scaduto appare del tutto indimostrato.
Tanto constatato è bene affrontare l'essenza dell'appello e rilevare come il Tribunale ha respinto la domanda per insussistenza del credito a fronte del disconoscimento delle copie dei titoli indicati dall'odierna appellante a fondamento della propria ragione di credito sebbene, come da quest'ultima eccepito, in materia di disconoscimento di conformità delle copie ex art. 2719 c.c. sia necessario un disconoscimento espresso. Se, da un lato, è la stessa disposizione codicistica ad attribuire alle copie fotografiche delle scritture la medesima efficacia probatoria delle autentiche, dall'altro la costante giurisprudenza della Suprema
Corte sottolinea da tempo che «l'onere del disconoscimento della conformità tra l'originale di in documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto», ritenendo pertanto inadeguate «generiche o onnicomprensive contestazioni» (cfr. Cass., 30 dicembre 2009,
n. 28096). In tale direzione gli non hanno mai mancato di censurare l'utilizzo di Parte_2 espressioni «di mero stile e priv[e] di significato tecnico giuridico» (cfr. Cass., 7 giugno 2013, n.
14416), valorizzando, invece, la necessità di un disconoscimento formale che, attraverso una dichiarazione chiara e univoca, individui specificamente sia il documento che si intende contestare, sia le difformità riscontrate rispetto all'originale (cfr. Cass., 13 settembre 2021, n.
24634). Ed invero, la mera contestazione della «conformità della fotocopia prodotta all'originale» non è idonea a integrare un efficace disconoscimento (cfr. Cass., 20 giugno 2019, n. 16557).
Molto efficacemente la Suprema Corte ha ritenuto che «Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed eurounitario di ragionevole durata del processo,
8 supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
761 del 23/01/2002, Rv. 551789)» (cfr. Cass., 20 gennaio 2021, n. 40750).
La Corte adita intende, infatti, uniformarsi a detti principi e, segnatamente, a quello di diritto costantemente affermato dalla Cassazione secondo il quale la «contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti» (cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750) in quanto estremamente esplicativo dell'espresso disconoscimento richiesto ex lege.
La generica asserzione riportata nella vicenda de quo tanto nella comparsa di costituzione e di risposta del primo grado di (cfr., in atti, pag. 2 della comparsa di costituzione) CP_3 quanto in quella di (cfr., in atti, pag. 2 della comparsa di costituzione) Controparte_2 non è in grado di integrare in alcun modo un disconoscimento produttivo di effetti giuridici.
Infatti, se da un lato può dirsi rispettato il requisito giurisprudenziale dell'indicazione univoca dei documenti che si intendono contestare grazie alla formula «espressamente si disconoscono nella loro conformità agli originali i documenti prodotti da controparte e di cui ai doc. a),
b), c), d) e e) contenuti nel fascicolo di parte attrice», dall'altro, manca totalmente l'indicazione chiara e circostanziata delle differenze delle copie rispetto agli originali: l'avverbio
«espressamente» risulta del tutto insufficiente a integrare un effettivo disconoscimento e si viene a configurare quale mera clausola di stile. Al contempo neanche il successivo richiamo effettuato da (cfr., in atti, pag. 4 della comparsa di costituzione) appare CP_3 sufficiente a integrare gli aspetti richiesti dal momento che effettua, ancor più genericamente, un disconoscimento dei documenti «depositati in fotocopia».
Alla luce delle modalità con cui è stato operato il presunto disconoscimento, non può che constatarsi la genericità della contestazione formulata dai due appellati, tale da renderla definitivamente tamquam non esset (cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40750) e,
9 conseguentemente, da attribuire alle copie fotostatiche dei titoli di credito la medesima efficacia probatoria delle autentiche. Da ciò è possibile desumere che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, le fotocopie prodotte devono ritenersi perfettamente idonee a comprovare la sussistenza del credito vantato da non Parte_1 essendo stato operato alcun effettivo né giuridicamente rilevante disconoscimento delle stesse.
Peraltro, non può omettersi di osservare che il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., 6 settembre 2024, n. 24029 e Cass., 18 gennaio 2022 n. 1324).
Nella fattispecie in esame, al di là della genericità dell'operato disconoscimento, plurimi elementi probatori depongono per la conformità delle copie depositate dei titoli agli originali;
in primo luogo, va considerato che delle cambiali e degli assegni non ne sono mai state disconosciute le sottoscrizioni, né è stata parimenti disconosciuta la conformità agli originali da parte di . Di poi, detti titoli sono stati già tutti esaminati dal E_
Tribunale di Torre Annunziata nell'emissione dei decreti ingiuntivi n. 6/12 del 25.1.2012 e n.
146/12 del 26.9.2012, non opposti, oltre ad essere stata attestata dall'Ufficiale Giudiziario la conformità agli originali delle cambiali n. 3123800060 del 15.7.2011 e n. 3121001080 del
15.7.2011 con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 23.11.2011; invero, nella relata di notifica l'Ufficiale Giudiziario provvede a notificare copia dell'atto di precetto «in uno alle copie conformi dei titoli esecutivi allegati» (cfr. in atti). Vi sono diversi altri atti di pignoramento notificati, fondati anch'essi sui medesimi titoli. Conclusivamente, sul punto, il disconoscimento operato da e non può ritenersi efficace CP_3 Controparte_2 per non aver evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'odierna appellante, né hanno indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad esempio, cancellature, scoloriture, abrasioni o altro) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitati a denunciarne la non conformità agli originali, oltre a desumersi la piena validità delle copie depositate in giudizio in base ai plurimi elementi di prova sopra indicati.
Da ultimo, deve ritenersi inammissibile, oltre che inidoneo ai fini invocati per le medesime ragioni sopra esposte, il disconoscimento delle copie del tioli operato da E_ solo nel presente grado di giudizio;
invero,
10 il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per cui non può essere effettuato per la prima volta in appello, dovendo, invece, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. comparsa di costituzione del primo grado del giudizio di in cui non è fatto alcun cenno a detto E_ disconoscimento).
Ritenuta, quindi, la sussistenza della ragione di credito, deve ora passarsi a esaminare la fondatezza dell'azione revocatoria sotto i rimanenti elementi. Conseguenzialmente, è bene rifarsi alle condivisibili affermazioni del giudice di prime cure secondo cui apparivano sussistere «tutti gli elementi per l'accoglimento della revocatoria» (cfr. sentenza, pag. 3) dal momento che funzione dell'azione revocatoria è proprio quella di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che mettono in pericolo il patrimonio del debitore e che minano quindi il soddisfacimento del diritto di credito vantato. Nel caso di specie, avendo affermato in tale sede la sussistenza del credito in capo alla sulla scorta dell'inadeguato Parte_1 disconoscimento delle riproduzioni fotostatiche dei titoli di credito, appare di conseguenza pienamente soddisfatto il primo requisito necessario ex art. 2901 c.c. della sussistenza del credito e sono pienamente condivisibili i rilievi effettuati dal Giudice di prime cure circa la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari ex lege. Infatti, lo stesso Giudice di prime cure, pur avendo erroneamente rigettato la domanda di revocatoria «sul rilievo della mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza del credito», ha correttamente rilevato la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni del debitore e del terzo acquirente.
Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, fermo restando che appare evidente come, mediante l'atto dispositivo, si sia determinato un peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (cfr. Cass., 15 aprile 2025, n. 9820), secondo cui non è necessario provare che l'atto abbia arrecato un danno concreto ed effettivo al creditore, essendo sufficiente la dimostrazione di «una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (cfr. Cass., 18 giugno 2019, n. 16221). Nel caso di specie, l'immobile oggetto di revocatoria costituiva l'unico bene libero da pesi e vincoli su cui agevolmente soddisfare la pretesa creditoria come chiaramente desumibile dalle visure ipotecarie depositate in atti.
Al contempo, risulta integrato anche il requisito soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Considerato che, ai fini dell'azione revocatoria, il creditore è tenuto a provare la
11 consapevolezza del pregiudizio da parte del solo debitore nel caso di atto a titolo gratuito e anche da parte del terzo acquirente qualora l'atto sia a titolo oneroso, questa Corte intende conformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito (da ultimo, cfr. Cass., 23 aprile 2025, n. 10568), secondo cui, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, è sufficiente dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dello stato debitorio del proprio dante causa e dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie (cfr. Cass., 18 luglio 2019, n. 31920).
Tali elementi sono evincibile da una pluralità di circostanze: riveste particolare rilievo lo status di quale coniuge del socio (cfr., in atti, estratto per riassunto CP_3 CP dell'atto di matrimonio), nonché la sua residenza presso l'abitazione familiare ai sensi dell'art. 144 c.c., coincidente con l'indirizzo al quale venivano recapitate le notifiche degli atti esecutivi, ovvero Via Santa Maria La Bruna n. 119 in Torre del Greco (NA) (cfr., in atti, certificato di stato di famiglia e atto di precetto del 3.12.2012). Di significativo valore probatorio è, inoltre, il fatto che la stessa fosse già comproprietaria per ¼ CP_3 dell'immobile oggetto della compravendita de quo, unitamente al marito CP
(anch'egli titolare di ¼) e allo zio di quest'ultimo, (titolare di ½ restante). A fronte P_ della notevole rilevanza di tali elementi, appare persino superfluo soffermarsi sulla conoscenza, da parte di della deficitaria situazione patrimoniale dei soci della CP_3 [...]
e della loro esposizione debitoria. Va ricordato, invero, che secondo il consolidato CP_5 orientamento della giurisprudenza di legittimità il rapporto di parentela, considerato isolatamente, può assumere rilevanza variabile a seconda del contesto, ma laddove si accompagni alla coabitazione, riguardi soggetti uniti da un vincolo stretto e non emerga alcuna plausibile ragione oggettiva a giustificazione del trasferimento, la valutazione del giudice circa l'intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori non può essere tacciata di illogicità o incongruenza (cfr. Cass., 29 maggio 2013, n. 13447). Nel caso di specie, ricorrono esattamente tali presupposti: la compravendita oggetto del presente giudizio si inserisce pochi giorni dopo l'espletamento dei due ulteriori pignoramenti mobiliari presso la sede operativa e sede legale della dell'8 e 12 novembre 2012 (cfr. in atti) e, quindi, Controparte_5 nella consapevolezza che, atteso il previo e infruttuoso tentativo di espropriazione di beni sociali ai sensi dell'art. 2304 c.c., l'azione del creditore si sarebbe indirizzata verso il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, come dimostrato dalla successiva notifica dell'atto di precetto nel dicembre 2012 e, quindi, in un più ampio disegno di dismissione del patrimonio immobiliare dei soci illimitatamente responsabili della società.
12 Tra queste si evidenziano, in particolare, lo scioglimento anticipato della con Controparte_5 contestuale dichiarazione di inesistenza di debiti sociali (cfr., in atti, scioglimento anticipato senza messa in liquidazione) nonostante la presenza di numerose passività alla data dell'atto
(30.1.2013), nonché la sospetta sequenza temporale di aperture e chiusure di attività aventi ad oggetto la distribuzione di gas nei medesimi luoghi operativi.
Altra anomalia è rappresentata dal prezzo complessivo di € 30.000,00 (pagato solo in favore del ) se confrontato all'effettivo valore di mercato dell'immobile. P_
Concludendo, numerosi sono stati gli infruttuosi sforzi per sottrarre i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili al pagamento dei debiti sociali, anche mediante limitazioni di responsabilità del socio (cfr. scrittura privata, 31.07.2012), ma, tra le Controparte_2 tante cose, non si è tenuto conto sia dell'art. 2291, co. 2, c.c. che prevede l'inefficacia dei patti contrari alla responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, sia dell'irretroattività degli effetti della scrittura privata, nonché della rilevanza della stessa considerato che con l'atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione della è stato riportato in Controparte_5 premessa che «entrambi i soci […] sono amministratori con firma disgiunta della società» in epoca posteriore (30.01.2013) al patto di esonero di responsabilità di CP
(31.07.2012/03.08.2012).
Alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ricostruzioni effettuate dalla
Corte, è da affermare la sussistenza di tutti i requisiti per procedere alla revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 15.11.2012 rogato per notar con conseguente Per_1 dichiarazione di inefficacia nei confronti della del trasferimento dei ¾ della Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco al Corso Umberto I n. 19, così come catastalmente individuato.
A questo punto va esaminata la domanda reiterata da nel presente grado di E_ giudizio così riportata nelle conclusioni della comparsa di costituzione del presente grado:
«nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, l'odierno appellato chiede il prezzo per la vendita dell'immobile per cui è causa, in capo a coloro i quali l'Ill.mo Giudice adito riterrà responsabili per la ripetizione dell'indebito». Detta domanda appare genericamente formulata nei seguenti termini: «In merito alla compravendita dell'immobile di Corso Umberto I in
Torre del Greco (Na) tra in favore di preme E_ Controparte_2 CP_3 precisare che la stessa compravendita è tamquam non esset per un elemento essenziale del contratto ed ovvero il pagamento del prezzo, atteso che il sig. restituiva al sig. E_ Controparte_7
della sig.ra nonché nipote di - gli effetti cambiari consegnati
[...] CP_3 E_ dalla al per la compravendita de qua, come da documento debitamente sottoscritto dal CP_3 P_
13 sig. che si è allegato nella produzione di primo grado di codesta difesa». Controparte_2
Nonostante la sua genericità, con detta domanda sembra voler sostenere E_ che la vendita non si sia affatto realizzata tanto da aver restituito gli effetti cambiari consegnatigli a titolo di prezzo dall'acquirente; la domanda sembra, quindi, ipotizzare che la vendita sia stata simulata nel qual caso, però, oltre ad essere contraddittoriamente avanzata in via subordinata all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., che, invece, ne presuppone la validità, la relativa prova appare insufficiente.
Ciò posto, va, quindi, ricordato che nel caso di simulazione assoluta di contratti formali l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale (e per presunzioni: Cass., 8 ottobre 1981, n. 5296) è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. e quindi: 1) se vi sia un principio di prova per iscritto costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass., 24 giugno 2024, n. 4339, Cass., 16 aprile 1988, n. 2998; Cass., 12 febbraio 1986, n. 850; Cass., 23 gennaio 1997, n. 697; Cass., 4 maggio 2007, n. 10240; Cass., 20 marzo 2017, n. 7093).
Di poi, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (cfr. Cass., 8 febbraio 2024,
n. 3602) eppure nella fattispecie in esame, al di là della non chiara riferibilità della scrittura privata depositata da all'atto di vendita, oggetto della domanda E_ revocatoria, detto documento non proviene dalla controparte ovvero dalla parte acquirente per cui non assume alcun valore probatorio ai fini invocati. La domanda va, pertanto, respinta.
Accolta la domanda revocatoria, ai sensi dell'art. 2655, co. 1, c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata considerato che il valore della causa
14 relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2330/2018 pubblicata in Parte_1 data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia nei confronti della della compravendita datata 15.11.2012 Parte_1 rogata con atto per notar (rep. 247199, racc. 25670, registrato in data Per_1
11.12.2012 al n. 3536 serie 1T) nella parte in cui e E_ Controparte_2 alienano a le rispettive quote di proprietà dell'immobile al Corso CP_3
Umberto I n. 19 del Comune di Torre del Greco (Na), così identificato al Catasto
Fabbricati, individuato al foglio 3, p.lla 469, sub 13, classe 6, consistenza mq. 49,00;
b) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza;
c) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
E_
d) condanna , e in solido al E_ Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della che si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 8.091,45, di cui € Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 10.018, di cui € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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