TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 769/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 18/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dagli Avv.ti COSTA VALERIA e COSTA PIERLUIGI
ricorrente E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. PALUMBO CLAUDIA resistente
OGGETTO: malattia professionale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale deducendo di: aver lavorato dal 1997 nel settore dei servizi di igiene e pulizia;
essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio dalla società G.R.V. srl;
essersi adoperato nella pulizia tecnica di macchine industriali e della sanificazione degli ambienti di lavoro sino a giugno 2017; essersi occupato, successivamente, dello stoccaggio, dell'organizzazione e della conservazione delle pedane di legno all'interno del deposito e della preparazione delle staffe necessarie all'assemblaggio dei motori;
aver effettuato tutte le predette attività lavorative tramite movimenti di rotazione e flessione del busto, allungamento delle braccia, flesso-estensione dei gomiti, roto inclinazione del tronco, sollevamento manuale di carichi di considerevoli dimensioni anche mediante lo svolgimento di attività di traino e spinta, inclinazione, torsione, estensione e flessione della testa;
aver sviluppato, a seguito dell'attività lavorativa espletata, un'ernia cervicale denunciata all' in data 07.07.2021 che veniva rigettata per insufficiente CP_1 documentazione;
aver proposto ricorso amministrativo che veniva definitivamente respinto. Il ricorrente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (ernia cervicale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, o in quell'altra misura, maggiore o minore, accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa CTU per la quale si indica già come consulente di parte il dott.
con Studio in Foggia, alla Via D. Fioritto, n.°5 e per l'effetto, 2) Condannare l' Controparte_2 CP_1
a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex d. lgs. n.°38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”, con vittoria di spese. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa istruita in via documentale, con prova testimoniale e con espletamento della CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”. La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000. Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti. I testi escussi in corso di causa – , e – hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato le attività svolte dal ricorrente in quanto suoi colleghi di lavoro. In particolare, hanno confermato che il si è inizialmente occupato della pulizia delle macchine e degli ambienti Parte_1
e poi dell'impilamento manuale di pedane in legno e della preparazione di staffe necessarie ai fini dell'assemblaggio di motori, andando a prendere il posto proprio del teste al momento del Tes_2 suo pensionamento. Hanno, infine, precisato che tutte le predette attività venivano espletate stando in piedi e con notevole sforzo fisico a seguito dei continui movimenti manuali. Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_1 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Da anamnesi riferita in sede di consulenza dal periziando e dall'anamnesi raccolta dal Medico accertatore dell' CP_1
(Spec. in Medicina Legale) si evince che l'odierno istante ha intrapreso l'attivita' lavorativa come operaio generico fin dal 1997 a tuttora presso quattro ditte appaltatrici operanti in grande stabilimento industriale locale. Fin al 2015, l'operaio era addetto alla pulizia tecnica dei macchinari adibiti alla produzione dei basamenti dei motori, l'asportazione di detriti di ghisa residuati dalla lavorazione nella galleria tecnica attraverso l'utilizzo della idropulitrice e/o utensili manuali p.e. la cazzuola per la rimozione meccanica della ghisa e sversamento nei secchi, la pala e perfino il piccone. I secchi dal peso di circa venticinque Kilogrammi venivano sversati in appositi cassoni da raccolta. Precisa che dal 1997 al 2007 era addetto alla rimozione meccanica della ghisa per cinque o sei giorni settimanali con turni lavorativi da otto ore. Successivamente, dal 2007 al 2017 si è occupato di pulizia di macchinari e successiva raccolta differenziata con sballaggio dei cartoni da riporre in bisacche e trasporto poi al compattatore: - lo sballaggio era manuale con carichi di massimo 10 Kg di peso. Infine, dal 2017, ha ricoperto la mansione di carrellista industriale. La storia lavorativa dell'assicurato è stata anche caratterizzata – dal luglio 2018 a marzo 2021 da assenza lavorativa per ferie, malattia (mutua) o LG.104/92: a parere del Dirigente Medico codesto CP_1 periodo lavorativo va meglio studiato. Nel 2012, l' ha pubblicato “I disturbi muscolo CP_1 scheletrici” ove sono ampiamente documentati i rischi dei lavoratori coinvolti in lavorazioni manovali da cui puo' dipendere la genesi delle “DMS” ossia le Malattie da Sovraccarico Biomeccanico che spesso coinvolgono il rachide, gli arti superiori e gli arti inferiori. Ebbene, il lavoratore in esame è gia' stato riconosciuto beneficiario di rendita al 21%(ventuno per cento) per
“…MP: lesione cuffia dei rotatori delle spalle, epicondilite bilaterale…” come dalle “Considerazioni mediche del 03/11/2023” rilasciata dal CML Sede di Foggia. Ut sopra, l'assicurato è stato CP_1 riconosciuto come lavoratore affetto da esiti invalidanti verosimilmente per l'esposizione lavorativa subita. Trattasi infatti di operaio che per almeno venticinque anni ha subito microtraumi ripetuti da sovraccarico biomeccanico e soprattutto posture incongrue ripetute in ogni singolo turno lavorativo di otto ore giornaliere per almeno cinque/sei giorni settimanali. Il lavoro di operaio addetto alle pulizie è certamente una mansione ad elevato impegno funzionale di tutto l'apparato osteo-artro- muscolare in primis il rachide in toto perché va assunta la stazione eretta in maniera prolungata in tutto il turno lavorativo nonché gli arti superiori per la movimentazione dei carichi e lavorazioni con gli strumenti del caso. Questi ultimi possono comportare ulteriore rischio biomeccanico al lavoratore che puo' assorbire vibrazioni dal getto di acqua ad elevata pressione come dalla idropulitrice o traumi contusivi multipli come l'utilizzo del piccone per frantumare i detriti della lavorazione (ghisa), appunto nella tipologia di lavorazione de quo. L'addetto alle pulizie ha espletato turni in galleria tecnica e sulle superfici di macchinari industriali che sono certamente complesse, dai piu' pannelli e spigoli oltre all'attuale mansione di operaio addetto alla pulizia ai carelli industriali ossia mezzi che possono essere in movimentazione e/o vanno spinti manualmente con impegno funzionale del rachide cervicale e dorso-lombare nonché degli arti (sistema spalla-braccio-avambraccio-mano; anche-cosce-gambe-caviglie-piedi). Il rachide C e D-L è il principale asse del corpo umano dotato di flessibilita', mobilita' e resistenza alle sollecitazioni grazie all'alternanza dei corpi vertebrali di tessuto osseo e di dischi vertebrali di cartilagine fibrosa e nucleo polposo gelatinoso. Nel corso della vita subisce multiple sollecitazioni tra queste anche noxae patogene legate all'ambiente di lavoro p.e. le posture incongrue o scorrette durante particolari lavorazioni, atteggiamenti prolungati con il capo in flessione, pregresse patologie reumatologiche e/o ortopediche, fattori psico-sociali. Nel caso in esame non sono stato rilevati fattori patogenetici a carattere psico-sociale o preesistenze come patologie reumatologiche, autoimmunitarie o ortopediche altresì si evidenzia dall'anamnesi lavorativa mansioni ad alto impegno funzionale che hanno certamente esposto il lavoratore all'assunzione di posture incongrue e prolungate in turnazioni di otto ore lavorative/die con capo in flessione: - pulizia macchinari industriali,- pulizia basamenti sporchi di detriti pesanti come la polvere di ghisa anche con utilizzo di piccone, vanghe;
- caricamento di bisacche pesanti con detriti o scarti di lavorazione, caricamento e trasporto di cartoni da imballaggio e svuotamento in carrelli poi da spostare. Si evince un importante impegno funzionale del rachide in toto perfino con il capo in flessione al fine di osservare i punti piu' bassi dello spazio industriale da sottoporre a pulizia (lavorazione). All'uopo, si precisa che durante lo spostamento di un carrello industriale carico di materiali, o, l'utilizzo di utensile come la vanga e il piccone, l'operaio flette il capo e quindi intervengono le contrazioni muscolari dei muscoli del collo come i muscoli strenocleidomastoidei. Nel tempo ossia anni (circa venticinque meno la pausa lavorativa dettata da ferie, mutua e LG.104/92), codesta contrazione muscolare puo' rettilineizzare il rachide cervicale e/o predisporre alle genesi di protrusioni discali, ernie discali e con esse la sofferenza neurogena dei nervi con ulteriore di genesi di cefalo-cervico-brachialgia e disturbi dell'equilibrio come le vertigini posizionali. Tosto', l'anamnesi e l'esame obbiettivo depongono per un evidente nesso di causa fra la lavorazione e genesi di postumi invalidanti stabilizzati, essendo soddisfatti in via altamente probabile tutti i criteri utili al riconoscimento dello stesso”. Il CTU ha, pertanto, così concluso: “Ut sopra, eseguiti l'anamnesi ed esame obbiettivo al fine di valutare la presenza di limitazioni funzionali permanenti, consultata la Tabella menomazioni Danno Biologico , contemplata nel D.M. 12/07/2000, si valuta un danno biologico cagionato CP_1 dalla patologia denunciata “Ernia cervicale C3-C4, C5-C6,C6-C7” del valore pari al 10%(dieci per cento), facendo riferimento secondo il criterio dell'analogia alla seguente voce tabellata: - MENOMAZIONE-195. Anchilosi del rachide cervicale in posizione favorevole 25% Sic et sempliciter, l'assicurato non presenta una franca anchilosi del rachide cervicale altresì una importante limitazione dei movimenti attivi e passivi del collo ai gradi medii tali da dimezzare il D.B. in Tabella al fine di evitare la sovravalutazione”. Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato. Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 10%. Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate CP_3 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 769/2023, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_3 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.540,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Foggia, 18.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 769/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 18/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dagli Avv.ti COSTA VALERIA e COSTA PIERLUIGI
ricorrente E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. PALUMBO CLAUDIA resistente
OGGETTO: malattia professionale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale deducendo di: aver lavorato dal 1997 nel settore dei servizi di igiene e pulizia;
essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio dalla società G.R.V. srl;
essersi adoperato nella pulizia tecnica di macchine industriali e della sanificazione degli ambienti di lavoro sino a giugno 2017; essersi occupato, successivamente, dello stoccaggio, dell'organizzazione e della conservazione delle pedane di legno all'interno del deposito e della preparazione delle staffe necessarie all'assemblaggio dei motori;
aver effettuato tutte le predette attività lavorative tramite movimenti di rotazione e flessione del busto, allungamento delle braccia, flesso-estensione dei gomiti, roto inclinazione del tronco, sollevamento manuale di carichi di considerevoli dimensioni anche mediante lo svolgimento di attività di traino e spinta, inclinazione, torsione, estensione e flessione della testa;
aver sviluppato, a seguito dell'attività lavorativa espletata, un'ernia cervicale denunciata all' in data 07.07.2021 che veniva rigettata per insufficiente CP_1 documentazione;
aver proposto ricorso amministrativo che veniva definitivamente respinto. Il ricorrente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (ernia cervicale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, o in quell'altra misura, maggiore o minore, accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa CTU per la quale si indica già come consulente di parte il dott.
con Studio in Foggia, alla Via D. Fioritto, n.°5 e per l'effetto, 2) Condannare l' Controparte_2 CP_1
a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex d. lgs. n.°38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”, con vittoria di spese. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa istruita in via documentale, con prova testimoniale e con espletamento della CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico”. La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000. Nel merito, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti. I testi escussi in corso di causa – , e – hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato le attività svolte dal ricorrente in quanto suoi colleghi di lavoro. In particolare, hanno confermato che il si è inizialmente occupato della pulizia delle macchine e degli ambienti Parte_1
e poi dell'impilamento manuale di pedane in legno e della preparazione di staffe necessarie ai fini dell'assemblaggio di motori, andando a prendere il posto proprio del teste al momento del Tes_2 suo pensionamento. Hanno, infine, precisato che tutte le predette attività venivano espletate stando in piedi e con notevole sforzo fisico a seguito dei continui movimenti manuali. Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della Persona_1 documentazione clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Da anamnesi riferita in sede di consulenza dal periziando e dall'anamnesi raccolta dal Medico accertatore dell' CP_1
(Spec. in Medicina Legale) si evince che l'odierno istante ha intrapreso l'attivita' lavorativa come operaio generico fin dal 1997 a tuttora presso quattro ditte appaltatrici operanti in grande stabilimento industriale locale. Fin al 2015, l'operaio era addetto alla pulizia tecnica dei macchinari adibiti alla produzione dei basamenti dei motori, l'asportazione di detriti di ghisa residuati dalla lavorazione nella galleria tecnica attraverso l'utilizzo della idropulitrice e/o utensili manuali p.e. la cazzuola per la rimozione meccanica della ghisa e sversamento nei secchi, la pala e perfino il piccone. I secchi dal peso di circa venticinque Kilogrammi venivano sversati in appositi cassoni da raccolta. Precisa che dal 1997 al 2007 era addetto alla rimozione meccanica della ghisa per cinque o sei giorni settimanali con turni lavorativi da otto ore. Successivamente, dal 2007 al 2017 si è occupato di pulizia di macchinari e successiva raccolta differenziata con sballaggio dei cartoni da riporre in bisacche e trasporto poi al compattatore: - lo sballaggio era manuale con carichi di massimo 10 Kg di peso. Infine, dal 2017, ha ricoperto la mansione di carrellista industriale. La storia lavorativa dell'assicurato è stata anche caratterizzata – dal luglio 2018 a marzo 2021 da assenza lavorativa per ferie, malattia (mutua) o LG.104/92: a parere del Dirigente Medico codesto CP_1 periodo lavorativo va meglio studiato. Nel 2012, l' ha pubblicato “I disturbi muscolo CP_1 scheletrici” ove sono ampiamente documentati i rischi dei lavoratori coinvolti in lavorazioni manovali da cui puo' dipendere la genesi delle “DMS” ossia le Malattie da Sovraccarico Biomeccanico che spesso coinvolgono il rachide, gli arti superiori e gli arti inferiori. Ebbene, il lavoratore in esame è gia' stato riconosciuto beneficiario di rendita al 21%(ventuno per cento) per
“…MP: lesione cuffia dei rotatori delle spalle, epicondilite bilaterale…” come dalle “Considerazioni mediche del 03/11/2023” rilasciata dal CML Sede di Foggia. Ut sopra, l'assicurato è stato CP_1 riconosciuto come lavoratore affetto da esiti invalidanti verosimilmente per l'esposizione lavorativa subita. Trattasi infatti di operaio che per almeno venticinque anni ha subito microtraumi ripetuti da sovraccarico biomeccanico e soprattutto posture incongrue ripetute in ogni singolo turno lavorativo di otto ore giornaliere per almeno cinque/sei giorni settimanali. Il lavoro di operaio addetto alle pulizie è certamente una mansione ad elevato impegno funzionale di tutto l'apparato osteo-artro- muscolare in primis il rachide in toto perché va assunta la stazione eretta in maniera prolungata in tutto il turno lavorativo nonché gli arti superiori per la movimentazione dei carichi e lavorazioni con gli strumenti del caso. Questi ultimi possono comportare ulteriore rischio biomeccanico al lavoratore che puo' assorbire vibrazioni dal getto di acqua ad elevata pressione come dalla idropulitrice o traumi contusivi multipli come l'utilizzo del piccone per frantumare i detriti della lavorazione (ghisa), appunto nella tipologia di lavorazione de quo. L'addetto alle pulizie ha espletato turni in galleria tecnica e sulle superfici di macchinari industriali che sono certamente complesse, dai piu' pannelli e spigoli oltre all'attuale mansione di operaio addetto alla pulizia ai carelli industriali ossia mezzi che possono essere in movimentazione e/o vanno spinti manualmente con impegno funzionale del rachide cervicale e dorso-lombare nonché degli arti (sistema spalla-braccio-avambraccio-mano; anche-cosce-gambe-caviglie-piedi). Il rachide C e D-L è il principale asse del corpo umano dotato di flessibilita', mobilita' e resistenza alle sollecitazioni grazie all'alternanza dei corpi vertebrali di tessuto osseo e di dischi vertebrali di cartilagine fibrosa e nucleo polposo gelatinoso. Nel corso della vita subisce multiple sollecitazioni tra queste anche noxae patogene legate all'ambiente di lavoro p.e. le posture incongrue o scorrette durante particolari lavorazioni, atteggiamenti prolungati con il capo in flessione, pregresse patologie reumatologiche e/o ortopediche, fattori psico-sociali. Nel caso in esame non sono stato rilevati fattori patogenetici a carattere psico-sociale o preesistenze come patologie reumatologiche, autoimmunitarie o ortopediche altresì si evidenzia dall'anamnesi lavorativa mansioni ad alto impegno funzionale che hanno certamente esposto il lavoratore all'assunzione di posture incongrue e prolungate in turnazioni di otto ore lavorative/die con capo in flessione: - pulizia macchinari industriali,- pulizia basamenti sporchi di detriti pesanti come la polvere di ghisa anche con utilizzo di piccone, vanghe;
- caricamento di bisacche pesanti con detriti o scarti di lavorazione, caricamento e trasporto di cartoni da imballaggio e svuotamento in carrelli poi da spostare. Si evince un importante impegno funzionale del rachide in toto perfino con il capo in flessione al fine di osservare i punti piu' bassi dello spazio industriale da sottoporre a pulizia (lavorazione). All'uopo, si precisa che durante lo spostamento di un carrello industriale carico di materiali, o, l'utilizzo di utensile come la vanga e il piccone, l'operaio flette il capo e quindi intervengono le contrazioni muscolari dei muscoli del collo come i muscoli strenocleidomastoidei. Nel tempo ossia anni (circa venticinque meno la pausa lavorativa dettata da ferie, mutua e LG.104/92), codesta contrazione muscolare puo' rettilineizzare il rachide cervicale e/o predisporre alle genesi di protrusioni discali, ernie discali e con esse la sofferenza neurogena dei nervi con ulteriore di genesi di cefalo-cervico-brachialgia e disturbi dell'equilibrio come le vertigini posizionali. Tosto', l'anamnesi e l'esame obbiettivo depongono per un evidente nesso di causa fra la lavorazione e genesi di postumi invalidanti stabilizzati, essendo soddisfatti in via altamente probabile tutti i criteri utili al riconoscimento dello stesso”. Il CTU ha, pertanto, così concluso: “Ut sopra, eseguiti l'anamnesi ed esame obbiettivo al fine di valutare la presenza di limitazioni funzionali permanenti, consultata la Tabella menomazioni Danno Biologico , contemplata nel D.M. 12/07/2000, si valuta un danno biologico cagionato CP_1 dalla patologia denunciata “Ernia cervicale C3-C4, C5-C6,C6-C7” del valore pari al 10%(dieci per cento), facendo riferimento secondo il criterio dell'analogia alla seguente voce tabellata: - MENOMAZIONE-195. Anchilosi del rachide cervicale in posizione favorevole 25% Sic et sempliciter, l'assicurato non presenta una franca anchilosi del rachide cervicale altresì una importante limitazione dei movimenti attivi e passivi del collo ai gradi medii tali da dimezzare il D.B. in Tabella al fine di evitare la sovravalutazione”. Le motivazioni e conclusioni – come sopra trascritte - rassegnate dal consulente, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. Non emergono sufficienti elementi per disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU alla luce di tutto quanto ampiamente sopra riportato e motivato. Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 10%. Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate CP_3 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 769/2023, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 CP_3 del D.lvo n.38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in CP_1 complessivi € 2.540,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Foggia, 18.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Beatrice Notarnicola