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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 55395/2019 promosso da
C.F. personalmente e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di C.F. , E Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2
C.F. (Avv.ti Lara Dorina Tassi e Francesco
[...] C.F._2
Simone Papotto) – attori- contro
C.F. E Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
C.F. (Avv. Giorgio Pelizzola) – convenuti- C.F._4
C.F. Controparte_4
(Avv. Giuseppe Lomboni) –convenuto- P.IVA_2
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e , Parte_1 Pt_2
unitamente alla società convenivano in giudizio i signori Controparte_1 _2
pagina 1 di 13 e nonché il _2 Controparte_3 Controparte_5
al fine di ottenere il ristoro di danni asseritamente subiti
[...] all'immobile di proprietà, destinato ad attività produttiva e magazzino di CP_1
in conseguenza di percolazioni d'acqua verificatesi a far data dall'anno
[...]
2013.
Più specificamente, gli odierni attori esponevano:
- di essere comproprietari di un corpo di fabbrica sito in alla CP_4 [...]
nel quale svolge la propria attività produttiva;
Controparte_5 Controparte_1
- che su tale corpo di fabbrica insiste un solaio di copertura utilizzato quale terrazzo dai sigg.ri e;
_2 CP_3
- che nel 2000 la proprietà e avrebbe eseguito lavori di _2 CP_3
ristrutturazione sul predetto lastrico solare in maniera non conforme a quanto autorizzato dal Condominio;
- che, a far data dal 2013, nei locali di parte attrice si sarebbero verificate copiose percolazioni con conseguenti danni all'immobile;
- di avere instaurato, nell'anno 2014, un procedimento ex art. 696 c.p.c. (R.G. n.
62841/2014) nei confronti dei sig.ri e finalizzato a valutare la _2 CP_3
sussistenza e consistenza dei propri crediti risarcitori;
- che all'esito del giudizio promosso ex art. 696 c.p.c. è emerso come i lavori eseguiti dai sigg.ri e hanno modificato lo stato originario della _2 CP_3
copertura soprastante la proprietà sia dal punto di vista Controparte_6 strutturale che impermeabilizzativo (elaborato depositato l'11.5.2015, doc. 14 att.).
Stante l'inadempienza dei sigg.ri e rispetto all'esecuzione delle _2 CP_3 opere di ripristino indicate dal CTU dell'ATP, e considerato il peggioramento dello stato dei luoghi, gli attori introducevano il presente giudizio non solo nei confronti dei sig.ri e , ma anche nei confronti del _2 CP_3 [...]
, al fine di sentire accertare e dichiarare che la Controparte_4
proprietà del terrazzo a livello/lastrico solare sovrastante la loro proprietà è, in minor parte, dei convenuti e e, in maggior parte, di proprietà _2 CP_3
pagina 2 di 13 , con conseguente declaratoria di responsabilità solidale o pro CP_7
quota dei sig.ri e del CP_8 CP_3 Controparte_9
[...
in per i danni subiti da essi attori. Una volta stabilita la natura solidale CP_4
ovvero la diversa misura della responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta, chiedevano che i convenuti fossero condannati al risarcimento nei confronti di essi attori del danno emergente (comprese spese ed anticipazioni già sostenute) e del lucro cessante, nella misura di € 27.034,58 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Il tutto con ordine ai convenuti _2
e di sgomberare il terrazzo dai beni mobili e dalla costruzione ivi CP_3 installata, e di consentire l'accesso per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Chiedevano anche la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 21.2.2020 si costituivano i convenuti e , _2 CP_3 eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande degli attori, tutti conferenti procura speciale ai medesimi difensori, nonostante il conflitto di interessi asseritamente esistente tra la conduttrice ed i locatori Controparte_1 [...]
e , questi ultimi chiamati a rispondere ex art. 1575 c.c. del Pt_1 Pt_2
danno subito dalla società conduttrice per le infiltrazioni oggetto di causa. Nel merito contestavano la riconducibilità causale delle lamentate infiltrazioni alla parte di terrazzo di loro pertinenza, affermando come le stesse provenissero dal lastrico di copertura e dalla grondaia, e fossero quindi di competenza degli stessi attori e , in quanto proprietari del locale sottostante, Parte_1 Pt_2
costituente corpo di fabbrica autonomo rispetto al resto del . CP_4
Negavano qualsiasi abuso edilizio a loro carico e qualsiasi violazione di norme regolamentari condominiali, affermando di essersi limitati ad abbellire il proprio terrazzo collocandovi suppellettili. Concludevano quindi per il rigetto delle domande degli attori, per la cui condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. insistevano a loro volta.
Si costituiva infine, con comparsa del 31.3.2020, il Controparte_4
in , rilevando anzitutto l'inopponibilità a sé dell'elaborato
[...] CP_4
pagina 3 di 13 peritale di cui al procedimento di ATP ante causam, nel quale non era stato coinvolto. Deduceva comunque l'estraneità dell'ente condominiale rispetto a quanto lamentato dagli attori, sostenendo come: - il terrazzo ed il lastrico solare soprastante la proprietà sarebbe di esclusiva proprietà dei Controparte_6
sig.ri per un tratto e di proprietà dei sig.ri Parte_3 Controparte_6 per altro tratto;
- la gronda di raccolta dell'acqua sarebbe di pertinenza esclusiva della proprietà , e sarebbe stata installata a seguito Parte_3 dei lavori eseguiti nell'anno 2000; - i lavori eseguiti nell'anno 2000 dai sig.ri
[...]
avrebbero modificato lo stato originario della copertura sia dal Parte_3
punto di vista strutturale che impermeabilizzativo, costituendo dunque la causa esclusiva delle percolazioni poste a base dell'odierna domanda risarcitoria.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dagli attori. In subordine chiedeva che il quantum fosse determinato nei limiti di quanto provato, con graduazione di responsabilità tra le parti convenute ai fini dell'azione di regresso/rivalsa.
Alla prima udienza, differita d'ufficio al 22.9.2020 stante l'emergenza Covid-19, questo Giudice riteneva di non dover accogliere l'eccezione sollevata dai convenuti e di nullità della procura degli attori, non reputando _2 CP_3
necessaria una regolarizzazione, atteso che - in base alla formulazione delle domande di cui all'atto introduttivo - gli attori non appaiono portatori di istanze confliggenti, ma citano in giudizio i convenuti sul presupposto della riconducibilità a questi ultimi dei danni da essi lamentati.
Veniva quindi disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'ATP R.G. n.
62841/2014 e assegnati alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. All'esito, disattese le istanze di prova orale, veniva disposta CTU al fine di determinare le cause delle infiltrazioni lamentate dagli attori e di individuare le opere ed i costi per la loro eliminazione e per il ripristino dei danni. Depositato l'elaborato peritale dell'ing. , la causa veniva Per_1 ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza a pagina 4 di 13 trattazione scritta del 21.9.2023, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Va preliminarmente respinta anche in questa sede l'eccezione di nullità della procura alle liti degli attori, reiterata dai convenuti e , dovendosi _2 CP_3 ricordare che “in tema di validità del mandato conferito da più parti al medesimo difensore, benché il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione” (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1530).
Nel caso di specie, invero, come già rilevato da questo Giudice in sede di prima udienza, è di tutta evidenza che i proprietari locatori e la società conduttrice hanno agito nel presente giudizio per tutelare l'interesse comune a porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, senza che abbia manifestato Controparte_1 recriminazione alcuna in ordine all'adempimento dei locatori agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. di mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione, obblighi nel cui rispetto i sig.ri e si erano attivati già Parte_1 Pt_2
anteriormente al presente giudizio mediante la proposizione di un ATP.
Venendo al merito, l'esame delle risultanze della CTU, che questo Giudice fa proprie, in quanto congruamente ed esaustivamente motivate ed immuni da vizi logici o di altra natura, consente di acclarare la fondatezza delle domande di parte attrice, che vanno accolte per quanto di ragione nei termini di seguito specificati.
Per la comprensione di quanto accertato in sede di CTU giova richiamare anzitutto la descrizione dello stato dei luoghi di cui al paragrafo 5.1 dell'elaborato, che è opportunamente illustrata con corredo fotografico e che viene così sintetizzata a pag. 19-20:
“Il corpo di fabbrica adibito a laboratorio, proprietà degli attori Parte_4
, locata a è costituito da un unico piano, rialzato di circa
[...] Controparte_1
pagina 5 di 13 Co cortile del Condominio al civico di , a Nord – Est Controparte_4 con l'edificio condominiale al civico 72 di a cui è Controparte_4
collegato il predetto corpo, a Sud Est (foto n. 8) con il corpo di fabbrica adibito ad autorimesse private (boxes) dell'edificio condominiale al civico 74 di
[...]
, ed a Sud – Ovest con altro edificio. Controparte_4
La copertura del corpo di fabbrica adibito a laboratorio, nella parte non occupata dal terrazzo dei convenuti – ha impermeabilizzazione _2 CP_3
multistrato realizzata con guaine bituminose del tipo per posa a fiamma. Lo strato di guaina superiore è del tipo protetto con scaglie di ardesia.
Co La copertura, sul lato fronte cortile del al civico di CP_4 Controparte_4
, presenta uno sporto di gronda di circa m 1,30 a sbalzo rispetto alla
[...] facciata dell'edificio con pendenza verso la copertura.
Lo sporto di gronda sulla verticale della facciata dell'edificio contiene il canale di gronda per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche.
La porzione di copertura sulla quale insiste il terrazzo dei convenuti CP_10
ha dimensioni in pianta pari a circa m 5 x m 10 ed è delimitata a Nord –
[...]
Est (foto n. 3) dal balcone dell'appartamento proprietà dei convenuti CP_10
, a Nord – Ovest (foto n. 2) ed a Sud – Ovest dal parapetto metallico
[...] fissato a pilastrini in muratura finiti con mattoni paramano ed a Sud – Est dal muro perimetrale cieco alto circa m 3 dal pavimento del terrazzo (muro indicato dalle frecce di colore giallo nella foto n. 8.)”.
Le accurate verifiche eseguite nel contraddittorio con i CTP nel corso delle operazioni peritali, anche con l'ausilio di un'impresa edile per demolizioni localizzate, hanno portato il CTU ad individuare nel paragrafo 5.3 dell'elaborato le seguenti cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori:
“L'infiltrazione d'acqua meteorica nel laboratorio degli attori è concentrata nella parte del plafone in cui gli attori stessi hanno fatto installare la lamiera zincata preverniciata per raccogliere l'acqua percolante dal plafone ed è particolarmente intensa, come dimostrato sia i segni di percolazione d'acqua sul
pagina 6 di 13 lato interno dei vetri della vicina finestra, sia dallo stato del plafone dopo la rimozione della predetta lamiera.
L'infiltrazione è tale da rendere malsano il laboratorio quale ambiente di lavoro.
(Foto nn. 14,15, 16, 17 pagine precedenti).
La posizione in cui è concentrata la macchia dovuta a infiltrazione di acqua meteorica proveniente dalla copertura in rapporto alla posizione del terrazzo dei convenuti ed a quanto riscontrato sulla copertura stessa Controparte_11 porta a concludere che la causa principale dell'infiltrazione è costituita dall'inadeguato ed inefficiente raccordo tra l'impermeabilizzazione della parte di copertura non interessata dal terrazzo e la parte interessata dal terrazzo stesso.
Il terrazzo dei convenuti sigg.ri – ha perimetro realizzato _2 CP_3
mediante una soglia lapidea a contorno della pavimentazione ed alla stessa quota altimetrica, rialzata solo di qualche centimetro rispetto al piano della copertura circostante non pavimentata.
Tale soluzione rende impossibile realizzare la continuità a regola d'arte ed in modo efficiente tra l'impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione del terrazzo e la parte restante dell'impermeabilizzazione della copertura e dello sporto di gronda antistante il terrazzo dei convenuti . Controparte_12
Fermo restando che la pavimentazione realizzata dai convenuti sigg. ri _2
– non fa parte della opere autorizzate dal , i due lati del CP_3 CP_4
perimetro di tale pavimentazione sui quali sono posizionati i pilastrini avrebbe dovuto essere realizzati mediante un cordolo rialzato di circa 15 cm rispetto al piano della copertura sul quale le guaine di impermeabilizzazione del terrazzo pavimentato e della copertura restante dovevano risvoltare con la protezione di un elemento ad U rovescia in lattoneria con funzione di cappellotto. Detto cordolo, sul lato parallelo al canale di gronda, avrebbe dovuto avere i necessari doccioni di scarico delle acque meteoriche, opportunamente raccordati all'impermeabilizzazione.
Con la soluzione di fatto realizzata dai convenuti – l'acqua _2 CP_3
meteorica si infiltra e si distribuisce sotto la guaina, compresa quella che riveste
pagina 7 di 13 il canale di gronda, si infiltra nella struttura che costituisce lo sporto di gronda provocandone l'ammaloramento dimostrato dalle fotografie e penetra facilmente all'intradosso del solaio in questo favorita anche delle infissioni dei tondini di armatura nel solaio (l'epicentro dell'infiltrazione è sostanzialmente sotto pilastrino in corrispondenza dello spigolo del terrazzo).
In merito alla muratura che delimita il terrazzo dei convenuti – _2 CP_3 sul lato Sud-Est l'intonaco è fortemente ammalorato e il dettaglio dell'incontro tra la muratura ed il solaio di copertura presenta la guaina bituminosa rigonfiata
e parzialmente staccata dal muro. (Foto nn. 18, 19, 20, 21 pagine precedenti).
Tutto ciò può determinare infiltrazioni che, tuttavia, in corrispondenza del predetto muro all'intradosso del solaio all'interno del laboratorio non sono state osservate.
In ogni caso l'intervento rimediale a regola d'arte non può che comprendere anche il ripristino del predetto intonaco con raccordo impermeabile alla base del muro.”.
Va in particolare sottolineato che l'ing. individua con certezza la causa Per_1 principale delle infiltrazioni riscontrate nell' “inadeguato ed inefficiente raccordo tra l'impermeabilizzazione della parte di copertura non interessata dal terrazzo
e la parte interessata dal terrazzo stesso”. Se a ciò si aggiunge che sul terrazzo di loro proprietà (cfr. copia atto notarile di precisazione in data 4.5.1999 sub doc. 1 convenuti e , dove si legge che il terrazzo al piano _2 CP_3 costituisce pertinenza dell'appartamento acquistato da questi ultimi ed è di loro esclusiva proprietà) i sig.ri e hanno realizzato nell'anno 2000 _2 CP_3 una struttura non conforme a quanto autorizzato nell'assemblea condominiale del 4.6.1999, costituita da una sorta di pergolato e da una pavimentazione sovrapposta a quella preesistente, è evidente che tale installazione costituisce la causa dei fenomeni infiltrativi, a nulla rilevando in contrario quanto asserito dagli stessi convenuti e circa l'esecuzione di successivi _2 CP_3
interventi ad opera degli attori sulla restante parte di lastrico. Di tali interventi, invero, non vi è traccia ufficiale agli atti, né vi è stata richiesta di prova pagina 8 di 13 costituenda al riguardo e, qualora essi avessero influito quali (con)cause delle infiltrazioni, tale circostanza sarebbe dovuta emergere nel corso delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio, eventualmente anche su sollecitazione del CT nominato dai sig.ri e . _2 CP_3
Si rammenta, evidenziando le sottolineature della scrivente, che “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma
1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del .” (Cass. Sez. U, n. CP_4
9449/2016 e succ. conf.).
Nondimeno va altresì dato conto della peculiare conformazione dello stato dei luoghi come risultante dalla richiamata descrizione del CTU, da cui balza agli occhi che il terrazzo in questione, in parte (per l'estensione di circa 50 mq) come detto di proprietà , ha funzione di lastrico solare ovvero di Parte_3
copertura del solo laboratorio posto al piano terreno sottostante, di proprietà
[...]
. Ne consegue che il non può essere coinvolto nel CP_6 CP_4 rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, e correttamente il CTU non ha ritenuto di farlo partecipare alle opere rimediali se non quanto alla limitata quota relativa alla demolizione ed al rifacimento dell'intonaco della muratura perimetrale sud-est, ritenuta parte condominiale con motivazione che dal punto di vista tecnico-giuridico appare ineccepibile per come specificata in pagina 9 di 13 sede di risposta alle osservazioni del CT del Condominio (v. pag. 54 CTU):
“poiché l'edificio confinante con il condominio in corrispondenza della predetta muratura è costruito in aderenza e non con il muro in comunione, come dimostra il giunto tra i due edifici visibile sulla facciata fronte Controparte_4
.”. Al riguardo il CTU ha precisato che tale muratura “non è attualmente
[...] una concausa delle infiltrazioni osservate, ma lo stato dell'intonaco di tale muratura e del dettaglio dell'incontro tra la muratura ed il solaio potrebbe determinare a breve infiltrazioni che potrebbero danneggiare l'intervento rimediale delle infiltrazioni” (v. pag. 56 CTU), considerazione anche questa pienamente condivisibile, così respingendosi le critiche sul punto reiterate dal convenuto anche negli scritti finali. CP_4
Quanto poi alla individuazione delle opere rimediali, esse appaiono coerenti con gli accertamenti eseguiti e le considerazioni svolte dal CTU, essendo agevole comprendere anche in base a regole di comune esperienza che “per assicurare
l'efficacia dell'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione è necessario che lo stesso sia esteso a tutta la superficie della copertura compreso lo sporto di gronda, non solamente la parte interessata dal terrazzo dei convenuti
[...]
”. Parte_3
Del resto il CTU alle pagine 39 e segg. dell'elaborato non solo ha descritto accuratamente le opere da eseguirsi, quantificandole distintamente con apposito computo metrico, ma ha suddiviso i costi per ciascuna di esse tra le parti del giudizio, alla luce di criteri che si ritiene di dover recepire, ovvero, in primo luogo, quello della riconducibilità delle infiltrazioni riscontrate alla non corretta realizzazione del terrazzo da parte dei convenuti e ed, _2 CP_3 in secondo luogo, quello della necessità di un'opera rimediale radicale che comprenda il rifacimento di tutta l'impermeabilizzazione, della quale vengono a giovarsi gli stessi attori in quanto unici proprietari dell'immobile sottostante, donde la previsione di una loro contribuzione nella misura di 1/3 a tale parte di opere rimediali.
pagina 10 di 13 Null'altro spetta agli attori a titolo di risarcimento del danno, segnatamente a titolo di fermo tecnico di produzione, dovendosi al riguardo condividere la risposta alle osservazioni del CT di parte attrice di cui a pag. 50 della CTU, là dove si legge quanto segue: “Le opere esterne al laboratorio non comportano alcuna necessità di fermare la produzione nel laboratorio. Le opere interne al laboratorio sono circoscritte alla sola parte del plafone interessata dalle infiltrazioni e sono altresì di entità molto limitata. Per tali opere lo scrivente ha stimato necessaria la manodopera di una squadra di due operai per complessive 12 ore, compresi gli oneri per la protezione delle macchine e dei materiali nelle immediate vicinanze della zona di intervento. Tali opere, tenuto conto dei tempi tecnici di asciugatura dei materiali, sono effettuabili in due giornate di sabato, normalmente lavorativo nell'edilizia. Non consegue dunque alcun fermo di produzione.”.
Vanno infine rifuse a parte attrice da parte dei convenuti e , per _2 CP_3 prevalente soccombenza, le spese per l'assistenza prestata da impresa edile nel corso delle operazioni peritali, pari a complessivi € 607,58 al netto di IVA
(detraibile), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.
Ed allora le domande di parte attrice devono essere accolte avuto riguardo all'ordine di esecuzione delle opere rimediali di cui al paragrafo 5.4 della CTU
(pagg. 39-48), secondo i criteri di riparto ivi descritti.
Non essendovi motivi per la loro compensazione, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e e del _2 CP_3
nei confronti degli attori, con condanna nella proporzione CP_4 rispettivamente di 2/3 e di 1/3 ai sensi dell'art. 97 co. 1, primo alinea, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, della natura delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti e per prevalente _2 CP_3
soccombenza.
pagina 11 di 13 Le spese legali sostenute dagli attori nella fase dell'ATP, alla quale sono stati chiamati a partecipare i soli convenuti e , vengono poste a _2 CP_3
carico di questi ultimi in base al principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività difensiva espletata.
Per gli stessi motivi le spese di CTU dell'ATP devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e . _2 CP_3
Non ricorrono ad avviso di questo Giudice i presupposti per il risarcimento ex art. 96 c.p.c., atteso che solo a seguito dell'approfondita indagine condotta dal
CTU nel presente giudizio sono state individuate le opere necessarie a porre definitivo rimedio a quanto lamentato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che il lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli attori in a è in minor parte di Controparte_4 CP_4
proprietà dei convenuti e e, per la Controparte_2 Controparte_3
restante parte, di proprietà degli stessi attori e Parte_1
; Parte_2
2) dichiara tenuti e condanna i convenuti e ed il _2 CP_3
convenuto ad eseguire ovvero a consentire l'esecuzione CP_4
delle opere rimediali indicate al paragrafo 5.4 della CTU in base ai criteri di contribuzione economica ivi enunciati, compreso il contributo di 1/3 a carico degli stessi attori per lo smantellamento della copertura esistente sul terrazzo e per il suo completo rifacimento;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti e a rifondere agli _2 CP_3 attori le spese anticipate per l'assistenza prestata da impresa edile nel pagina 12 di 13 corso delle operazioni peritali, pari a complessivi € 607,58, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo;
4) visto l'art. 97 co. 1 c.p.c., dichiara tenuti e condanna i convenuti _2
e , nella misura di 2/3, e il convenuto , nella misura CP_3 CP_4
del restante terzo, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente giudizio, che liquida in € 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di
CTP) ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna i convenuti e a rifondere agli _2 CP_3 attori le spese legali della fase di ATP, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) pone le spese delle CTU disposte in sede di ATP e nel presente giudizio, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti e _2
. CP_3
Milano, 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80 cm rispetto al piano del cortile dal quale si accede al predetto corpo, oltre alla soprastante copertura piana e confina a Nord –Ovest (foto n. 2) con il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 55395/2019 promosso da
C.F. personalmente e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di C.F. , E Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2
C.F. (Avv.ti Lara Dorina Tassi e Francesco
[...] C.F._2
Simone Papotto) – attori- contro
C.F. E Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
C.F. (Avv. Giorgio Pelizzola) – convenuti- C.F._4
C.F. Controparte_4
(Avv. Giuseppe Lomboni) –convenuto- P.IVA_2
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e , Parte_1 Pt_2
unitamente alla società convenivano in giudizio i signori Controparte_1 _2
pagina 1 di 13 e nonché il _2 Controparte_3 Controparte_5
al fine di ottenere il ristoro di danni asseritamente subiti
[...] all'immobile di proprietà, destinato ad attività produttiva e magazzino di CP_1
in conseguenza di percolazioni d'acqua verificatesi a far data dall'anno
[...]
2013.
Più specificamente, gli odierni attori esponevano:
- di essere comproprietari di un corpo di fabbrica sito in alla CP_4 [...]
nel quale svolge la propria attività produttiva;
Controparte_5 Controparte_1
- che su tale corpo di fabbrica insiste un solaio di copertura utilizzato quale terrazzo dai sigg.ri e;
_2 CP_3
- che nel 2000 la proprietà e avrebbe eseguito lavori di _2 CP_3
ristrutturazione sul predetto lastrico solare in maniera non conforme a quanto autorizzato dal Condominio;
- che, a far data dal 2013, nei locali di parte attrice si sarebbero verificate copiose percolazioni con conseguenti danni all'immobile;
- di avere instaurato, nell'anno 2014, un procedimento ex art. 696 c.p.c. (R.G. n.
62841/2014) nei confronti dei sig.ri e finalizzato a valutare la _2 CP_3
sussistenza e consistenza dei propri crediti risarcitori;
- che all'esito del giudizio promosso ex art. 696 c.p.c. è emerso come i lavori eseguiti dai sigg.ri e hanno modificato lo stato originario della _2 CP_3
copertura soprastante la proprietà sia dal punto di vista Controparte_6 strutturale che impermeabilizzativo (elaborato depositato l'11.5.2015, doc. 14 att.).
Stante l'inadempienza dei sigg.ri e rispetto all'esecuzione delle _2 CP_3 opere di ripristino indicate dal CTU dell'ATP, e considerato il peggioramento dello stato dei luoghi, gli attori introducevano il presente giudizio non solo nei confronti dei sig.ri e , ma anche nei confronti del _2 CP_3 [...]
, al fine di sentire accertare e dichiarare che la Controparte_4
proprietà del terrazzo a livello/lastrico solare sovrastante la loro proprietà è, in minor parte, dei convenuti e e, in maggior parte, di proprietà _2 CP_3
pagina 2 di 13 , con conseguente declaratoria di responsabilità solidale o pro CP_7
quota dei sig.ri e del CP_8 CP_3 Controparte_9
[...
in per i danni subiti da essi attori. Una volta stabilita la natura solidale CP_4
ovvero la diversa misura della responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta, chiedevano che i convenuti fossero condannati al risarcimento nei confronti di essi attori del danno emergente (comprese spese ed anticipazioni già sostenute) e del lucro cessante, nella misura di € 27.034,58 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Il tutto con ordine ai convenuti _2
e di sgomberare il terrazzo dai beni mobili e dalla costruzione ivi CP_3 installata, e di consentire l'accesso per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Chiedevano anche la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 21.2.2020 si costituivano i convenuti e , _2 CP_3 eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande degli attori, tutti conferenti procura speciale ai medesimi difensori, nonostante il conflitto di interessi asseritamente esistente tra la conduttrice ed i locatori Controparte_1 [...]
e , questi ultimi chiamati a rispondere ex art. 1575 c.c. del Pt_1 Pt_2
danno subito dalla società conduttrice per le infiltrazioni oggetto di causa. Nel merito contestavano la riconducibilità causale delle lamentate infiltrazioni alla parte di terrazzo di loro pertinenza, affermando come le stesse provenissero dal lastrico di copertura e dalla grondaia, e fossero quindi di competenza degli stessi attori e , in quanto proprietari del locale sottostante, Parte_1 Pt_2
costituente corpo di fabbrica autonomo rispetto al resto del . CP_4
Negavano qualsiasi abuso edilizio a loro carico e qualsiasi violazione di norme regolamentari condominiali, affermando di essersi limitati ad abbellire il proprio terrazzo collocandovi suppellettili. Concludevano quindi per il rigetto delle domande degli attori, per la cui condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. insistevano a loro volta.
Si costituiva infine, con comparsa del 31.3.2020, il Controparte_4
in , rilevando anzitutto l'inopponibilità a sé dell'elaborato
[...] CP_4
pagina 3 di 13 peritale di cui al procedimento di ATP ante causam, nel quale non era stato coinvolto. Deduceva comunque l'estraneità dell'ente condominiale rispetto a quanto lamentato dagli attori, sostenendo come: - il terrazzo ed il lastrico solare soprastante la proprietà sarebbe di esclusiva proprietà dei Controparte_6
sig.ri per un tratto e di proprietà dei sig.ri Parte_3 Controparte_6 per altro tratto;
- la gronda di raccolta dell'acqua sarebbe di pertinenza esclusiva della proprietà , e sarebbe stata installata a seguito Parte_3 dei lavori eseguiti nell'anno 2000; - i lavori eseguiti nell'anno 2000 dai sig.ri
[...]
avrebbero modificato lo stato originario della copertura sia dal Parte_3
punto di vista strutturale che impermeabilizzativo, costituendo dunque la causa esclusiva delle percolazioni poste a base dell'odierna domanda risarcitoria.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dagli attori. In subordine chiedeva che il quantum fosse determinato nei limiti di quanto provato, con graduazione di responsabilità tra le parti convenute ai fini dell'azione di regresso/rivalsa.
Alla prima udienza, differita d'ufficio al 22.9.2020 stante l'emergenza Covid-19, questo Giudice riteneva di non dover accogliere l'eccezione sollevata dai convenuti e di nullità della procura degli attori, non reputando _2 CP_3
necessaria una regolarizzazione, atteso che - in base alla formulazione delle domande di cui all'atto introduttivo - gli attori non appaiono portatori di istanze confliggenti, ma citano in giudizio i convenuti sul presupposto della riconducibilità a questi ultimi dei danni da essi lamentati.
Veniva quindi disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'ATP R.G. n.
62841/2014 e assegnati alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. All'esito, disattese le istanze di prova orale, veniva disposta CTU al fine di determinare le cause delle infiltrazioni lamentate dagli attori e di individuare le opere ed i costi per la loro eliminazione e per il ripristino dei danni. Depositato l'elaborato peritale dell'ing. , la causa veniva Per_1 ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza a pagina 4 di 13 trattazione scritta del 21.9.2023, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Va preliminarmente respinta anche in questa sede l'eccezione di nullità della procura alle liti degli attori, reiterata dai convenuti e , dovendosi _2 CP_3 ricordare che “in tema di validità del mandato conferito da più parti al medesimo difensore, benché il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione” (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1530).
Nel caso di specie, invero, come già rilevato da questo Giudice in sede di prima udienza, è di tutta evidenza che i proprietari locatori e la società conduttrice hanno agito nel presente giudizio per tutelare l'interesse comune a porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, senza che abbia manifestato Controparte_1 recriminazione alcuna in ordine all'adempimento dei locatori agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. di mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione, obblighi nel cui rispetto i sig.ri e si erano attivati già Parte_1 Pt_2
anteriormente al presente giudizio mediante la proposizione di un ATP.
Venendo al merito, l'esame delle risultanze della CTU, che questo Giudice fa proprie, in quanto congruamente ed esaustivamente motivate ed immuni da vizi logici o di altra natura, consente di acclarare la fondatezza delle domande di parte attrice, che vanno accolte per quanto di ragione nei termini di seguito specificati.
Per la comprensione di quanto accertato in sede di CTU giova richiamare anzitutto la descrizione dello stato dei luoghi di cui al paragrafo 5.1 dell'elaborato, che è opportunamente illustrata con corredo fotografico e che viene così sintetizzata a pag. 19-20:
“Il corpo di fabbrica adibito a laboratorio, proprietà degli attori Parte_4
, locata a è costituito da un unico piano, rialzato di circa
[...] Controparte_1
pagina 5 di 13 Co cortile del Condominio al civico di , a Nord – Est Controparte_4 con l'edificio condominiale al civico 72 di a cui è Controparte_4
collegato il predetto corpo, a Sud Est (foto n. 8) con il corpo di fabbrica adibito ad autorimesse private (boxes) dell'edificio condominiale al civico 74 di
[...]
, ed a Sud – Ovest con altro edificio. Controparte_4
La copertura del corpo di fabbrica adibito a laboratorio, nella parte non occupata dal terrazzo dei convenuti – ha impermeabilizzazione _2 CP_3
multistrato realizzata con guaine bituminose del tipo per posa a fiamma. Lo strato di guaina superiore è del tipo protetto con scaglie di ardesia.
Co La copertura, sul lato fronte cortile del al civico di CP_4 Controparte_4
, presenta uno sporto di gronda di circa m 1,30 a sbalzo rispetto alla
[...] facciata dell'edificio con pendenza verso la copertura.
Lo sporto di gronda sulla verticale della facciata dell'edificio contiene il canale di gronda per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche.
La porzione di copertura sulla quale insiste il terrazzo dei convenuti CP_10
ha dimensioni in pianta pari a circa m 5 x m 10 ed è delimitata a Nord –
[...]
Est (foto n. 3) dal balcone dell'appartamento proprietà dei convenuti CP_10
, a Nord – Ovest (foto n. 2) ed a Sud – Ovest dal parapetto metallico
[...] fissato a pilastrini in muratura finiti con mattoni paramano ed a Sud – Est dal muro perimetrale cieco alto circa m 3 dal pavimento del terrazzo (muro indicato dalle frecce di colore giallo nella foto n. 8.)”.
Le accurate verifiche eseguite nel contraddittorio con i CTP nel corso delle operazioni peritali, anche con l'ausilio di un'impresa edile per demolizioni localizzate, hanno portato il CTU ad individuare nel paragrafo 5.3 dell'elaborato le seguenti cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori:
“L'infiltrazione d'acqua meteorica nel laboratorio degli attori è concentrata nella parte del plafone in cui gli attori stessi hanno fatto installare la lamiera zincata preverniciata per raccogliere l'acqua percolante dal plafone ed è particolarmente intensa, come dimostrato sia i segni di percolazione d'acqua sul
pagina 6 di 13 lato interno dei vetri della vicina finestra, sia dallo stato del plafone dopo la rimozione della predetta lamiera.
L'infiltrazione è tale da rendere malsano il laboratorio quale ambiente di lavoro.
(Foto nn. 14,15, 16, 17 pagine precedenti).
La posizione in cui è concentrata la macchia dovuta a infiltrazione di acqua meteorica proveniente dalla copertura in rapporto alla posizione del terrazzo dei convenuti ed a quanto riscontrato sulla copertura stessa Controparte_11 porta a concludere che la causa principale dell'infiltrazione è costituita dall'inadeguato ed inefficiente raccordo tra l'impermeabilizzazione della parte di copertura non interessata dal terrazzo e la parte interessata dal terrazzo stesso.
Il terrazzo dei convenuti sigg.ri – ha perimetro realizzato _2 CP_3
mediante una soglia lapidea a contorno della pavimentazione ed alla stessa quota altimetrica, rialzata solo di qualche centimetro rispetto al piano della copertura circostante non pavimentata.
Tale soluzione rende impossibile realizzare la continuità a regola d'arte ed in modo efficiente tra l'impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione del terrazzo e la parte restante dell'impermeabilizzazione della copertura e dello sporto di gronda antistante il terrazzo dei convenuti . Controparte_12
Fermo restando che la pavimentazione realizzata dai convenuti sigg. ri _2
– non fa parte della opere autorizzate dal , i due lati del CP_3 CP_4
perimetro di tale pavimentazione sui quali sono posizionati i pilastrini avrebbe dovuto essere realizzati mediante un cordolo rialzato di circa 15 cm rispetto al piano della copertura sul quale le guaine di impermeabilizzazione del terrazzo pavimentato e della copertura restante dovevano risvoltare con la protezione di un elemento ad U rovescia in lattoneria con funzione di cappellotto. Detto cordolo, sul lato parallelo al canale di gronda, avrebbe dovuto avere i necessari doccioni di scarico delle acque meteoriche, opportunamente raccordati all'impermeabilizzazione.
Con la soluzione di fatto realizzata dai convenuti – l'acqua _2 CP_3
meteorica si infiltra e si distribuisce sotto la guaina, compresa quella che riveste
pagina 7 di 13 il canale di gronda, si infiltra nella struttura che costituisce lo sporto di gronda provocandone l'ammaloramento dimostrato dalle fotografie e penetra facilmente all'intradosso del solaio in questo favorita anche delle infissioni dei tondini di armatura nel solaio (l'epicentro dell'infiltrazione è sostanzialmente sotto pilastrino in corrispondenza dello spigolo del terrazzo).
In merito alla muratura che delimita il terrazzo dei convenuti – _2 CP_3 sul lato Sud-Est l'intonaco è fortemente ammalorato e il dettaglio dell'incontro tra la muratura ed il solaio di copertura presenta la guaina bituminosa rigonfiata
e parzialmente staccata dal muro. (Foto nn. 18, 19, 20, 21 pagine precedenti).
Tutto ciò può determinare infiltrazioni che, tuttavia, in corrispondenza del predetto muro all'intradosso del solaio all'interno del laboratorio non sono state osservate.
In ogni caso l'intervento rimediale a regola d'arte non può che comprendere anche il ripristino del predetto intonaco con raccordo impermeabile alla base del muro.”.
Va in particolare sottolineato che l'ing. individua con certezza la causa Per_1 principale delle infiltrazioni riscontrate nell' “inadeguato ed inefficiente raccordo tra l'impermeabilizzazione della parte di copertura non interessata dal terrazzo
e la parte interessata dal terrazzo stesso”. Se a ciò si aggiunge che sul terrazzo di loro proprietà (cfr. copia atto notarile di precisazione in data 4.5.1999 sub doc. 1 convenuti e , dove si legge che il terrazzo al piano _2 CP_3 costituisce pertinenza dell'appartamento acquistato da questi ultimi ed è di loro esclusiva proprietà) i sig.ri e hanno realizzato nell'anno 2000 _2 CP_3 una struttura non conforme a quanto autorizzato nell'assemblea condominiale del 4.6.1999, costituita da una sorta di pergolato e da una pavimentazione sovrapposta a quella preesistente, è evidente che tale installazione costituisce la causa dei fenomeni infiltrativi, a nulla rilevando in contrario quanto asserito dagli stessi convenuti e circa l'esecuzione di successivi _2 CP_3
interventi ad opera degli attori sulla restante parte di lastrico. Di tali interventi, invero, non vi è traccia ufficiale agli atti, né vi è stata richiesta di prova pagina 8 di 13 costituenda al riguardo e, qualora essi avessero influito quali (con)cause delle infiltrazioni, tale circostanza sarebbe dovuta emergere nel corso delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio, eventualmente anche su sollecitazione del CT nominato dai sig.ri e . _2 CP_3
Si rammenta, evidenziando le sottolineature della scrivente, che “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma
1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del .” (Cass. Sez. U, n. CP_4
9449/2016 e succ. conf.).
Nondimeno va altresì dato conto della peculiare conformazione dello stato dei luoghi come risultante dalla richiamata descrizione del CTU, da cui balza agli occhi che il terrazzo in questione, in parte (per l'estensione di circa 50 mq) come detto di proprietà , ha funzione di lastrico solare ovvero di Parte_3
copertura del solo laboratorio posto al piano terreno sottostante, di proprietà
[...]
. Ne consegue che il non può essere coinvolto nel CP_6 CP_4 rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, e correttamente il CTU non ha ritenuto di farlo partecipare alle opere rimediali se non quanto alla limitata quota relativa alla demolizione ed al rifacimento dell'intonaco della muratura perimetrale sud-est, ritenuta parte condominiale con motivazione che dal punto di vista tecnico-giuridico appare ineccepibile per come specificata in pagina 9 di 13 sede di risposta alle osservazioni del CT del Condominio (v. pag. 54 CTU):
“poiché l'edificio confinante con il condominio in corrispondenza della predetta muratura è costruito in aderenza e non con il muro in comunione, come dimostra il giunto tra i due edifici visibile sulla facciata fronte Controparte_4
.”. Al riguardo il CTU ha precisato che tale muratura “non è attualmente
[...] una concausa delle infiltrazioni osservate, ma lo stato dell'intonaco di tale muratura e del dettaglio dell'incontro tra la muratura ed il solaio potrebbe determinare a breve infiltrazioni che potrebbero danneggiare l'intervento rimediale delle infiltrazioni” (v. pag. 56 CTU), considerazione anche questa pienamente condivisibile, così respingendosi le critiche sul punto reiterate dal convenuto anche negli scritti finali. CP_4
Quanto poi alla individuazione delle opere rimediali, esse appaiono coerenti con gli accertamenti eseguiti e le considerazioni svolte dal CTU, essendo agevole comprendere anche in base a regole di comune esperienza che “per assicurare
l'efficacia dell'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione è necessario che lo stesso sia esteso a tutta la superficie della copertura compreso lo sporto di gronda, non solamente la parte interessata dal terrazzo dei convenuti
[...]
”. Parte_3
Del resto il CTU alle pagine 39 e segg. dell'elaborato non solo ha descritto accuratamente le opere da eseguirsi, quantificandole distintamente con apposito computo metrico, ma ha suddiviso i costi per ciascuna di esse tra le parti del giudizio, alla luce di criteri che si ritiene di dover recepire, ovvero, in primo luogo, quello della riconducibilità delle infiltrazioni riscontrate alla non corretta realizzazione del terrazzo da parte dei convenuti e ed, _2 CP_3 in secondo luogo, quello della necessità di un'opera rimediale radicale che comprenda il rifacimento di tutta l'impermeabilizzazione, della quale vengono a giovarsi gli stessi attori in quanto unici proprietari dell'immobile sottostante, donde la previsione di una loro contribuzione nella misura di 1/3 a tale parte di opere rimediali.
pagina 10 di 13 Null'altro spetta agli attori a titolo di risarcimento del danno, segnatamente a titolo di fermo tecnico di produzione, dovendosi al riguardo condividere la risposta alle osservazioni del CT di parte attrice di cui a pag. 50 della CTU, là dove si legge quanto segue: “Le opere esterne al laboratorio non comportano alcuna necessità di fermare la produzione nel laboratorio. Le opere interne al laboratorio sono circoscritte alla sola parte del plafone interessata dalle infiltrazioni e sono altresì di entità molto limitata. Per tali opere lo scrivente ha stimato necessaria la manodopera di una squadra di due operai per complessive 12 ore, compresi gli oneri per la protezione delle macchine e dei materiali nelle immediate vicinanze della zona di intervento. Tali opere, tenuto conto dei tempi tecnici di asciugatura dei materiali, sono effettuabili in due giornate di sabato, normalmente lavorativo nell'edilizia. Non consegue dunque alcun fermo di produzione.”.
Vanno infine rifuse a parte attrice da parte dei convenuti e , per _2 CP_3 prevalente soccombenza, le spese per l'assistenza prestata da impresa edile nel corso delle operazioni peritali, pari a complessivi € 607,58 al netto di IVA
(detraibile), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.
Ed allora le domande di parte attrice devono essere accolte avuto riguardo all'ordine di esecuzione delle opere rimediali di cui al paragrafo 5.4 della CTU
(pagg. 39-48), secondo i criteri di riparto ivi descritti.
Non essendovi motivi per la loro compensazione, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e e del _2 CP_3
nei confronti degli attori, con condanna nella proporzione CP_4 rispettivamente di 2/3 e di 1/3 ai sensi dell'art. 97 co. 1, primo alinea, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa, della natura delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti e per prevalente _2 CP_3
soccombenza.
pagina 11 di 13 Le spese legali sostenute dagli attori nella fase dell'ATP, alla quale sono stati chiamati a partecipare i soli convenuti e , vengono poste a _2 CP_3
carico di questi ultimi in base al principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività difensiva espletata.
Per gli stessi motivi le spese di CTU dell'ATP devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e . _2 CP_3
Non ricorrono ad avviso di questo Giudice i presupposti per il risarcimento ex art. 96 c.p.c., atteso che solo a seguito dell'approfondita indagine condotta dal
CTU nel presente giudizio sono state individuate le opere necessarie a porre definitivo rimedio a quanto lamentato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che il lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli attori in a è in minor parte di Controparte_4 CP_4
proprietà dei convenuti e e, per la Controparte_2 Controparte_3
restante parte, di proprietà degli stessi attori e Parte_1
; Parte_2
2) dichiara tenuti e condanna i convenuti e ed il _2 CP_3
convenuto ad eseguire ovvero a consentire l'esecuzione CP_4
delle opere rimediali indicate al paragrafo 5.4 della CTU in base ai criteri di contribuzione economica ivi enunciati, compreso il contributo di 1/3 a carico degli stessi attori per lo smantellamento della copertura esistente sul terrazzo e per il suo completo rifacimento;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti e a rifondere agli _2 CP_3 attori le spese anticipate per l'assistenza prestata da impresa edile nel pagina 12 di 13 corso delle operazioni peritali, pari a complessivi € 607,58, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo;
4) visto l'art. 97 co. 1 c.p.c., dichiara tenuti e condanna i convenuti _2
e , nella misura di 2/3, e il convenuto , nella misura CP_3 CP_4
del restante terzo, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente giudizio, che liquida in € 1.545,00 per esborsi (ivi comprese le spese di
CTP) ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna i convenuti e a rifondere agli _2 CP_3 attori le spese legali della fase di ATP, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) pone le spese delle CTU disposte in sede di ATP e nel presente giudizio, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti e _2
. CP_3
Milano, 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80 cm rispetto al piano del cortile dal quale si accede al predetto corpo, oltre alla soprastante copertura piana e confina a Nord –Ovest (foto n. 2) con il