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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 13 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 26.01.2024
da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Maria Maggio, Luca Iero e Paolo Bonetti di Trieste
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti posto in calce CP_1
alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Daniela Graziani e Giulia
Pividori di Udine
- appellata -
Oggetto della causa: risarcimento danno errata certificazione contributiva (riforma sentenza Tribunale di Udine n. 277/2023 depositata in data 27.12.2023). * * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 27 giugno 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di
discussione e la nomina del Giudice relatore, voglia riformare la sentenza n.
277/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine il 21.11/27.12.2023
e, per l'effetto, voglia rigettare le pretese avanzate in giudizio da CP_1
con ricorso depositato telematicamente il 17 giugno 2022, perché infondate in fatto
e in diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, visto l'art. 152 disp. att. cpc come sostituito dall'art. 42, comma
11, del DL n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003.
Per l'appellato:
Nel merito in via principale: respingersi l'appello promosso dall' e, per Pt_1
l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 277/2023 del 21.11.2023,
pubblicata il 27.12.2023, pronunciata dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, nel
procedimento n. 375/2022 R.L.; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per tutte le
ragioni indicate in atti, il diritto del signor al risarcimento dei danni CP_1
patiti in conseguenza delle condotte dell'istituto resistente descritte in narrativa -
eventualmente anche a titolo di perdita di chanche - e, per l'effetto, condannarsi
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni causati Pt_1
al medesimo odierno appellato, da liquidarsi nella misura di € 62.936,16.=, ovvero
in quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente
anche secondo equità, in ogni caso maggiorata degli interessi legali dal dovuto al
Pag.2 saldo; spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, con
distrazione in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 17.06.2022 dinanzi al Tribunale di Udine, Sezione
Lavoro, conveniva in giudizio l' chiedendo il risarcimento dei CP_1 Pt_1
danni subiti in conseguenza dell'errata certificazione contributiva rilasciata dall'Istituto ai sensi dell'art. 54 L. 88/1989. Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente della società Co.Me.Fri. S.p.A. dal giugno 1989, con mansioni di operaio inquadrato nel Livello 3 CCNL Metalmeccanico Industria. Nel 2014, la società aveva avviato una procedura di mobilità ex L. 223/1991, individuando tra i criteri di scelta la "non opposizione" dei lavoratori. In tale contesto, su invito del Direttore dello stabilimento che aveva suggerito ai dipendenti più anziani di verificare la propria posizione contributiva, il ricorrente si rivolgeva al Patronato INCA CGIL di Gemona
del Friuli per richiedere all' un estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54 L. Pt_1
88/1989.
Con certificazione del 15.10.2014, l' comunicava che alla data del 31.07.2014 Pt_1
risultavano accreditati complessivamente 2007 contributi, di cui 1452 da lavoro dipendente, 3 figurativi non agricoli e 552 da lavoro autonomo. Sulla base di tale certificazione e dei calcoli effettuati dal Patronato, il ricorrente - ritenendo di poter maturare i requisiti per la pensione di anzianità anticipata nella gestione CD/CM al termine del periodo di mobilità (previsto in 36 mesi) e con l'aggiunta di alcuni contributi volontari - manifestava la propria non opposizione al licenziamento,
ottenendo un incentivo all'esodo maggiorato proprio per coprire l'onere della contribuzione volontaria (€ 17.100 anziché € 10.000 riconosciuti agli altri lavoratori).
Il rapporto di lavoro cessava quindi il 15.12.2014. Il ricorrente percepiva l'indennità
di mobilità fino al 22.12.2017 e provvedeva al versamento dei contributi volontari come autorizzato dall' . Tuttavia, quando nel settembre 2018 presentava Pt_1
Pag.3 domanda di pensione, l' la respingeva comunicando che i contributi accreditati Pt_1
erano insufficienti (2190 anziché i 2227 necessari). Solo grazie all'introduzione del regime "Quota 100", il ricorrente poteva infine accedere alla pensione dal
01.01.2020, con un trattamento inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto con la pensione di anzianità anticipata.
Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 277/2023, accoglieva la domanda condannando l' al risarcimento di € 62.936,16 oltre accessori, ritenendo Pt_1
sussistente la responsabilità dell' per le errate informazioni fornite e il nesso Pt_1
causale con il danno subito dal ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello tempestivo e rituale l'Ente previdenziale;
si
è costituito in secondo grado il Sig. chiedendo la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
In sintesi, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti CP_1
dell' è stata accolta, ritenendo il Tribunale sussistente la responsabilità Pt_1
contrattuale dell'Istituto per l'errata certificazione contributiva rilasciata ai sensi dell'art. 54 L. 88/1989. Il giudice di prime cure ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l' risponde delle Pt_1
erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, come affermato dalla Cassazione civile n. 21454/2013.
Applicando quindi i principi in materia di onere della prova ex art. 1218 c.c., il
Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto l'onere di dimostrare l'inadempimento dell' e il nesso causale con il danno subito, mentre l' Pt_1 Pt_1
non aveva fornito la prova liberatoria che l'inadempimento fosse derivato da causa non imputabile, avendo anzi ammesso l'imprecisione dell'estratto contributivo.
La sentenza ha escluso il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.,
evidenziando che la generica indicazione sulla possibile riduzione dei contributi da lavoro autonomo non era sufficiente ad escludere il valore certificativo dell'estratto conto e che, in ogni caso, il lavoratore si era dimostrato parte diligente rivolgendosi
Pag.4 al , che aveva persino chiesto conferma telefonica all' della correttezza CP_2 Pt_1
dei dati.
Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle retribuzioni perse tra la cessazione del rapporto e l'effettivo pensionamento, quantificando il pregiudizio in € 62.936,16, così composti: €
29.164,24 per la differenza tra retribuzione e indennità di mobilità nel periodo 2014-
2017; € 43.771,92 per le mancate retribuzioni dal termine della mobilità all'accesso alla pensione;
detratto l'importo di € 10.000 percepito a titolo di incentivo all'esodo.
Il giudice ha invece escluso il risarcimento del danno differenziale sulla pensione,
non avendo il ricorrente i requisiti per quella anticipata, e delle conseguenze della scelta autonoma di accedere al regime "Quota 100".
L' critica la sentenza con un articolato atto di impugnazione che tuttavia, Pt_1
non distinguendo i singoli motivi di censura, supera in vaglio di cui all'art. 342 c.p.c.
solo grazie ad una attenta e ripetuta lettura che recupera le singole sussistenti censure.
In primo luogo quindi l' contesta l'idoneità dell'estratto contributivo del Pt_1
15.10.2014 ad indurre in errore l'assicurato. L' sostiene che il documento, pur Pt_1
contenendo alcune imprecisioni, evidenziava chiaramente tutti gli elementi della posizione contributiva, incluse le sovrapposizioni tra lavoro dipendente e autonomo in agricoltura nel periodo 1976-1979. Secondo l' , tali sovrapposizioni erano Pt_1
riconoscibili con l'ordinaria diligenza, non potendosi legittimare una mera somma aritmetica dei contributi esposti. Quindi continua l'Ente mettendo in evidenza la mancata considerazione dell'onere di verifica gravante sull'assicurato. Richiamando
l'art. 1175 c.c. sui doveri di correttezza, l' sostiene che sia il lavoratore, Pt_1
consapevole della propria storia contributiva, sia il patronato che lo assisteva, quale soggetto qualificato, avrebbero dovuto rilevare le incongruenze dell'estratto conto.
Come affermato dalla Cassazione n. 6643/2020, il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 L. 88/1989 non può essere predicato per quelle rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo. Ancora, si contesta la sussistenza del nesso causale tra l'errata certificazione e il danno. L' evidenzia Pt_1
Pag.5 che non si tratta di dimissioni indotte ma di un licenziamento ex L. 223/1991, per cui il lavoratore avrebbe dovuto provare che, in assenza della non opposizione alla mobilità, non sarebbe stato comunque licenziato o che un'eventuale impugnazione del recesso sarebbe stata accolta. Infine anche la quantificazione del danno viene fatta oggetto di censura. L' sostiene che, poiché l'intento del lavoratore era quello Pt_1
di percepire unicamente un reddito da pensione, l'unico danno risarcibile potrebbe essere quello consistente nella perdita del reddito pensionistico, tenuto conto che il lavoratore ha comunque percepito l'indennità di mobilità e che i programmati versamenti volontari erano già stati messi in conto e coperti dall'incentivo all'esodo.
L'appello è infondato e va respinto, avendo il Tribunale di Udine
correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità dell'ente previdenziale per errata certificazione contributiva
Quanto alla censura, con la quale l'Ente contesta l'idoneità dell'estratto contributivo del 15.10.2014 ad indurre in errore l'assicurato, va rilevato che l'estratto conto in questione è stato rilasciato espressamente ai sensi dell'art. 54 L. 88/1989,
come risulta inequivocabilmente dall'intestazione del documento che reca la dicitura
"comunicazione certificativa del conto assicurativo (ai sensi della L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 54)". La norma attribuisce espressamente valore certificativo alla comunicazione dell'ente, stabilendo che "La comunicazione da parte degli enti ha
valore certificativo della situazione in essa descritta". La recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente rafforzato la portata di tale previsione. Come affermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 701 del 9 gennaio 20241, la responsabilità
dell' per errata certificazione trova fondamento non solo nell'art. 54 L. 88/1989, Pt_1
ma anche nei principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione e tutela del legittimo affidamento.
Pag.6 Nel caso di specie, l'estratto certificativo era stato richiesto proprio per avere certezza della posizione contributiva in vista di una scelta determinante come quella di non opporsi al licenziamento. La lettera accompagnatoria dell' precisava Pt_1
espressamente che "nella prima tabella è indicato il numero complessivo dei
contributi che ha maturato per il diritto alla pensione" e che "i contributi sono stati
valutati in base alle norme di legge che regolano il pensionamento anticipato a
carico della gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Non può pertanto essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto autonomamente rilevare eventuali sovrapposizioni o incompatibilità
contributive. E' proprio compito dell' , nell'esercizio dei suoi poteri di indagine Pt_1
e certificazione, fornire un quadro completo e corretto della posizione assicurativa,
valutando preventivamente eventuali sovrapposizioni o incompatibilità. La
peculiarità della posizione contributiva del signor caratterizzata dalla CP_1
presenza di periodi di contribuzione sia come lavoratore dipendente che autonomo,
era ben nota all' . Come emerso dall'istruttoria di primo grado, il Patronato aveva Pt_1
persino segnalato telefonicamente tale specificità all Parte_2
di Udine, ricevendo rassicurazioni sulla correttezza dei dati certificati. L'
[...] Pt_1
richiama la sentenza n. 6643/2020 sulla non certificatività delle comunicazioni rese a lavoratori autonomi, ma tale precedente non è pertinente al caso di specie, dove la certificazione riguardava anche e soprattutto periodi di lavoro dipendente e dove comunque l' aveva espressamente dichiarato di aver già effettuato la Pt_1
valutazione secondo la normativa speciale della gestione CD/CM.
In conclusione, la critica va respinta, dovendo confermarsi la valutazione del primo giudice circa l'idoneità dell'estratto certificativo a fondare il legittimo affidamento del lavoratore sulla correttezza dei dati in esso contenuti.
Egualmente da rigettare è la censura con la quale l' contesta la mancata Pt_1
considerazione dell'onere di verifica gravante sull'assicurato. L' sostiene che, Pt_1
in virtù dei doveri di correttezza ex art. 1175 c.c., sia il lavoratore che il Patronato
avrebbero dovuto rilevare le presunte incongruenze dell'estratto contributivo, non
Pag.7 potendosi configurare un affidamento meritevole di tutela in capo a soggetti che avrebbero potuto e dovuto verificare autonomamente la propria posizione.
Al contrario, l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato che il signor CP_1
ha agito con diligenza. Come risulta dalle deposizioni testimoniali, il lavoratore non si è limitato a una verifica informale della propria posizione, ma ha richiesto specificamente un estratto certificativo ex art. 54 L. 88/1989, rivolgendosi al
Patronato INCA CGIL proprio per avere maggiori garanzie sulla correttezza dei dati.
Il teste operatore del Patronato, ha confermato di aver contattato Tes_1
telefonicamente l' proprio per avere conferma della correttezza dell'estratto, Pt_1
"come facciamo sempre quando ci sono sovrapposizioni nell'estratto". In tale occasione, non solo riceveva rassicurazioni sulla precisione delle informazioni, ma veniva addirittura "invitato a non mettere in dubbio la professionalità degli addetti".
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se è vero che può configurarsi un onere di diligenza in capo all'assicurato, questo non può tradursi in un obbligo di verifica tecnica che sostituisca la funzione certificativa dell' . Pt_1
Nel caso di specie, peraltro, la complessità della posizione contributiva del lavoratore
- caratterizzata da sovrapposizioni tra gestioni diverse - rendeva ancora più rilevante l'affidamento riposto nella certificazione dell'ente. Come emerge dalla documentazione in atti, l' aveva espressamente dichiarato di aver già effettuato Pt_1
la valutazione dei contributi "in base alle norme di legge che regolano il
pensionamento anticipato a carico della gestione speciale coltivatori diretti".
Non può pertanto condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il ricorso al
Patronato non sarebbe sufficiente ad escludere il concorso di colpa. Al contrario,
come correttamente rilevato dal primo giudice, proprio il fatto che il lavoratore si sia rivolto a un soggetto qualificato, che ha persino chiesto conferme telefoniche all' , dimostra la particolare diligenza con cui ha agito. Pt_1
L'orientamento richiamato dall' sulla non certificatività delle comunicazioni Pt_1
rese ai lavoratori autonomi (Cassazione n. 6643/2020) non è pertinente, sia perché
nel caso di specie la certificazione riguardava principalmente periodi di lavoro
Pag.8 dipendente, sia perché comunque l' aveva espressamente certificato di aver già Pt_1
valutato la contribuzione secondo la normativa speciale applicabile.
In conclusione, va escluso qualsiasi concorso di colpa in capo al lavoratore, che ha agito con tutta la diligenza esigibile nelle circostanze concrete.
Le altre censure dell'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Udine
riguardano il risarcimento del danno e sono, parimenti, infondate alla luce sia delle risultanze documentali e della consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità
dell'ente previdenziale per errata certificazione contributiva.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla Suprema
Corte, come richiamato nella pronuncia n. 27118/2017 citata dal Tribunale di Udine,
secondo cui il lavoratore indotto a cessare il rapporto di lavoro da un comportamento colpevole dell' , che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento dei Pt_1
requisiti contributivi, ha diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute tra la data di cessazione del rapporto e quella dell'effettivo conseguimento della pensione. L' contesta erroneamente che, trattandosi di licenziamento per Pt_1
mobilità e non di dimissioni, il lavoratore avrebbe dovuto provare che non sarebbe stato comunque licenziato o che avrebbe vinto l'eventuale impugnazione. Tale
argomentazione non coglie nel segno, in quanto dalle risultanze testimoniali emerge in modo inequivocabile che la scelta del signor di non opporsi al CP_1
licenziamento è stata determinata esclusivamente dall'affidamento riposto nell'estratto conto certificativo dell' . In particolare, il teste ha Pt_1 Tes_2
confermato che l'accordo sull'incentivo all'esodo era stato specificamente modulato sulla base della necessità di coprire i contributi volontari per raggiungere il requisito pensionistico, e che il lavoratore "non avrebbe fatto l'accordo" se non avesse avuto questa prospettiva. La tesi dell' secondo cui l'unico danno risarcibile sarebbe Pt_1
quello da mancata pensione non tiene conto del fatto che il pregiudizio subito dal lavoratore comprende necessariamente anche la perdita delle retribuzioni che avrebbe continuato a percepire se non fosse stato indotto in errore dalla certificazione dell'Istituto. Come documentato in atti, il signor percepiva una retribuzione CP_1
Pag.9 mensile di € 1.823,83, significativamente superiore sia all'indennità di mobilità che al successivo trattamento pensionistico. Il Tribunale ha quindi correttamente quantificato il danno considerando: 1) la differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare e quanto effettivamente ricevuto a titolo di indennità di mobilità nel periodo dal 15.12.2014 al 22.12.2017 (€ 29.164,24); 2) le retribuzioni perse nel periodo successivo fino all'accesso alla pensione "Quota 100"
(€ 43.771,92); 3) detraendo l'incentivo all'esodo di € 10.000,00. Tale calcolo risulta puntualmente documentato attraverso le buste paga, i modelli CU e la documentazione prodotta in giudizio. Il danno liquidato rappresenta così Pt_1
l'effettiva perdita patrimoniale subita dal signor per aver fatto affidamento CP_1
sulla certificazione errata dell'Istituto, che lo ha indotto ad accettare il licenziamento nella prospettiva di un pensionamento che si è poi rivelato impossibile nei termini prospettati.
Nel complesso quindi l'appello è destituito di fondamento e va respinto con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite anche del grado di appello e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto dall' Parte_3
contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 277/2023 pubblicata il 27.12.2023, che integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato anche Pt_1
le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 27.06.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.10 Pag.11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 701 del 2024 “L'art. 54, L. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'inesatta informazione.”