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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G. vertente tra
- , nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina, Via S. Domenico Savio is. 255/b, presso lo studio dell' Avv.
ON LV DO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianfranco Saccà, giusta procura in atti;
1 APPELLANTE
E
- , nata a [...] il [...], CP_1
cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_2
procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giovanni
LV e dall'avv. Carlo De Martino, nonché dall'avv. Giuseppe
Santo Russo, presso lo Studio del quale, sito in Messina, Viale
Cadorna 39, ha eletto domicilio,
APPELLATA
- , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Ctr. , c.f. e CP_2
P. IV , elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IVA_1
Cavalluccio, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Laura Scolaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
- , nato a [...] il [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
2 Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del Tribunale di Messina, con sentenza del primo luglio
2023, accogliendo la domanda di e di Controparte_4 CP_5
, nella qualità di genitori di , condannava l
[...] CP_1 [...]
, all'epoca denominata Controparte_2 Parte_2
, e , in solido, al
[...] Parte_1
pagamento in favore dei predetti genitori della somma di €
367.814,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlia , prima minorenne, conseguente all'operato del CP_1
, il sanitario che, il 17 agosto 2003, aveva proceduto Pt_1
all'operazione di parto cesareo con la quale era nata la stessa
[...]
che, successivamente, aveva presentato una patologia CP_1
neurologica causalmente ricollegabile -secondo i consulenti tecnici d'ufficio e secondo il primo decidente- proprio alla scelta di eseguire il parto cesareo, anziché quello naturale, ed alla imperita esecuzione dello stesso.
3 Il primo Giudice, poi, affermava la responsabilità solidale della struttura sanitaria, riscontrando anche elementi di negligenza nella tenuta delle cartelle cliniche della paziente , madre Controparte_5
della neonata.
Condannava a manlevare l Parte_1 CP_2
convenuta di quanto la stessa sarebbe andata eventualmente a pagare alla parte attrice in esecuzione della sentenza, secondo il disposto di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c.
Rigettava l'analoga domanda degli attori nei confronti dell'altro sanitario convenuto, , non avendo costui rivestito Controparte_3
alcun ruolo nell'accertato fatto illecito.
Rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno che era stata proposta, in proprio, dai genitori di , nonché CP_1
dai fratelli e dai nonni di costei, in mancanza della relativa prova.
Il impugnava la sentenza, articolando i motivi di Pt_1
appello.
Si costituiva l che proponeva appello Controparte_2
incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui anch'essa era stata condannata, ai sensi dell'art. 1218 c.c., a risarcire per il preteso danno subito e, in via subordinata, CP_1
4 qualora la Corte rigettasse tale motivo, chiedeva di riformare,
comunque, la sentenza liquidando, a titolo di risarcimento dei danni,
un importo inferiore a quello quantificato dal Giudice di prime cure.
Si costituiva , divenuta maggiorenne, che eccepiva CP_1
l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il rigetto dei gravami.
Non si costituiva , cui era stato notificato Controparte_3
l'appello incidentale.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere
Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata, preliminarmente, la contumacia di CP_3
.
[...]
Nel merito, posto che il fatto illecito si verificava il 17 agosto
2003, il primo Giudice, inquadrata la responsabilità medica - sia della struttura sanitaria che del - come responsabilità contrattuale Pt_1
ed incontestato l'insorgere della patologia in capo alla minore,
riteneva che, in esito alla disposta consulenza tecnica d'ufficio collegiale (che faceva seguito alla precedente c.t.u.) fosse ravvisabile colpa, sub specie di imperizia, nell'operato del sanitario Parte_1
che assistette al parto.
[...]
5 Richiamava, all'uopo, gli accertamenti peritali che, sulla base della documentazione clinica in atti, avevano ricostruito la vicenda di causa, ripercorrendo le circostanze del ricovero di e Controparte_5
della successiva nascita della figlia , descrivendo l'intervento in CP_1
concreto praticato dai sanitari e accertando le menomazioni e le patologie da cui era stata affetta . CP_1
In particolare, il primo Giudice evidenziava che i C.T.U.,
dall'esame della cartella clinica in atti, avevano rilevato come, in data
17 agosto 2003, erano emersi dal tracciato cardiotocografico di aspetti patologici tali da imporre, in quel momento, Controparte_5
un rapido espletamento del parto. Nonostante la paventata urgenza,
secondo il collegio peritale, l'indicazione al parto cesareo in quella particolare situazione ostetrica fu posta alle ore 5,15 ma la nascita della piccola avvenne un'ora dopo, alle 6,15, in un arco CP_1
temporale non compatibile con gli standard assistenziali anche dell'epoca (cfr. p. 30 della CTU). In particolare, si legge nella relazione: “il lasso di tempo trascorso tra la decisione di intervenire in urgenza per indicazione fetale e la nascita è certamente non in linea con le raccomandazioni della comunità scientifica, che, attualmente ed
6 anche all'epoca dei fatti, ritiene accettabile un tempo non superiore a
30 minuti”.
Il Tribunale sottolineava, ancora, che i consulenti avevano affermato che, allorché si manifestò l'urgenza di procedere al parto,
quest'ultimo, essendo ormai imminente, avrebbe dovuto essere espletato per le vie naturali e la scelta di procedere al parto cesareo,
anziché assistere il parto podalico per le vie naturali, in una condizione di parto ormai imminente, aveva prolungato i tempi della nascita, con pregiudizio per la piccola (pag. 33 e 34). Era CP_1
emerso in atti, invero, che durante il parto cesareo si erano presentate difficoltà nella fase di estrazione fetale, che avevano indotto i medici intervenuti a praticare l'allargamento della breccia uterina trasversale con una incisione longitudinale.
Secondo il Collegio peritale, quindi, una condotta più accorta avrebbe dovuto suggerire, per evitare di correre il prevedibile rischio di quanto poi è accaduto, di optare per l'assistenza al parto podalico per le vie naturali, che avrebbe verosimilmente consentito la nascita di in pochi minuti, riducendo il tempo di sofferenza intra CP_1
utero ed evitando l'ulteriore sofferenza determinata dalle rilevanti difficoltà di estrazione fetale (pag. 34 della CTU).
7 In sostanza, secondo il primo decidente, come precisato dai consulenti, doveva ritenersi censurabile la condotta del sanitario,
che, allorquando si pose l'esigenza di procedere Parte_1
rapidamente all'espletamento del parto, optò per il parto cesareo,
anziché per quello naturale. Proprio come conseguenza della suddetta condotta e, quindi, della scelta erronea di procedere al parto cesareo in luogo di quello naturale e della imperita esecuzione dello stesso, CP_1
presentava alla nascita cianosi diffusa, ipotonia, bradicardia e
[...]
assenza di atti respiratori, per cui si rendeva necessaria l'assistenza rianimatoria (pag. 24, 25 e 30 della CTU); a ciò si erano aggiunti, al quarto giorno di vita, tremori spontanei e clono del piede destro, vale a dire segni di sofferenza neurologica.
Il Collegio peritale ha, quindi, concluso che, alla base del danno neurologico sofferto da (diplegia spastica da cerebropatia CP_1
perinatale), poi conclamatosi al terzo anno di vita, vi sia stata una sofferenza ipossica, già presente ed evidenziata strumentalmente dal tracciato cardiotocografico della notte del 17 agosto 2003, ma obiettivamente aggravata dalle difficoltà incontrate nella fase di estrazione fetale (cfr. pag. 31 della perizia), nonché dai ritardi incompatibili con i normali standard assistenziali.
8 Pertanto, secondo il primo decidente, le risultanze dell'indagine condotta dai CTU facevano sì che potesse ritenersi accertato l'inadempimento, oltrechè del dott. che eseguì, con Parte_1
scelta errata, il parto cesareo, dell Controparte_6
nonché il nesso di causalità tra le
[...]
negligenze, gli errori, i ritardi e l'imperizia riscontrati dai CTU e i danni di natura ipossicoischemica che si manifestarono successivamente e conseguentemente sulla persona di . CP_1
Sulla base della relazione peritale, il primo Giudice riscontrava elementi di negligenza, inoltre, nella tenuta delle cartelle cliniche messe a disposizione dall' . Gli stessi CTU avevano, Controparte_7
infatti, riscontrato l'assenza di dati, anche essenziali, per la compiuta analisi della vicenda e l'inconsistenza delle osservazioni giornaliere ivi registrate.
Col primo motivo dell'appello principale -e coll'analogo primo motivo dell'appello incidentale-, si censura la sentenza impugnata perché, posto che nel corso del processo erano state espletate, in successione, due diverse consulenze per rispondere al medesimo mandato, il Tribunale, mostrando di aderire alle conclusioni della seconda (quella collegiale sopra richiamata), ha omesso di fornire una
9 specifica motivazione della scelta adottata, né ha mai operato alcun cenno alla prima relazione.
Col secondo motivo dell'appello principale, si sostiene che il
Tribunale ha errato nel ritenere la responsabilità dell'appellante in solido con la struttura ospedaliera.
Pertanto, secondo l'appellante, nessun profilo di responsabilità
può a lui ascriversi, essendo stata la sua condotta improntata alla massima prudenza, diligenza e professionalità, e non sussistendo alcun nesso eziologico tra le patologie lamentate ex adverso ed il suo operato.
In particolare, il sostiene che la sua attività si è limitata Pt_1
all'effettuazione del cesareo allorquando era stato constatato un travaglio da parto irreversibile e tale intervento si era reso necessario in via d'urgenza, a tutela della salute della gestante, mediante appunto taglio cesareo seguito secondo la tecnica usuale con incisione trasversale sul segmento uterino inferiore. La scelta di aumentare la breccia uterina con una piccola incisione longitudinale, peraltro causalmente irrilevante con riferimento alle patologie di cui è affetta la piccola , poi, era stata in ogni caso necessaria perché dipesa da CP_1
due fattori: la minore estensione del segmento uterino inferiore in
10 quell'epoca di gestazione, con il rischio di ledere le arterie uterine allargando l'incisione trasversale;
la presentazione podalica del feto associata alla presenza di diversi giri di cordone attorno al collo ed a banderuola attorno al torace, che avevano reso più complessa e difficoltosa l'estrazione del feto. La bambina era, infatti, nata senza alcuna sofferenza fetale.
Peraltro, l'appellante rileva che i vari consulenti di parte che si erano succeduti avevano ritenuto corretto l'intervento mediante il taglio cesareo.
I motivi, che possono essere trattati contestualmente per connessione, sono, alla fine, infondati, aderendo anche questa Corte
alle esaustive e convincenti argomentazioni sviluppate ed illustrate dal
Tribunale che, nel richiamare e riportare esclusivamente le conclusioni della consulenza collegiale da ultimo espletata, ha sufficientemente spiegato il suo percorso motivazionale che contiene gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi stati esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.
11 In tal senso, si è espressa, invero, la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, affermando che, in presenza di due successive e contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca
-come nel caso di specie- gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo,
di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti -come detto- nella prima relazione o aliunde deducibili (Cass.
15596/2025 e 8429/2021).
In sostanza, nel caso di specie, per quel che si dirà, il Tribunale
ha compiutamente aderito al parere dei consulenti che hanno espletato la loro opera per ultimo, pur se l'adesione non sia stata specificamente giustificata, perché il secondo parere tecnico -come anche questa
Corte avrà modo di chiarire- aveva fornito proprio quegli elementi sottolineati nei riportati arresti giurisprudenziali.
In particolare, deve evidenziarsi che la seconda consulenza riporta -e, quindi, tiene assolutamente presenti-, non solo le conclusioni del primo c.t.u., ma anche le osservazioni a tale
12 consulenza fatte dai consulenti di parte, dovendosi rilevare, pertanto,
che il percorso argomentativo spiegato nella consulenza collegiale prende spunto anche dalle osservazioni e dalle conclusioni esposte nella prima consulenza che, infatti, vengono tutte,
inequivocabilmente, confutate sotto il profilo della individuazione delle responsabilità.
Ebbene, posto che, secondo il primo consulente, la gestione della paziente era stata carente a datare dal momento del suo ricovero
(mancata visita ostetrica, mancati e/o tardivi controlli cardiotocografici, errata diagnosi di placenta previa, ecc.) e che,
quindi, erano da ritenersi responsabili della patologia della piccola il e/o i suoi collaboratori del Reparto di Ostetricia CP_1 CP_8
dell'Ospedale Piemonte di Messina dove la NO era stata CP_5
ricoverata dalle ore 1,30 del 10 agosto 2003 sino al 17.8.2003, quando la paziente venne sottoposta a taglio cesareo, nessuna responsabilità
poteva essere attribuita, invece, al dott. per la Parte_1
patologia della piccola , avendo il sanitario correttamente CP_1
scelto di eseguire il parto cesareo, durante il quale era stato costretto ad accrescere la breccia uterina con una breve incisione longitudinale per non correre il pericolo di ledere le arterie uterine con allargamento
13 dell'incisione trasversale per avere più spazio operativo;
tale manovra si era resa necessaria visto che il feto oltre a presentarsi per il podice aveva associata la presenza di diversi giri di cordone ombelicale intorno al collo ed a banderuola attorno al torace. In ogni caso,
secondo il primo c.t.u., l'estensione in senso longitudinale dell'incisione non aveva assolutamente prolungato lo stato di sofferenza fetale, al contrario, invece, avendo velocizzato l'estrazione del feto, aveva favorito la sua ossigenazione.
Ciò detto, anche questa Corte condivide il percorso argomentativo illustrato dal primo Giudice perché, sul punto, la consulenza collegiale -diversamente dalla prima, per come sopra esposto- ha chiaramente spiegato perché la decisione del dott.
di procedere al parto cesareo si rivelò, in concreto, errata. Pt_1
Invero, posto che è indubitabile che il quadro presentatosi nella nottata del 17/08/2003 richiedeva che si procedesse rapidamente all'espletamento del parto, i consulenti evidenziano che, nelle condizioni date a quel momento (travaglio in atto, dilatazione cm. 7,
parto imminente con sacco amniotico protrudente in vagina, neonato del peso stimato di circa gr.1433 con diametro bi—parietale stimato di circa mm. 72,7), pur in presenza di una presentazione podalica -ed
14 anche del cordone ombelicale attorcigliato che è evenienza comune e non ostativa del parto naturale, non emergendo che il cordone fosse troppo stretto-, il parto avrebbe potuto ben essere espletato arche per le vie naturali, anche se quella del parto cesareo -precisano i consulenti- rimaneva, comunque, una opzione, ma solo genericamente possibile e praticabile.
A questo punto, viene anche evidenziato nella consulenza che i tempi di svolgimento del parto cesareo furono indubbiamente molto lunghi -anche prescindendo dalle normali difficoltà organizzative di un intervento-, in quanto, secondo i consulenti, poteva essere accettabile un tempo di esecuzione non superiore, in ogni caso, a trenta minuti.
Ebbene, sul punto, l'appellante, che ne aveva l'onere, non ha prospettato circostanze dalle quali poteva derivare quella eccessiva dilatazione dei tempi, per cui è da ritenere che quasi tutto il tempo trascorso dalla decisione di ricorrere al parto cesareo alla nascita
(un'ora) sia stato impegnato e dovuto alle difficoltà presentatesi nella esecuzione del parto cesareo, difficoltà che, con molta probabilità,
secondo quanto evidenziato, in modo condivisibile, dai consulenti,
non si sarebbero presentate in caso di parto naturale.
15 Invero, sul punto, i consulenti -così confutando i rilievi dei consulenti di parte- hanno ribadito che tali difficoltà (relative al parto cesareo) erano legate all'avvenuto impegno, al momento del parto,
della parte presentata, come già sopra evidenziato: già alle 05,15 erano presenti, infatti, contrazioni regolari, la dilatazione era di cm. 7
(dilatazione pressoché completa), il sacco amniotico protrudeva in vagina ed il parto, in donna pluripara, era ormai imminente.
In tale verosimile condizione, una volta inciso trasversalmente l'utero sul segmento inferiore, l'operatore -secondo i Pt_1
consulenti- non ha trovato spazio per potere operare l'estrazione del feto, ricorrendo quindi all'inconsueto allargamento della breccia con incisione longitudinale.
In sostanza, la scelta di procedere all'espletamento
(presumibilmente rapido, anche se poi, non rivelatosi tale) del parto cesareo, anziché assistere il parto podalico per le vie naturali, in una condizione di parto ormai imminente, ha prolungato i tempi fino alla nascita aggiungendo, ad una preesistente sofferenza fetale già
documentata, l'ulteriore criticità determinata dalla difficoltà di estrazione del feto correlabile all'avvenuto impegno della parte presentata.
16 I consulenti hanno, quindi, ribadito, in modo assolutamente condivisibile, che una condotta più accorta da parte del Pt_1
avrebbe dovuto suggerire, per evitare di correre il prevedibile rischio di quanto poi in effetti accaduto, di optare per l'assistenza al parto podalico per le vie naturali che, nella fattispecie, verosimilmente,
avrebbe consentito la nascita in pochi minuti (anziché in un'ora),
comunque in breve volgere di tempo, riducendo il tempo di sofferenza intra utero ed evitando l'ulteriore sofferenza determinata dalle rilevanti difficoltà di estrazione fetale.
Proprio tale scelta errata ha configurato la responsabilità
colpevole del sanitario, che non era stata colta dal precedente consulente, che si era limitato a sostenere la responsabilità degli altri sanitari precedentemente intervenuti, escludendo -senza argomenti plausibili- quella del . Pt_1
E tale conclusione resiste anche a fronte delle censure dell'appellante che si concentrano, soprattutto, su alcune circostanze evidenziate dai suoi consulenti di parte, cioè che il parto cesareo doveva imporsi, anche a fronte di una condizione sanitaria del feto già
compromessa, a causa del distacco della placenta e di feto prematuro.
17 Ebbene, anche tali aspetti sono stati decisamente e condivisibilmente confutati nella consulenza collegiale che, sulla base dei dati disponibili tratti dalla copiosa documentazione medica allegata, con riguardo alla patologia successivamente riscontrata a a tre anni di età, afferma che, essendo inoppugnabile il CP_1
dato relativo alla prematurità della piccola, nata alla 33a settimana con peso di gr.1600, debba escludersi, innanzitutto, il sospetto di placenta previa -anch'esso prospettato-.
L'esistenza di una tale situazione patologica viene, invero,
decisamente smentita dalle risultanze degli accertamenti ecografici eseguiti durante la degenza pre-partum della madre, che escludono tale evenienza. Anche riguardo ai distacchi placentari non si trova conferma né nella descrizione della placenta, né nel decorso clinico della gestante durante la degenza.
Ciò posto, con riguardo alla sofferenza fetale (anche indipendentemente dalla causa che potrebbe avere determinato tale sofferenza) soccorrono, esclusivamente, i dati desumibili dagli accertamenti cardiotocografici compiuti durante la degenza in reparto della NO , che escludono però, tranne che per CP_5
18 l'accertamento eseguito nella giornata del 17 agosto 2003, situazioni patologiche.
Ebbene, proprio la presenza di aspetti patologici nel tracciato del 17/08/2003 imponeva, a quel momento, un rapido espletamento del parto per le vie naturali, secondo quanto evidenziato dai consulenti con argomentazioni che questa Corte deve, in modo inequivocabile,
condividere, non essendo state sovvertite, né essendo sovvertibili, da altre prospettazioni fondate su solide e convincenti basi scientifiche.
Ciò induce a ritenere che, alla base del danno neurologico sofferto dalla piccola ci sia stata una sofferenza CP_1
ipossica già presente ed evidenziata strumentalmente dal tracciato cardiotocografico eseguito nella nottata del 17/08/2003 (allorquando fu deciso di procedere all'espletamento del parto cesareo d'urgenza),
aggravata sensibilmente dalle difficoltà incontrate nella fase di estrazione fetale.
Alla responsabilità del predetto sanitario per la patologia riscontrata a , consegue la responsabilità della struttura CP_1
sanitaria, ex art. 1228 c.c., perché è principio consolidato che sia l' che il medico di cui essa si sia avvalsa in qualità Parte_3
di ausiliario rispondono, entrambi, in via solidale, nei confronti del
19 danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebitori
-nel nostro caso, la struttura sanitaria- risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (Cass. 10787/2024 e 26811/2022).
Di conseguenza, l'accertamento dell'inadempimento imputato al sanitario non fa venir meno i presupposti di responsabilità della struttura e, nei rapporti interni, permane a carico di ciascun debitore l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento al fine anche del superamento della presunzione di riparto dell'obbligazione risarcitoria solidale in parti uguali (Cass. 16488/2017).
Ciò detto, il secondo elaborato peritale ha consentito, invece, di escludere, diversamente da quanto affermato dal primo decidente, la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
20 In proposito, è principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario.
In particolare, come anticipato, la responsabilità della struttura
(casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può dirsi "diretta", ex art. 1218 c.c., in relazione a propri fatti d'inadempimento (Cass. 16488/2017).
Sulla base di tali premesse, è possibile evidenziare come, alla luce dei dati emergenti dalla documentazione sanitaria disponibile,
pur con le riserve legate alle non corrispondenze di dati delle cartelle ed alle cancellature sui tracciati (questi ultimi sempre tempestivamente eseguiti), tutti riferibili -inequivocabilmente- alla paziente , perché compatibili con la sua situazione, come CP_5
correttamente sottolineato dai c.t.u., non sia configurabile una responsabilità diretta della struttura sanitaria, dovendosi, così
accogliere il terzo motivo dell'appello incidentale.
Deve sottolinearsi, invero, che la lacunosa tenuta della cartella clinica, che non può pregiudicare sul piano probatorio la posizione del paziente, non ha assunto rilevante valenza nell'ambito della prova
21 del nesso eziologico tra la condotta degli altri sanitari del reparto che assistettero la paziente prima del parto e l'evento dannoso, che ci sarebbe stato, quindi, ugualmente e nella stessa dimensione (arg.
Cass. 26428/2020).
Sulla questione, nella consulenza collegiale, si sottolinea che,
alla luce dei dati emergenti dalla documentazione sanitaria disponibile, fino alla acquisizione del tracciato Cardiotocografico
(patologico) del 17/08/2003, pur essendo presenti elementi tali da richiedere assidua sorveglianza (nei precedenti tracciati), non poteva dirsi presente una precisa indicazione all'espletamento rapido del parto
(si trattava, tra l'altro, di una gravidanza ancora alla 31a settimana di gestazione).
Dai dati disponibili, pertanto, secondo i consulenti, non si possono trarre motivi di censura per quanti hanno seguito la NO
durante la degenza, fino al 17/08/2003; soprattutto, in CP_5
assenza di condizioni cliniche o strumentali che indicassero la necessità di procedere - c o m e d e t t o - al rapido espletamento del parto.
In sostanza, posto che la responsabilità del sussisteva, Pt_1
a prescindere dalle circostanze verificatesi precedentemente, non
22 sussistono, invece, elementi per affermare una responsabilità
colpevole della struttura sanitaria, neppure essendo stati evidenziati profili diversi (anche dalla tenuta della cartella clinica) attinenti al regolare funzionamento della struttura che abbiano inciso, in qualche modo, sul verificarsi dell'evento dannoso.
Escluso il coinvolgimento diretto dell , la Parte_3
sentenza impugnata deve essere riformata sotto tale aspetto,
persistendo, per quanto detto, solamente la responsabilità solidale della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Col terzo motivo dell'appello principale e col secondo
-analogo- motivo dell'appello incidentale, si censura la liquidazione del danno stabilito dal Tribunale a favore di , sostenendosi CP_1
la contraddittorietà della sentenza che, per un verso, ha spiegato le ragioni per cui è stata esclusa la così detta personalizzazione del danno ma, per l'altro, l'ha poi ugualmente riconosciuta mediante la relativa maggiorazione attribuita mediante l'incremento per la sofferenza soggettiva.
I motivi sono infondati.
Nella determinazione del danno, tenuto conto dei postumi permanenti stimati dai c.t.u. nella misura del 40%, secondo le tabelle elaborate
23 dall'Osservatorio civile milanese, il Tribunale liquidava l'importo spettante alla danneggiata nella somma di euro 320.294,00, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, “comprensivo dell'incremento
(tabellarmente previsto) per la sofferenza soggettiva”.
Non riteneva, invece, sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per una personalizzazione del danno, non essendo stata fornita prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto,
peculiari al caso sottoposto ad esame, che valessero a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari per quello specifico grado di invalidità.
Ciò detto, sul punto, la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve:
1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di
24 entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. 7892/2024).
Ebbene, il Tribunale ha, correttamente, proceduto alla liquidazione del danno, tenendo conto degli esposti principi,
riconoscendo il danno morale ma escludendo la personalizzazione del danno biologico, senza incorrere in alcuna contraddizione.
Nella specie, deve comunque rilevarsi, così integrandosi la sintetica motivazione spiegata dal primo Giudice, la inequivocabile sussistenza del danno morale causato a dalla colpevole CP_1
condotta di , in ragione del ritardo psicomotorio Parte_1
sofferto a causa dei danni di natura ipossico-ischemica patiti in
25 conseguenza della accertata diplegia spastica, che ha determinato un ritardo nel conseguimento delle tappe evolutive, col connesso graduale recupero, definitivamente poi conseguito.
Invero, si è a lungo vista preclusa un'esistenza CP_1
normale, fatta di momenti giocosi e spensierati da vivere in compagnia dei propri coetanei e ciò le ha creato, in tenera età, notorie difficoltà nonchè uno stato di sofferenza di natura interiore e di turbamento certamente meritevole di un ristoro aggiuntivo, al di là
della personalizzazione, che è stata, comunque, esclusa.
Così deciso, nel rapporto processuale tra e CP_1 Parte_1
, le spese del presente grado seguono la soccombenza di
[...]
quest'ultimo e si liquidano nel dispositivo.
Invece, nel rapporto tra e l , in CP_1 Parte_3
considerazione della reciproca soccombenza (per la su un CP_1
aspetto saliente della controversia), le spese di entrambi i gradi devono essere compensate.
Nulla per . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
26 dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e dell Parte_1 CP_1 [...]
, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Messina del primo luglio 2023, così provvede:
rigetta l'appello principale.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda proposta nei confronti dell per fatti Controparte_2
propri di inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., e conferma la condanna dell in solido con , ai sensi CP_2 Parte_1
dell'art. 1228 c.c.
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro CP_1
10.060,00, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Compensa le spese dei due gradi nel rapporto tra e CP_1
l' . Controparte_2
27 Nulla per . Controparte_3
Conferma nel resto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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