Versione
23 ottobre 2005
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3 settembre 2015
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Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 1. E' istituito presso il Ministero ((dello sviluppo economico)) il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». ((25)) 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero ((dello sviluppo economico)) , e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro ((dello sviluppo economico)) o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dello sviluppo economico)) , e dura in carica tre anni. ((25)) 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
Commentari • 10
- 1. La Class Action nel rapporto tra tutela dei consumatori e pubblici poteriDimt · https://www.dimt.it/ · 4 maggio 2011 · 4.095849
[…] Più in generale, il CNCU (art. 136 Codice del Consumo), può essere in primo luogo considerato come momento di coordinamento delle associazioni consumeristiche con le Istituzioni Pubbliche, posto che si tratta di un organo rappresentativo delle associazioni consumeristiche, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico ed istituito presso il Dicastero. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 07/04/2023, n. 6033Provvedimento: […] -- i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con i decreti impugnati hanno delegato il NC (Consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori) a designare un rappresentante dell'Osservatorio scelto tra le associazioni iscritte nell'elenco ex art. 136 del Codice del Consumo operanti nel settore del gioco d'azzardo;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- giudicato amministrativo·
- violazione art. 1, comma 133, legge 190/2014·
- sospensione cautelare·
- violazione art. 6 bis l. 241/1990·
- violazione art. 7 d.l. 158/2012·
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- criteri di valutazione delle associazioni·
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- annullamento decreto ministeriale·
- violazione art. 12 d.lgs. 33/2013