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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 87/2025 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Termoli (CB) il 19.08.1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.72, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1995;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Decreto n. 4685/2022 del 29.12.2022 (RG n. 639/2022) questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
pagina 1 di 2 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
05.07.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Nulla sulle spese processuali (o spese processuali integralmente compensate tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente 18.02.2025 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 19.08.1995, tra , nato a [...] il Parte_1
02.12.1966, e , nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.72, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1995;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Nulla sulle spese processuali (o Compensa integralmente tra le parti le spese processuali);
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 07.08.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 87/2025 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Termoli (CB) il 19.08.1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.72, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1995;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Decreto n. 4685/2022 del 29.12.2022 (RG n. 639/2022) questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
pagina 1 di 2 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
05.07.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Nulla sulle spese processuali (o spese processuali integralmente compensate tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente 18.02.2025 da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 19.08.1995, tra , nato a [...] il Parte_1
02.12.1966, e , nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.72, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1995;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Nulla sulle spese processuali (o Compensa integralmente tra le parti le spese processuali);
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 07.08.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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