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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11708/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, e , nata il [...] a [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati in VIA DALMAZIA 79 CATANIA, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato LOMBARDO ROBERTO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1586/2024 il Tribunale di Catania ha omologato le condizioni di cui al ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, rimettendo la causa sul ruolo innanzi a questo giudice per la prosecuzione ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti per il tramite del proprio difensore hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Nulla deve statuirsi sulle spese in ragione della proposizione congiunta del ricorso da parte dei coniugi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11708/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Gregorio di Catania in data 3 marzo 1989, trascritto nei Parte_2
registri del Comune di San Gregorio di Catania al n. 3, parte 1, anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11708/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, e , nata il [...] a [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , elettivamente domiciliati in VIA DALMAZIA 79 CATANIA, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato LOMBARDO ROBERTO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1586/2024 il Tribunale di Catania ha omologato le condizioni di cui al ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi, rimettendo la causa sul ruolo innanzi a questo giudice per la prosecuzione ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti per il tramite del proprio difensore hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Nulla deve statuirsi sulle spese in ragione della proposizione congiunta del ricorso da parte dei coniugi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11708/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Gregorio di Catania in data 3 marzo 1989, trascritto nei Parte_2
registri del Comune di San Gregorio di Catania al n. 3, parte 1, anno 1989, alle condizioni di cui al ricorso;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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