TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
RG 910/2024
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli - presidente rel.
- giudice dott. Damiano Dazzi
dott. Chiara Neri
- giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di 1° grado RG 910/2024, promosso da Parte 1 (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio in VIA BONI 2-4 42025 CAVRIAGO è elettivamente domiciliata contro CP 1 (C.F. C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZUTI LORENZA presso il cui studio in Correggio (RE), via Conciapelli n. 7/c è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 715/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
13.06.2023, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori Per 1
(n. 04.09.2014) e Per_2 (n. 12.10.2017) con collocamento degli stessi presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre con le seguenti modalità:
- quando il padre svolge lavoro alla mattina: i bambini resteranno il martedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa della madre con la cena consumata;
in queste settimane i figli trascorreranno il week end con la madre.
- quando il padre svolge lavoro al pomeriggio: i figli resteranno con il papà dalle ore 21.00 (cena già consumata) della sera nei giorni di martedì, giovedì e venerdì con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola il giorno dopo. In queste settimane i figli trascorreranno il week end con il padre sino alle ore 21.00 della domenica quando ritornano presso la casa della madre con la cena già consumata.
Il giorno del mercoledì sarà alternato di settimana in settimana tra i due genitori e durante l'anno scolastico - poiché il mercoledì è giorno in cui l'orario scolastico prevede l'uscita dei bambini alle ore 13.00 - ciascun genitore sarà tenuto e deciderà liberamente la gestione dei figli dall'uscita di scuola e sino a quando saranno nel loro orario di spettanza.
La sentenza di divorzio poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Con l'odierno ricorso la sig.ra Pt 1 ha dedotto che dal mese di dicembre 2023, a motivo del nuovo lavoro del sig. Pt 1 ha dovuto
,
accettare un diverso calendario di frequentazione tra il padre ed i figli – che
-
sarebbe stato imposto dal sig. Pt 1 con tempistiche più ridotte, ciò che avrebbe comportato per la medesima nuovi oneri di accudimento e la necessità di richiedere permessi sul lavoro;
ha chiesto pertanto che l'onere di mantenimento posto a carico del padre venga aumentato ad € 600,00 mensili.
Costituitosi in giudizio il resistente ha contestato la domanda sostenendo che il nuovo calendario non comporterebbe maggiori oneri di accudimento a carico della madre e sarebbe piuttosto egli stesso a sostenere un aggravio economico per numero di pasti somministrati ai figli, cura dei minori e trasporto degli stessi tra un'abitazione e l'altra; ha sostenuto inoltre che i redditi della sig.ra Pt 1 sarebbero migliorati nell'anno 2023 e che la stessa conviverebbe con un nuovo compagno con il quale dividerebbe i costi per il ménage familiare;
ha chiesto pertanto che venga revocato l'onere di mantenimento posto a suo carico e disposto il mantenimento diretto dei minori.
***
Per giurisprudenza costante e consolidata la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio si osserva che nel caso in esame i fatti nuovi sopravvenuti consistono in una variazione del Calendario di permanenza dei minori presso il padre che come sostanzialmente confermato da ambo le parti nelle note conclusive - si articola come segue:
week end alternati, intesi dal venerdì ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (si ritiene condivisibile la richiesta del padre che il week end di spettanza inizi dal venerdì alle ore 19.30 e non alle 21.00)
- nelle giornate di martedì giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00:
· il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 sino alle 14.15 (il padre ritirerà i figli da scuola, consumerà con loro il pranzo e li riaccompagnerà a Correggio (RE) presso la madre o presso la nonna)
Le altre circostanze dedotte dalle parti quali il percepimento al 50% dell'Assegno Unico o il fatto che sia il padre a farsi carico del trasporto dei figli tra un'abitazione e l'altra non risultano quali fatti nuovi successivi al divorzio ed anche la dedotta riduzione dell'orario di lavoro della madre per farsi carico dell'accudimento dei figli si colloca - come da documentazione
-
prodotta in un periodo antecedente la sentenza di divorzio (dal gennaio
2023 sino all'assunzione presso il nuovo datore di lavoro nel maggio 2023); parimenti la nuova occupazione lavorativa della madre ed il conseguente incremento della retribuzione rispetto all'anno 2022 è fatto antecedente la sentenza (l'assunzione risulta intervenuta nel maggio 2023).
Occorre dunque valutare se l'unica circostanza nuova sopravvenuta – la variazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre – sia idonea a
-
modificare l'assetto economico concordato tra le parti all'epoca del divorzio e costituisca dunque giustificato motivo per rimodulare l'onere di contribuzione posto a carico del sig. Pt 1
Si osserva al riguardo che le tempistiche previste in sede di divorzio prevedevano dieci pernottamenti al mese presso il padre comprensivi di dieci cene consumate presso l'abitazione di quest'ultimo a fronte delle tempistiche attuali che prevedono sì una riduzione dei pernottamenti (4 al mese) ma un contestale incremento dei pasti consumati col padre (14 cene e 4 pranzi mensili).
Ritiene dunque il Collegio che le modifiche intercorse mantengano un sostanziale equilibrio nella ripartizione tra i genitori degli oneri di accudimento, senza un significativo sbilanciamento degli stessi rispetto a quanto già in essere e non siano pertanto idonee a modificare le statuizioni economiche previste in sede di divorzio.
Può quindi recepirsi la modifica dei tempi di permanenza dei minori confermando il contributo a carico del padre previsto in sede di divorzio.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 715/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.06.2023, ferme le altre condizioni
- Ridetermina le modalità per l'esercizio del diritto di visita del padre ai figli come di seguito indicate:
a week end alternati, intesi dal venerdì ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (dopo cena)
nelle giornate di martedì giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 (dopo cena):
il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 13.00 sino alle 14.15 (il padre ritirerà i figli da scuola, consumerà con loro il pranzo e li riaccompagnerà a
Correggio (RE) presso la madre o presso la nonna)
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Reggio Emilia in data 07.11.2024
Il presidente rel.
Francesco Parisoli
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli - presidente rel.
- giudice dott. Damiano Dazzi
dott. Chiara Neri
- giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di 1° grado RG 910/2024, promosso da Parte 1 (C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio in VIA BONI 2-4 42025 CAVRIAGO è elettivamente domiciliata contro CP 1 (C.F. C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZUTI LORENZA presso il cui studio in Correggio (RE), via Conciapelli n. 7/c è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 715/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
13.06.2023, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori Per 1
(n. 04.09.2014) e Per_2 (n. 12.10.2017) con collocamento degli stessi presso la madre ed esercizio del diritto di visita da parte del padre con le seguenti modalità:
- quando il padre svolge lavoro alla mattina: i bambini resteranno il martedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 quando verranno riaccompagnati a casa della madre con la cena consumata;
in queste settimane i figli trascorreranno il week end con la madre.
- quando il padre svolge lavoro al pomeriggio: i figli resteranno con il papà dalle ore 21.00 (cena già consumata) della sera nei giorni di martedì, giovedì e venerdì con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola il giorno dopo. In queste settimane i figli trascorreranno il week end con il padre sino alle ore 21.00 della domenica quando ritornano presso la casa della madre con la cena già consumata.
Il giorno del mercoledì sarà alternato di settimana in settimana tra i due genitori e durante l'anno scolastico - poiché il mercoledì è giorno in cui l'orario scolastico prevede l'uscita dei bambini alle ore 13.00 - ciascun genitore sarà tenuto e deciderà liberamente la gestione dei figli dall'uscita di scuola e sino a quando saranno nel loro orario di spettanza.
La sentenza di divorzio poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Con l'odierno ricorso la sig.ra Pt 1 ha dedotto che dal mese di dicembre 2023, a motivo del nuovo lavoro del sig. Pt 1 ha dovuto
,
accettare un diverso calendario di frequentazione tra il padre ed i figli – che
-
sarebbe stato imposto dal sig. Pt 1 con tempistiche più ridotte, ciò che avrebbe comportato per la medesima nuovi oneri di accudimento e la necessità di richiedere permessi sul lavoro;
ha chiesto pertanto che l'onere di mantenimento posto a carico del padre venga aumentato ad € 600,00 mensili.
Costituitosi in giudizio il resistente ha contestato la domanda sostenendo che il nuovo calendario non comporterebbe maggiori oneri di accudimento a carico della madre e sarebbe piuttosto egli stesso a sostenere un aggravio economico per numero di pasti somministrati ai figli, cura dei minori e trasporto degli stessi tra un'abitazione e l'altra; ha sostenuto inoltre che i redditi della sig.ra Pt 1 sarebbero migliorati nell'anno 2023 e che la stessa conviverebbe con un nuovo compagno con il quale dividerebbe i costi per il ménage familiare;
ha chiesto pertanto che venga revocato l'onere di mantenimento posto a suo carico e disposto il mantenimento diretto dei minori.
***
Per giurisprudenza costante e consolidata la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio si osserva che nel caso in esame i fatti nuovi sopravvenuti consistono in una variazione del Calendario di permanenza dei minori presso il padre che come sostanzialmente confermato da ambo le parti nelle note conclusive - si articola come segue:
week end alternati, intesi dal venerdì ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (si ritiene condivisibile la richiesta del padre che il week end di spettanza inizi dal venerdì alle ore 19.30 e non alle 21.00)
- nelle giornate di martedì giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00:
· il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 sino alle 14.15 (il padre ritirerà i figli da scuola, consumerà con loro il pranzo e li riaccompagnerà a Correggio (RE) presso la madre o presso la nonna)
Le altre circostanze dedotte dalle parti quali il percepimento al 50% dell'Assegno Unico o il fatto che sia il padre a farsi carico del trasporto dei figli tra un'abitazione e l'altra non risultano quali fatti nuovi successivi al divorzio ed anche la dedotta riduzione dell'orario di lavoro della madre per farsi carico dell'accudimento dei figli si colloca - come da documentazione
-
prodotta in un periodo antecedente la sentenza di divorzio (dal gennaio
2023 sino all'assunzione presso il nuovo datore di lavoro nel maggio 2023); parimenti la nuova occupazione lavorativa della madre ed il conseguente incremento della retribuzione rispetto all'anno 2022 è fatto antecedente la sentenza (l'assunzione risulta intervenuta nel maggio 2023).
Occorre dunque valutare se l'unica circostanza nuova sopravvenuta – la variazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre – sia idonea a
-
modificare l'assetto economico concordato tra le parti all'epoca del divorzio e costituisca dunque giustificato motivo per rimodulare l'onere di contribuzione posto a carico del sig. Pt 1
Si osserva al riguardo che le tempistiche previste in sede di divorzio prevedevano dieci pernottamenti al mese presso il padre comprensivi di dieci cene consumate presso l'abitazione di quest'ultimo a fronte delle tempistiche attuali che prevedono sì una riduzione dei pernottamenti (4 al mese) ma un contestale incremento dei pasti consumati col padre (14 cene e 4 pranzi mensili).
Ritiene dunque il Collegio che le modifiche intercorse mantengano un sostanziale equilibrio nella ripartizione tra i genitori degli oneri di accudimento, senza un significativo sbilanciamento degli stessi rispetto a quanto già in essere e non siano pertanto idonee a modificare le statuizioni economiche previste in sede di divorzio.
Può quindi recepirsi la modifica dei tempi di permanenza dei minori confermando il contributo a carico del padre previsto in sede di divorzio.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 715/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.06.2023, ferme le altre condizioni
- Ridetermina le modalità per l'esercizio del diritto di visita del padre ai figli come di seguito indicate:
a week end alternati, intesi dal venerdì ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 (dopo cena)
nelle giornate di martedì giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 (dopo cena):
il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 13.00 sino alle 14.15 (il padre ritirerà i figli da scuola, consumerà con loro il pranzo e li riaccompagnerà a
Correggio (RE) presso la madre o presso la nonna)
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Reggio Emilia in data 07.11.2024
Il presidente rel.
Francesco Parisoli