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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cesare ed elettivamente domiciliati a
Mestre (VE), via Mestrina n. 85/6, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(cf. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(cf. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(cf. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 questi ultimi anche in qualità di eredi di e Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Brusaferro ed elettivamente domiciliati a
Padova (PD), Via Trieste, n. 20, presso lo studio del difensore;
appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1806/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia
pagina 1 di 15 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
NEL MERITO: - in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi la responsabilità concorrente paritetica ex art. 2054 comma secondo c.c. di , e Parte_5 per l'effetto proporzionalmente ridursi il risarcimento dovuto alle parti appellate;
- disporsi che le somme indicate al capo 2) del dispositivo siano maggiorate dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria;
nel mentre quelle di cui ai capi 3) e 4) del dispositivo siano assoggettate a rivalutazione monetaria dal luglio del 2022; il tutto con gli interessi legali calcolati sugli importi liquidati devalutati alla data del fatto, e via via annualmente rivalutati sino all'effettivo pagamento;
- rigettarsi l'appello incidentale proposto da , ed CP_1 Parte_3
; Parte_4
- dato atto che in ottemperanza all'ordinanza emessa da Parte_1 codesta Corte in data 24/01/2024, ha provveduto al versamento dell'ulteriore somma di € 560.000,00 in data 20/02/2024, condannarsi le parti appellate alla sua restituzione oltre ad interessi legali dall'esborso al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio
Per , e CP_1 Parte_3 Parte_4
Nel merito in via principale
- Rigettarsi il primo motivo di impugnazione formulato dagli Appellanti di riforma della sentenza n. 1806/2023 emessa da Tribunale di Venezia in data 19.10.2023 per le ragioni esposte in narrativa.
- In accoglimento dei motivi di Appello incidentale proposto dai Signori CP_1
, ed , emendare la sentenza di primo
[...] Parte_3 Parte_4 grado così statuendo: in riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale in punto danno non patrimoniale subito iure proprio dalla OR e per l'effetto Persona_1 condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale subito dalla OR e proseguito iure hereditatis dai Persona_1
pagina 2 di 15 nipoti ed dell'importo di €. 181.710,00, o nella Parte_3 Parte_4 minor somma di €. 174.980,00, oltre ad interessi dal dovuto al saldo”; in riforma del punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere l'appello incidentale in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito dalla OR
per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto dichiarare tenuti e CP_1 condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di €. 8.006,13, in favore della OR , a titolo di rimborso delle spese sostenute per CP_1
l'assistenza legale ricevuta nel procedimento penale n. 7535/2014 RGNR della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, di cui €. 2.537,60 ed €. 2.188,68 (cfr. doc. 28 citazione), per la difesa legale, ed €. 3.279,85 per il CTP Persona_3
(cfr. doc. 23 citazione), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”; in riforma del punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale relativo alla liquidazione del danno patrimoniale sub specie di lucro cessante subito dalla OR CP_1
per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto dichiarare tenuti e
[...] condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di €. 49.727,28 a favore di , oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”; CP_1 in riforma del punto 6 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale relativo all'omessa rifusione delle spese borsuali per l'iscrizione a ruolo della causa di primo grado e per
l'effetto dichiarare tenuti e condannare e Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della OR anche delle spese per il contributo unificato CP_1
e per la marca di iscrizione al ruolo della causa di primo grado avanti al Tribunale di Venezia R.G. 9989/2015, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”;
pagina 3 di 15 in riforma del punto 7 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale in punto danno patrimoniale nella parte relativa al mancato rimborso delle spese di assistenza tecnica sostenute nella causa di primo grado e, per l'effetto, condannare e Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 solido tra loro, alla rifusione in favore di dell'importo di €. Parte_3
3.806,40, già comprensivo degli accessori di legge, ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché, per lo stesso motivo, titolo e causale, alla rifusione in favore di CP_1 dell'importo di €. 5.709,60, già comprensivo degli accessori di legge, ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.”
Nel merito in via subordinata - Convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto.
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione di spese (anche per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo), e competenze legali per ambo i giudizi.
In via Istruttoria Si offrono in deposito tutti gli atti e i documenti della causa di primo grado, già prodotti nel sub procedimento relativo al giudizio sulla sospensiva della sentenza di primo grado e rubricato al nr. 2220/2023- 1 RG. In ogni caso si chiede l'acquisizione sia del fascicolo di primo grado della causa R.G.
9989/2015 Tribunale di Venezia, nonché del fascicolo relativo al sub procedimento ex art. 351 cpc promosso dal Signor e da Parte_2 [...]
avanti alla Corte di Appello di Venezia e rubricato al nr. Parte_1
2220/2023- 1 R.G.
Si rileva l'intervenuta decadenza degli appellanti principali in relazione alle istanze istruttorie formulate in primo grado e non rinnovate nel giudizio d'appello.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, datato 11 novembre 2015, , CP_1 [...]
, , e , rispettivamente Parte_3 Parte_4 Persona_1 Persona_2 coniuge, figli e genitori di , convenivano dinanzi al Tribunale di Parte_5
Venezia e chiedendo l'accertamento Parte_2 Parte_1 dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro stradale Pt_2
pagina 4 di 15 occorso a e la condanna del e della Compagnia Parte_5 Pt_2
Assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti sia iure proprio, sia iure hereditario.
Esponevano gli attori che il 6 luglio 2014, alle ore 00.40 circa, Parte_5 si trovava in sella alla propria motocicletta Moto Guzzi quando, giunto in prossimità di una curva sinistrorsa, veniva colpito sul lato sinistro dall'autovettura condotta dal , perdeva il controllo del motociclo, urtava il guard-rail e Pt_2 veniva sbalzato nel fossato posto sul lato destro della carreggiata. Il aveva Pt_2 proseguito la marcia senza prestare soccorso e il veniva soccorso Parte_3 dall'automobilista , rispondendo alle domande rivoltegli ma, Controparte_2 all'arrivo dell'operatore del 112, veniva dichiarato morto. Solo l'11 luglio 2014 il si era recato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di Venezia per rendere spontanee dichiarazioni. In tale occasione il predetto aveva riferito che l'8 luglio 2014 aveva notato per la prima volta una rigatura sul finestrino destro posteriore della propria autovettura, che aveva appreso dai giornali di un incidente mortale, che la notte del sinistro, intorno alla mezzanotte, stava percorrendo la strada teatro dell'incidente a bordo della propria auto Fiat Stilo quando, sorpassando un motorino aveva avvertito un fruscio proveniente dal lato destro dell'auto; aveva, quindi, guardato lo specchietto retrovisore e, dopo aver visto il faro del motociclo, aveva proseguito la marcia fino alla sua abitazione.
Tanto premesso i familiari del chiedevano di accertarsi l'esclusiva Parte_3 responsabilità del per il sinistro mortale a seguito del quale aveva perso la Pt_2 vita il loro congiunto in quanto l'automobilista nell'eseguire un sorpasso in prossimità di una curva, in presenza di linea continua di mezzeria e con velocità superiore al limite, aveva urtato il motociclista provocandone la caduta e la fuoriuscita dalla sede stradale, omettendo di fermarsi a prestare soccorso.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_1 delle domande attoree e contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese risarcitorie.
pagina 5 di 15 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una CTU dinamico-ricostruttiva affidata dapprima all'ing. e poi all'ing. PE
, e di una CTU affidata alle dott.sse e al fine di Per_5 Per_6 Per_7 accertare gli eventuali danni biologici subiti dai familiari del in Parte_3 conseguenza della sua morte.
Con sentenza n. 1806/2023 il Tribunale di Venezia accoglieva in parte le domande risarcitorie formulate dagli attori condannando e , Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori.
In particolare, il Tribunale:
- accertava l'esclusiva responsabilità di per il sinistro mortale Parte_2 occorso a in considerazione del fatto che, la perdita del Parte_5 controllo del motociclo era maggiormente compatibile con un intervento esterno, posto che il viaggiava ad una velocità non elevata e le Parte_3 condizioni della strada non offrivano elementi per suffragare l'ipotesi di una fuoriuscita autonoma. Oltre a ciò, alcuni segni presente sull'auto del , in Pt_2 particolare le abrasioni sul vetro posteriore destro riscontrate solo dopo l'evento, avevano un'elevata compatibilità con l'urto con il manubrio del motociclo, probabilmente causato da un sorpasso con margine laterale inadeguato o da una manovra di rientro inadeguata;
- escludeva la sussistenza di un concorso di colpa del motociclista;
- rigettava la domanda proposta a titolo di danno iure hereditatis da
[...]
e (genitori della vittima) in quanto non eredi della Per_2 Persona_1 vittima;
- rigettava la domanda risarcitoria del danno tanatologico e del danno biologico terminale;
- riconosceva agli eredi del il risarcimento iure hereditatis del danno Parte_3 morale da lucida agonia, liquidandolo in complessivi euro 10.000,00;
- accoglieva le richieste risarcitorie avanzate dai familiari della vittima a titolo di danno da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle del Tribunale di
Milano, riducendo però le somme spettanti ai genitori della vittima in pagina 6 di 15 considerazione del fatto che la madre, era sopravvissuta al Persona_1 figlio per poco più di 3 anni e 7 mesi e il padre, , per poco Persona_2 meno di 2 anni e 6 mesi;
- escludeva che i familiari del defunto avessero diritto al risarcimento del danno biologico iure proprio, non provato;
- accoglieva alcune richieste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale;
- rigettava la domanda risarcitoria a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante avanzata dai figli e dai genitori del defunto, danno invece riconosciuto in favore della moglie , la quale conviveva con il de cuius e, CP_1 dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, risultava a suo carico.
Infine, il Tribunale poneva le spese di lite e di entrambe le CTU a carico dei convenuti, al pari delle spese sostenute dagli attori per il loro CTP, spese queste ultime che, però, venivano ridotte rispetto a quanto richiesto.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio , e , CP_1 Parte_3 Parte_4 questi ultimi anche in qualità di eredi di e , Persona_1 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
Come da provvedimento del 20 marzo 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 5 marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352
c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
e , con l'appello principale, lamentano: Parte_1 Parte_2
1. l'erronea declaratoria di esclusiva responsabilità di nella Parte_6 produzione dell'evento;
2. l'indebito riconoscimento della rivalutazione monetaria su somme liquidate all'attualità a titolo di danno non patrimoniale.
, e , con l'appello incidentale, CP_1 Parte_3 Parte_4 deducono:
pagina 7 di 15 1. l'erronea quantificazione del danno subito da per la perdita del Persona_1 congiunto non essendo stato parametrato al momento del sinistro ma ad un momento successivo;
2. il mancato riconoscimento delle spese sostenute dalla nel CP_1 procedimento penale;
3. l'erronea quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla
; CP_1
4. l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di rimborso delle spese legali a titolo di anticipazioni e spese borsuali per l'iscrizione a ruolo;
5. il mancato integrale rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
Partendo dall'esame dell'appello principale, con il primo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c. nonostante il CTU avesse affermato di non poter ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. L'affermazione del
Tribunale che il aveva sorpassato il motociclista senza mantenere un Pt_2 franco laterale adeguato, sarebbe in contraddizione con l'assunto secondo cui non era stato possibile stabilire la posizione dei mezzi al momento dell'urto e, in ogni caso, anche a voler ritenere che il sorpasso era avvenuto con una distanza laterale insufficiente, non sarebbe possibile stabilire se durante il sorpasso il motociclista avesse proseguito la marcia con una traiettoria rettilinea o se avesse leggermente deviato verso il centro della carreggiata.
Ritiene il Collegio che il motivo non meriti di essere accolto.
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato dall'ing. emerge Per_5 chiaramente che la caduta del è riconducibile ad una collisione con Parte_3
l'autovettura del in considerazione del fatto che, in primo luogo, le Pt_2 abrasioni rinvenute sul vetro posteriore destro dell'auto del sono Pt_2 altamente compatibili con l'urto con il manubrio del motociclo del e, in Parte_3 secondo luogo, le modalità del sinistro portano a ritenere che la caduta del sia stata causata da un'interferenza esterna posto che, se il Parte_3 motociclista avesse perso autonomamente il controllo del mezzo sarebbe pagina 8 di 15 scivolato sul fianco sinistro fino ad urtare il guardrail mentre, secondo la ricostruzione operato dal CTU, il motociclo aveva urtato il guardrail in posizione verticale, sbalzando il oltre il guardrail stesso. Parte_3
Appurato che un contatto tra i due veicoli si è effettivamente verificato è necessario valutare se esso sia addebitabile alla condotta dell'automobilista che ha eseguito un sorpasso con franco laterale inadeguato, oppure alla condotta del motociclista che ha deviato la sua traiettoria verso il centro della carreggiata, o alla condotta di entrambi.
La questione è stata esaminata dal CTU il quale, proprio partendo dal presupposto che non era possibile stabilire quale dei due mezzi (automezzo o motociclo) viaggiasse con traiettoria tale da ridurre la distanza laterale tra i due mezzi, ovvero se il motociclo si stesse allargando verso la propria sinistra o se l'automezzo avesse stretto verso la propria destra, sulla base dei rilievi effettuati nel corso della perizia ha ritenuto che l'automobilista avesse eseguito un sorpasso con franco laterale insufficiente.
In particolare il CTU, sulla base del differenziale di velocità dei due mezzi nel momento in cui veniva eseguito il sorpasso e della loro lunghezza, considerato che la fase di affiancamento tra i veicoli durante il sorpasso era durata pochi decimi di secondo, ha precisato che, anche volendo ipotizzare uno spostamento verso sinistra del conducente del motociclo, in tale frazione di tempo, detto spostamento sarebbe risultato limitato in considerazione delle traiettorie quasi parallele tenute dai mezzi prima dell'urto, desumibili dalla tipologia dei segni del contatto presenti sulla parte posteriore destra dell'autovettura, mentre quello che rilevava era l'effettuazione del sorpasso da parte dell'autoveicolo con un margine laterale troppo esiguo e non idoneo a consentire il completamento della manovra in sicurezza.
La conclusione cui è pervenuto il CTU pare assolutamente logica e coerente con i rilievi svolti nel corso della perizia e ulteriormente avvalorata dal fatto che dalle foto scattate dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro (pagine 19 e 20 perizia) non si rileva la presenza di irregolarità del manto stradale o altri eventuali ostacoli che possano aver causato una deviazione della traiettoria del pagina 9 di 15 motociclista, anche in considerazione del fatto che la notte del sinistro il meteo era sereno, la strada asciutta e la visibilità buona.
Va, inoltre, rilevato che il sorpasso da parte dell'autovettura condotta dal Pt_2
è avvenuto in un tratto di strada caratterizzato da linea continua, con superamento della linea di mezzeria e in leggero eccesso di velocità.
Sul punto è bene evidenziare che la conformazione della strada e, in particolare, la sua larghezza non consentiva al di eseguire il sorpasso all'interno della Pt_2 corsia di sua pertinenza (2,75/2,85 mt.).
Pare dunque evidente che la condotta del , il quale ha violato gli artt. 148, Pt_2 comma 10, e 142 C.d.S., abbia avuto un'efficienza causale esclusiva e assorbente nel causare il sinistro occorso al in quanto dall'elaborato peritale Parte_3 emerge chiaramente che, dato il brevissimo lasso di tempo in cui si è sviluppato l'urto, il deve aver eseguito un sorpasso con franco laterale insufficiente in Pt_2 quanto la sola, e meramente ipotetica, deviazione di traiettoria del non Parte_3 avrebbe potuto determinare l'evento.
Pertanto, merita di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non soltanto ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, ex art. 2054, II comma, c.c., ma ha anche escluso qualsiasi concorrente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro, vista l'effettuazione del sorpasso da parte di in un tratto vietato e con scarso Pt_2 margine laterale in violazione di normativa volta a prevenire eventi quale quello verificatosi e alla luce della prevedibilità di eventuali spostamenti del veicolo che lo precedeva in fase di curva.
Fondato è, invece, il secondo motivo con il quale gli appellanti censurano il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha applicato gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate all'attualità a titolo di danno non patrimoniale subito iure hereditatis e iure proprio dai congiunti della vittima: essendo state dette voci di danno liquidate all'attualità, con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, non sussiste alcun “valore del bene perduto” di cui i danneggiati devono essere ristorati.
pagina 10 di 15 Da ciò consegue che sulle somme liquidate dal Tribunale, di cui ai punti 2 – 3 – 4 del dispositivo, non è dovuta la rivalutazione monetaria ma devono essere riconosciuti i soli interessi al tasso legale sulle somme capitali, devalutate al giorno del sinistro, rivalutate poi di anno in anno secondo gli indici ISTAT sino al saldo, quale lucro cessante per il ritardato pagamento.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da , CP_1 [...]
e , ritiene il Collegio che esso sia parzialmente fondato. Parte_3 Parte_4
Con il primo motivo di appello la e i censurano il CP_1 Parte_3 provvedimento impugnato laddove il primo Giudice, nel calcolare il danno non patrimoniale patito da ha ridotto il relativo ammontare in quanto la Persona_1
è sopravvissuta al figlio di poco più di 3 anni e 7 mesi. Per_1
Deducono gli appellanti che il Tribunale, così facendo, avrebbe liquidato il danno non sulla base della situazione esistente al momento del sinistro, ma sulla base della situazione presente al momento della decisione giudiziale, incorrendo così in un doppio errore in quanto, da un lato, avrebbe attribuito rilevanza a un fatto successivo al sinistro, ovvero la morte della e, dall'altro, non avrebbe Per_1 tenuto conto che medio tempore la signora aveva perso anche il marito, cosicché nella quantificazione del danno avrebbe dovuto esserle attribuito il punteggio stabilito dalle tabelle milanesi quale unica superstite.
Il motivo non può essere accolto: il danno da rottura del rapporto parentale è condizionato dalla durata della sopravvivenza del danneggiato in quanto esso presenta non solo una componente morale, ma anche una componente dinamico- relazione o esistenziale, sicché le conseguenze pregiudizievoli della morte di un congiunto sono influenzate dalla vita del sopravvissuto posto che, più lunga è la vita del sopravvissuto, più lungo è il tempo in cui il congiunto deve convivere e sopportare la perdita.
Quanto alle modalità di adeguamento del calcolo, il Tribunale ha ritenuto di intervenire su uno dei parametri indicati dalle tabelle milanesi, in particolare, sul punteggio relativo all'età della vittima secondaria, attribuendo alla i Per_1 punti relativi alla classe di età 81-90 anni, sebbene essa avesse 76 anni al momento del sinistro.
pagina 11 di 15 Tale scelta appare condivisibile in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità non ha fornito un criterio univoco per l'adeguamento di tale calcolo e che il criterio utilizzato dal Tribunale rende equo il risarcimento perché tiene conto dell'incidenza della dimensione temporale del danno da perdita parentale sulla consistenza del pregiudizio patito dal superstite, proporzionandolo al periodo di tempo per il quale il danneggiato dovrà sopportarlo.
Del tutto priva di pregio è l'affermazione degli appellanti incidentali secondo cui il
Tribunale avrebbe dovuto determinare il risarcimento spettante alla Per_1 attribuendo al parametro d) delle Tabelle di Milano (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius) 16 punti, ovvero il valore corrispondente all'assenza di superstiti, in considerazione del fatto che la dopo l'incidente mortale del figlio, era rimasta vedova. Per_1
Come già chiarito, il Tribunale non ha ridotto il risarcimento spettante alla perché ha considerato una situazione successiva al sinistro, ma ha Per_1 rideterminato la somma in considerazione del fatto che il danno da perdita del congiunto va parametrato all'effettiva durata della vita del danneggiato, sicché il fatto che la sia divenuta vedova successivamente alla morte del figlio è Per_1 irrilevante.
Infondato è anche il secondo motivo di appello incidentale relativo al rigetto della richiesta risarcitoria delle spese sostenute dalla nell'ambito del CP_1 procedimento penale, spese, che a giudizio degli appellanti, non sarebbero state superflue ai fini della condanna in sede civile.
Tale tesi non può essere condivisa in considerazione del fatto che l'attività svolta nel giudizio penale che, peraltro, si è concluso con un provvedimento di archiviazione, non ha avuto alcuna natura prodromica rispetto al procedimento civile, il cui esito non è affatto dipeso dal recepimento dei rilievi effettuati dal primo perito.
Invero, l'accertamento condotto nel procedimento penale aveva portato a delle conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dal CTU in quanto il Per_5 consulente del PM aveva escluso che vi fossero elementi oggettivi che potessero pagina 12 di 15 fornire una prova certa che l'eventuale contatto tra i veicoli potesse aver determinato la perdita di controllo del motociclo.
Da ciò consegue che l'eventuale utilità di tale consulenza è limitata ai rilievi fotografici e alle descrizioni dei segni presenti sulla vettura del i quali, per Pt_2 mera scelta del CTU , non sono stati oggetto di nuovo esame. Per_5
Fondato, invece, è il terzo motivo di appello incidentale con il quale si censura la detrazione della somma corrisposta dall' alla , a titolo di pensione ai CP_3 CP_1 superstiti, dalla somma alla stessa riconosciuta a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per la morte del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
12564/2018 ha escluso la detraibilità, dal risarcimento del danno patrimoniale, del valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare CP_3 superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico.
In particolare, la giurisprudenza ha osservato che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo, quanto piuttosto dalla finalità di adempiere ad una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale con l'aspettativa che, dal momento in cui il lavoratore avrà cessato di vivere, i propri congiunti avranno la garanzia di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire e alleviare lo stato di bisogno (Cass. n. 22530/2019).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e dalla somma annua di euro 8.539,00, liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla morte del congiunto, non deve essere detratto l'importo annuo di euro 8.257,19, versato dall' a titolo di CP_3 pensione ai superstiti, cosicché e devono essere Parte_2 Parte_1 condannati a corrispondere a , in solido tra loro, la somma CP_1 complessiva di euro 42.695,00 (euro 8.539,00 x 5), pari alla somma quantificata pagina 13 di 15 dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo intercorrente tra il sinistro e il settembre 2019, momento in cui il Parte_3 avrebbe maturato i requisiti per la pensione.
In conclusione, il risarcimento del danno patrimoniale complessivamente dovuto a viene rideterminato nella somma complessiva di euro 51.136,48 CP_1
(euro 42.695,00 + 8.441,48), pari alla somma tra il risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente e da lucro cessante, come quantificati dal
Tribunale senza, però, la suddetta decurtazione.
Fondato è anche il quarto motivo d'appello incidentale con il quale gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia in merito alla loro richiesta di rimborso delle spese relative al contributo unificato e alla marca da bollo, per un totale complessivo di euro 1.713,00 (1683,00 + 27,00), spese debitamente allegate e provate.
Non può, invece, essere accolto il quinto motivo con il quale gli appellanti incidentali si dolgono che il compenso del CTP, ing. Rossi, sia stato liquidato in misura inferiore a quanto richiesto: il compenso omnicomprensivo liquidato dal
Tribunale, pari a euro 4.000,00, pare assolutamente congruo rispetto all'effettiva attività prestata dal consulente di parte, quale emerge dagli atti di causa, anche in relazione all'attività prestata dal Consulente di ufficio e al compenso allo stesso liquidato (euro 4.257,93).
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e e Parte_2 Parte_1 sono liquidate in favore di , e , CP_1 Parte_3 Parte_4 quanto al primo grado nella misura già tassata dal Tribunale, non comportando l'accoglimento dei relativi motivi di appello una modifica dello scaglione di riferimento, e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo, secondo il valore della domanda di cui all'appello principale (euro 700.000,00- nota iscrizione a ruolo), con parametri tra minimi e medi, senza fase istruttoria, in considerazione del parziale accoglimento dei due appelli proposti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_2 [...]
e dell'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1
e , questi ultimi anche in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4
e e in parziale riforma della sentenza, che per il Persona_1 Persona_2 resto conferma:
- dispone che sulle somme liquidate dal Tribunale con la sentenza impugnata di cui ai punti 2 – 3 – 4 del dispositivo siano riconosciuti gli interessi come indicato in parte motiva senza rivalutazione monetaria;
- condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di , a titolo di danno patrimoniale la somma CP_1 complessiva di euro 51.136,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da capo che precede;
- condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di la somma complessiva di euro 1.713,00, a titolo di CP_1 spese borsuali per il giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_1 rifusione in favore degli appellanti incidentali , CP_1 Parte_3
e , questi ultimi anche in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1
, delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidati, quanto al Persona_2 primo grado in complessivi euro 43.789,50, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, e quanto al presente grado liquidate in euro 777,00 per anticipazioni e in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2220 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cesare ed elettivamente domiciliati a
Mestre (VE), via Mestrina n. 85/6, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(cf. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(cf. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(cf. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 questi ultimi anche in qualità di eredi di e Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Brusaferro ed elettivamente domiciliati a
Padova (PD), Via Trieste, n. 20, presso lo studio del difensore;
appellati – appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1806/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia
pagina 1 di 15 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
NEL MERITO: - in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi la responsabilità concorrente paritetica ex art. 2054 comma secondo c.c. di , e Parte_5 per l'effetto proporzionalmente ridursi il risarcimento dovuto alle parti appellate;
- disporsi che le somme indicate al capo 2) del dispositivo siano maggiorate dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria;
nel mentre quelle di cui ai capi 3) e 4) del dispositivo siano assoggettate a rivalutazione monetaria dal luglio del 2022; il tutto con gli interessi legali calcolati sugli importi liquidati devalutati alla data del fatto, e via via annualmente rivalutati sino all'effettivo pagamento;
- rigettarsi l'appello incidentale proposto da , ed CP_1 Parte_3
; Parte_4
- dato atto che in ottemperanza all'ordinanza emessa da Parte_1 codesta Corte in data 24/01/2024, ha provveduto al versamento dell'ulteriore somma di € 560.000,00 in data 20/02/2024, condannarsi le parti appellate alla sua restituzione oltre ad interessi legali dall'esborso al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio
Per , e CP_1 Parte_3 Parte_4
Nel merito in via principale
- Rigettarsi il primo motivo di impugnazione formulato dagli Appellanti di riforma della sentenza n. 1806/2023 emessa da Tribunale di Venezia in data 19.10.2023 per le ragioni esposte in narrativa.
- In accoglimento dei motivi di Appello incidentale proposto dai Signori CP_1
, ed , emendare la sentenza di primo
[...] Parte_3 Parte_4 grado così statuendo: in riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale in punto danno non patrimoniale subito iure proprio dalla OR e per l'effetto Persona_1 condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale subito dalla OR e proseguito iure hereditatis dai Persona_1
pagina 2 di 15 nipoti ed dell'importo di €. 181.710,00, o nella Parte_3 Parte_4 minor somma di €. 174.980,00, oltre ad interessi dal dovuto al saldo”; in riforma del punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere l'appello incidentale in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito dalla OR
per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto dichiarare tenuti e CP_1 condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di €. 8.006,13, in favore della OR , a titolo di rimborso delle spese sostenute per CP_1
l'assistenza legale ricevuta nel procedimento penale n. 7535/2014 RGNR della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, di cui €. 2.537,60 ed €. 2.188,68 (cfr. doc. 28 citazione), per la difesa legale, ed €. 3.279,85 per il CTP Persona_3
(cfr. doc. 23 citazione), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”; in riforma del punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale relativo alla liquidazione del danno patrimoniale sub specie di lucro cessante subito dalla OR CP_1
per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto dichiarare tenuti e
[...] condannare e in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di €. 49.727,28 a favore di , oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”; CP_1 in riforma del punto 6 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale relativo all'omessa rifusione delle spese borsuali per l'iscrizione a ruolo della causa di primo grado e per
l'effetto dichiarare tenuti e condannare e Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della OR anche delle spese per il contributo unificato CP_1
e per la marca di iscrizione al ruolo della causa di primo grado avanti al Tribunale di Venezia R.G. 9989/2015, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”;
pagina 3 di 15 in riforma del punto 7 del dispositivo della sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di
Venezia: “Accogliere il motivo di appello incidentale in punto danno patrimoniale nella parte relativa al mancato rimborso delle spese di assistenza tecnica sostenute nella causa di primo grado e, per l'effetto, condannare e Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 solido tra loro, alla rifusione in favore di dell'importo di €. Parte_3
3.806,40, già comprensivo degli accessori di legge, ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché, per lo stesso motivo, titolo e causale, alla rifusione in favore di CP_1 dell'importo di €. 5.709,60, già comprensivo degli accessori di legge, ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.”
Nel merito in via subordinata - Convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto.
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione di spese (anche per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo), e competenze legali per ambo i giudizi.
In via Istruttoria Si offrono in deposito tutti gli atti e i documenti della causa di primo grado, già prodotti nel sub procedimento relativo al giudizio sulla sospensiva della sentenza di primo grado e rubricato al nr. 2220/2023- 1 RG. In ogni caso si chiede l'acquisizione sia del fascicolo di primo grado della causa R.G.
9989/2015 Tribunale di Venezia, nonché del fascicolo relativo al sub procedimento ex art. 351 cpc promosso dal Signor e da Parte_2 [...]
avanti alla Corte di Appello di Venezia e rubricato al nr. Parte_1
2220/2023- 1 R.G.
Si rileva l'intervenuta decadenza degli appellanti principali in relazione alle istanze istruttorie formulate in primo grado e non rinnovate nel giudizio d'appello.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, datato 11 novembre 2015, , CP_1 [...]
, , e , rispettivamente Parte_3 Parte_4 Persona_1 Persona_2 coniuge, figli e genitori di , convenivano dinanzi al Tribunale di Parte_5
Venezia e chiedendo l'accertamento Parte_2 Parte_1 dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro stradale Pt_2
pagina 4 di 15 occorso a e la condanna del e della Compagnia Parte_5 Pt_2
Assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti sia iure proprio, sia iure hereditario.
Esponevano gli attori che il 6 luglio 2014, alle ore 00.40 circa, Parte_5 si trovava in sella alla propria motocicletta Moto Guzzi quando, giunto in prossimità di una curva sinistrorsa, veniva colpito sul lato sinistro dall'autovettura condotta dal , perdeva il controllo del motociclo, urtava il guard-rail e Pt_2 veniva sbalzato nel fossato posto sul lato destro della carreggiata. Il aveva Pt_2 proseguito la marcia senza prestare soccorso e il veniva soccorso Parte_3 dall'automobilista , rispondendo alle domande rivoltegli ma, Controparte_2 all'arrivo dell'operatore del 112, veniva dichiarato morto. Solo l'11 luglio 2014 il si era recato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di Venezia per rendere spontanee dichiarazioni. In tale occasione il predetto aveva riferito che l'8 luglio 2014 aveva notato per la prima volta una rigatura sul finestrino destro posteriore della propria autovettura, che aveva appreso dai giornali di un incidente mortale, che la notte del sinistro, intorno alla mezzanotte, stava percorrendo la strada teatro dell'incidente a bordo della propria auto Fiat Stilo quando, sorpassando un motorino aveva avvertito un fruscio proveniente dal lato destro dell'auto; aveva, quindi, guardato lo specchietto retrovisore e, dopo aver visto il faro del motociclo, aveva proseguito la marcia fino alla sua abitazione.
Tanto premesso i familiari del chiedevano di accertarsi l'esclusiva Parte_3 responsabilità del per il sinistro mortale a seguito del quale aveva perso la Pt_2 vita il loro congiunto in quanto l'automobilista nell'eseguire un sorpasso in prossimità di una curva, in presenza di linea continua di mezzeria e con velocità superiore al limite, aveva urtato il motociclista provocandone la caduta e la fuoriuscita dalla sede stradale, omettendo di fermarsi a prestare soccorso.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_1 delle domande attoree e contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese risarcitorie.
pagina 5 di 15 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una CTU dinamico-ricostruttiva affidata dapprima all'ing. e poi all'ing. PE
, e di una CTU affidata alle dott.sse e al fine di Per_5 Per_6 Per_7 accertare gli eventuali danni biologici subiti dai familiari del in Parte_3 conseguenza della sua morte.
Con sentenza n. 1806/2023 il Tribunale di Venezia accoglieva in parte le domande risarcitorie formulate dagli attori condannando e , Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori.
In particolare, il Tribunale:
- accertava l'esclusiva responsabilità di per il sinistro mortale Parte_2 occorso a in considerazione del fatto che, la perdita del Parte_5 controllo del motociclo era maggiormente compatibile con un intervento esterno, posto che il viaggiava ad una velocità non elevata e le Parte_3 condizioni della strada non offrivano elementi per suffragare l'ipotesi di una fuoriuscita autonoma. Oltre a ciò, alcuni segni presente sull'auto del , in Pt_2 particolare le abrasioni sul vetro posteriore destro riscontrate solo dopo l'evento, avevano un'elevata compatibilità con l'urto con il manubrio del motociclo, probabilmente causato da un sorpasso con margine laterale inadeguato o da una manovra di rientro inadeguata;
- escludeva la sussistenza di un concorso di colpa del motociclista;
- rigettava la domanda proposta a titolo di danno iure hereditatis da
[...]
e (genitori della vittima) in quanto non eredi della Per_2 Persona_1 vittima;
- rigettava la domanda risarcitoria del danno tanatologico e del danno biologico terminale;
- riconosceva agli eredi del il risarcimento iure hereditatis del danno Parte_3 morale da lucida agonia, liquidandolo in complessivi euro 10.000,00;
- accoglieva le richieste risarcitorie avanzate dai familiari della vittima a titolo di danno da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle del Tribunale di
Milano, riducendo però le somme spettanti ai genitori della vittima in pagina 6 di 15 considerazione del fatto che la madre, era sopravvissuta al Persona_1 figlio per poco più di 3 anni e 7 mesi e il padre, , per poco Persona_2 meno di 2 anni e 6 mesi;
- escludeva che i familiari del defunto avessero diritto al risarcimento del danno biologico iure proprio, non provato;
- accoglieva alcune richieste risarcitorie a titolo di danno patrimoniale;
- rigettava la domanda risarcitoria a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante avanzata dai figli e dai genitori del defunto, danno invece riconosciuto in favore della moglie , la quale conviveva con il de cuius e, CP_1 dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, risultava a suo carico.
Infine, il Tribunale poneva le spese di lite e di entrambe le CTU a carico dei convenuti, al pari delle spese sostenute dagli attori per il loro CTP, spese queste ultime che, però, venivano ridotte rispetto a quanto richiesto.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si sono costituiti in giudizio , e , CP_1 Parte_3 Parte_4 questi ultimi anche in qualità di eredi di e , Persona_1 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
Come da provvedimento del 20 marzo 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 5 marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352
c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
e , con l'appello principale, lamentano: Parte_1 Parte_2
1. l'erronea declaratoria di esclusiva responsabilità di nella Parte_6 produzione dell'evento;
2. l'indebito riconoscimento della rivalutazione monetaria su somme liquidate all'attualità a titolo di danno non patrimoniale.
, e , con l'appello incidentale, CP_1 Parte_3 Parte_4 deducono:
pagina 7 di 15 1. l'erronea quantificazione del danno subito da per la perdita del Persona_1 congiunto non essendo stato parametrato al momento del sinistro ma ad un momento successivo;
2. il mancato riconoscimento delle spese sostenute dalla nel CP_1 procedimento penale;
3. l'erronea quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla
; CP_1
4. l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di rimborso delle spese legali a titolo di anticipazioni e spese borsuali per l'iscrizione a ruolo;
5. il mancato integrale rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
Partendo dall'esame dell'appello principale, con il primo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma, c.c. nonostante il CTU avesse affermato di non poter ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. L'affermazione del
Tribunale che il aveva sorpassato il motociclista senza mantenere un Pt_2 franco laterale adeguato, sarebbe in contraddizione con l'assunto secondo cui non era stato possibile stabilire la posizione dei mezzi al momento dell'urto e, in ogni caso, anche a voler ritenere che il sorpasso era avvenuto con una distanza laterale insufficiente, non sarebbe possibile stabilire se durante il sorpasso il motociclista avesse proseguito la marcia con una traiettoria rettilinea o se avesse leggermente deviato verso il centro della carreggiata.
Ritiene il Collegio che il motivo non meriti di essere accolto.
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato dall'ing. emerge Per_5 chiaramente che la caduta del è riconducibile ad una collisione con Parte_3
l'autovettura del in considerazione del fatto che, in primo luogo, le Pt_2 abrasioni rinvenute sul vetro posteriore destro dell'auto del sono Pt_2 altamente compatibili con l'urto con il manubrio del motociclo del e, in Parte_3 secondo luogo, le modalità del sinistro portano a ritenere che la caduta del sia stata causata da un'interferenza esterna posto che, se il Parte_3 motociclista avesse perso autonomamente il controllo del mezzo sarebbe pagina 8 di 15 scivolato sul fianco sinistro fino ad urtare il guardrail mentre, secondo la ricostruzione operato dal CTU, il motociclo aveva urtato il guardrail in posizione verticale, sbalzando il oltre il guardrail stesso. Parte_3
Appurato che un contatto tra i due veicoli si è effettivamente verificato è necessario valutare se esso sia addebitabile alla condotta dell'automobilista che ha eseguito un sorpasso con franco laterale inadeguato, oppure alla condotta del motociclista che ha deviato la sua traiettoria verso il centro della carreggiata, o alla condotta di entrambi.
La questione è stata esaminata dal CTU il quale, proprio partendo dal presupposto che non era possibile stabilire quale dei due mezzi (automezzo o motociclo) viaggiasse con traiettoria tale da ridurre la distanza laterale tra i due mezzi, ovvero se il motociclo si stesse allargando verso la propria sinistra o se l'automezzo avesse stretto verso la propria destra, sulla base dei rilievi effettuati nel corso della perizia ha ritenuto che l'automobilista avesse eseguito un sorpasso con franco laterale insufficiente.
In particolare il CTU, sulla base del differenziale di velocità dei due mezzi nel momento in cui veniva eseguito il sorpasso e della loro lunghezza, considerato che la fase di affiancamento tra i veicoli durante il sorpasso era durata pochi decimi di secondo, ha precisato che, anche volendo ipotizzare uno spostamento verso sinistra del conducente del motociclo, in tale frazione di tempo, detto spostamento sarebbe risultato limitato in considerazione delle traiettorie quasi parallele tenute dai mezzi prima dell'urto, desumibili dalla tipologia dei segni del contatto presenti sulla parte posteriore destra dell'autovettura, mentre quello che rilevava era l'effettuazione del sorpasso da parte dell'autoveicolo con un margine laterale troppo esiguo e non idoneo a consentire il completamento della manovra in sicurezza.
La conclusione cui è pervenuto il CTU pare assolutamente logica e coerente con i rilievi svolti nel corso della perizia e ulteriormente avvalorata dal fatto che dalle foto scattate dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro (pagine 19 e 20 perizia) non si rileva la presenza di irregolarità del manto stradale o altri eventuali ostacoli che possano aver causato una deviazione della traiettoria del pagina 9 di 15 motociclista, anche in considerazione del fatto che la notte del sinistro il meteo era sereno, la strada asciutta e la visibilità buona.
Va, inoltre, rilevato che il sorpasso da parte dell'autovettura condotta dal Pt_2
è avvenuto in un tratto di strada caratterizzato da linea continua, con superamento della linea di mezzeria e in leggero eccesso di velocità.
Sul punto è bene evidenziare che la conformazione della strada e, in particolare, la sua larghezza non consentiva al di eseguire il sorpasso all'interno della Pt_2 corsia di sua pertinenza (2,75/2,85 mt.).
Pare dunque evidente che la condotta del , il quale ha violato gli artt. 148, Pt_2 comma 10, e 142 C.d.S., abbia avuto un'efficienza causale esclusiva e assorbente nel causare il sinistro occorso al in quanto dall'elaborato peritale Parte_3 emerge chiaramente che, dato il brevissimo lasso di tempo in cui si è sviluppato l'urto, il deve aver eseguito un sorpasso con franco laterale insufficiente in Pt_2 quanto la sola, e meramente ipotetica, deviazione di traiettoria del non Parte_3 avrebbe potuto determinare l'evento.
Pertanto, merita di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non soltanto ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, ex art. 2054, II comma, c.c., ma ha anche escluso qualsiasi concorrente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro, vista l'effettuazione del sorpasso da parte di in un tratto vietato e con scarso Pt_2 margine laterale in violazione di normativa volta a prevenire eventi quale quello verificatosi e alla luce della prevedibilità di eventuali spostamenti del veicolo che lo precedeva in fase di curva.
Fondato è, invece, il secondo motivo con il quale gli appellanti censurano il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha applicato gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate all'attualità a titolo di danno non patrimoniale subito iure hereditatis e iure proprio dai congiunti della vittima: essendo state dette voci di danno liquidate all'attualità, con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, non sussiste alcun “valore del bene perduto” di cui i danneggiati devono essere ristorati.
pagina 10 di 15 Da ciò consegue che sulle somme liquidate dal Tribunale, di cui ai punti 2 – 3 – 4 del dispositivo, non è dovuta la rivalutazione monetaria ma devono essere riconosciuti i soli interessi al tasso legale sulle somme capitali, devalutate al giorno del sinistro, rivalutate poi di anno in anno secondo gli indici ISTAT sino al saldo, quale lucro cessante per il ritardato pagamento.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da , CP_1 [...]
e , ritiene il Collegio che esso sia parzialmente fondato. Parte_3 Parte_4
Con il primo motivo di appello la e i censurano il CP_1 Parte_3 provvedimento impugnato laddove il primo Giudice, nel calcolare il danno non patrimoniale patito da ha ridotto il relativo ammontare in quanto la Persona_1
è sopravvissuta al figlio di poco più di 3 anni e 7 mesi. Per_1
Deducono gli appellanti che il Tribunale, così facendo, avrebbe liquidato il danno non sulla base della situazione esistente al momento del sinistro, ma sulla base della situazione presente al momento della decisione giudiziale, incorrendo così in un doppio errore in quanto, da un lato, avrebbe attribuito rilevanza a un fatto successivo al sinistro, ovvero la morte della e, dall'altro, non avrebbe Per_1 tenuto conto che medio tempore la signora aveva perso anche il marito, cosicché nella quantificazione del danno avrebbe dovuto esserle attribuito il punteggio stabilito dalle tabelle milanesi quale unica superstite.
Il motivo non può essere accolto: il danno da rottura del rapporto parentale è condizionato dalla durata della sopravvivenza del danneggiato in quanto esso presenta non solo una componente morale, ma anche una componente dinamico- relazione o esistenziale, sicché le conseguenze pregiudizievoli della morte di un congiunto sono influenzate dalla vita del sopravvissuto posto che, più lunga è la vita del sopravvissuto, più lungo è il tempo in cui il congiunto deve convivere e sopportare la perdita.
Quanto alle modalità di adeguamento del calcolo, il Tribunale ha ritenuto di intervenire su uno dei parametri indicati dalle tabelle milanesi, in particolare, sul punteggio relativo all'età della vittima secondaria, attribuendo alla i Per_1 punti relativi alla classe di età 81-90 anni, sebbene essa avesse 76 anni al momento del sinistro.
pagina 11 di 15 Tale scelta appare condivisibile in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità non ha fornito un criterio univoco per l'adeguamento di tale calcolo e che il criterio utilizzato dal Tribunale rende equo il risarcimento perché tiene conto dell'incidenza della dimensione temporale del danno da perdita parentale sulla consistenza del pregiudizio patito dal superstite, proporzionandolo al periodo di tempo per il quale il danneggiato dovrà sopportarlo.
Del tutto priva di pregio è l'affermazione degli appellanti incidentali secondo cui il
Tribunale avrebbe dovuto determinare il risarcimento spettante alla Per_1 attribuendo al parametro d) delle Tabelle di Milano (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius) 16 punti, ovvero il valore corrispondente all'assenza di superstiti, in considerazione del fatto che la dopo l'incidente mortale del figlio, era rimasta vedova. Per_1
Come già chiarito, il Tribunale non ha ridotto il risarcimento spettante alla perché ha considerato una situazione successiva al sinistro, ma ha Per_1 rideterminato la somma in considerazione del fatto che il danno da perdita del congiunto va parametrato all'effettiva durata della vita del danneggiato, sicché il fatto che la sia divenuta vedova successivamente alla morte del figlio è Per_1 irrilevante.
Infondato è anche il secondo motivo di appello incidentale relativo al rigetto della richiesta risarcitoria delle spese sostenute dalla nell'ambito del CP_1 procedimento penale, spese, che a giudizio degli appellanti, non sarebbero state superflue ai fini della condanna in sede civile.
Tale tesi non può essere condivisa in considerazione del fatto che l'attività svolta nel giudizio penale che, peraltro, si è concluso con un provvedimento di archiviazione, non ha avuto alcuna natura prodromica rispetto al procedimento civile, il cui esito non è affatto dipeso dal recepimento dei rilievi effettuati dal primo perito.
Invero, l'accertamento condotto nel procedimento penale aveva portato a delle conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dal CTU in quanto il Per_5 consulente del PM aveva escluso che vi fossero elementi oggettivi che potessero pagina 12 di 15 fornire una prova certa che l'eventuale contatto tra i veicoli potesse aver determinato la perdita di controllo del motociclo.
Da ciò consegue che l'eventuale utilità di tale consulenza è limitata ai rilievi fotografici e alle descrizioni dei segni presenti sulla vettura del i quali, per Pt_2 mera scelta del CTU , non sono stati oggetto di nuovo esame. Per_5
Fondato, invece, è il terzo motivo di appello incidentale con il quale si censura la detrazione della somma corrisposta dall' alla , a titolo di pensione ai CP_3 CP_1 superstiti, dalla somma alla stessa riconosciuta a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per la morte del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
12564/2018 ha escluso la detraibilità, dal risarcimento del danno patrimoniale, del valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare CP_3 superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico.
In particolare, la giurisprudenza ha osservato che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo, quanto piuttosto dalla finalità di adempiere ad una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale con l'aspettativa che, dal momento in cui il lavoratore avrà cessato di vivere, i propri congiunti avranno la garanzia di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire e alleviare lo stato di bisogno (Cass. n. 22530/2019).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e dalla somma annua di euro 8.539,00, liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla morte del congiunto, non deve essere detratto l'importo annuo di euro 8.257,19, versato dall' a titolo di CP_3 pensione ai superstiti, cosicché e devono essere Parte_2 Parte_1 condannati a corrispondere a , in solido tra loro, la somma CP_1 complessiva di euro 42.695,00 (euro 8.539,00 x 5), pari alla somma quantificata pagina 13 di 15 dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo intercorrente tra il sinistro e il settembre 2019, momento in cui il Parte_3 avrebbe maturato i requisiti per la pensione.
In conclusione, il risarcimento del danno patrimoniale complessivamente dovuto a viene rideterminato nella somma complessiva di euro 51.136,48 CP_1
(euro 42.695,00 + 8.441,48), pari alla somma tra il risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente e da lucro cessante, come quantificati dal
Tribunale senza, però, la suddetta decurtazione.
Fondato è anche il quarto motivo d'appello incidentale con il quale gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia in merito alla loro richiesta di rimborso delle spese relative al contributo unificato e alla marca da bollo, per un totale complessivo di euro 1.713,00 (1683,00 + 27,00), spese debitamente allegate e provate.
Non può, invece, essere accolto il quinto motivo con il quale gli appellanti incidentali si dolgono che il compenso del CTP, ing. Rossi, sia stato liquidato in misura inferiore a quanto richiesto: il compenso omnicomprensivo liquidato dal
Tribunale, pari a euro 4.000,00, pare assolutamente congruo rispetto all'effettiva attività prestata dal consulente di parte, quale emerge dagli atti di causa, anche in relazione all'attività prestata dal Consulente di ufficio e al compenso allo stesso liquidato (euro 4.257,93).
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e e Parte_2 Parte_1 sono liquidate in favore di , e , CP_1 Parte_3 Parte_4 quanto al primo grado nella misura già tassata dal Tribunale, non comportando l'accoglimento dei relativi motivi di appello una modifica dello scaglione di riferimento, e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo, secondo il valore della domanda di cui all'appello principale (euro 700.000,00- nota iscrizione a ruolo), con parametri tra minimi e medi, senza fase istruttoria, in considerazione del parziale accoglimento dei due appelli proposti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1806/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_2 [...]
e dell'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_1
e , questi ultimi anche in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4
e e in parziale riforma della sentenza, che per il Persona_1 Persona_2 resto conferma:
- dispone che sulle somme liquidate dal Tribunale con la sentenza impugnata di cui ai punti 2 – 3 – 4 del dispositivo siano riconosciuti gli interessi come indicato in parte motiva senza rivalutazione monetaria;
- condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di , a titolo di danno patrimoniale la somma CP_1 complessiva di euro 51.136,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da capo che precede;
- condanna e in solido tra loro, a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di la somma complessiva di euro 1.713,00, a titolo di CP_1 spese borsuali per il giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_2 Parte_1 rifusione in favore degli appellanti incidentali , CP_1 Parte_3
e , questi ultimi anche in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1
, delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidati, quanto al Persona_2 primo grado in complessivi euro 43.789,50, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, e quanto al presente grado liquidate in euro 777,00 per anticipazioni e in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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