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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240062167031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate- ON e alla Regione Siciliana, Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 295 2024 0062167031000 notificata il 07/02/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – ON, Agente della riscossione per la provincia di Messina, invitava il signor Ricorrente_1 al pagamento della somma complessiva di € 3.866,55 portata da Ruoli - emessi dalla Regione Sicilia – Ass.-
Econ. Dip. Fin. e Cred. Serv. 2 Tasse Auto, Via Notariato 17, 90141 Palermo - per il recupero di TASSA
AUTOMOBILISTICA di diverse autovetture inerenti l'anno d'imposta 2022, che impugnava limitatamente si seguenti ruoli:
RUOLO N. 2024/004458 inerente l'autoveicolo tg. Targa_1 omesso pagamento SETT 2022 / AGO 2023 -
€ 201,10
RUOLO N. 2024/004285 inerente l'autoveicolo tg. Targa_3 omesso pagamento GEN 2022 / DIC 2022 -
€ 431,48.
Eccepiva:
- Nullità per lesione diritto di difesa;
- Nel merito: non dovutezza del tributo per perdita possesso del veicolo a seguito vendita in data antecedente al periodo di maturazione del tributo;
assumeva infatti che:
1. Il veicolo tg. Targa_3 è stato venduto in data 31/10/2007 al signor Nominativo_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](cod. fisc. CF_1) (all. 1 – ATTO DI VENDITA del 31/10/2007 presso la sede dello STA cod. 1180 AUTOCONSUL SAS – repertorio autenticato da Nominativo_2)
2. Il veicolo tg. Targa_1 è stato venduto in data 22/08/2011 al signor Nominativo_3, nato a [...] P.G. il 25/07/1940, residente in [...], Indirizzo_3 (cod.fisc. CF_2) (all. 2 – ATTO DI VENDITA del 22/08/2011 presso la sede dello STA cod. 1116 del dott. Genovese Carmelo -
Repertorio n. 18130)
Si costituiva la Regione sicilia la quale rilevava che alla stregua delle verifiche effettuate e previa consultazione
Database ACI, il tributo che viene richiesto relativamente ai sopracitati veicoli con la cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla relativa data di scadenza per l'annualità 2021 richiesta,
e fino alla data odierna, gli stessi erano e sono ancora intestati alla parte ricorrente nel Pubblico Registro
Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983.
All'odierna udienza la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Va, intanto, precisato che la tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Sicilia a far data dal 01/01/2016 è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Nel caso in esame, non è contestato, da un lato, la vendita dei beni giusta documentazione versata in atti, dall'altro, la mancata trascrizione al PRA al momento dell'emissione dell'atto impugnato.
Circa il soggetto tenuto al pagamento, nel passato era prevalente l'orientamento giurisprudenziale, seguito anche dall'odierno giudicante, secondo cui "in tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa" (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8737 del 10/04/2018).
Tale indirizzo, tuttavia, è tutt'altro che pacifico e merita di essere rivisto alla luce di quanto si dirà.
Il nuovo diverso ordientamento, infatti, muove dal presupposto che il Codice della Strada (D.L. 1992/285) all'art. 94 comma 1, come modificato 1, per effetto dell'art. 17, comma 18, della legge 27.12.1997 n. 449, dispone che "In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà' di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale."
Prima della modifica del comma 1, il competente ufficio del PRA era chiamato a provvedere alla trascrizione del trasferimento e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, su richiesta avanzata dalla parte interessata, piuttosto che della parte acquirente, disposizione mantenuta nel tempo, sino alla data odierna, nonostante varie modifiche apportate all'art. 94 (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/10/2002, n.14906). Coerentemente i commi 7 e 8 dello stesso articolo 94 citato stabiliscono quindi l'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, laddove venga esibita idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa (così testualmente: "7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori").
In questi casi, pertanto, in cui sia dimostrata la mancanza di titolarità bene, la disciplina citata prevede che l'ufficio deve procedere all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva.
Viene quindi meno il richiamo all'art. 5 D.L. 953/1982 ["Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri"] ; dall'applicazione di detta norma discenderebbe - secondo la resistente
- che l'intestatario del veicolo rimarrebbe obbligato solidale del compratore fino a quando non venga effettuata l'annotazione al PRA, fatta salva la successiva azione di rivalsa nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cassazione civile sez. VI, 31/01/2019, n.3040), oltre a richiamare i suddetti commi 7 e 8 dell'art. 94 del d.lgs.vo 285/92, ha riaffermato il principio di diritto in materia in forza del quale «La previsione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, nonchè, in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011; si veda anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681)».
Con tale pronuncia, la S.C. in una fattispecie assimilabile alla presente ha censurato la sentenza impugnata, in quanto la stessa «pur prendendo atto dell'accertamento nel merito da parte del giudice di primo grado della prova, offerta dal contribuente, in forza di documenti aventi data certa comprovanti la perdita di possesso delle due autovetture in epoca anteriore alle rispettive annualità per le quali erano stati emessi gli accertamenti impugnati, ha finito con l'attribuire alle risultanze del PRA valore di presunzione assoluta, e non relativa, superata, nella fattispecie in esame, da prova contraria, della titolarità in capo al Di AR di entrambe le autovetture in relazione alle quali erano stati emessi gli avvisi di accertamento impugnati» (cfr. citata Cass. 3040/2019).
Sotto il profilo probatorio, poi la stessa Corte di cassazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020,
n.6385) ha avuto modo di precisare che «per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R. A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova - quindi, anche attraverso la prova testimoniale - dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera. E' pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo). Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016, n. 8415)».
Ritiene, quindi, il giudicante di dover aderire a tale nuovo prevalente orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da Cass. civ. sez. 5, Ordinanza n. 23516 del 2023 secondo cui «consolidata è l'affermazione di principio secondo cui l'art. 5, trentaduesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino dal Pubblico Registro Automobilistico essere proprietari dei veicoli in essi iscritti, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria (cfr. Cass., Sez. VI/T 1° luglio 2020, n. 13351, che richiama Cass., Sez. I, n. 8176/1997; Cass., Sez. T. 28 aprile 2006, n. 10011;, Cass. Sez. VI/V 10 aprile 2018, n. 8737 e Cass. n. 8373/16)»
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dal ricorrente si ricava che in data 31.10.2007, con atto autenticato da Notaio Nominativo_2, l'autovettura BE126ZH è stata ceduta a Nominativo_1. Anche la vendita dell'altro veicolo tg. Targa_1 è documentata dal ricorrente che ha allegato l'atto di vendita del 22.08.2011.
Entrambe le vendite documentate in atti, invero, si sono perfezionate in data antecedente rispetto all'insorgere della pretesa tributaria azionata che faceva riferimento ad anni successivi.
Ne consegue che il ricorso merita accoglimento.
Alla luce delle incertezze interpretative sopra richiamate si giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
annulla l'atto limitatamente ai ruoli impugnati e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina, in data 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240062167031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate- ON e alla Regione Siciliana, Ricorrente_1 impugnava:
la cartella di pagamento n. 295 2024 0062167031000 notificata il 07/02/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – ON, Agente della riscossione per la provincia di Messina, invitava il signor Ricorrente_1 al pagamento della somma complessiva di € 3.866,55 portata da Ruoli - emessi dalla Regione Sicilia – Ass.-
Econ. Dip. Fin. e Cred. Serv. 2 Tasse Auto, Via Notariato 17, 90141 Palermo - per il recupero di TASSA
AUTOMOBILISTICA di diverse autovetture inerenti l'anno d'imposta 2022, che impugnava limitatamente si seguenti ruoli:
RUOLO N. 2024/004458 inerente l'autoveicolo tg. Targa_1 omesso pagamento SETT 2022 / AGO 2023 -
€ 201,10
RUOLO N. 2024/004285 inerente l'autoveicolo tg. Targa_3 omesso pagamento GEN 2022 / DIC 2022 -
€ 431,48.
Eccepiva:
- Nullità per lesione diritto di difesa;
- Nel merito: non dovutezza del tributo per perdita possesso del veicolo a seguito vendita in data antecedente al periodo di maturazione del tributo;
assumeva infatti che:
1. Il veicolo tg. Targa_3 è stato venduto in data 31/10/2007 al signor Nominativo_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](cod. fisc. CF_1) (all. 1 – ATTO DI VENDITA del 31/10/2007 presso la sede dello STA cod. 1180 AUTOCONSUL SAS – repertorio autenticato da Nominativo_2)
2. Il veicolo tg. Targa_1 è stato venduto in data 22/08/2011 al signor Nominativo_3, nato a [...] P.G. il 25/07/1940, residente in [...], Indirizzo_3 (cod.fisc. CF_2) (all. 2 – ATTO DI VENDITA del 22/08/2011 presso la sede dello STA cod. 1116 del dott. Genovese Carmelo -
Repertorio n. 18130)
Si costituiva la Regione sicilia la quale rilevava che alla stregua delle verifiche effettuate e previa consultazione
Database ACI, il tributo che viene richiesto relativamente ai sopracitati veicoli con la cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla relativa data di scadenza per l'annualità 2021 richiesta,
e fino alla data odierna, gli stessi erano e sono ancora intestati alla parte ricorrente nel Pubblico Registro
Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983.
All'odierna udienza la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Va, intanto, precisato che la tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Sicilia a far data dal 01/01/2016 è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Nel caso in esame, non è contestato, da un lato, la vendita dei beni giusta documentazione versata in atti, dall'altro, la mancata trascrizione al PRA al momento dell'emissione dell'atto impugnato.
Circa il soggetto tenuto al pagamento, nel passato era prevalente l'orientamento giurisprudenziale, seguito anche dall'odierno giudicante, secondo cui "in tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa" (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8737 del 10/04/2018).
Tale indirizzo, tuttavia, è tutt'altro che pacifico e merita di essere rivisto alla luce di quanto si dirà.
Il nuovo diverso ordientamento, infatti, muove dal presupposto che il Codice della Strada (D.L. 1992/285) all'art. 94 comma 1, come modificato 1, per effetto dell'art. 17, comma 18, della legge 27.12.1997 n. 449, dispone che "In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà' di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale."
Prima della modifica del comma 1, il competente ufficio del PRA era chiamato a provvedere alla trascrizione del trasferimento e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, su richiesta avanzata dalla parte interessata, piuttosto che della parte acquirente, disposizione mantenuta nel tempo, sino alla data odierna, nonostante varie modifiche apportate all'art. 94 (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/10/2002, n.14906). Coerentemente i commi 7 e 8 dello stesso articolo 94 citato stabiliscono quindi l'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, laddove venga esibita idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa (così testualmente: "7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori").
In questi casi, pertanto, in cui sia dimostrata la mancanza di titolarità bene, la disciplina citata prevede che l'ufficio deve procedere all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva.
Viene quindi meno il richiamo all'art. 5 D.L. 953/1982 ["Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri"] ; dall'applicazione di detta norma discenderebbe - secondo la resistente
- che l'intestatario del veicolo rimarrebbe obbligato solidale del compratore fino a quando non venga effettuata l'annotazione al PRA, fatta salva la successiva azione di rivalsa nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cassazione civile sez. VI, 31/01/2019, n.3040), oltre a richiamare i suddetti commi 7 e 8 dell'art. 94 del d.lgs.vo 285/92, ha riaffermato il principio di diritto in materia in forza del quale «La previsione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, secondo cui la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, nonchè, in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011; si veda anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24681)».
Con tale pronuncia, la S.C. in una fattispecie assimilabile alla presente ha censurato la sentenza impugnata, in quanto la stessa «pur prendendo atto dell'accertamento nel merito da parte del giudice di primo grado della prova, offerta dal contribuente, in forza di documenti aventi data certa comprovanti la perdita di possesso delle due autovetture in epoca anteriore alle rispettive annualità per le quali erano stati emessi gli accertamenti impugnati, ha finito con l'attribuire alle risultanze del PRA valore di presunzione assoluta, e non relativa, superata, nella fattispecie in esame, da prova contraria, della titolarità in capo al Di AR di entrambe le autovetture in relazione alle quali erano stati emessi gli avvisi di accertamento impugnati» (cfr. citata Cass. 3040/2019).
Sotto il profilo probatorio, poi la stessa Corte di cassazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020,
n.6385) ha avuto modo di precisare che «per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R. A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova - quindi, anche attraverso la prova testimoniale - dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera. E' pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo). Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016, n. 8415)».
Ritiene, quindi, il giudicante di dover aderire a tale nuovo prevalente orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da Cass. civ. sez. 5, Ordinanza n. 23516 del 2023 secondo cui «consolidata è l'affermazione di principio secondo cui l'art. 5, trentaduesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino dal Pubblico Registro Automobilistico essere proprietari dei veicoli in essi iscritti, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria (cfr. Cass., Sez. VI/T 1° luglio 2020, n. 13351, che richiama Cass., Sez. I, n. 8176/1997; Cass., Sez. T. 28 aprile 2006, n. 10011;, Cass. Sez. VI/V 10 aprile 2018, n. 8737 e Cass. n. 8373/16)»
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dal ricorrente si ricava che in data 31.10.2007, con atto autenticato da Notaio Nominativo_2, l'autovettura BE126ZH è stata ceduta a Nominativo_1. Anche la vendita dell'altro veicolo tg. Targa_1 è documentata dal ricorrente che ha allegato l'atto di vendita del 22.08.2011.
Entrambe le vendite documentate in atti, invero, si sono perfezionate in data antecedente rispetto all'insorgere della pretesa tributaria azionata che faceva riferimento ad anni successivi.
Ne consegue che il ricorso merita accoglimento.
Alla luce delle incertezze interpretative sopra richiamate si giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
annulla l'atto limitatamente ai ruoli impugnati e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina, in data 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)