Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Simone Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l'annullamento
– del decreto del Prefetto di Agrigento del 22 febbraio 2024, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni
Visti
– il ricorso e i relativi allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Agrigento;
– i documenti prodotti dall’Amministrazione intimata;
– le memorie difensive depositate dalle parti;
– il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.-OMISSIS-;
– l’ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS-
– tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna RO;
Uditi, nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 2 maggio 2024, -OMISSIS-ha impugnato il decreto del Prefetto di Agrigento del 22 febbraio 2024, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti dell’odierno ricorrente.
Il ricorrente ha esposto di avere presentato in data 27 dicembre 2022 istanza alla Questura di Agrigento per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e di avere appreso, nel corso del relativo procedimento, dell’esistenza del citato divieto prefettizio del 2010.
A seguito del preavviso di rigetto adottato dalla Questura di Agrigento, fondato sulla persistente efficacia del divieto di detenzione di armi, il ricorrente ha presentato memoria endoprocedimentale e, successivamente, in data 5 febbraio 2024, ha proposto istanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento per ottenere la revoca del provvedimento interdittivo.
L’Amministrazione prefettizia, all’esito dell’istruttoria svolta, ha rigettato l’istanza di revoca con decreto del 22 febbraio 2024, valorizzando, oltre al permanere del quadro fattuale posto a base del provvedimento originario, le informative aggiornate degli organi di pubblica sicurezza, ed in particolare la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento n.-OMISSIS-del 1° febbraio 2024, con la quale sono state confermate le valutazioni già espresse in precedenza e ritenuta la persistente sussistenza dei motivi ostativi alla revoca del divieto.
Nel decreto impugnato l’Amministrazione ha, altresì, richiamato la tipologia dei reati contestati al richiedente, segnatamente l’appropriazione indebita, la minaccia e il porto d’armi, ritenuti indicativi, nel loro complesso, di un profilo di inaffidabilità nell’uso delle armi, ribadendo che il possesso di armi non rientra nello statuto ordinario dei diritti della persona, ma costituisce un quid pluris subordinato ad un giudizio prognostico ex ante , volto ad escludere il rischio di abuso.
Avverso tale decreto sono dedotti i motivi di: violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità e sproporzione.
Il ricorrente ha sostenuto che l’assenza di condanne penali definitive e l’assoluzione pronunciata in sede penale avrebbero imposto l’accoglimento dell’istanza di revoca, deducendo l’illegittima protrazione nel tempo del divieto di detenzione di armi e la carenza di una motivazione attuale e individualizzata del provvedimento impugnato, nonché il pregiudizio derivante dall’impossibilità di praticare l’attività sportiva del tiro a volo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando la natura preventiva e discrezionale del potere esercitato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., nonché le risultanze delle relazioni degli organi di pubblica sicurezza.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Con sentenza n-OMISSIS-, pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024, è stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo ricorrente avverso il diniego della Questura di Agrigento del 23 novembre 2023 relativo al rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito dell’esercizio del potere di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne.
Si tratta di un potere di natura eminentemente preventiva, fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto, che non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né l’attualità di condotte penalmente rilevanti, essendo sufficiente che l’interessato non dia affidamento di non abusarne.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2021, n. 1543; 18 marzo 2019, n. 2135; 19 settembre 2018, n. 4931), nonché la Corte costituzionale, che ha chiarito come la natura eccezionale del porto d’armi giustifichi un controllo amministrativo particolarmente penetrante (Corte cost., sent. n. 440/1993).
È altresì principio indiscusso che il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o del travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5678)
Nel caso di specie, il divieto originario è stato adottato con decreto prefettizio n. -OMISSIS- a seguito di una vicenda sfociata in procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 1146/2015, divenuta irrevocabile nel 2016. In particolare, dalla motivazione della sentenza penale emerge che i fatti traggono origine da un episodio di grave conflittualità familiare, verificatosi il 10 agosto 2013, che ha richiesto l’intervento delle forze di polizia e nel cui contesto sono stati rinvenuti strumenti atti ad offendere, tra cui un coltello a serramanico e un ulteriore oggetto metallico assimilabile a manganello, occultati all’interno dell’autovettura del ricorrente.
Il giudice penale, pur pronunciando assoluzione con formule diverse – in parte perché il fatto non costituisce reato e in parte per insufficienza o contraddittorietà della prova – ha dato atto della sussistenza del fatto storico e di un clima relazionale fortemente deteriorato, caratterizzato da reciproche condotte aggressive e riscontri oggettivi di contatto fisico, ritenendo l’esito assolutorio ascrivibile a profili di inattendibilità soggettiva e a incertezze probatorie, e non già all’inesistenza degli accadimenti.
Tale ricostruzione fattuale evidenzia una situazione di instabilità comportamentale in ambito familiare, connotata da tensione e disponibilità di strumenti potenzialmente offensivi, elementi che l’Autorità amministrativa ha legittimamente valorizzato ai fini della valutazione prognostica richiesta dall’art. 39 T.U.L.P.S., in una prospettiva di prevenzione e tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, rubricato come violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S., non può trovare accoglimento.
L’assunto secondo cui la mancanza di condanne penali definitive escluderebbe ogni giudizio negativo sulla affidabilità del soggetto non è coerente con la disciplina di settore, che consente all’Autorità di pubblica sicurezza di fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti e comportamenti non penalmente sanzionati ma sintomatici di un rischio di abuso delle armi.
Nel decreto impugnato l’Amministrazione ha richiamato in modo puntuale le informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, da ultimo acquisite con la citata nota del 5 gennaio 2024, nonché la tipologia dei fatti posti a base del divieto originario, ritenendoli tuttora rilevanti ai fini del giudizio prognostico, che non appare abnorme o irragionevole nel caso concreto.
È parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., lamentando la protrazione sine die del divieto.
Il decreto del 22 febbraio 2024 non costituisce una mera conferma automatica del provvedimento del 2010, ma l’esito di un procedimento di riesame attivato su istanza di parte, nel quale l’Amministrazione ha svolto una valutazione attuale della posizione del ricorrente, acquisendo elementi istruttori aggiornati e ritenendo persistenti i motivi ostativi.
In assenza di sopravvenienze positive idonee a superare il giudizio di inaffidabilità, la protrazione del divieto non si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Non è fondato il terzo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione e all’eccesso di potere per illogicità e sproporzione.
La motivazione del provvedimento impugnato, pur sintetica, risulta coerente e intellegibile, in quanto ancorata al quadro fattuale originario, alle risultanze delle relazioni degli organi di pubblica sicurezza e alla finalità preventiva del potere esercitato.
L’interesse del ricorrente alla pratica sportiva del tiro a volo è stato correttamente ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come già affermato con l’ordinanza cautelare n. 239/2024.
Quanto al regime delle spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va confermata in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non emergendo dagli atti elementi idonei a giustificarne la revoca.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Dispone in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e rinvia a separato e successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso.
Dispone che la Segreteria trasmetta copia della presente sentenza all’Agenzia delle Entrate competente, ai fini delle verifiche di rito in ordine alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 127, 136 e 138 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna RO, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna RO | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.