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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2020 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Marco Corradi
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Iuzzolino Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 968/2019, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da di rimborso Controparte_1
delle quote del premio assicurativo relative alle rate non maturate in ragione dell'estinzione anticipata di un contratto di mutuo intercorso con la CA
Popolare Pugliese S.C.A.R.L. (d'ora in poi, per brevità, solo CA) stipulato in data 12/07/2007 ed estinto il 31/03/2011.
A fondamento del presente gravame, l'appellante eccepiva la prescrizione e l'inesistenza del diritto alla restituzione di parte del premio e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza appellata con il rigetto della domanda esperita in primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'appello Controparte_1
principale e spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure le riconosceva gli interessi dalla pubblicazione della sentenza anziché dalla anticipata estinzione o dalla proposizione della domanda giudiziale.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dovuto al carico di ruolo, giungeva infine all'udienza cartolare del 05/06/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello principale sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla parte appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dalla del tutto generiche. CP_1
Passando alla disamina del primo motivo di appello formulato dalla
[...]
afferente alla prescrizione del diritto al rimborso degli oneri Parte_1
assicurativi, lo stesso va rigettato. Ed infatti, nel caso che ci occupa, non ci si trova in presenza di un diritto derivante di per sé dal contratto di assicurazione,
bensì dall'estinzione anticipata del finanziamento. A tal riguardo, occorre precisare che “In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal
contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c. si prescrivono in un anno, sono
soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina
legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo
immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione
del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o
3 dall'assicuratore sulla base di altro titolo.” (Cass. civ. nr. 11052/2002). Inoltre,
sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “[...] va qualificata come
ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente
ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente,
sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di
inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo
assicurativo, per la parte che l'assicuratore assuma di aver pagato in
eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e
non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito e
non dal contratto di assicurazione” (in motivazione Cass. civ. 6413/2023).
Ebbene, nel caso di specie poiché il diritto vantato dalla parte appellata non è
soggetto al termine di prescrizione biennale bensì a quello ordinario decennale,
non risulta essere decorso il relativo termine atteso che il contratto veniva estinto anticipatamente il 31/03/2011 e l'azione in primo grado veniva esperita nel corso dell'anno 2017.
Parimenti, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo all'inesistenza del diritto alla restituzione di parte del premio. Ed invero, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di merito, “Indipendentemente
dall'epoca di sottoscrizione del contrato di finanziamento, nel caso di rimborso
anticipato del prestito il consumatore ha sempre diritto alla riduzione degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in modo
proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte,
senza alcuna limitazione nei termini temporali e di costi ripetibili” (Tribunale
Bologna sez. IV, 28/03/2024, n.963).
4 Difatti, in relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , CP_2
introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma 1, stabiliva che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti
per la vita residua del contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16,
paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il
diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che
gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
5 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
6 modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della CA d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della
7 corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, correttamente il
Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierna appellata alla ripetizione degli oneri assicurativi non goduti. Ed infatti, non può dubitarsi che tra i costi rimborsabili rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring, ciò anche considerando il collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione. D'altronde, è opinione corrente in giurisprudenza che “[...]
qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza
assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris
tantum di collegamento [...]” (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Part Dunque, la clausola di cui all'art. 9 della convenzione tra la la CA (cfr.
convenzione n.069 all. 3 alla produzione di primo grado dell'appellante), che escludeva la ripetibilità del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata su iniziativa del cliente, va qualificata come vessatoria in quanto comportante, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. Cass. civ. 25977/2023, secondo cui “È nulla la
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”).
Pertanto, il predetto collegamento negoziale tra i due contratti comporta che all'estinzione del finanziamento le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute riguardino anche il contratto di assicurazione.
In conclusione, l'appello principale non può trovare accoglimento.
8 Passando alla disamina dell'appello incidentale, lo stesso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'appellata nello spiegare appello incidentale lamentava un'errata valutazione,
da parte del giudice di prime cure, relativamente al dies a quo per la decorrenza degli interessi riconosciuti, erroneamente calcolati dalla pubblicazione della sentenza e non dall'estinzione anticipata o dalla domanda.
Ebbene, nel caso in esame, trattandosi di debiti di valuta e non di valore, gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora, costituita dalla domanda giudiziale;
d'altronde, considerato che “In tema di indebito oggettivo
con riguardo agli interessi sulla somma da restituire e alla decorrenza degli
stessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha
ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del
pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La
prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede
dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale”
(Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022, n.6160) e che parte appellata non provava in nessun grado di giudizio la mala fede della controparte, la sentenza impugnata va riformata con decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a far data dalla domanda giudiziale e non dalla pubblicazione della sentenza,
come invece statuito dal giudice di primo grado.
Per tutto quanto esposto l'appello incidentale deve trovare accoglimento.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi
9 normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il, versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la suddetta sentenza nella parte concernete gli interessi, che dovranno decorrere dalla data della domanda giudiziale in primo grado;
- Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2020 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Marco Corradi
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Iuzzolino Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 968/2019, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da di rimborso Controparte_1
delle quote del premio assicurativo relative alle rate non maturate in ragione dell'estinzione anticipata di un contratto di mutuo intercorso con la CA
Popolare Pugliese S.C.A.R.L. (d'ora in poi, per brevità, solo CA) stipulato in data 12/07/2007 ed estinto il 31/03/2011.
A fondamento del presente gravame, l'appellante eccepiva la prescrizione e l'inesistenza del diritto alla restituzione di parte del premio e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza appellata con il rigetto della domanda esperita in primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'appello Controparte_1
principale e spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure le riconosceva gli interessi dalla pubblicazione della sentenza anziché dalla anticipata estinzione o dalla proposizione della domanda giudiziale.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dovuto al carico di ruolo, giungeva infine all'udienza cartolare del 05/06/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello principale sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dalla parte appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dalla del tutto generiche. CP_1
Passando alla disamina del primo motivo di appello formulato dalla
[...]
afferente alla prescrizione del diritto al rimborso degli oneri Parte_1
assicurativi, lo stesso va rigettato. Ed infatti, nel caso che ci occupa, non ci si trova in presenza di un diritto derivante di per sé dal contratto di assicurazione,
bensì dall'estinzione anticipata del finanziamento. A tal riguardo, occorre precisare che “In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal
contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c. si prescrivono in un anno, sono
soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina
legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo
immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione
del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o
3 dall'assicuratore sulla base di altro titolo.” (Cass. civ. nr. 11052/2002). Inoltre,
sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “[...] va qualificata come
ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente
ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente,
sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di
inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo
assicurativo, per la parte che l'assicuratore assuma di aver pagato in
eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e
non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito e
non dal contratto di assicurazione” (in motivazione Cass. civ. 6413/2023).
Ebbene, nel caso di specie poiché il diritto vantato dalla parte appellata non è
soggetto al termine di prescrizione biennale bensì a quello ordinario decennale,
non risulta essere decorso il relativo termine atteso che il contratto veniva estinto anticipatamente il 31/03/2011 e l'azione in primo grado veniva esperita nel corso dell'anno 2017.
Parimenti, non può trovare accoglimento il motivo di appello relativo all'inesistenza del diritto alla restituzione di parte del premio. Ed invero, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di merito, “Indipendentemente
dall'epoca di sottoscrizione del contrato di finanziamento, nel caso di rimborso
anticipato del prestito il consumatore ha sempre diritto alla riduzione degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in modo
proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte,
senza alcuna limitazione nei termini temporali e di costi ripetibili” (Tribunale
Bologna sez. IV, 28/03/2024, n.963).
4 Difatti, in relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , CP_2
introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma 1, stabiliva che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti
per la vita residua del contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16,
paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il
diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che
gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
5 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
6 modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della CA d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della
7 corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, correttamente il
Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierna appellata alla ripetizione degli oneri assicurativi non goduti. Ed infatti, non può dubitarsi che tra i costi rimborsabili rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring, ciò anche considerando il collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione. D'altronde, è opinione corrente in giurisprudenza che “[...]
qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza
assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris
tantum di collegamento [...]” (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Part Dunque, la clausola di cui all'art. 9 della convenzione tra la la CA (cfr.
convenzione n.069 all. 3 alla produzione di primo grado dell'appellante), che escludeva la ripetibilità del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata su iniziativa del cliente, va qualificata come vessatoria in quanto comportante, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. Cass. civ. 25977/2023, secondo cui “È nulla la
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”).
Pertanto, il predetto collegamento negoziale tra i due contratti comporta che all'estinzione del finanziamento le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute riguardino anche il contratto di assicurazione.
In conclusione, l'appello principale non può trovare accoglimento.
8 Passando alla disamina dell'appello incidentale, lo stesso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'appellata nello spiegare appello incidentale lamentava un'errata valutazione,
da parte del giudice di prime cure, relativamente al dies a quo per la decorrenza degli interessi riconosciuti, erroneamente calcolati dalla pubblicazione della sentenza e non dall'estinzione anticipata o dalla domanda.
Ebbene, nel caso in esame, trattandosi di debiti di valuta e non di valore, gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora, costituita dalla domanda giudiziale;
d'altronde, considerato che “In tema di indebito oggettivo
con riguardo agli interessi sulla somma da restituire e alla decorrenza degli
stessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha
ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del
pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La
prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede
dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale”
(Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022, n.6160) e che parte appellata non provava in nessun grado di giudizio la mala fede della controparte, la sentenza impugnata va riformata con decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a far data dalla domanda giudiziale e non dalla pubblicazione della sentenza,
come invece statuito dal giudice di primo grado.
Per tutto quanto esposto l'appello incidentale deve trovare accoglimento.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi
9 normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il, versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la suddetta sentenza nella parte concernete gli interessi, che dovranno decorrere dalla data della domanda giudiziale in primo grado;
- Compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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