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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Briguglio, per procura in atti
- ATTORE -
E
Controparte_1
(C.F: ), difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1
- CONVENUTO -
E
– società incorporante la nuova Controparte_2 Controparte_3 denominazione di – P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 procuratore pro tempore, difesa dall'avv. Giuseppe Rino Visalli
- CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex art. 1218 c.c e 2048 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da memorie scritte in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il Controparte_5 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Riferiva che in data 18.4.2016, nella qualità di studente della scuola media superiore presso l'Istituto d'Istruzione superiore I.T.I.S. “Verona Trento” di Messina, durante l'ora di educazione fisica, mentre giocava a calcio, subiva uno scontro violento con un compagno di classe, riportando gravi lesioni al volto, per cui veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte e successivamente trasferito al , dove gli veniva diagnosticato Pt_2
“trauma regione frontale con ecchimosi”; in serata, recatosi presso il pronto soccorso del
Policlinico, sottoposto a TAC, gli veniva diagnosticata “frattura plurifocale dell'osso frontale con affossamento della parte anteriore del seno frontale” e veniva ricoverato presso il reparto maxillo-facciale e sottoposto ad intervento chirurgico di contenzione ed osteosintesi.
Argomentava, pertanto, la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 c.c., in ragione del vincolo contrattuale assunto con la famiglia dell'allievo, all'epoca dei fatti minore di età. In subordine, invocava la responsabilità ex art. 2048 c.c., evidenziando che la collisione con un compagno di gioco avveniva a causa di un'azione di gioco irruenta, mentre il docente supplente, sig. si allontanava dal posto in cui si trovavano gli Persona_1 allievi.
Si costituiva il che, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in CP_5 causa la e deduceva l'improcedibilità della domanda per il mancato Controparte_4 esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda in quanto le lesioni sono avvenute durante una fase repentina di gioco.
Il Giudice, con provvedimento del 3.12.2020, autorizzava il a chiamare in causa la CP_5
Controparte_4
pagina 2 di 6 Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento della CP_4 negoziazione assistita, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della copertura assicurativa, in quanto la prima rata veniva pagata il 27.4.2016, quindi, successivamente alla verificazione del sinistro.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Con provvedimento del 23.6.2021 il Giudice assegnava a parte attrice un termine per avviare la negoziazione assistita.
Con provvedimento del 20.1.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 22.9.2022 il Giudice ammetteva le prove orali
All'udienza del 28.2.2023 il Giudice sentiva il teste Testimone_1
All'udienza del 12.9.2023 il Giudice sentiva il teste Persona_1
Con ordinanza del 15.9.2023 il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la cui procedura è stata espletata nel corso del procedimento.
Nel merito la domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'attore ha proposto alternativamente l'azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o l'azione di responsabilità extracontrattuale in forma aggravata ex art. 2048 c.c.
Con l'iscrizione dell'alunno all'istituto scolastico si instaura un rapporto contrattuale tra la scuola e l'alunno (se maggiore di età) o i genitori dell'alunno (minore di età), per cui la scuola, attraverso l'insegnate, assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il danneggiato deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto, mentre incombe sull'istituto scolastico l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad esso non imputabile.
pagina 3 di 6 La norma, tuttavia, è invocabile nel caso in cui l'alunno cagioni delle lesioni a se stesso.
Diverso è, invece, il caso in esame, in cui si applica la responsabilità extracontrattuale ex art. 2048
c.c., venendo in considerazione il danno cagionato ad un allievo da parte di un altro allievo.
Nel caso di responsabilità ex art. 2048 c.c., l''amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Per cui incombe sul danneggiato l'onere di provare che l'evento si è verificato durante l'orario scolastico a causa della condotta commissiva o omissiva di un altro soggetto.
L'istituto scolastico, invece, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, cioè deve dimostrare che il danno non era prevedibile né evitabile, in quanto si è verificato nonostante il docente abbia posto in essere tutte le misure e cautele necessarie ad evitare il danno.
Il docente di educazione fisica ha riferito di essere stato presente al momento Persona_1 dell'infortunio occorso a , svolgendo le funzioni di arbitro per assicurare il corretto Parte_1 svolgimento della partita di calcio a cinque, attività che rientra nel programma scolastico di educazione fisica. Lo stesso ha riferito che l'alunno , durante la partita di calcio, si è impattato Parte_1 frontalmente ed involontariamente con un altro ragazzo della stessa classe, per cui, vedendolo frastornato, non lo ha fatto più giocare;
e, quando è finita l'ora di educazione fisica, il ragazzo è andato in classe.
Diverse sono le dichiarazioni rese da (nato il [...]), compagno di classe del Testimone_1
, che giocava assieme a lui la partita di calcio, il quale ha riferito che il prof. Parte_1 Per_1 supplente di educazione fisica, si era allontanato durante la partita e ha lasciato decidere agli alunni la formazione delle squadre e l'organizzazione del gioco. Durante la partita, veniva Parte_1 colpito alla fronte con la tempia dal compagno avversario, , più esperto, che Persona_2 conduceva il gioco era in possesso della palla. A causa dell'urto improvviso il cadeva per Parte_3 terra e presentava il centro della fronte schiacciato, con due bernoccoli a destra e a sinistra della fronte, per cui il gioco è stato sospeso e il compagno ha chiamato il docente, che era in Persona_3 un'altra aula ed è arrivato dopo qualche minuto.
Pressocché sovrapponibili sono le dichiarazioni rese dall'omonimo (nato il Testimone_1
25.4.1999), anch'egli compagno di gioco del , il quale ha precisato che “anche con il Parte_1 professore titolare restavamo soli in palestra quando si svolgeva la partita…eravamo noi ad organizzare il gioco e facevamo quello che volevamo”. pagina 4 di 6 Orbene, pur nel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, anche ritenendo che il docente fosse assente durante la partita e che la formazione delle squadre è avvenuta ad iniziativa degli stessi ragazzi, occorre evidenziare che all'epoca del sinistro l'attore aveva quasi diciassette anni.
E al riguardo la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'intensità dell'obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno è inversamente proporzionale alla sua età, in quanto minore è l'età dell'alunno maggiori sono i doveri di protezione gravanti sul docente;
più elevata è l'età dell'alunno, minore è la protezione che può esigersi da parte del docente.
Pertanto, nel caso di specie, non occorreva una vigilanza costante del docente in considerazione dell'età degli alunni, prossima alla maggiore età.
Peraltro, anche in considerazione dell'età degli alunni, non occorreva che il docente provvedesse a formare le squadre, anche perché, come riferito dall'alunno , i ragazzi, anche con il docente Tes_1 titolare di educazione fisica, erano abituati a formare autonomamente le squadre.
Occorre, inoltre, evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, occorre avere riguardo all'azione che ha causato l'infortunio del compagno, per cui si deve valutare il contesto in cui avviene l'azione, che è una partita di calcio.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che per affermarsi la responsabilità dell'istituto scolastico occorre che parte attrice dimostri che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro allievo impegnato nella partita.
Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'azione del compagno della squadra avversaria è stata repentina e il si è scontrato frontalmente con il compagno, per cui non Parte_1 sono emerse irregolarità nel gioco o falli;
e l'evento lesivo appare l'effetto della normale condotta di gioco, in quanto il calcio comporta inevitabilmente un contatto fisico tra i partecipanti.
L'azione di gioco non ha travalicato i limiti del normale agonismo e l'evento occorso all'attore rientra nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio, anche perché, come detto, l'età dei partecipanti non richiedeva misure di sorveglianza particolarmente intense.
La presenza del docente, pertanto, non avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento, che è stata una conseguenza inevitabile del gioco e non è stata causata dalla violazione di alcuna regola del gioco.
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del ex art. 2048 c.c., mancando la prova del fatto CP_5 illecito dell'allievo sottoposto alla sorveglianza del docente e risultando che l'evento verificatosi rientrava nel rischio tipico dell'attività sportiva praticata. pagina 5 di 6
Per questi motivi
la domanda attorea non può trovare accoglimento e va rigettata.
Stante il rigetto della domanda di parte attrice, non va neanche esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dalla compagnia di assicurazione per il mancato pagamento del premio.
L'attore va, pertanto, condannato a pagare le spese in favore del , che si liquidano in euro CP_5
2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi in base al valore della causa dichiarato, importo così determinato: euro 460,00 per studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro
840,00 per trattazione e fase istruttoria, euro 851,00 per fase decisionale
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra il e la chiamata in causa CP_5 [...]
in quanto il ha chiamato legittimamente chiamato in causa la compagnia CP_2 CP_5 assicurativa per essere manlevata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, che liquida in euro 2.540,00. Controparte_5
3. Compensa le spese processuali tra il e la CP_5 Controparte_2
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Briguglio, per procura in atti
- ATTORE -
E
Controparte_1
(C.F: ), difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1
- CONVENUTO -
E
– società incorporante la nuova Controparte_2 Controparte_3 denominazione di – P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 procuratore pro tempore, difesa dall'avv. Giuseppe Rino Visalli
- CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex art. 1218 c.c e 2048 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da memorie scritte in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il Controparte_5 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Riferiva che in data 18.4.2016, nella qualità di studente della scuola media superiore presso l'Istituto d'Istruzione superiore I.T.I.S. “Verona Trento” di Messina, durante l'ora di educazione fisica, mentre giocava a calcio, subiva uno scontro violento con un compagno di classe, riportando gravi lesioni al volto, per cui veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte e successivamente trasferito al , dove gli veniva diagnosticato Pt_2
“trauma regione frontale con ecchimosi”; in serata, recatosi presso il pronto soccorso del
Policlinico, sottoposto a TAC, gli veniva diagnosticata “frattura plurifocale dell'osso frontale con affossamento della parte anteriore del seno frontale” e veniva ricoverato presso il reparto maxillo-facciale e sottoposto ad intervento chirurgico di contenzione ed osteosintesi.
Argomentava, pertanto, la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 c.c., in ragione del vincolo contrattuale assunto con la famiglia dell'allievo, all'epoca dei fatti minore di età. In subordine, invocava la responsabilità ex art. 2048 c.c., evidenziando che la collisione con un compagno di gioco avveniva a causa di un'azione di gioco irruenta, mentre il docente supplente, sig. si allontanava dal posto in cui si trovavano gli Persona_1 allievi.
Si costituiva il che, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in CP_5 causa la e deduceva l'improcedibilità della domanda per il mancato Controparte_4 esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda in quanto le lesioni sono avvenute durante una fase repentina di gioco.
Il Giudice, con provvedimento del 3.12.2020, autorizzava il a chiamare in causa la CP_5
Controparte_4
pagina 2 di 6 Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento della CP_4 negoziazione assistita, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della copertura assicurativa, in quanto la prima rata veniva pagata il 27.4.2016, quindi, successivamente alla verificazione del sinistro.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Con provvedimento del 23.6.2021 il Giudice assegnava a parte attrice un termine per avviare la negoziazione assistita.
Con provvedimento del 20.1.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 22.9.2022 il Giudice ammetteva le prove orali
All'udienza del 28.2.2023 il Giudice sentiva il teste Testimone_1
All'udienza del 12.9.2023 il Giudice sentiva il teste Persona_1
Con ordinanza del 15.9.2023 il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la cui procedura è stata espletata nel corso del procedimento.
Nel merito la domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'attore ha proposto alternativamente l'azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o l'azione di responsabilità extracontrattuale in forma aggravata ex art. 2048 c.c.
Con l'iscrizione dell'alunno all'istituto scolastico si instaura un rapporto contrattuale tra la scuola e l'alunno (se maggiore di età) o i genitori dell'alunno (minore di età), per cui la scuola, attraverso l'insegnate, assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il danneggiato deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto, mentre incombe sull'istituto scolastico l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad esso non imputabile.
pagina 3 di 6 La norma, tuttavia, è invocabile nel caso in cui l'alunno cagioni delle lesioni a se stesso.
Diverso è, invece, il caso in esame, in cui si applica la responsabilità extracontrattuale ex art. 2048
c.c., venendo in considerazione il danno cagionato ad un allievo da parte di un altro allievo.
Nel caso di responsabilità ex art. 2048 c.c., l''amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Per cui incombe sul danneggiato l'onere di provare che l'evento si è verificato durante l'orario scolastico a causa della condotta commissiva o omissiva di un altro soggetto.
L'istituto scolastico, invece, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, cioè deve dimostrare che il danno non era prevedibile né evitabile, in quanto si è verificato nonostante il docente abbia posto in essere tutte le misure e cautele necessarie ad evitare il danno.
Il docente di educazione fisica ha riferito di essere stato presente al momento Persona_1 dell'infortunio occorso a , svolgendo le funzioni di arbitro per assicurare il corretto Parte_1 svolgimento della partita di calcio a cinque, attività che rientra nel programma scolastico di educazione fisica. Lo stesso ha riferito che l'alunno , durante la partita di calcio, si è impattato Parte_1 frontalmente ed involontariamente con un altro ragazzo della stessa classe, per cui, vedendolo frastornato, non lo ha fatto più giocare;
e, quando è finita l'ora di educazione fisica, il ragazzo è andato in classe.
Diverse sono le dichiarazioni rese da (nato il [...]), compagno di classe del Testimone_1
, che giocava assieme a lui la partita di calcio, il quale ha riferito che il prof. Parte_1 Per_1 supplente di educazione fisica, si era allontanato durante la partita e ha lasciato decidere agli alunni la formazione delle squadre e l'organizzazione del gioco. Durante la partita, veniva Parte_1 colpito alla fronte con la tempia dal compagno avversario, , più esperto, che Persona_2 conduceva il gioco era in possesso della palla. A causa dell'urto improvviso il cadeva per Parte_3 terra e presentava il centro della fronte schiacciato, con due bernoccoli a destra e a sinistra della fronte, per cui il gioco è stato sospeso e il compagno ha chiamato il docente, che era in Persona_3 un'altra aula ed è arrivato dopo qualche minuto.
Pressocché sovrapponibili sono le dichiarazioni rese dall'omonimo (nato il Testimone_1
25.4.1999), anch'egli compagno di gioco del , il quale ha precisato che “anche con il Parte_1 professore titolare restavamo soli in palestra quando si svolgeva la partita…eravamo noi ad organizzare il gioco e facevamo quello che volevamo”. pagina 4 di 6 Orbene, pur nel contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, anche ritenendo che il docente fosse assente durante la partita e che la formazione delle squadre è avvenuta ad iniziativa degli stessi ragazzi, occorre evidenziare che all'epoca del sinistro l'attore aveva quasi diciassette anni.
E al riguardo la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'intensità dell'obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno è inversamente proporzionale alla sua età, in quanto minore è l'età dell'alunno maggiori sono i doveri di protezione gravanti sul docente;
più elevata è l'età dell'alunno, minore è la protezione che può esigersi da parte del docente.
Pertanto, nel caso di specie, non occorreva una vigilanza costante del docente in considerazione dell'età degli alunni, prossima alla maggiore età.
Peraltro, anche in considerazione dell'età degli alunni, non occorreva che il docente provvedesse a formare le squadre, anche perché, come riferito dall'alunno , i ragazzi, anche con il docente Tes_1 titolare di educazione fisica, erano abituati a formare autonomamente le squadre.
Occorre, inoltre, evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, occorre avere riguardo all'azione che ha causato l'infortunio del compagno, per cui si deve valutare il contesto in cui avviene l'azione, che è una partita di calcio.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che per affermarsi la responsabilità dell'istituto scolastico occorre che parte attrice dimostri che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro allievo impegnato nella partita.
Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'azione del compagno della squadra avversaria è stata repentina e il si è scontrato frontalmente con il compagno, per cui non Parte_1 sono emerse irregolarità nel gioco o falli;
e l'evento lesivo appare l'effetto della normale condotta di gioco, in quanto il calcio comporta inevitabilmente un contatto fisico tra i partecipanti.
L'azione di gioco non ha travalicato i limiti del normale agonismo e l'evento occorso all'attore rientra nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio, anche perché, come detto, l'età dei partecipanti non richiedeva misure di sorveglianza particolarmente intense.
La presenza del docente, pertanto, non avrebbe potuto impedire la verificazione dell'evento, che è stata una conseguenza inevitabile del gioco e non è stata causata dalla violazione di alcuna regola del gioco.
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del ex art. 2048 c.c., mancando la prova del fatto CP_5 illecito dell'allievo sottoposto alla sorveglianza del docente e risultando che l'evento verificatosi rientrava nel rischio tipico dell'attività sportiva praticata. pagina 5 di 6
Per questi motivi
la domanda attorea non può trovare accoglimento e va rigettata.
Stante il rigetto della domanda di parte attrice, non va neanche esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dalla compagnia di assicurazione per il mancato pagamento del premio.
L'attore va, pertanto, condannato a pagare le spese in favore del , che si liquidano in euro CP_5
2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi in base al valore della causa dichiarato, importo così determinato: euro 460,00 per studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro
840,00 per trattazione e fase istruttoria, euro 851,00 per fase decisionale
Vanno, invece, compensate le spese processuali tra il e la chiamata in causa CP_5 [...]
in quanto il ha chiamato legittimamente chiamato in causa la compagnia CP_2 CP_5 assicurativa per essere manlevata.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, che liquida in euro 2.540,00. Controparte_5
3. Compensa le spese processuali tra il e la CP_5 Controparte_2
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6