Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di SIRACUSA, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici
Dott.ssa Veronica MILONE……………………………….. Presidente
Dott.ssa Maria LUPO …………………… ………………… Giudice
Dott. Gilberto Orazio RAPISARDA…………………….. … Giudice rel., est. riunito in Camera di Consiglio in data 22/05/2025 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 119 dell'anno 2024, pendente
TRA
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GAROFALO LAURA come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO
DELL'UFFICIO DI PROCURA sulle seguenti
CONCLUSIONI:
PER IL P.M.:
Visto, nulla si oppone.
PER LA PARTE RICORRENTE:
Voglia l'On.le Tribunale adito, con sentenza:
1) ordinare con riguardo a ( , nato a [...]_1 C.F._1 il 09.12.2003, ivi residente in [...], int. 4, la rettifica degli atti di stato civile, da maschile a femminile, sostituendo il nome da “ a “ ”, Pt_1 Per_1 con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982 e segnatamente:
i) ordinare la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Noto di ( , nato a [...] il [...], per cui Parte_1 C.F._1
1
“ debba leggersi “ ”. Pt_1 Per_1
***
§ IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 9/1/2024, ritualmente notificato presso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare il proprio sesso anagrafico, da maschile a femminile ed il nome anagrafico, da a Pt_1
nonché di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico volto Per_1 alla riassegnazione dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
L'attore, difatti, risulta essere interessato dalla diagnosi di “Disforia di genere”, non correlata ad altre patologie clinicamente significative, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata dall'ASP di Catania del 15.09.2022 ( a firma della dott.ssa , doc. 3). Persona_2
In seno al ricorso, si evince come l'odierno attore abbia manifestato l'esigenza di avviare un percorso di transessualismo sin dall'adolescenza, età in cui ha acquisito piena consapevolezza del proprio corpo.
Oltre alla rappresentazione del proprio percorso di transizione di genere resa dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, di rilevante importanza risulta essere la certificazione clinica rilasciata dalla psicologica dott.ssa dell'ASP di Per_3
Catania del 28.2.2022 secondo cui il ricorrente:
“Sin dall'infanzia disagio diffuso, difficoltà d'inserimento sociale, chiusura, paure irrazionali (…) Durante la pubertà comincia ad attribuire il proprio disagio ad incongruenza di genere, non si riconosce nell'espressione di genere maschile, preferisce abbigliamenti e attività più frequentemente considerate femminili, comincia
a nutrire avversione verso i propri caratteri sessuali. (…) In conclusione, la valutazione psicologica documenta problematiche ideative, emotive e relazionali riconducibili al
Disturbo di Asperger diagnosticato, e un disturbo di grado elevato dell'organizzazione psicosessuale, che il soggetto attribuisce a incongruenza di genere” (v. doc. 4: relazione psicologica ASP di Catania del 28.02.2022).
In data 7/11/2023 parte ricorrente veniva nuovamente sottoposto a visita psicologica e valutazione psicodiagnostica e dalla relazione redatta dalla dott.ssa
(doc. 5: relazione psicologica dott.ssa di Catania del Persona_4 Persona_5
18.11.2023) si evince che:
“Dal marzo 2022 (parte ricorrente) assume terapia ormonale di conversione con ormoni ad azione femminilizzante e contestualmente ha iniziato l'esperienza di real life, assumendo il nome di e presentandosi nei propri contesti di vita con Per_1 un'identità femminile. 2 I cambiamenti somatici sono ritenuti soddisfacenti e l'allineamento della espressione di genere con l'identità di genere femminile cui sente di appartenere hanno ridotto il disagio psicologico e l'incidenza delle problematiche emotive nell'adattamento generale. (….) In conclusione, la valutazione psicologica documenta, in atto, un sufficiente adattamento al percorso di affermazione di genere e aumentata consapevolezza delle problematiche emotive e relazionali di tipo autistico”.
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso da maschile a femminile e del nuovo nome da a . Pt_1 Per_1
Con intervento del 29.4.24 si costituiva la Procura della Repubblica presso questo
Tribunale il quale riservava le proprie conclusioni all'esito dell'istruttoria diretta a valutare la piena consapevolezza e la corrispondenza ai propri interessi della domanda proposta dall'istante.
All'udienza del 2.7.24 compariva l'attore il quale veniva sentito ad interrogatorio libero. Nessuno compariva per l'adita Procura della Repubblica. All'esito dell'udienza, la causa veniva istruita a mezzo CTU.
All'udienza del 15.4.25 la causa veniva trattenuta in decisione giusta decreto del
23.4.25.
Le domande avanzate dal ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali).
Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato
(libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i
"caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art.
31 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante 3 trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario".
L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del
1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”1.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che il ricorrente è affetto da disforia di genere.
In particolare, all'udienza del 2 luglio 2024, l'attore ha dichiarato quanto segue: “(…) desidero essere chiamata . Per_1
Mi sono sempre sentita una donna e ho iniziato a prenderne coscienza tra i nove e i tredici anni. Sin dall'asilo la maestra si lamentava che volevo fare giochi femminili. La diagnosi di disforia di genere l'ho avuta a 17 anni tramite un percorso psicologico e psichiatrico avendone parlato con tutta la famiglia con cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso.
Inizialmente ho seguito un percorso psicologico e psichiatrico e poi sono passata alla terapia ormonale da circa tre anni. In passato ho subito atti di bullismo a causa della mia condizione e un compagno mi ha anche rotto un braccio.
Adesso mi sento molto meglio con me stessa e con il mio corpo e sono più a mio agio anche quando mi guardo allo specchio. Anche le relazioni umane sono migliorate da quando ho iniziato la transizione e sono anche stata fidanzata per un anno.
Attualmente studio all'università di scienze e tecniche psicologiche di Messina con sede a Siracusa e anche all'università di filosofia a Catania.
Insisto in ricorso ed anche nell'intervento chirurgico.
Sono convinta di volere procedere all'adeguamento del genere sessuale anche con trattamento chirurgico per potermi sentire me stessa e stare bene con il mio corpo.
Sono pienamente convinta della mia scelta, ci ho riflettuto molto e ne sono sicura. Ne abbiamo anche parlato in famiglia”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente, il quale ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stesso come appartenente al genere sessuale femminile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti), dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dallo stesso, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome “ ”. Per_1
Le conclusioni di cui sopra non sono incise dalla circostanza per cui il ricorrente risulta affetto da una forma di autismo ad alto funzionamento siccome accertato in sede peritale d'ufficio il ricorrente ha acquisito un adeguato grado di consapevolezza e libera autodeterminazione nella scelta di procedere alla transizione di genere mediante adeguamento chirurgico (cfr. conclusioni della CTU in atti). Del resto, come chiarito nella CTU cui si rinvia: Le uniche problematiche relative al disturbo autistico sono dispercezioni sensoriali (fastidio nei luoghi affollati) e difficoltà nelle relazioni personali.
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
5 Quanto alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico, comunque non coltivata nel corso del giudizio, va osservato quanto segue.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, l'operazione chirurgica può considerarsi irrinunciabile qualora la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare nell'interessato un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della morfologia anatomica.
Nel caso di specie, appare di chiara evidenza come la marcata incongruenza tra il proprio sesso biologico e il senso di appartenenza al genere sessuale maschile abbia determinato in capo alla ricorrente una sofferenza ed un disagio tale da indurla ad introdurre il presente giudizio.
L'irreversibilità del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale risulta essere, dunque, il frutto di una scelta consapevole, la quale costituisce il risultato di un percorso maturato negli anni.
Preso atto di quanto sopra va tuttavia evidenziata e valorizzata nella sua portata pratica la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono alla ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà la ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al diretto interessato e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali 6 primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da Parte_1 maschile a femminile con l'assunzione del nome “ ordinandosi all'ufficiale di Per_6
Stato Civile del Comune di Noto di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di “sesso femminile” nei documenti del ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 119/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di nascita e in Parte_1 ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da maschio a femmina del nome da
“ ” a “ ” mandando all'ufficiale di Stato Civile di NOTO o altro Pt_1 Per_1 competente per i suddetti adempimenti;
SPESE di difesa e CTU sono irripetibili.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 22/5/2025 .
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La tesi è stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 21.10.2015 secondo cui: “La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Cfr. altresì Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 13.7.2017 secondo cui: “Ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali”.
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