TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 262
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione, eccesso di potere ed incompetenza del CSM e del Ministero della Giustizia

    Il CSM ha correttamente accertato la mancanza del requisito di essere in servizio alla data del 15 agosto 2017, requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Il superamento della prova valutativa non sana tale carenza.

  • Rigettato
    Violazione del diritto dell'Unione Europea - Direttiva 1999/70/CE, Clausola 5 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La procedura di stabilizzazione prevista dalla L. 234/2021 costituisce un risarcimento in forma specifica per i magistrati onorari che hanno subito un'abusiva reiterazione di contratti a termine. L'esclusione del ricorrente dalla procedura rende inammissibile la doglianza per carenza di interesse. La rinuncia a pretese pregresse opera solo in caso di esito positivo della procedura.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione

    La normativa contestata è stata introdotta per dare attuazione all'art. 29 del D.Lgs. 116/2017, come novellato, che prevede condizioni di ammissione e gli effetti della domanda, richiamando le disposizioni primarie. L'esclusione del ricorrente è legittima in quanto non era in servizio alla data richiesta.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento e buona fede

    Non sussistono gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità per difetto del requisito dell'ingiustizia del danno. Il fatto di essere stato valutato non è decisivo, poiché il controllo dei requisiti può avvenire successivamente e il sostenimento del colloquio non sana la mancanza del requisito di partecipazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione in riferimento alla violazione del diritto di partecipazione al procedimento

    Il ricorrente ha partecipato a una procedura per la quale non era legittimato (circostanza non contestata). Non è configurabile alcuna lesione del contraddittorio, poiché nessun apporto decisivo avrebbe potuto fornire l'istante a fronte della sua inammissibilità in radice. La motivazione dell'atto è chiara e sufficiente.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e/o rimessione alla Corte Costituzionale

    Non vi è luogo per accedere al chiesto rinvio pregiudiziale o alla proposta questione di costituzionalità, attesa la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 262
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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