Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7040 del 2025, proposto da LI HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LU LI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del CSM del 2 aprile, con dichiarazione del diritto alla prosecuzione del servizio del ricorrente come Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Verona fino al 70° anno d'età; in subordine, disporre rinvio alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE e/o la rimessione alla Corte costituzionale secondo quanto indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LI AR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
Il ricorrente ha svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario dal 7 settembre 2000 al 6 novembre 2002 (presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) e dal 22 novembre 2021 sino alla data dell’odierno giudizio (presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) e ha partecipato il 17 settembre 2024 alla prova valutativa prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 116/2017 (come modificato dalla L. 234/2021), “risultando idoneo a seguito del colloquio”. Tuttavia, con delibera del 2 aprile 2025, il CSM ha dichiarato la sua domanda inammissibile “in quanto non era in servizio alla data del 15 agosto 2017”. L’esponente ha contestato, con il ricorso in esame, le relative determinazioni amministrative, nella parte in cui lo hanno escluso dalle nuove funzioni, siccome illegittime in ragione dei seguenti motivi di gravame:
1) VIOLAZIONE, ECCESSO DI POTERE ED INCOMPETENZA DEL CSM NELLA DELIBERA DEL 24 APRILE 2024 E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NEL DECRETO DEL 15 MAGGIO 2024. Con tale motivo il ricorrente (non contestando in fatto di non essere stato in servizio alla data del 15 agosto 2017), assume di aver “fatto affidamento sulla possibilità di stabilizzazione in base alla normativa vigente e all’idoneità conseguita”, affidamento violato dal CSM, posto che “dopo essere stato ammesso alla procedura di valutazione per la stabilizzazione fino al 70° anno di età e dopo avere riportato un giudizio di idoneità da parte della Commissione si vedeva dichiarare l’inammissibilità ex post della sua domanda da parte del CSM, senza che nessuna disposizione di legge prevedesse tale possibilità” ;
2) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA – DIRETTIVA 1999/70/CE, CLAUSOLA 5 DELL’ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO. Deduce l’istante di aver “superato i 36 mesi di servizio e di conseguenza la normativa nazionale è in contrasto con la Direttiva, come riconosciuto dalla CGUE nella sentenza 27 giugno 2024 (C-41/23; ECLI:EU:C:2024:554) e nella procedura d’infrazione 2016/4081”, in quanto lo Stato non avrebbe previsto alcuna procedura dissuasiva al fine di evitare la protrazione dei rapporti a tempo determinato oltre il predetto limite. Chiede dunque al TAR di disapplicare la disposizione nazionale ritenuta in contrasto con il diritto europeo, con declaratoria del suo diritto alla permanenza in servizio fino al 70° anno di età”. In subordine, chiede disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia UE;
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. Per mezzo di tale doglianza, il ricorrente deduce che l’esclusione disposta dalla legge dei magistrati onorari non in servizio alla data del 15 agosto 2017 ma con pregressa esperienza sarebbe irragionevole in quanto foriera di disparità di trattamento che comprometterebbe “il buon andamento della P.A. per dispersione di professionalità già valutate positivamente e viola il diritto europeo come recepito dall’art. 117 Cost” e, inoltre, la mancata previsione di misure dissuasive contro la precarizzazione della stabilizzazione costituirebbe “un vulnus che genera responsabilità dello Stato italiano”;
4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUONA FEDE. Con il quarto motivo il ricorrente ribadisce di aver fatto “affidamento sulla possibilità di stabilizzazione in base alla normativa vigente e all’idoneità conseguita” e ritiene che la lesione di tale legittimo affidamento dovrebbe comportare l’annullabilità dell’atto o la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione;
5) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO. Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta che il CSM non avrebbe valutato adeguatamente la sua la posizione e non avrebbe consentito una corretta interlocuzione procedimentale in violazione dei principi previsti dalla L. n. 241/1990.
Sulla base delle sopra dedotte lagnanze, l’esponente ha dunque chiesto l’annullamento degli atti, previa concessione di tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame. Il Dicastero ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisone all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
2. Premesso che l’impugnazione del decreto ministeriale indicato in epigrafe giustifica il coinvolgimento in giudizio del Ministero intimato (dovendosi così rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale), si rileva, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. In primis, devono essere disattese tutte le doglianze proposte avverso la procedura di stabilizzazione introdotta dalla L. n. 234/ 2021, che ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017, richiamandosi sul punto la giurisprudenza univoca della Sezione. Giova ricordare invero che il Governo italiano, nel dichiarato intento di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio alla data dell’entrata in vigore del 15 agosto 2017, più volte prorogati nell’incarico e suscettibili di essere confermati per ulteriori 3 quadrienni sino al raggiungimento del 68° anno di età, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia, ha proposto un emendamento alla Legge di bilancio 2022 che è stato trasfuso nell’art. 1, co. 629, della L. n. 234 del 2021, il quale ha introdotto nel D.Lgs. 116 del 2017 il nuovo articolo 29, in questa sede contestato. Le linee di intervento attengono alla previsione, per tali magistrati onorari, della possibilità di ottenere una conferma nell’esercizio delle funzioni onorarie a tempo indeterminato, fino al settantesimo anno di età, all’esito di una procedura valutativa cui si accede a domanda; la mancata presentazione dell’istanza comporta la cessazione dal servizio.
La riforma prevede, poi, un’indennità commisurata al servizio prestato, per coloro che non accederanno alla conferma, volontariamente o per mancato superamento della procedura, e la perdita del diritto ad ogni pretesa discendente dal pregresso rapporto lavorativo ove detta indennità sia accettata; viene disegnato il regime economico conseguente all’esercizio o meno, da parte dei magistrati confermati, dell’opzione per l’esclusività delle funzioni onorarie, con l’erogazione di uno stipendio parametrato su quello previsto per il personale amministrativo giudiziario; è previsto, poi, un regime economico intermedio che si applica sino alla conclusione della procedura di conferma, nonché un intervento sulla dotazione organica della magistratura onoraria. In particolare, l’art. 29 del D.Lgs. n. 116/17, nella sua precedente formulazione, prevedeva che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potessero essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, a domanda e per ciascuno dei tre successivi quadrienni. L’incarico cessava comunque al compimento del sessantottesimo anno di età. La novella incide sullo status dei magistrati onorari in servizio, prevedendo la possibilità di una loro conferma a tempo indeterminato. Il nuovo primo comma dell’articolo 29 stabilisce in particolare che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e sino al raggiungimento dell’età pensionabile, creando, così, una nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati. I commi 3 e 4 richiedono, ai fini della conferma, il positivo superamento di una procedura valutativa, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale (in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie).
Il comma 9 stabilisce che i magistrati che non presentano domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione dell’illegittimità di ulteriori proroghe ritenute dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora. La procedura valutativa si tiene su base circondariale ed è disci0linata la composizione della commissione. Le misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CSM. Il decreto definisce i termini di presentazione delle domande di conferma, la data di inizio delle procedure, le modalità di sorteggio per l’espletamento del colloquio orale e disciplina la pubblicità delle sedute di esame, l’accesso e la permanenza nelle sedi di esame.
Per quanto riguarda il ristoro economico volto a sanare la pregressa gestione degli incarichi a termine più volte reiterati, il comma 2 prevede che i magistrati che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, avranno diritto ad una indennità quantificata secondo ragionevoli criteri e in ragione dei vari periodi di servizio. Si tratta di una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario ed è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato. È fatta salva la facoltà di rifiutare la misura economica, mentre la sua percezione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario. Il comma 5 prevede, poi, che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta parimenti rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
La ratio della novella è ben chiarita nella relazione illustrativa. In essa è stato spiegato che si è inteso riconoscere, in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea formulate nella lettera di messa in mora del 15 luglio 2021, ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della cd. “riforma Orlando” tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una positiva valutazione. La procedura prevista viene espressamente definita di “stabilizzazione” e la relazione ne ha sostenuto la piena legittimità richiamando, a tal fine, le pronunce della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto la possibilità di ricorrervi, anche derogando al principio del concorso pubblico previsto dall’art. 97 Cost., quando ciò sia funzionale al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze nn. 40 del 2018, 110 del 2017, 7 del 2015 e 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico (sentenza n. 225 del 2010).
La Commissione europea, con la lettera di messa in mora del 15 luglio 2021, ha tra l’altro affrontato due importanti snodi problematici: la tutela dei magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 dal ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato e l’assenza di sanzioni per gli abusi pregressi. La nota europea, in primo luogo, ha sollevato la problematica del contrasto con la normativa eurounitaria, ed in specie con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. 116 del 2017 nella parte in cui prevedeva, per i magistrati in servizio alla data del 16 agosto 2017, possibili tre rinnovi consecutivi dei rapporti di lavoro per un numero di anni complessivo pari a 16. In particolare, è stato osservato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e ad evitare, conseguentemente, la precarizzazione dei lavoratori dipendenti. Al fine di prevenire l’abuso, la clausola citata impone agli Stati membri l’adozione di almeno una delle tre misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti che garantiscano l’effetto utile dell’accordo quadro: 1) prevedere il rinnovo del contratto solo in caso di sussistenza di ragioni obiettive che lo giustificano; 2) prevedere una durata massima totale degli stessi rapporti di lavoro successivi; 3) prevedere un numero massimo dei rinnovi. Spetta, inoltre, alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme eurounitarie. La Commissione ha ritenuto, quindi, che i magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 non fossero sufficientemente tutelati dal ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato in quanto ha sottolineato che “tre rinnovi, ciascuno dei quali di quattro anni, con conseguente durata totale del rapporto di lavoro con i magistrati onorari di 16 anni consecutivi, rimettano in discussione l’obiettivo e l’effetto utile dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”. E’ importante evidenziare come la lettera di messa in mora non abbia censurato, invece, la disciplina prevista per i magistrati onorari immessi nelle funzioni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, per i quali l’art. 18 prevedeva che “L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi”. La lettera ha citato tale disciplina, paragonandola a quella prevista per i magistrati onorari “in servizio”, e sottolineando, solo per quest’ultima ipotesi, il contrasto con i principi eurounitari. È stato quindi evidentemente ritenuto che la reiterazione per una sola volta del rapporto, e per una durata complessiva non superiore a 8 anni, non costituisca una violazione della normativa eurounitaria e, in particolare, non sia idonea a porre in discussione l’obiettivo e l’effetto utile dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a differenza, invece, della reiterazione per 16 anni che, al contrario, contrasta con le finalità della direttiva 1999/70/CE. Con riferimento all’altra questione dell’assenza di sanzioni per gli abusi pregressi, la Commissione ha ritenuto come detta carenza costituirebbe violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la lettera di messa in mora ha sottolineato come ai magistrati onorari non si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 contenente misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; ha, poi, evidenziato, che il decreto legislativo n. 116/2017 non contiene indicazioni sul risarcimento che potrebbe essere reclamato dai magistrati onorari che abbiano in passato subito la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato e che non è chiaro pertanto se detti magistrati possano o meno agire per ottenere un risarcimento e di quale tipologia esso possa essere (indennità forfettaria e/o risarcimento del danno collegato alla “perdita di chance” a norma dell’articolo 36 3 del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato dalla CGUE nella sentenza Santoro; v. sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166).
Tanto premesso, la Commissione ha chiesto al governo italiano di chiarire se esistano misure per il risarcimento del danno subito dai magistrati onorari per la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato per 16 anni e quale sia la portata di tali misure. La relazione illustrativa sulla novella del 2021 ha chiarito su questo tema che l’intento della riforma è quello di accordare ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma Orlando tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell’onorario nel ruolo rivestito; tale percorso viene definito, dalla stessa relazione, di “stabilizzazione”. In ordine alla sufficienza del rimedio previsto al fine di soddisfare le istanze della Commissione europea, la relazione richiama i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016. La pronuncia affronta nel dettaglio la questione delle misure applicabili quando si sia verificato il ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con la disciplina euro unitaria, e riconosce che le misure prospettabili possono essere plurime e alternative tra loro. L’effetto può essere, cioè, raggiunto, attraverso la sanzione generale del risarcimento per equivalente, ovvero attraverso il risarcimento in forma specifica. Tale seconda tipologia potrebbe essere integrata dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Su tale punto, però, il Giudice delle leggi, richiamando precedenti tratti dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha ritenuto sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto sia attraverso meri automatismi (le graduatorie) sia per il tramite di selezioni blande (concorsi riservati). Tale scelta, ha puntualizzato la Corte ”è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento", anche perché "comporta un’attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”. La soluzione adottata dal legislatore con la L. n. 234/2021 è dunque andata in tale ultima direzione. La misura, infatti, fornisce serie chances di stabilizzazione ai magistrati onorari che hanno subito una reiterazione di contratti a termine poiché la procedura: è agli stessi riservata; non presenta connotati di concorsualità; valorizza l’esperienza maturata da ciascun partecipante nell’esercizio delle pregresse funzioni giurisdizionali.
4. Tanto ricordato in ordine alla legittimità del sistema, si osserva che la delibera impugnata ha considerato che il ricorrente, alla data del 15 agosto 2017, non era in servizio e, pertanto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 116/2017 non risultava legittimato alla partecipazione alla procedura di conferma di cui al d.m. in data 15 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 41 del 21 maggio 2024, non potendo rilevare in senso sanante il positivo superamento della prova valutativa. L’essere in servizio alla data della domanda di partecipazione è elemento imprescindibile, del tutto legittimo, perché coerente proprio con la ratio del nuovo sistema, che ripudi a forme di perpetuazione di rapporti a termine e valorizza la continuità delle funzioni già svolte (le quali devono dunque essere “operative” al momento della valutazione).
5. Ciò ribadito, è infondato il primo motivo, atteso che il CSM ben poteva accertare la mancanza del requisito (la cui previsione è pienamente legittima), in quanto non è certo la commissione di valutazione che può superare la detta assorbente carenza. Quanto alla violazione dell’art. 108 Cost., è stato il legislatore che ha previsto all’art. 29 ss. D.Lgs. 116/2017 la possibilità di stabilizzare per concorso i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 ed è stato lo stesso legislatore al comma terzo dell’art. 29 a delegare al CSM l’indizione delle prove valutative. Per altro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della circolare del C.S.M. che ha indetto la prova valutativa è il CSM che decide sulla conferma una volta acquisito il giudizio (di mera idoneità) espresso dalla Commissione di valutazione, giudizio che dunque ben può essere modificato o disatteso (soprattutto se difetta un requisito indispensabile). Il che consente altresì di non ravvisare alcuna lesione di asseriti affidamenti che mai si sono consolidati in capo al ricorrente.
6. Quanto al secondo motivo, si osserva che, come già sopra rappresentato, la procedura di stabilizzazione costituisce un risarcimento in forma specifica delle conseguenze derivate dalla violazione del diritto dell’Unione per i magistrati onorari che hanno subito un’abusiva reiterazione dei contratti a termine o che, comunque, erano soggetti ad una disciplina che consentiva il rinnovo dell’incarico per oltre sedici anni. Circa la prevista rinuncia a ogni pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, si osserva che essa opera solo se la procedura si concluda con esito positivo per l’aspirante. Nel caso di specie, il ricorrente è stato legittimamente escluso e dunque la relativa doglianza è addirittura inammissibile per carenza di interesse oltre che infondata. Nessuna rilevanza può dunque avere la recente sentenza della CGUE, depositata dalla difesa dell’esponente, in quanto la stessa (che riguarda solo la rinuncia alle ferie e che non coinvolge la tenuta dell’impianto complessivo della riforma) non potrebbe comunque operare nei riguardi dell’istante. Ad ogni buon conto, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, in base ai criteri ermeneutici dell’intentio legis e della ragionevolezza, deve ritenersi che la rinuncia alle pretese relative al rapporto pregresso prevista al comma 5 dell’art. 29 diventi operante ed efficace solo nel caso in cui la procedura di conferma si concluda con esito favorevole. Nella relazione illustrativa, infatti, la complessiva disciplina di cui all’art. 29, co. 2, compresa la previsione che collega solo alla percezione dell’indennità la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato, è indicata come applicabile ai magistrati onorari che non siano confermati nell’incarico, includendo in questa categoria sia quelli che non abbiano chiesto di essere confermati sia quelli che non abbiano superato la prova valutativa. L’equiparazione poi del magistrato onorario che non abbia superato la prova valutativa a quello che non abbia chiesto di essere confermato appare rispondente a criteri di ragionevolezza: in tutti e due i casi, infatti, non potendo aver luogo il risarcimento in forma specifica, attraverso la conversione del rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto di servizio a tempo indeterminato, è stata rimessa al magistrato onorario la scelta di accettare un ristoro forfettario, e per equivalente, dei danni subiti, ovvero di rinunciarvi, con possibilità di agire nelle sedi competenti per far valere le proprie pretese. Alla stregua di tali considerazioni risulta evidente come il sistema delineato dall’art. 29, co. 2 e 5, non presenti alcun aspetto di incompatibilità con il diritto dell’Unione e con i principi affermati nella Carta. La rinuncia ad ogni pretesa connessa al rapporto pregresso, che, ai sensi dell’art. 29, co. 5, opera ex lege, è, infatti, la diretta conseguenza del risarcimento in forma specifica attribuito ai magistrati onorari attraverso la trasformazione del rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto di servizio a tempo indeterminato. E, se si considera che il solo riconoscimento di serie chances di stabilizzazione è ritenuta misura idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a termine, costituendo uno dei possibili e alternativi rimedi presi in considerazione dalla Corte di Giustizia nella sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, per rimediare e sanare eventuali violazioni, risulta assolutamente conforme con i principi euro unitari il regime di rinuncia previsto dall’art. 29, co. 5. La più ampia portata delle pretese incise dalla rinuncia, comprensive sia di quelle relative al c.d. danno comunitario, e cioè, conseguente alla illegittima reiterazione dei rapporti a termine, sia di quelle ulteriori, relative al rapporto onorario pregresso è, infatti, pienamente giustificata dalla diversa natura del risarcimento accordato. Esso, infatti, in questa ipotesi, è costituito non dalla mera chance di stabilizzazione, ma dalla effettiva conversione (conseguente al superamento della procedura di conferma) del rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto di servizio a tempo indeterminato, che, integrando una misura risarcitoria connotata dai caratteri della effettività e della equivalenza della tutela richiesti dalla Corte di Giustizia, correttamente è stata ritenuta integralmente satisfattiva e non cumulabile con altra azione di danno.
Vale ancora osservare che la procedura di valutazione dei magistrati onorari prevista dall’art. 29 cit. non è affatto paragonabile a quella che caratterizza la selezione dei magistrati ordinari e non presenta i connotati tipici di un concorso, dovendosi, invece, qualificare proprio come "blanda procedura selettiva". In assenza di una comparazione competitiva, la valutazione svolta dall’amministrazione è, come detto, di mera idoneità e di rispondenza del profilo professionale rispetto alle esigenze funzionali del posto da ricoprire; in altri termini la comparazione non è svolta sulla base di prove episodiche di capacità o di titoli oggettivi e di tipo predeterminato, ma è relativa al profilo complessivo del singolo aspirante ed è di tipo globale (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016, n.4883). La procedura di valutazione prevista dalla novella del 2021 non può, quindi, essere considerata un concorso, tenuto conto che essa non è preordinata a realizzare una comparazione tra i partecipanti, né a formare una graduatoria, né appare idonea a selezionare la professionalità dei magistrati da confermare a tempo indeterminato ma solo a confermarne genericamente l’idoneità.
7. Quanto sopra esposto consente di disattendere anche il quarto motivo di ricorso. Le previsioni del bando contestato hanno dato attuazione all’art. 29 cit., come novellato. Escluso qualsivoglia legittimo affidamento, nel bando nessun onere motivazionale doveva essere assolto laddove sono state indicate le condizioni di ammissione alla procedura di stabilizzazione e richiamati gli effetti prodotti dalla domanda. Tali contenuti dell’atto sono meramente ricognitivi delle disposizioni primarie, la cui ratio è stata indicata nella relazione illustrativa dell’emendamento con il quale sono state introdotte. Il bando va anche esente dai dedotti profili di illegittimità derivata sotto il diverso profilo della sproporzione tra le finalità perseguite e il pregiudizio agli interessi di rango costituzionale dei giudici onorari e della illegittima discriminazione tra magistrati onorari. Per altro, a riprova della ragionevolezza del sistema, vale rilevare che i magistrati onorari con maggiore anzianità di servizio (superiore a sedici anni) hanno accesso prioritario alla procedura valutativa, essendo ammessi a partecipare a quella indetta per l’anno 2022; inoltre, proprio in ragione della loro maggiore pregressa anzianità di servizio, gli stessi percepiranno una retribuzione maggiore di quella spettante ai magistrati onorari ammessi alle procedure valutative che saranno indette per gli anni 2023 e 2024. Pertanto, il legislatore ha graduato l’intervento normativo dando il giusto riconoscimento alla diversa anzianità ed esperienza acquista dai magistrati onorari nell’ambito del pregresso servizio.
8. Da ultimo, infondata è anche la possibilità di ritenere illegittima la delibera per violazione del principio di affidamento. Nel caso di specie non ricorrono gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno. Deve ribadirsi che il fatto di essere stato comunque valutato non è circostanza decisiva, perché ben può accadere che il controllo dei requisiti venga fatto posteriormente alla prova e il fatto di aver comunque sostenuto il colloquio non può certo sanare la mancanza del ridetto requisito di partecipazione. Dal che alcun affidamento che poteva sorgere in capo all’istante.
9. Altrettanto infondate, con riferimento al quinto ed ultimo motivo di ricorso, sono le censure di illegittimità della delibera per violazione dei diritti partecipativi dell’esponente. Risulta dal testo della delibera che il ricorrente ha partecipato ad una procedura per la quale non era legittimato (cosa non contestata). Alcuna lesione del contraddittorio è configurabile, perché nessun apporto decisivo avrebbe potuto fornire l’istante a fronte del fatto di non essere legittimato in radice a partecipare.
10. Quanto al dedotto deficit motivazionale, si osserva che la motivazione del provvedimento amministrativo assolve alla funzione di esternare le ragioni dell’atto, allo scopo di consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al ridetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie tutte le predette finalità sono state assolte dalla limpida e chiara determinazione amministrativa.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Né vi è luogo per accedere al chiesto rinvio pregiudiziale o alla proposta questione di costituzionalità, attesa la manifesta infondatezza della stessa.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente
LI AR IA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AR IA | OB IT |
IL SEGRETARIO